Regolamento per contratti di supporto
alla didattica
con Professori e Ricercatori dell’Ateneo cessati anticipatamente dal
servizio.
(Emanato con D.R. n.1132 del
19-6-2006 e modificato con D.R. n.1942 del 6-10-2006)
Art. 1
1.
L’Ateneo
può stipulare contratti per attività di supporto alla didattica con i propri
Professori o Ricercatori universitari ed Assistenti che nel periodo 2006/2011 abbiano rassegnato le proprie volontarie dimissioni, avendo
maturato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia; i contratti
vengono stipulati dall’Amministrazione Centrale secondo una schema tipo che
sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2.
La
stipula e la firma del contratto avvengono dopo
l’approvazione del Consiglio di Facoltà di appartenenza della proposta di
attribuzione dell’attività di supporto alla didattica, al fine di far fronte
alle proprie esigenze didattiche; la spesa relativa è a carico del bilancio di
Ateneo.
Art. 2
1.
Per
stipulare il contratto di cui all’art. 1, è necessario che il periodo
intercorrente tra l’avvenuto collocamento a riposo e il termine ultimo di
mantenimento in servizio del dipendente, ivi compreso
il biennio di permanenza in servizio,
secondo la disciplina vigente alla data di cessazione del docente
interessato ed avuto riguardo al suo stato giuridico, sia pari o superiore a tre anni.
2.
In
prima applicazione valgono le seguenti disposizioni:
- dall’1.11.2006 il periodo residuo deve essere pari ad almeno
un anno;
- dall’1.11.2007 il periodo residuo deve essere pari ad almeno
due anni.
3.
La
durata del contratto non può essere, comunque, superiore a
tre anni.
Art. 3
1.
L’impegno
annuo di attività di supporto alla didattica, da
svolgersi in conformità a quanto deliberato dagli organi della struttura
proponente, nonché il relativo compenso sono rapportati al numero di CFU
dell’insegnamento per il quale l’attività viene prestata.
2.
Nel
caso in cui l’insegnamento per il quale viene svolta
l’attività di supporto alla didattica attribuisca 9 crediti, il costo annuo di
ciascun contratto, stipulato con Professori Ordinari, Professori Associati
ovvero Ricercatori, è pari rispettivamente ad euro 22.000, ad euro 20.000 ovvero ad euro 18.000, al lordo
degli oneri a carico dell’Ente; nel caso in cui, invece, l’insegnamento per il
quale viene svolta l’attività di supporto alla didattica attribuisca un numero
di crediti inferiore a 9, il costo annuo di ciascun contratto sarà
proporzionalmente ridotto.
Art. 4
1.
I
soggetti di cui all’art. 1 possono partecipare ai bandi per Professori a contratto,
emanati su richiesta delle Facoltà, per lo svolgimento
di insegnamenti ufficiali, la cui procedura è regolata dal vigente Regolamento
di Ateneo per la disciplina dei Professori a contratto, fino alla
emanazione del D.M. attuativo dell’art. 1 – comma 10 – della L. 230/2005 e
del relativo Regolamento di Ateneo.
2.
Nell’eventualità
che il titolare di contratto per attività di supporto alla didattica divenga
anche titolare di un contratto di docenza, il costo per i due contratti non
potrà superare la cifra complessiva di euro 22.000, di
euro 20.000 ovvero di euro 18.000 rispettivamente per i Professori Ordinari,
per i Professori Associati ovvero per i Ricercatori.
Art. 5
1.
Il
titolare del contratto ha diritto a mantenere la stessa fruizione
delle strutture didattiche di cui disponeva
prima del collocamento a riposo.
2.
Il
titolare del contratto, su autorizzazione delle strutture di ricerca
dell’Ateneo, potrà frequentare le medesime e collaborare volontariamente ed in
forma gratuita alle attività di ricerca; a tal fine, sia per l’eventuale collaborazione
ad attività di ricerca, sia per l’espletamento delle attività
oggetto del contratto di lavoro autonomo, il titolare medesimo dovrà
impegnarsi a produrre idonee polizze assicurative per infortuni personali e per
danni a persone e cose.
Art. 6
1.
In
deroga a quanto previsto nel piano triennale 2005-2007, sia per i termini di
riassegnazione delle risorse, sia per i termini riguardanti la presa di servizio, sia a prescindere
dell’eventuale eccesso di organico delle Facoltà, la
stipula del contratto impegna l’Ateneo a riassegnare, nello stesso esercizio
finanziario, metà della risorsa liberata (rispettivamente 0.5, 0.35 o 0.25 Deq
per un PO, PA o Ric/Ass) alla Facoltà di appartenenza; l’altra metà sarà
assegnata alle rispettive Facoltà al termine del contratto di cui al presente Regolamento, secondo le modalità
individuate dalla rispettiva programmazione triennale delle risorse.
Art. 7
Il
presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello
della sua emanazione da parte del Rettore.