regolamento
per il conferimento di borse di studio per
(Emanato
con DR. n. 1527 del 5 Luglio 2005)
(Modificato
con DR. n. 2922 del 22 Novembre 2005 )
INDICE
Capo I - Disposizioni Comuni
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Finanziamento
Art. 3 - Incompatibilità ed obblighi
Art. 4 - Disposizioni in materia fiscale e previdenziale
Art. 5 - Congedo
Art. 6 - Assicurazione
Art. 7 - Bando di selezione
Art. 8 - Differimenti e sospensioni
Art. 9 - Modalità di erogazione della borsa
Capo II - Disposizioni specifiche
Art. 10 - Borse di studio per neo - laureati
Art. 11 - Borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento
all’estero
Art. 12 - Borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post -
dottorato
Art. 13 - Borse interamente finanziate da
enti esterni o dal Dipartimento
Art. 14 - Norme finali e transitorie
1. L'Università
degli Studi di Perugia, ai sensi delle vigenti norme conferisce tramite i
Dipartimenti borse di studio per:
1. attività di ricerca per neo - laureati
2. frequenza di corsi di perfezionamento all’estero
3. attività di ricerca post - dottorato
4. attività di ricerca finanziata da Enti pubblici e
soggetti privati
1. Nell’ambito
dei fondi per il finanziamento della
ricerca scientifica, ciascun Dipartimento può destinare risorse per
l’istituzione delle borse di cui ai punti 1-3 dell’art. 1.
2 Le
borse di cui ai punti 1 - 3 dell’art. 1 possono essere finanziate anche con
fondi provenienti da convenzioni, contratti, contributi e donazioni di terzi
specificatamente finalizzati al finanziamento della ricerca.
3. I
Dipartimenti possono altresì accedere ad un fondo incentivante, determinato
annualmente dal Senato Accademico nell’ambito dello stanziamento di bilancio
destinato alla ricerca scientifica, per l’attivazione delle borse di cui ai
punti 1 - 3.
4. La
quota utilizzabile del fondo di incentivazione non può comunque essere superiore
a quella messa a disposizione dal Dipartimento sui propri fondi di ricerca.
5. L’utilizzo
del fondo di incentivazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno di
riferimento. Gli eventuali residui sono riassegnati al medesimo fondo per il
successivo esercizio finanziario.
6. Il
Dipartimento è tenuto a presentare al Magnifico Rettore una relazione finale
sull’attività dei borsisti.
1. Le
borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di
formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Chi
ha già usufruito di una borsa non può usufruirne una seconda volta allo stesso
titolo.
3. I borsisti sono tenuti ad assolvere
gli impegni stabiliti nel bando di selezione, pena la decadenza dal godimento
della borsa. Ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria viene data
comunicazione scritta dell’assegnazione della borsa. Essi sono tenuti a
sottoscrivere la lettera di assegnazione della borsa e ciò avrà valore di
accettazione degli obblighi.
4. Fatti
salvi i casi previsti dall’art. 8, punto 1, l’assegnatario che non concluda il
periodo della borsa di studio decade dal diritto alla stessa. Sono fatti salvi
i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa fino
alla data di decadenza.
1. Le
borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali
né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
2. Le
borse di studio di cui all’art. 1 del presente regolamento godono delle
disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all’art. 4 della Legge
13.8.1984, n. 476.
3. Il
godimento della borsa non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato
alla sola formazione dei borsisti.
1. Ai
dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui ai numeri 2 e 3
dell’art. 1 del presente regolamento è concessa la possibilità di chiedere il
collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, ai
sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo
straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento
di quiescenza e di previdenza secondo la normativa vigente
1. L’Università
degli Studi di Perugia provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante
polizza assicurativa personale sia contro gli infortuni che potessero
verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture dell’Università
nonché all’esterno di essa, se autorizzata, sia per la responsabilità civile
derivante dai danni a persone, animali e cose che il borsista potesse
provocare.
1. Le
borse di cui all’art. 1 vengono
assegnate a seguito di pubblicazione di un apposito bando di selezione nel
quale deve essere indicato:
a)
l’area o settore
di ricerca programmata
b)
titolo di studio
richiesto
c)
il limite di età
d)
termini di
scadenza per la presentazione delle domande
e)
modalità di
presentazione della domanda
f)
i requisiti di
reddito laddove previsti
g)
durata della
borsa di studio
h)
ammontare della
borsa di studio
i) modalità di erogazione della borsa di studio
l) obblighi dei borsisti
m) criteri di valutazione dei titoli
1. Eventuali
differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della
borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare
obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30
dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria per maternità).
2. Coloro
che alla data della ricezione della lettera di conferimento della borsa si
trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire un certificato delle
autorità militari nel quale dovrà essere indicata anche la data in cui avrà
termine il servizio stesso. Inoltre, coloro che alla data di ricezione della
lettera di conferimento della borsa si trovino nelle condizioni previste dalla
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, devono esibire apposito certificato medico nel
quale dovrà essere indicato il periodo di astensione obbligatoria.
1. Le borse di studio vengono erogate
dal Dipartimento secondo modalità definite dal Consiglio di Dipartimento ed
indicate nel bando di selezione.
1. I
Dipartimenti conferiscono borse di studio riservate a neo - laureati da non più
di due anni.
2. Le
borse sono conferite dal Consiglio di Dipartimento per attività da svolgersi
presso l’Università di Perugia ovvero presso altre strutture di ricerca, su
proposta del docente responsabile delle ricerche e sulla base di un dettagliato
programma di ricerca.
3. Le
borse hanno durata massima di 24 mesi non rinnovabili.
4. L’importo
della borsa cofinanziata sul fondo incentivante di cui all’art. 2, commi 3 e 4,
del presente regolamento è stabilito, e può essere annualmente ridefinito, entro un minimo ed un massimo con
delibera del Senato Accademico.
5. Al
termine dell’attività il borsista è tenuto a presentare una relazione al
Consiglio di Dipartimento sulla ricerca svolta approvata dal docente
responsabile.
1. I
Dipartimenti conferiscono borse di studio per i corsi di perfezionamento
all’estero riservate a laureati dell’Università di Perugia.
2. Le
borse sono conferite tramite selezione per titoli e colloquio.
3. Le
borse hanno la durata massima di 12 mesi.
4. L’importo
della borsa cofinanziata sul fondo incentivante di cui all’art. 2, commi 3 e 4,
del presente regolamento è stabilito e può essere annualmente ridefinito, entro un minimo ed un massimo con
delibera del Senato Accademico.
5. Nella
domanda il candidato dovrà indicare il corso di perfezionamento che intende
seguire nonché la sua durata.
6. Per la partecipazione alla selezione
sono richiesti i seguenti requisiti:
a) diploma di laurea conseguito presso l’Università di
Perugia
b) reddito personale complessivo lordo secondo quanto
previsto dal Decreto del Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, di concerto con il Ministero del Tesoro in materia;
c) età non superiore ai 29 anni alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
7. La
selezione è per titoli e colloquio. Le modalità della selezione nonché i
criteri di valutazione sono fissate dal Consiglio di Dipartimento cui compete
nominare apposite Commissioni, per ciascun settore scientifico-disciplinare,
composte da 3 membri afferenti al Dipartimento scelti tra i professori di ruolo
ed i ricercatori confermati e presiedute da un professore ordinario.
8. Il
colloquio è inteso ad accertare il grado di preparazione necessario alla
frequenza dell’Istituzione estera ed internazionale di livello universitario da
parte del candidato, nonché la conoscenza della lingua straniera necessaria per
seguire i corsi.
9. I
criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini
della valutazione globale, secondo le seguenti voci:
a)
voto di laurea e
voti riportati negli esami di profitto
b)
pubblicazioni
c)
altri titoli
d)
colloquio
10. La
valutazione dei titoli deve precedere la prova d’esame.
11. Al termine dei lavori
12. Il vincitore è tenuto a presentare prima
della decorrenza della borsa:
a) il documento di impegno formale da parte
dell’Istituzione estera ed internazionale, di livello universitario per la
frequenza di attività di perfezionamento, contenente l’indicazione dei corsi e
della loro durata.
b) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
c) dichiarazione di non avere già usufruito di altra
borsa di studio allo stesso titolo;
d) autocertificazione prevista dalla Legge 4.1.1968, n.
15, e successive modificazioni ed integrazioni, attestanti il reddito personale
complessivo lordo, riferito al periodo di imposta coincidente con l'anno solare
nel quale è effettivamente erogata la borsa di studio;
1. I
Dipartimenti conferiscono borse di studio per attività di ricerca post -
dottorato a laureati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di
ricerca conseguito in Italia o all’estero per programmi correlati alle esigenze
delle attività di ricerca svolte nei Dipartimenti.
2. I
borsisti possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca
coerenti con i programmi di cui al comma precedente svolti anche all’estero
presso Enti di ricerca e Università
3. Le
borse di studio hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere
del primo anno e non sono rinnovabili.
4. Ciascun
Dipartimento provvede a determinare i settori nei quali le borse saranno
usufruite.
5. Ciascun
Dipartimento determina il numero delle borse nel rispetto dei criteri generali
fissati dal Senato Accademico tenendo comunque conto che l’importo della borsa
cofinanziata sul fondo incentivante di cui all’art. 2, commi 3 e 4, del
presente regolamento è stabilito, e può essere annualmente ridefinito, entro un minimo ed un massimo con
delibera del Senato Accademico.
Deroghe
all’ammontare massimo potranno essere adottate per borse conferite a stranieri.
6. Per
la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
a) diploma di dottore di ricerca conseguito presso
Università italiane o Istituzioni Universitarie straniere. Sono ammessi al
concorso anche i candidati che dichiarino di aver ultimato la tesi di dottorato
e di poter conseguire il titolo di dottore di ricerca prima della decorrenza
della borsa di studio. Il conseguimento del titolo dovrà comunque essere
certificato prima dell'inizio dell'attività di ricerca;
b) reddito personale complessivo lordo secondo quanto
previsto dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica, di concerto con il Ministero del Tesoro in materia;
c) età non superiore ai 35 anni alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
7. Per
ciascun settore viene designata dal Consiglio di Dipartimento una Commissione
giudicatrice composta da tre membri del Dipartimento scelti tra i professori di
ruolo e i ricercatori confermati e presieduta da un professore ordinario
8. La
selezione è per titoli scientifici ed eventuale colloquio, come stabilito dal
bando di selezione.
9. La
valutazione verterà sulla produzione scientifica del candidato, sull'esito
dell'eventuale colloquio e sull'interesse del Dipartimento riguardo al
programma di ricerca proposto. Esaurita la valutazione,
10. Le
borse sono conferite sulla base delle graduatorie formulate dalle Commissioni
giudicatrici.
11. I
concorrenti utilmente collocati in graduatoria devono presentare, entro il
termine perentorio indicato nella predetta comunicazione i seguenti documenti:
a) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
b) dichiarazione di non avere già usufruito di altra
borsa di studio allo stesso titolo;
c) autocertificazione prevista dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni ed integrazioni, attestante il reddito personale complessivo
lordo presunto per il periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel
quale è prevalentemente erogata la borsa di studio.
12. In
caso di rinuncia degli assegnatari prima dell'inizio dell'attività di ricerca,
subentra un altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.
13. L'attività
di ricerca non può avere inizio prima del provvedimento di assegnazione della
borsa al vincitore.
14. L’attività
di ricerca da parte del borsista sarà concordata tra il vincitore e il
Direttore del Dipartimento e comunque entro tre mesi dalla data di assegnazione
della borsa.
15. Al
termine del primo anno i borsisti presentano al Direttore del Dipartimento una
particolareggiata relazione sulle ricerche svolte.
16. Sulla
base della valutazione di tale relazione, il Direttore di Dipartimento può
disporre la conferma della borsa per l'anno successivo. La conferma è
subordinata alla sussistenza del requisito di reddito di cui al comma 6 lettera b). Il venire meno del
predetto requisito comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa; in tale evenienza l'interessato
incorre nell'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Direttore di Dipartimento.
1. I criteri di
attribuzione e le modalità di accesso delle borse per attività di ricerca
finanziate da enti pubblici e privati di cui all'art. 1 punto 4, così come
quelle di cui all'art. 1 punti 1 - 3 interamente finanziati dai Dipartimenti,
sono stabiliti in apposite delibere adottate dai Consigli di Dipartimento.
2. Le borse di cui al
comma precedente possono avere una durata doppia rispetto a quelle finanziate
dall'Ateneo e il loro importo viene fissato dai Consigli di Dipartimento entro
un tetto massimo rappresentato dall'ammontare stabilito per gli assegni di
ricerca. Le borse di cui all'art. 1 punto 4 possono essere conferite a chi
abbia un'età non superiore a 40`anni.
1. Il
provvedimento conseguente al giudizio espresso dalle Commissioni giudicatrici
nell’ambito delle selezioni per il conferimento delle borse di studio è
definitivo.
2. Il
presente regolamento entra in vigore a far data dal decreto di emanazione.
3.
Per le borse di
studio già conferite continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai
precedenti regolamenti.
1. Il presente
regolamento si applica integralmente anche alle borse di studio che l'Ateneo
conferisce tramite i Poli scientifico - didattici. In tal caso le competenze
attribuite ai Consigli di Dipartimento sono esercitate dai Consigli di Polo.