REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO – (CLA)
(Emanato con D.R. n. 1407 del 2-8-2004, modificato con D.R. n.3108 del 7-12-2005 e con D.R. n.1246 del 3-7-2006)
Art. 1
1. Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), istituito presso l’Università degli Studi di Perugia con delibera del Senato Accademico del 9 luglio 1999 svolge attività didattica e di ricerca nell’ambito dell’insegnamento delle lingue e delle metodologie che lo sottendono, secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo V, Art. 42 dello Statuto di Ateneo.
2. Esso ha sede nei locali all’uopo destinati.
3. Gli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Perugia hanno diritto ad usufruire dei servizi offerti dal CLA per le attività didattiche previste dal proprio curriculum degli studi.
4. Il presente regolamento definisce le finalità del CLA, ne disciplina il funzionamento degli organi, le competenze e le procedure nel rispetto delle norme statutarie e di quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 2
1. Le finalità del CLA sono così specificate:
a) svolgere attività di ricerca e di sperimentazione nello studio delle lingue moderne, anche attraverso la messa a punto di strumentazioni tecnologiche avanzate di supporto alla ricerca scientifica;
b) organizzare corsi di lingue per gli studenti;
c) coordinare le attività dei collaboratori ed esperti linguistici, presiedendo alla loro selezione e contribuendo alla loro formazione professionale;
d) produrre materiali didattici originali, ivi compresi materiali per l’apprendimento autonomo, anche ai fini di una eventuale commercializzazione;
e) fungere da centro di documentazione nel settore dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue sia in campo teorico che applicativo;
f) favorire l’apprendimento a fini specialistici delle lingue, anche in contesti extra-universitari, fatte salve le prioritarie esigenze didattiche nell’ambito dell’Ateneo;
g)
favorire rapporti e promuovere collaborazioni, nel settore di
interesse, con istituzioni universitarie in ambito regionale, nazionale e
internazionale.
Art. 3
1. Sono organi del CLA:
- Il Consiglio;
- La Giunta;
- Il Direttore;
- Il Vice Direttore;
ai quali sono affidati i compiti
previsti dall’attuale normativa regolamentare di Ateneo relativa ai Centri di
spesa dotati di autonomia di bilancio (Titolo IV, Art.
65 dello Statuto di Ateneo).
1. Il Consiglio:
a) approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
b) approva annualmente il piano di sviluppo e le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale da inoltrare ai competenti organi accademici;
c) approva annualmente il piano di utilizzazione delle strutture del CLA e dei collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo, secondo quanto previsto nel successivo art. 8;
d) delibera annualmente eventuali modifiche del fabbisogno complessivo di collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo e provvede alla nomina delle Commissioni per la selezione di nuovi collaboratori ed esperti linguistici;
e) delibera, nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti di Ateneo, il fabbisogno del personale a contratto;
f) delibera la stipula di contratti e convenzioni, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
g) delibera e trasmette le modifiche al Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo agli organi competenti per l'approvazione e la successiva emanazione;
h) designa una terna di professori di ruolo a tempo pieno nell’ambito della quale il Rettore nomina il Direttore e il Vice Direttore, sentito il Senato Accademico.
2. Il Consiglio è composto da:
a) il Direttore;
b) il Vice Direttore;
c) dodici tra docenti e ricercatori così ripartiti:
- il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Mediazione Linguistica Applicata della Facoltà di Lettere e Filosofia, ovvero un suo rappresentante;
- il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere della Facoltà di Lettere e Filosofia, ovvero un suo rappresentante;
- un rappresentante per ciascuna delle altre Facoltà;
d) tre rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici;
e) un rappresentante del personale tecnico in servizio presso il CLA;
f) un rappresentante del personale amministrativo in servizio presso il CLA;
g) due rappresentanti degli studenti, uno dell’area umanistica ed uno dell’area scientifica;
3. Alle riunioni del Consiglio partecipa il segretario amministrativo con voto consultivo.
4. La componente di cui al punto b) è designata dai corrispondenti Consigli di Facoltà, fatta eccezione per i Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea in Mediazione Linguistica Applicata e Lingue e Culture Straniere. Il Direttore ed il Vice Direttore non sono conteggiati quali componenti della Facoltà alla quale appartengono.
5. Le componenti di cui al punto c) vengono elette nell’ambito dei collaboratori ed esperti linguistici operanti in Ateneo.
6. Le componenti di cui ai punti d) e e) vengono elette nell’ambito del personale tecnico e amministrativo in servizio presso il CLA; ha elettorato attivo e passivo anche il personale a tempo parziale o determinato.
7. La componente di cui al punto f) viene eletta nell’ambito del Consiglio degli Studenti.
8. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
9. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno tre volte all’anno. Esso può essere convocato anche su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei propri componenti.
10. Nella sua prima seduta, convocata dal Rettore e presieduta dal professore di ruolo di I fascia con maggiore anzianità di ruolo, il Consiglio designa una terna di professori di ruolo a tempo pieno nell’ambito della quale il Rettore nomina il Direttore del Centro.
11. Al Consiglio sono attribuite le funzioni previste dalla normativa regolamentare per i Centri di spesa dotati di autonomia di bilancio (Titolo IV, Art. 65 dello Statuto di Ateneo).
Art. 5
1. La Giunta coadiuva il Direttore nell’espletamento delle sue funzioni, e rimane in carica quanto lo stesso.
2. Sono membri della Giunta:
- il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo;
- il Vice Direttore del Centro Linguistico di Ateneo;
- quattro docenti di cui due provenienti dalle aree scientifiche e due da quelle umanistiche;
- un rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici;
- un rappresentante del personale dipendente.
3. I membri della Giunta sono eletti tra i
membri del Consiglio, dalle rispettive rappresentanze.
4. Assiste alle sedute della Giunta il Segretario Amministrativo, con funzione verbalizzante.
5. La Giunta è convocata dal Direttore di norma prima di ogni seduta di Consiglio; deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta oltre la metà dei componenti della stessa.
Art. 6
1. Il Direttore rappresenta il CLA, presiede il Consiglio e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati. Promuove le attività del CLA, vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Entro le scadenze stabilite, ogni anno il Direttore predispone, e il Consiglio approva, il piano di sviluppo del CLA e le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale da inoltrare ai competenti organi accademici.
3. Il Direttore, anche mediante l’individuazione di un Tecnico responsabile, cura l’uso e la conservazione degli impianti e dei laboratori, il rinnovamento tecnologico e l’aggiornamento del personale tecnico del CLA.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Direttore deve trasmettere al Rettore una relazione sull’attività svolta nell’anno accademico precedente.
5. Il Direttore dura in carica quattro anni. La funzione di Direttore non può essere svolta per più di due mandati consecutivi; una ulteriore designazione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
6. Il Vice Direttore dura in carica 4 anni, coadiuva il Direttore e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
Art. 7
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio del CLA:
a) invita i Consigli di Facoltà e i Consigli di Corsi di Laurea nell’ambito dei quali vengono impartiti insegnamenti linguistici curriculari, a trasmettere al CLA, entro il 31 marzo, il quadro delle proprie necessità ed esigenze relativamente al supporto della didattica ufficiale per l’anno accademico successivo;
b)
invita i Consigli di
Facoltà e i Consigli di Corso di Laurea nell’ambito dei quali per la conoscenza
della lingua straniere è prevista solo l’idoneità, a trasmettere al CLA, entro
il 31 marzo, le proprie esigenze didattiche e le proposte per l’anno accademico
successivo.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio approva il piano di attività didattica del CLA predisposto dal Direttore. Il piano di attività didattica è redatto sulla base delle necessità ed esigenze prospettate dalle Facoltà, e deve ottenere il parere favorevole delle Facoltà, per quanto di loro competenza. Nel piano viene indicata l’utilizzazione delle strutture del CLA e dei collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo.
Art. 8
1. L’attività didattica presso il CLA può essere svolta anche dal personale docente dell’Ateneo in base ad una programmazione specifica concordata tra il CLA e le Facoltà.
2. Il CLA coordina le attività dei collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo, nell’ambito del piano annualmente predisposto ai sensi del precedente art. 7.
3. Il CLA si avvale dell’attività tecnico-amministrativa del personale tecnico e del personale amministrativo ad esso assegnato nonché del personale a contratto assunto nel rispetto delle norme vigenti per le esigenze del CLA.
Art. 9
1. Mediante appositi contratti o convenzioni, il CLA può fornire servizi a enti o a privati, nell’ambito delle finalità istituzionali e fatti salvi i prioritari interessi dell’Università.
Art. 10
1. Il CLA si avvale dei contributi ad esso assegnati dagli organi accademici competenti su fondi previsti in specifica voce di spesa del bilancio di Ateneo.
2. Afferiscono altresì al bilancio di entrata del CLA:
- contributi di enti pubblici e privati;
- corrispettivi derivanti da vendita e/o noleggio dei materiali elaborati nel CLA e da altri servizi per gli utenti;
- proventi di attività per conto terzi, in base a contratti e convenzioni, anche intra moenia;
- quota di iscrizione alle attività didattiche extra-curriculari offerte.
3. Per lo sviluppo di ricerche che richiedono l’utilizzazione delle strutture del CLA, possono, con delibera dei Dipartimenti interessati, essere affidati alla gestione economica del CLA stesso fondi di ricerca erogati dai competenti Ministeri, da altri enti e istituti di ricerca o a qualsiasi altro titolo iscritti nei bilanci delle strutture dipartimentali.
Art. 11
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione avvenuta con Decreto Rettorale.
2. Ogni successiva modifica del presente Regolamento viene approvata nei modi previsti dal vigente Statuto di Ateneo.