REGOLAMENTO SULLE ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
EMERITI
(Emanato con D.R. n. 613 del 14 aprile
2011)
Articolo 1. Oggetto e finalità.
Il presente
regolamento disciplina la richiesta per il conferimento del titolo di
«professore emerito» ed individua le attività che
questi può svolgere nell’ambito dell’Ateneo.
Articolo 2. Richiesta.
1. L’Università
può proporre il conferimento del titolo di «Professore
emerito» per i professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei
quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno
venti anni di servizio in qualità di professori ordinari alla data del
collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni.
2. La proposta
per il titolo di “Prof. Emerito” è approvata dal Senato Accademico, su
richiesta del Dipartimento e della Facoltà cui il docente afferiva. La
richiesta della Facoltà deve essere approvata da almeno 2/3 dei componenti del Consiglio. L’attribuzione della qualifica
presuppone che il docente abbia dimostrato particolare dedizione all’Università
di Perugia ed abbia ottenuto riconoscimenti condivisi
dalla comunità scientifica, nazionale ed internazionale, in virtù di una
produzione scientifica decisamente di ottimo livello.
La proposta
approvata dal Senato Accademico viene inoltrata
all’Autorità Nazionale competente.
Articolo 3. Attività di ricerca.
1. Il
Professore emerito può, nei limiti previsti dall’ordinamento, continuare a
svolgere le attività di ricerca, senza oneri per l’Ateneo, nell’ambito del
Dipartimento e/o del Centro di Ricerca a cui afferisce
e può ricoprire l’incarico di responsabile di progetti, anche finanziati da
enti pubblici e privati.
2. Il
Dipartimento e/o il Centro di Ricerca forniscono al Professore emerito le
strutture necessarie ed idonee al compimento delle
proprie attività.
Articolo 4. Attività didattica.
1. Il
Professore emerito può, nei limiti previsti dall’ordinamento, svolgere attività
didattica, con incarico a titolo gratuito, nei corsi ufficiali e in quelli
integrativi, e può far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea.
Articolo 5. Cariche accademiche e
partecipazione agli organi.
1. Il
Professore emerito partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di
Dipartimento e del consiglio del Centro di Ricerca di cui fa parte al momento
del collocamento a riposo e a cui continua ad
afferire. Partecipa, altresì, alle riunioni del consiglio di corso di studio
ove titolare di insegnamento.
Il Professore
emerito non partecipa alle riunioni del Consiglio di Facoltà in conformità alle
disposizioni del vigente Statuto.