Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità

(emanato con D.R. n. 941 del 18/4/2005)

Art. 1 - Istituzione

  1. Presso l'Università degli studi di Perugia è istituito, ai sensi e per le finalità di cui al combinato disposto degli artt. 17 del D.P.R. 567/87 e 6 del D.P.R. 319/90, il Comitato per le Pari Opportunità.

Art. 2 - Composizione

  1. Il Comitato per le Pari Opportunità (di seguito Comitato) è costituito, in maniera paritetica, da:

    1. 4 rappresentanti del personale docente;
    2. 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
    3. 4 rappresentanti della componente studentesca.

    In ogni caso deve essere assicurata la presenza del 50 % della componente femminile in ogni rappresentanza.

  2. Le componenti di cui alle lettere a) e b) durano in carica un quadriennio accademico e possono essere rinnovate una sola volta.
    Le componenti di cui alla lettera c) durano in carica un biennio accademico, coincidendo la durata del loro mandato con quello del Consiglio degli studenti.

  3. Le rappresentanze di cui alle lettere a) e b) sono elette a suffragio universale dalle rispettive componenti.
    Le rappresentanze di cui alla lettera c) sono designate direttamente dal Consiglio degli studenti.

  4. Le votazioni sono indette dal Rettore ogni quattro anni nel mese di ottobre, con decreto reso pubblico a mezzo affissione all'Albo ufficiale dell'Università almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni.
    L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.
    L'elettorato passivo spetta a coloro che, avendone titolo ai sensi del precedente cpv, presentano formale candidatura almeno 10 giorni prima della data fissata per l'elezione; ogni candidatura deve essere sottoscritta in forma ufficiale da almeno 10 elettrici/elettori.

  5. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto sono costituiti, con provvedimento rettorale, seggi elettorali, composti da una/un Presidente e due componenti, di cui una/uno con funzioni di Segretaria/o.
    Le operazioni di votazione e di scrutinio sono pubbliche. Le elezioni hanno luogo in una sola giornata ed i seggi elettorali rimangono aperti ininterrottamente dalla ore 9.00 alle ore 16.00.
    Le Commissioni, terminate le operazioni di raccolta delle schede votate, procedono alle operazioni di scrutinio e provvedono, quindi, alla trasmissione dei risultati alla Commissione elettorale permanente con il compito di valutare la regolarità delle votazioni.

  6. Risulta eletta/o chi ottiene il maggior numero di voti relativamente a ciascuna componente; in caso di parità risulta eletta/o la/il più anziana/o di servizio; in caso di ulteriore parità risulta eletta la persona più anziana di età.
    In caso di rinuncia di una/un eletta/o o di sua cessazione o decadenza è nominata/o la/il prima/o dei non eletti che segue nella graduatoria.
    La Commissione rende pubblici i risultati delle votazioni mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università.
    Le/gli elette/i vengono successivamente nominati con decreto del Rettore.

  7. Il Comitato è presieduto dal Rettore, o da un suo delegato.

Art. 3 - Compiti

  1. Il Comitato promuove la realizzazione di “azioni positive” da parte dell'Ateneo per garantire le pari opportunità nel lavoro e nello studio, in sintonia con le politiche europee in materia, con la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.03.1997 n. 62 e con la legge 125/91;

  2. Il Comitato ha il compito di contribuire allo sviluppo di condizioni di effettiva pari opportunità tra uomini e donne all'interno dell'Università con particolare riguardo alla corretta suddivisione e definizione dell'organizzazione del lavoro, al fine di evitare discriminazioni del genere.

  3. Il Comitato individua  le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità nell'ambito dell'attività di lavoro e di studio delle tre componenti universitarie (personale tecnico amministrativo, docente e componente studentesca).  Il Comitato si fa, altresì, promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione.

  4. Al Comitato per le  pari opportunità compete, ad esempio:

    1. formulare Piani di Azioni Positive a favore delle lavoratrici e delle studentesse e misure atte a consentire l'effettiva parità tra i sessi e curarne la realizzazione, nonché gestire progetti in autonomia;
    2. promuovere iniziative volte ad attuare  raccomandazioni e direttive comunitarie o internazionali;
    3. intervenire rispetto a casi segnalati di discriminazione diretta e indiretta, o, in assenza della Consigliera di fiducia, in casi di molestie sessuali e  mobbing, nonché proporre codici di condotta per la prevenzione degli stessi;
    4. organizzare iniziative in orario di servizio e presentare l'attività del comitato in tutte le sedi dell'Ateneo;
    5. realizzare pubblicazioni o predisporre materiale informativo sull'attività del Comitato;
    6. relazionare, una volta all'anno, sulle  condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, agli orari di servizio, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi;
    7. avanzare proposte in ordine ai criteri e alle modalità riguardanti l'accesso, la progressione di carriera, le figure professionali, l'attribuzione di incarichi e responsabilità, l'assegnazione alle strutture, la mobilità, le mansioni, la formazione e l'aggiornamento professionale, la ripartizione del salario accessorio, gli orari di lavoro del personale, gli orari dei servizi all'utenza, i progetti e gli interventi di organizzazione e ristrutturazione dell'ente, nonché ogni altra materia che secondo il Comitato riguardi la condizione delle lavoratrici e delle studentesse dell'Ateneo;
    8. assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi e accordi sindacali.
  5. Le attività svolte dalle/dai componenti del Comitato sono da considerare attività di servizio a tutti gli effetti.

Art. 4 - Modalità di funzionamento

  1. La sede del Comitato è presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Perugia.

  2. Al Presidente spetta la convocazione delle sedute, il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del Comitato.

  3. Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. L'avviso della convocazione ordinaria contiene l'ordine del giorno ed è effettuato per iscritto. Di ogni riunione viene redatto un verbale  contenente le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi.

  4. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
    Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti presenti.
    La funzione di segretario verbalizzante viene svolta dal segretario nominato dal Comitato stesso.

  5. La mancata partecipazione, senza valida giustificazione, a tre sedute consecutive del Comitato per le Pari Opportunità, comporta l'automatica decadenza dall'incarico.

Art. 5 - Contrattazione integrativa di ateneo - rapporti con le parti sociali.

  1. Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato sono trasmesse ai soggetti designati dalla contrattazione decentrata.

  2. L'Amministrazione e le organizzazioni sindacali  sono tenute a prendere in esame le proposte del Comitato entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Le determinazioni delle parti che prevedano soluzioni diverse da quelle proposte devono essere motivate e comunicate per iscritto al Comitato.

Art. 6 - Modifiche

  1. Le modifiche al regolamento devono essere deliberate con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti del Comitato. Il presente regolamento è approvato dagli organi accademici ed inserito nelle raccolte normative e regolamentari dell'Università.