REGOLAMENTO
PER L’ATTIVAZIONE DI CORSI DI STUDIO
INTERNAZIONALI
(Emanato con D.R. n.
1299 del 21 luglio 2011)
(ai sensi del D.M.
22 settembre 2010, n. 17 e delle note ministeriali prot. n. 7 del
28/01/2011 e prot. n. 17 del 16/02/2011)
Art. 1 Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento, si intendono
per:
a) corsi di
studio interateneo, corsi congiunti che nascono come tali dall’inizio e che
prevedono il conferimento a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto, attraverso il rilascio di un’unica pergamena o più pergamene (art. 3
comma 10 D.M. 22 settembre 2004, n. 270);
b) corsi di
studio d’Ateneo, corsi d'Ateneo già esistenti che prevedono il rilascio
agli studenti interessati, oltre che del titolo di studio
"nazionale", anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei
stranieri.
Art. 2 Corsi di studio interateneo internazionali
1.
L’Ateneo può istituire ed attivare corsi di studio
interateneo internazionali.
2.
Gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione
finalizzata a disciplinare direttamente gli obiettivi e le attività formative
di un unico corso di studio, accordandosi altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno.
3.
Nell’accordo deve essere specificato il titolo di studio
nazionale rilasciato, sia in forma doppia o multipla, sia in forma congiunta.
Art. 3 Corsi di studio d’Ateneo internazionali
1.
L'Ateneo può stipulare una convenzione con Atenei
stranieri relativamente a corsi di studio presenti nella propria offerta
formativa, provvedendo ad erogare integralmente tutti gli insegnamenti
necessari per il conseguimento del relativo titolo di studio.
2.
La convenzione è finalizzata a disciplinare programmi di
mobilità internazionale degli studenti, generalmente in regime di scambio.
3.
L’Ateneo può individuare, ove possibile, specifici
curricula per gli studenti coinvolti in tali programmi.
Art. 4 Convenzioni
Le convenzioni
possono essere stipulate solo con istituzioni di istruzione superiore
riconosciute o accreditate nei paesi di origine.
1.
In fase di avvio della negoziazione con gli Atenei
partner,
2.
Le convenzioni, previa delibera della Facoltà proponente,
sono approvate dal Senato Accademico e, ove necessario, dal Consiglio di
Amministrazione e sono sottoscritte dal Rettore.
3.
Copia delle convenzioni, dopo l’approvazione degli Organi
accademici, dovranno essere trasmesse anche all’Area Relazioni Internazionali
per promuovere la partecipazione degli studenti a tali corsi e per aggiornare
in tempo reale le banche dati del CINECA.
4.
Per i corsi di studio interateneo internazionali di cui
all’art. 1 lett. a) la convenzione deve essere stipulata da tutti gli Atenei
partner entro il 30 novembre dell’anno precedente all’anno accademico di
attivazione del corso, al fine di consentire l’inserimento dell’ordinamento
interateneo nella Banca Dati Offerta Formativa; per i corsi di studio d’Ateneo
internazionali di cui all’art. 1 lett. b) la convenzione deve essere stipulata
da tutti gli Atenei partner entro il 30 marzo dell’anno accademico di
attivazione, al fine di consentirne l’inserimento nel Regolamento Didattico del
corso di studio.
5.
Nella convenzione per i corsi di studio interateneo
internazionali di cui all’art. 1 lett. a) devono essere previsti i seguenti
elementi:
6.
Nella convenzione per i corsi di studio d’Ateneo
internazionali di cui all’art. 1 lett. b) devono essere previsti i seguenti
elementi:
Art. 5 Corsi di studio in lingua straniera
1.
Per corsi di studio in lingua straniera si intendono i
corsi di studio, inclusi i corsi di cui all’art. 1 lett. a) e b), in cui tutte
le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in
lingua straniera.
Art. 6 Attività promozionali
1.
Le attività promozionali dei corsi di studio potranno
avvalersi sia del portale web dell’Ateneo sia di altre forme divulgative, in coordinamento con analoghe
attività realizzate dalla Ripartizione Didattica e dall’Area Relazioni
Internazionali.
Art. 7 Opportunità di finanziamento
1.
Numerosi programmi possono offrire contributi a sostegno
della mobilità dei docenti, degli
studenti e dei dottorandi (LLP Erasmus, Erasmus Mundus, Atlantis,
MiUR–Cooperlink, Programma Vinci, EU/CANADA ecc.).
2.
L’Ateneo, in base alle disponibilità di bilancio, potrà
incrementare il numero degli studenti in mobilità, al fine di incentivare
l’attivazione di corsi internazionali.
Art. 8 Servizi di accoglienza
1.
Per quanto possibile, l’Ateneo deve prevedere per gli
studenti in mobilità:
2.
Per quanto possibile, l’Ateneo deve altresì occuparsi del
supporto logistico ai docenti stranieri coinvolti nei corsi internazionali.
3.
I suddetti servizi dovranno essere attivati in
coordinamento con l’Area Relazioni Internazionali, che già si occupa
dell’accoglienza di docenti e studenti nell’ambito delle attività
internazionali.