REGOLAMENTO
PER I TRASFERIMENTI E MOBILITA’ INTERNA
DEI PROFESSORI
DI I E II FASCIA E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI,
AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 6.4.2006 n. 164
(Emanato con
D.R. n.1941 del 6-10-2006)
Art. 1
Oggetto
1.
Il
presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della
Legge 9 maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui all'articolo 13 del
Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di
trasferimento e mobilità interna presso l'Università di Perugia dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori
universitari.
2.
Le
Facoltà possono ricorrere alle procedure di trasferimento di cui al presente
regolamento quando risultino accertate nelle loro disponibilità risorse
adeguate per la copertura di posti di ruolo di Professori di I e II fascia
nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del
Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n.
43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della
Legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della Legge 30
dicembre 2004, n. 311.
Art. 2
Programmazione
1.
Le
richieste di copertura di posti di Professore di ruolo di I e II fascia e di
Ricercatori universitari mediante trasferimento sono avanzate dal Consiglio
di Facoltà, con riferimento alle proprie
specifiche esigenze didattiche e scientifiche,
con delibera approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto.
2.
Verificata
l’esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie, secondo le
deliberazioni degli organi accademici, il Rettore emana il bando che dà avviso
della vacanza del posto di Professore di I o II fascia e di Ricercatore.
3.
Nell’avviso
devono essere indicati il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il
posto da coprire, la sede e la tipologia di impegno scientifico e didattico
richiesto.
4.
Il
bando è pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”, è affisso all’albo Ufficiale
della Università e all’Albo della Facoltà interessata e viene diffuso
anche per via telematica tramite il sito-web dell’Ateneo.
Art. 3
Requisiti
1.
Possono
presentare domanda, indirizzata al Preside della Facoltà interessata, nei termini previsti dal successivo art. 4, i
Professori e i Ricercatori universitari che rivestano la medesima
posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza, inquadrati
nello stesso settore oggetto dell’avviso di vacanza, o i Professori ordinari e
i Professori associati confermati e i Ricercatori universitari confermati
inquadrati in settore
scientifico-disciplinare diverso da quello indicato nell’avviso di vacanza,
purché in ogni caso in possesso di
adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione.
2.
Nel
caso di Professori e di Ricercatori universitari in servizio presso
altre Università, è condizione per la decorrenza del trasferimento, che
i richiedenti abbiano prestato servizio nella sede universitaria di provenienza
da almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell’art. 13 –
primo comma, numeri da 1) a 9) del
D.P.R. 11.07.1980 n. 382; tuttavia la domanda potrà essere presentata nel corso
dell’ultimo anno di permanenza richiesto per il completamento del periodo in
questione.
3.
Ai
fini della determinazione del periodo di servizio di cui al comma precedente,
l’eventuale periodo di servizio assolto a seguito di chiamata in corso d’anno,
che abbia superato i sei mesi di durata, viene computato come equivalente ad un
intero anno accademico di servizio.
Art. 4
Presentazione
delle domande
1.
Le
domande di partecipazione alle procedure oggetto del presente Regolamento,
redatte in carta libera, dovranno
pervenire al Preside di Facoltà direttamente o a mezzo posta, entro e
non oltre il termine di scadenza stabilito nell’avviso di vacanza.
2.
Tale
termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 20 e
superiori a 30 giorni e decorre dal giorno successivo a quello della Gazzetta
Ufficiale nella quale è stato pubblicato l’avviso di vacanza.
3.
Alle
domande, nelle quali dovrà essere
espressamente autocertificato, da parte dei Professori e dei Ricercatori
universitari in servizio presso altre Università, di essere in regola
rispetto all’obbligo del triennio di permanenza di cui all’art 3 – commi 2 e 3
– del presente Regolamento, dovranno essere allegati:
a)
il
curriculum della propria attività scientifica, didattica ed eventualmente
assistenziale;
b)
l’elenco
dei titoli posseduti alla data della domanda, che l’interessato ritiene utili
ai fini del trasferimento;
c)
le
pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la
valutazione.
Le
pubblicazioni devono essere prodotte in
originale o in fotocopia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt.
19 e 47 del DPR 445/2000.
Art. 5
Procedura di
valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione
1.
Il
Consiglio di Facoltà esamina entro i successivi trenta giorni la domanda o le
domande di trasferimento presentate. Il Consiglio valuta il rilievo scientifico
e il rigore metodologico dei titoli e il curriculum complessivo, didattico e scientifico,
del candidato o dei candidati, accertandone l’adeguata qualificazione nel
settore scientifico-disciplinare di destinazione, tenuto conto dell’eventuale
tipologia specifica dell’impegno richiesto nel bando.
2.
Nel
caso di più domande, il Consiglio opera una valutazione comparativa delle
stesse e dei titoli allegati, eventualmente avvalendosi a questo fine del
lavoro preparatorio e delle motivate proposte di uno o più Dipartimenti
Universitari o di una Commissione istruttoria nominata dal Consiglio di Facoltà
e composta da tre membri, scelti tra i
Professori ordinari se il posto a
trasferimento è di I fascia, tra i Professori ordinari e i Professori associati
confermati se il trasferimento è di II fascia, tra i Professori di I e II
fascia e Ricercatori confermati se il trasferimento è per posto da Ricercatore.
I Dipartimenti interessati o
3.
La
delibera per la chiamata su posti di ruolo di Professore ordinario e di
Professore associato e di Ricercatore universitario messi a trasferimento è
assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto.
4.
Ai
fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto
dei Professori fuori ruolo soltanto se intervengono alla seduta.
5.
Con
voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto,
6.
Nel caso
in cui, effettuata la votazione, il quorum di cui al terzo comma non sia stato
raggiunto, la domanda o le domande di trasferimento sono riproposte entro
trenta giorni ad una successiva riunione del Consiglio di Facoltà. Se anche in
questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende
esaurita.
7.
Il
Preside trasmette tutti gli atti della procedura al Rettore.
8.
Nel
caso in cui il trasferimento comporti il passaggio a un settore
scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, ipotesi riservata
solo ai Professori ordinari per trasferimento di I fascia e ai Professori
associati confermati per i trasferimenti di II fascia e ai Ricercatori
confermati per i trasferimenti di Ricercatore, la delibera di accoglimento del
trasferimento è subordinata all’acquisizione del parere del CUN.
Art. 6
Provvedimento
di trasferimento
1.
Il
trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, accertata la
regolarità delle procedure seguite e previa acquisizione, da parte degli Uffici
competenti degli elementi utili alla definizione del trattamento economico da
corrispondere al trasferito, qualora trattasi di Professore o Ricercatore in
servizio presso altro Ateneo. Il
trasferimento ha decorrenza dal 1° novembre successivo alla delibera di
chiamata, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da
svolgere nella parte residua dell’anno accademico. Nel caso in cui
l’interessato provenga dai ruoli di altra Università, l’anticipo della
decorrenza può essere disposto sulla
base di un accordo tra le Università interessate, approvato dagli organi
accademici competenti, previo nulla osta della Facoltà di provenienza. Il nulla
osta della Facoltà di provenienza è richiesto anche per i trasferimenti in
corso d’anno di Professori o Ricercatori
da una Facoltà all’altra dell’Ateneo.
2.
Il
decreto rettorale ha natura definitiva ed è comunicato a tutti i candidati
entro venti giorni dalla emanazione.
3.
Qualora
il trasferito provenga da altra Facoltà dell’Università di Perugia,
contestualmente al trasferimento, avverrà il passaggio di corrispondente risorsa
disponibile dalla Facoltà ricevente il Professore o il Ricercatore, a
quella cedente.
Art. 7
Mobilità interna
1.
Al
fine di favorire il riequilibrio interno delle risorse esistenti, il Consiglio
di Facoltà, con esplicita e dettagliata motivazione in relazione alle sue
esigenze didattiche e scientifiche e acquisito il consenso dell’interessato,
potrà deliberare il passaggio per mobilità interna di Professori ordinari,
Professori associati confermati e di Ricercatori confermati su Settori
scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità, purché gli stessi
docenti posseggano una specifica qualificazione scientifica,
nonché una adeguata esperienza didattica nel
nuovo settore.
2.
La
delibera di mobilità interna di cui al
comma 1 è subordinata all’acquisizione
del parere del CUN.
3.
La
procedura di mobilità interna di cui ai commi precedenti del presente articolo
si conclude con il provvedimento del Rettore da adottarsi entro 30 giorni
dall’acquisizione del parere del CUN.
4.
Le
Facoltà che hanno corsi di studio attivati in sedi diverse possono deliberare,
per le stesse motivazioni di cui al comma 1 e acquisito il consenso
dell’interessato, il passaggio da una sede
all’altra di Professori ordinari, Professori associati confermati e di
Ricercatori confermati, previo parere favorevole del Senato Accademico.
5.
Qualora
il passaggio di sede comporti anche il passaggio per mobilità di Settore le
delibere di cui al comma 3 sono subordinate all’acquisizione del parere del
CUN.
6.
La
procedura di mobilità interna di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si
concludono con il provvedimento del Rettore da adottarsi entro 30 giorni
dall’acquisizione della Delibera del Senato Accademico, se trattasi unicamente
di procedura per mobilità di sede, oppure entro 30 giorni dall’acquisizione del
parere del CUN se trattasi di mobilità contestuale di sede e di settore.
7.
Il
Provvedimento del Rettore ha natura definitiva ed è comunicato a tutti gli
interessati entro 20 giorni dall’emanazione.
Art. 8
Entrata in
vigore
Il
presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello
della sua emanazione da parte del Rettore.