REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PRELIMINARI
ALLA
STIPULA DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
OVVERO OCCASIONALE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
(Emanato con D.R. N. 1461 del
25/07/2006)
ART. 1
(Definizione)
Il presente Regolamento definisce e
disciplina le procedure comparative adottate dall’Università degli Studi di
Perugia per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché per il conferimento di incarichi di prestazione
occasionale.
Si
definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si
concretizza in una prestazione d’opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato, ai sensi dell’art.
409 c.p.c.
Si
definisce rapporto di prestazione occasionale quel rapporto di collaborazione
in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla
continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con
il compimento di un’unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale,
destinata a non ripetersi nel tempo.
ART. 2
(Campo di applicazione)
Il
ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
e a rapporti di prestazione occasionale è possibile per soddisfare esigenze cui
l’Università degli Studi di Perugia non può far fronte con personale in
servizio ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
a)
l’oggetto della prestazione, che il
collaboratore è chiamato a rendere, non
solo deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione ma deve, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
b)
c)
l’esigenza deve essere di natura
temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d)
devono essere
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
prestazione.
ART. 3
(Modalità di individuazione dei collaboratori)
La
richiesta di stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa e di prestazione occasionale deve essere presentata
al Responsabile della Struttura interessata (Strutture didattiche in senso
lato, Strutture di ricerca, Centri, Polo Scientifico e Didattico di Terni) a
cura dei Responsabili delle singole iniziative nelle quali si articola il
progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario
l’ausilio del collaboratore.
Il
Responsabile della Struttura provvederà all’attivazione delle procedure
amministrative conseguenti.
Per le
attività di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione
occasionale, da prestare presso le strutture dell’Amministrazione centrale, le
esigenze saranno rappresentate al Direttore Amministrativo.
Il
richiedente dovrà indicare:
1)
i contenuti della collaborazione da
svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase
di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
2)
la natura temporanea ed altamente
qualificata delle prestazioni richieste;
3)
il profilo professionale e le
caratteristiche curricurali richieste;
4)
le motivazioni che giustificano la
necessità del ricorso all’affidamento a soggetto estraneo all’Ateneo;
5)
la durata del contratto e la proposta
del compenso complessivo lordo, la spesa complessiva a carico
dell’Amministrazione, nonché le modalità di esecuzione della prestazione.
Il Responsabile della Struttura o il Direttore Amministrativo
dovranno, invece, attestare l’impossibilità di far
fronte alle esigenze, come rappresentate dal richiedente, con il personale in
servizio presso
ART. 4
(Modalità di accesso alle collaborazioni)
Gli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale devono
essere affidati con procedura comparativa.
La
selezione, indetta con provvedimento del Responsabile della Struttura
interessata, ovvero con provvedimento del Direttore Amministrativo,
limitatamente ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa
o di prestazione occasionale da prestare presso le strutture
dell’Amministrazione centrale, avviene per titoli o per titoli ed esami.
L’avviso
di selezione per la stipula dei contratti sarà reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito Web della Struttura interessata per un periodo di tempo non inferiore a 10
giorni.
ART. 5
(Bando di
selezione)
Il
bando di ciascuna procedura selettiva deve contenere:
1)
i contenuti altamente qualificati
della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto,
programma di attività o fase di esso;
2)
il termine e le modalità per la
presentazione delle domande;
3)
i titoli e i requisiti richiesti;
4)
le modalità selettive previste
(titoli e/o titoli e colloquio);
5)
la indicazione delle materie o del
contenuto dell’eventuale colloquio;
6)
il diario dell’eventuale colloquio,
da fissarsi non prima di 8 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione
dell’avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da rendere
noto successivamente ai candidati almeno 8 giorni prima del colloquio stesso
mediante pubblicazione sul sito Web della Struttura interessata;
7)
il compenso complessivo lordo
spettante al collaboratore o al prestatore occasionale;
8)
la previsione della possibilità di
rinnovo per i contratti riguardanti le attività didattiche, secondo quanto
previsto dal successivo art. 9.
9)
ogni altra notizia o prescrizione
ritenuta utile.
I
requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle
domande.
Dopo
la scadenza del termine previsto per la presentazione
delle domande e prima dell’eventuale prova orale (nel caso di selezione per
titoli e colloquio) dovranno essere comunicate ai soggetti interessati le
eventuali esclusioni.
ART. 6
(Commissione di
valutazione)
La commissione di valutazione è nominata
con atto del Responsabile della Struttura interessata o con atto del Direttore
Amministrativo ed è formata da tre componenti, di cui
uno con funzione di presidente, esperti nelle materie attinenti alla
professionalità richiesta. Detti componenti sono
scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra il personale
docente, dirigente, e tecnico-amministrativo di qualificazione ed esperienza
appropriate.
Qualora
la commissione sia composta in tutto o in parte da personale tecnico
amministrativo, i componenti devono appartenere almeno
alla categoria C.
L’attività
prestata dalla Commissione di valutazione è a titolo gratuito.
ART. 7
(Modalità e criteri della selezione)
La
commissione effettua la selezione mediante la sola
valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo
svolgimento di un colloquio.
Nella
prima ipotesi l’assegnazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o del rapporto di prestazione occasionale
avviene secondo una graduatoria
formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri
predeterminati dalla commissione, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei
titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura
altamente qualificata della prestazione.
Nel
caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la
commissione attribuisce ai titoli ed al colloquio finale un punteggio massimo
di 100 punti, così ripartiti:
-
titoli: 40 punti
-
colloquio: 60 punti.
I
titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
-
titoli culturali e
professionali;
-
esperienza professionale
maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici
e/o privati.
Nell’ipotesi
di procedura selettiva per titoli e colloquio, il colloquio si
intende superato con votazione di almeno 42/60.
ART. 8
(Formazione della
graduatoria e stipula del contratto)
La
graduatoria di merito dei candidati delle procedura selettiva
è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva
attribuita a ciascun candidato.
La
graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile della Struttura
interessata o con atto del Direttore Amministrativo. Di essa
è data pubblicità mediante pubblicazione
sul sito Web della Struttura interessata.
Il
candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula
del contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa o alla stipula
del contratto individuale di prestazione occasionale.
ART. 9
(Rinnovo
contratti)
I
contratti stipulati per attività tutoriali o di supporto alla didattica possono
essere rinnovati per una durata massima complessiva di tre anni accademici con
i prestatori risultati originariamente vincitori della valutazione comparativa
di cui al presente regolamento, qualora permangano le stesse esigenze
didattiche e gli stessi presupposti di cui al precedente art. 2.
ART. 10
(Norme finali e
transitorie)
Per
quanto non espressamente previsto valgono, ove
applicabili, le disposizioni dettate dal Regolamento in materia di accesso
all’impiego presso l’Università degli Studi di Perugia del personale
tecnico-amministrativo a tempo determinato.
Il
presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione.