REGOLAMENTO SULLE ATTIVITÀ DEI PROFESSORI EMERITI

(Emanato con D.R. n. 613 del 14 aprile 2011)

 

Articolo 1. Oggetto e finalità.

Il presente regolamento disciplina la richiesta per il conferimento del titolo di «professore emerito» ed individua le attività che questi può svolgere nell’ambito dell’Ateneo.

 

Articolo 2. Richiesta.

1. L’Università può proporre il conferimento del titolo di «Professore emerito» per i professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni.

2. La proposta per il titolo di “Prof. Emerito” è approvata dal Senato Accademico, su richiesta del Dipartimento e della Facoltà cui il docente afferiva. La richiesta della Facoltà deve essere approvata da almeno 2/3 dei componenti del Consiglio. L’attribuzione della qualifica presuppone che il docente abbia dimostrato particolare dedizione all’Università di Perugia ed abbia ottenuto riconoscimenti condivisi dalla comunità scientifica, nazionale ed internazionale, in virtù di una produzione scientifica decisamente di ottimo livello.

La proposta approvata dal Senato Accademico viene inoltrata all’Autorità Nazionale competente.

 

Articolo 3. Attività di ricerca.

1. Il Professore emerito può, nei limiti previsti dall’ordinamento, continuare a svolgere le attività di ricerca, senza oneri per l’Ateneo, nell’ambito del Dipartimento e/o del Centro di Ricerca a cui afferisce e può ricoprire l’incarico di responsabile di progetti, anche finanziati da enti pubblici e privati.

2. Il Dipartimento e/o il Centro di Ricerca forniscono al Professore emerito le strutture necessarie ed idonee al compimento delle proprie attività.

 

Articolo 4. Attività didattica.

1. Il Professore emerito può, nei limiti previsti dall’ordinamento, svolgere attività didattica, con incarico a titolo gratuito, nei corsi ufficiali e in quelli integrativi, e può far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea.

 

Articolo 5. Cariche accademiche e partecipazione agli organi.

1. Il Professore emerito partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di Dipartimento e del consiglio del Centro di Ricerca di cui fa parte al momento del collocamento a riposo e a cui continua ad afferire. Partecipa, altresì, alle riunioni del consiglio di corso di studio ove titolare di insegnamento.

Il Professore emerito non partecipa alle riunioni del Consiglio di Facoltà in conformità alle disposizioni del vigente Statuto.