REGOLAMENTO PER I TRASFERIMENTI E MOBILITA’ INTERNA

DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI,

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 6.4.2006 n. 164

(Emanato con D.R. n.1941 del 6-10-2006)

 

Art. 1

Oggetto

1.      Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di trasferimento e mobilità interna presso l'Università di Perugia dei  Professori di I e II fascia e dei Ricercatori universitari.

2.      Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di trasferimento di cui al presente regolamento quando risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate per la copertura di posti di ruolo di Professori di I e II fascia nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della Legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Art. 2

Programmazione

1.      Le richieste di copertura di posti di Professore di ruolo di I e II fascia e di Ricercatori universitari mediante trasferimento sono avanzate dal Consiglio di  Facoltà, con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche,  con delibera approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2.      Verificata l’esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie, secondo le deliberazioni degli organi accademici, il Rettore emana il bando che dà avviso della vacanza del posto di Professore di I o II fascia e di Ricercatore.

3.      Nell’avviso devono essere indicati il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire, la sede e la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto.

4.      Il bando è pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”, è affisso all’albo Ufficiale della Università  e all’Albo  della Facoltà interessata e viene diffuso anche per via telematica tramite il sito-web dell’Ateneo.

 

Art. 3

Requisiti

1.      Possono presentare domanda, indirizzata al Preside della Facoltà interessata,  nei termini previsti dal successivo art. 4, i Professori e i Ricercatori universitari che rivestano la medesima posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza, inquadrati nello stesso settore oggetto dell’avviso di vacanza, o i Professori ordinari e i Professori associati confermati e i Ricercatori universitari confermati inquadrati  in settore scientifico-disciplinare diverso da quello indicato nell’avviso di vacanza, purché  in ogni caso in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione.

2.      Nel caso di Professori e di Ricercatori universitari in servizio presso altre Università, è condizione per la decorrenza del trasferimento, che i richiedenti abbiano prestato servizio nella sede universitaria di provenienza da almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell’art. 13 – primo comma,  numeri da 1) a 9) del D.P.R. 11.07.1980 n. 382;  tuttavia  la domanda potrà essere presentata nel corso dell’ultimo anno di permanenza richiesto per il completamento del periodo in questione.

3.      Ai fini della determinazione del periodo di servizio di cui al comma precedente, l’eventuale periodo di servizio assolto a seguito di chiamata in corso d’anno, che abbia superato i sei mesi di durata, viene computato come equivalente ad un intero anno accademico di servizio.

 

Art. 4

Presentazione delle domande

1.      Le domande di partecipazione alle procedure oggetto del presente Regolamento, redatte in carta libera, dovranno  pervenire al Preside di Facoltà direttamente o a mezzo posta, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell’avviso di vacanza.

2.      Tale termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 20 e superiori a 30 giorni e decorre dal giorno successivo a quello della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l’avviso di vacanza.

3.      Alle domande, nelle quali dovrà essere  espressamente autocertificato, da parte dei Professori e dei Ricercatori universitari in servizio presso altre Università, di essere in regola rispetto all’obbligo del triennio di permanenza di cui all’art 3 – commi 2 e 3 – del presente Regolamento, dovranno essere allegati:

a)  il curriculum della propria attività scientifica, didattica ed eventualmente assistenziale;

b)  l’elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l’interessato ritiene utili ai fini del trasferimento;

c)   le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione.

Le pubblicazioni devono essere prodotte  in originale o in fotocopia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000.

 

Art. 5

Procedura di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

1.      Il Consiglio di Facoltà esamina entro i successivi trenta giorni la domanda o le domande di trasferimento presentate. Il Consiglio valuta il rilievo scientifico e il rigore metodologico dei titoli e il curriculum complessivo, didattico e scientifico, del candidato o dei candidati, accertandone l’adeguata qualificazione nel settore scientifico-disciplinare di destinazione, tenuto conto dell’eventuale tipologia specifica dell’impegno richiesto nel bando.

2.      Nel caso di più domande, il Consiglio opera una valutazione comparativa delle stesse e dei titoli allegati, eventualmente avvalendosi a questo fine del lavoro preparatorio e delle motivate proposte di uno o più Dipartimenti Universitari o di una Commissione istruttoria nominata dal Consiglio di Facoltà e composta da tre membri, scelti  tra i Professori ordinari  se il posto a trasferimento è di I fascia, tra i Professori ordinari e i Professori associati confermati se il trasferimento è di II fascia, tra i Professori di I e II fascia e Ricercatori confermati se il trasferimento è per posto da Ricercatore. I Dipartimenti interessati o la Commissione  presentano parere motivato al Consiglio di Facoltà.

3.      La delibera per la chiamata su posti di ruolo di Professore ordinario e di Professore associato e di Ricercatore universitario messi a trasferimento è assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4.      Ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei Professori fuori ruolo soltanto se intervengono alla seduta.

5.      Con voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, la Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche e ai profili dei candidati.

6.      Nel caso in cui, effettuata la votazione, il quorum di cui al terzo comma non sia stato raggiunto, la domanda o le domande di trasferimento sono riproposte entro trenta giorni ad una successiva riunione del Consiglio di Facoltà. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita.

7.      Il Preside trasmette tutti gli atti della procedura al Rettore.

8.      Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio a un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, ipotesi riservata solo ai Professori ordinari per trasferimento di I fascia e ai Professori associati confermati per i trasferimenti di II fascia e ai Ricercatori confermati per i trasferimenti di Ricercatore, la delibera di accoglimento del trasferimento è subordinata all’acquisizione del parere del CUN.

 

Art. 6

Provvedimento di trasferimento

1.      Il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, accertata la regolarità delle procedure seguite e previa acquisizione, da parte degli Uffici competenti degli elementi utili alla definizione del trattamento economico da corrispondere al trasferito, qualora trattasi di Professore o Ricercatore in servizio presso altro Ateneo.    Il trasferimento ha decorrenza dal 1° novembre successivo alla delibera di chiamata, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell’anno accademico. Nel caso in cui l’interessato provenga dai ruoli di altra Università, l’anticipo della decorrenza può essere disposto  sulla base di un accordo tra le Università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della Facoltà di provenienza. Il nulla osta della Facoltà di provenienza è richiesto anche per i trasferimenti in corso d’anno di Professori  o Ricercatori da una Facoltà all’altra dell’Ateneo.

2.      Il decreto rettorale ha natura definitiva ed è comunicato a tutti i candidati entro venti giorni dalla emanazione.

3.      Qualora il trasferito provenga da altra Facoltà dell’Università di Perugia, contestualmente al trasferimento, avverrà il passaggio di corrispondente risorsa disponibile dalla Facoltà ricevente il Professore o il Ricercatore, a quella cedente.

 

Art. 7

Mobilità interna

1.      Al fine di favorire il riequilibrio interno delle risorse esistenti, il Consiglio di Facoltà, con esplicita e dettagliata motivazione in relazione alle sue esigenze didattiche e scientifiche e acquisito il consenso dell’interessato, potrà deliberare il passaggio per mobilità interna di Professori ordinari, Professori associati confermati e di Ricercatori confermati su Settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità, purché gli stessi docenti  posseggano  una specifica qualificazione scientifica, nonché una adeguata esperienza didattica nel  nuovo settore.

2.      La delibera di  mobilità interna di cui al comma 1  è subordinata all’acquisizione del parere del CUN.

3.      La procedura di mobilità interna di cui ai commi precedenti del presente articolo si conclude con il provvedimento del Rettore da adottarsi entro 30 giorni dall’acquisizione del parere del CUN.

4.      Le Facoltà che hanno corsi di studio attivati in sedi diverse possono deliberare, per le stesse motivazioni di cui al comma 1 e acquisito il consenso dell’interessato, il passaggio da una sede  all’altra di Professori ordinari, Professori associati confermati e di Ricercatori confermati, previo parere favorevole del Senato Accademico.

5.      Qualora il passaggio di sede comporti anche il passaggio per mobilità di Settore le delibere di cui al comma 3 sono subordinate all’acquisizione del parere del CUN.

6.      La procedura di mobilità interna di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si concludono con il provvedimento del Rettore da adottarsi entro 30 giorni dall’acquisizione della Delibera del Senato Accademico, se trattasi unicamente di procedura per mobilità di sede, oppure entro 30 giorni dall’acquisizione del parere del CUN se trattasi di mobilità contestuale  di sede e di settore.

7.      Il Provvedimento del Rettore ha natura definitiva ed è comunicato a tutti gli interessati entro 20 giorni dall’emanazione.

 

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.