REGOLAMENTO DI ATENEO PER
(Emanato con D.R. n. 1298
del 21 luglio 2011)
TITOLO I - ERASMUS A FINI DI
STUDIO
Art. 1 - Finalità e ambito di
applicazione
Il presente Regolamento, in accordo con lo Statuto
d’Ateneo e con il Regolamento Didattico d’Ateneo, disciplina la partecipazione
al Programma d’azione comunitaria Lifelong Learning Programme ed in particolare all’azione Erasmus.
Erasmus si prefigge di migliorare la qualità e
rafforzare la dimensione europea dell’istruzione superiore, incoraggiando la
cooperazione transnazionale fra gli istituti di istruzione superiore, promuovendo
la mobilità di studenti e docenti universitari, migliorando la trasparenza ed
il riconoscimento accademico degli studi e delle qualifiche all’interno
dell’Unione Europea.
L’Università degli Studi di Perugia adotta, nella
gestione del programma di mobilità studenti, un sistema di criteri
riconducibile al sistema ECTS.
Art. 2 - Destinatari della
mobilità
Al programma possono partecipare gli studenti
dell’Università degli Studi di Perugia, iscritti almeno al secondo anno di un
corso ufficiale per il conseguimento di un titolo accademico, inclusi corsi di
master universitari, dottorato e scuole di specializzazione.
Art. 3 - Finalità della mobilità
Lo studente Erasmus svolge una o più delle seguenti
attività presso l’Università ospitante:
a) frequentare corsi di studio e sostenere i
relativi esami;
b) svolgere ricerche finalizzate alla stesura della
tesi di laurea;
c) svolgere ricerche afferenti a corsi universitari
post-lauream;
d) svolgere periodi di tirocini
formativi a fini didattici, in quanto
parte integrante del percorso di studio.
Il periodo di studi presso l'Università partner deve avere una durata minima di 3 mesi e massima
di 12 mesi.
Art. 4 - Posti disponibili
L'elenco delle Università partner e dei posti complessivamente disponibili sono riportati
in un’apposita tabella allegata al bando di concorso.
L’Università ospitante/ inviante stabilirà, di anno
in anno, il numero delle borse da assegnare.
Lo status
Erasmus può comportare l’attribuzione di un contributo economico.
TITOLO
II – ORGANI E FUNZIONI
Art. 5 – Referenti dell’accordo.
Ogni
docente dell’Ateneo (Professori e Ricercatori con insegnamento), denominato
“Referente dell’Accordo” può promuovere “Accordi Bilaterali di mobilità” con
una Università partner, a condizione che quest’ultima sia eleggibile dal
Regolamento dell’Unione Europea (essere in possesso di una ERASMUS University
Charter –EUC). Nell’Accordo devono essere indicati l’area didattica, i
reciproci flussi e il periodo di mobilità relativi a studenti e docenti. Il “Referente dell’accordo” deve anche provvedere a
reperire i programmi didattici utili agli studenti per predisporre l’attività
da svolgere all’estero.
L’Ufficio
Relazioni Internazionali dell’Ateneo provvede, tramite comunicazione interna, a
fornire tutte le informazioni e i mezzi necessari al fine di dare supporto alla
stesura dell’accordo. Gli accordi devono essere approvati dalla Facoltà o
Struttura didattica di competenza che provvede ad inviarli all’Ufficio
Relazioni Internazionali, per essere sottoposti alla firma del Rettore.
Art. 6 - Delegati di Facoltà o di
Struttura didattica di competenza
Ciascuna
Facoltà ha un proprio Delegato Erasmus di Facoltà. I Delegati di Facoltà sono nominati, su proposta
del Preside, dal Consiglio di Facoltà e coordinano l’attività del programma Erasmus
all'interno della propria Facoltà, con particolare attenzione all'orientamento
e alle attività didattiche degli studenti in mobilità e presiede
Art. 7 - Commissione Erasmus di Facoltà
E’ costituita
Essa valuta i candidati e redige la relativa graduatoria
di merito degli studenti che hanno presentato domanda per la partecipazione alla
mobilità studentesca del programma Erasmus. Compiti di tale Commissione sono il
coordinamento, il tutorato e il monitoraggio del carico didattico che lo
studente andrà a svolgere presso l'Università ospitante con cui è stato
stabilito un Accordo Bilaterale.
Art. 8 - Commissione Erasmus di Ateneo
E’ costituita, altresì,
Art. 9 - Selezione
E’ emanato annualmente, con decreto rettorale, il
bando di selezione per la partecipazione alle attività di mobilità nell’ambito
del Programma Erasmus.
Gli interessati al programma di mobilità dovranno
produrre domanda di partecipazione entro il termine di scadenza e secondo le
modalità stabilite dal bando di selezione.
La selezione degli studenti sarà effettuata con i
seguenti criteri:
- numero crediti acquisiti e previsti per l’anno di
corso;
- media degli esami superati;
- preparazione linguistica;
- motivazione.
Art. 10 - Commissione giudicatrice
Le graduatorie degli studenti saranno inviate dal
Presidente della Commissione Erasmus di Facoltà e all'Ufficio Relazioni
Internazionali per gli adempimenti conseguenti.
Le graduatorie, una per ogni Facoltà, dopo approvazione
con Decreto Rettorale, saranno affisse nelle bacheche di ciascuna Facoltà e pubblicate
sul sito Internet dell'Ateneo.
Art. 11 – Contratto finanziario
Gli studenti risultati idonei alla selezione
dovranno stipulare, prima della partenza, un contratto con l'Università degli
Studi di Perugia nel quale dovrà essere indicata la modalità di pagamento per
ricevere il contributo della Comunità Europea.
Al fine di garantire la giusta trasparenza allo
studente Erasmus è necessario che abbia ben chiara la propria situazione di
riconoscimento crediti ex ante.
A tal fine, lo studente che intenda partecipare
alla mobilità Erasmus deve presentare al Presidente di corso di studio di
competenza, con congruo anticipo alla stipula del contratto, la domanda con le
richieste degli insegnamenti che intende seguire nella sede estera di
destinazione per il preventivo riconoscimento dei crediti. Tale riconoscimento
deve essere approvato dal Consiglio di corso di studio competente prima della
stipula del contratto.
Art. 12– Riconoscimento
dei periodi di studio all’estero
Il periodo di studio all'estero costituisce parte
integrante del programma di studio dello studente e, pertanto, ha il pieno
riconoscimento accademico. A tal fine, le strutture didattiche di riferimento
sono tenute a deliberare in ordine agli esami che gli studenti non possono
sostenere presso le Istituzioni estere partner.
Lo studente risultato idoneo quale studente
Erasmus, a mente del precedente art. 10, prima della partenza dovrà redigere, d’intesa
con il Referente dell’Accordo e con il Delegato di Facoltà, e con il supporto
tecnico dell’Ufficio Relazioni Internazionali, il learning
agreement, nel quale sono indicate le
attività formative che intende sostenere presso l'Università estera.
Le attività formative
dell’università ospitante sostituiranno alcune delle attività previste dal
corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Tale
numero corrisponde in linea di massima a quello che lo studente avrebbe
acquisito nello stesso periodo di tempo presso la propria università (ad es.
Fatte
salve eventuali disposizioni specifiche delle Facoltà o dei CdS interessati, la
scelta delle attività formative da svolgere presso l’università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel corso
di appartenenza, viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo non
la ricerca degli stessi contenuti ma la piena coerenza con gli obiettivi
formativi del corso di studio di appartenenza e l’effettiva serietà del
curriculum dello studente. Vista l’impossibilità oggettiva di stabilire una
corrispondenza univoca in crediti fra le singole attività formative delle due
università, l’intero pacchetto di crediti relativo all’insieme delle attività
formative approvate sostituisce un equivalente pacchetto di crediti
dell’ordinamento di studi del CdS di appartenenza.
I
crediti relativi alle attività formative incluse nel piano di studio sono
preventivamente ascritti alle tipologie previste dall’ordinamento del corso di
studio di appartenenza, ai corrispondenti
SSD ed eventuali ambiti disciplinari di riferimento. Le dovute
“etichette” (attività, SSD e ambito disciplinate) saranno attribuite con
ragionevole flessibilità, in maniera da garantire che il curriculum dello
studente complessivamente risultante dalle attività in patria e all’estero
soddisfi i vincoli locali dell’ordinamento del proprio CdS. Nei casi in cui i Consigli di CdS
individuino sede per sede interi pacchetti di crediti acquisibili, stabilendo a
priori come incasellare tutte le attività corrispondenti nel proprio
ordinamento/regolamento, il
riconoscimento risulta molto più agevole.
Il learning agreement dovrà essere approvato dalla Commissione Erasmus
di Facoltà, con congrua motivazione in ordine al programma dei corsi
corrispondenti nell’Università di destinazione, del Settore Scientifico
Disciplinare (SSD) di riferimento, nonché del numero dei crediti assegnato.
Tale approvazione è condizione necessaria per la stipula del contratto di cui
al precedente art. 11.
Per gli studenti che si recheranno all’estero per il lavoro di tesi o per gli iscritti a
dottorati di ricerca, master universitari e scuole di specializzazione sarà
necessaria l’autorizzazione rispettivamente del relatore della tesi, del
coordinatore del dottorato, del master o dal Direttore della scuola di
specializzazione.
Dopo l’approvazione, il learning
agreement, sottoscritto dal Presidente di
Corso di Laurea e dal Delegato Erasmus di Facoltà, dovrà essere trasmesso all’Ufficio
Relazioni Internazionali con congruo anticipo, prima della partenza dello
studente, nel rispetto delle scadenze fissate dalle sedi partner.
Il medesimo Ufficio trasmetterà la documentazione
alle rispettive sedi partner per l’approvazione di loro competenza, condizione
necessaria per la stipula del contratto finanziario (vedi art. 11).
Il Learning Agreement approvato in via definitiva dovrà essere
inoltrato, a cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali, alla Ripartizione
Didattica per essere acquisito nella carriera dello studente.
Gli studenti Erasmus possono presentare, solo in
casi eccezionali, una richiesta, debitamente motivata, di modifica
dell’approvato learning agreement
(change
to original learning agreement).
Art. 13- Status di studente Erasmus
Gli studenti cui è stato assegnato un periodo di
mobilità godono dello "status" di studente Erasmus.
Lo status di studente Erasmus, comporta per lo studente i seguenti vantaggi:
- esenzione dal pagare tasse di iscrizione
universitarie presso la sede ospitante;
- copertura assicurativa per eventuali infortuni
all’interno dell’Ateneo straniero;
- partecipazione ad eventuali corsi di lingua
attivati presso l’Università ospitante e presso l’Ateneo di Perugia, per il
tramite del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.);
- fruizione dei servizi offerti dalle Università
straniere (mense, collegi, ecc.), secondo le modalità previste per tutti gli
studenti dall’Ateneo estero;
- riconoscimento dell’attività svolta all’estero da
parte della Facoltà di appartenenza, sulla base delle modalità di cui al
successivo art. 11.
Art. 14 - Assegnazione delle
borse di studio
Lo studente che ha acquisito lo status di studente Erasmus può percepire un contributo
economico a parziale copertura delle spese sostenute per la mobilità, fornito
in parte dalla Commissione Europea tramite l’Agenzia Nazionale LLP ERASMUS ed
in parte dall’Università degli Studi di Perugia. Ulteriori contributi possono
essere erogati dall’ADISU (Agenzia per il Diritto allo Studio) e dal MIUR
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
Per le attività di mobilità ai soli fini di studio,
l’Università degli Studi di Perugia, in base alle disponibilità di Bilancio,
finanzierà un contributo per un numero di mensilità almeno pari a quello
dell’Agenzia Nazionale LLP Erasmus ed il cui importo sarà fissato annualmente
dall’Agenzia Nazionale LLP Erasmus.
Al fine di incentivare la mobilità degli studenti,
l’Ateneo potrà fornire un contributo anche agli studenti non assegnatari della
borsa di studio erogata dalla Commissione Europea tramite l’Agenzia Nazionale
LLP Erasmus. L’importo del contributo sarà fissato annualmente in base alle
disponibilità di Bilancio d’Ateneo.
L’assegnazione delle borse di studio avviene con
decreto rettorale sulla base della ripartizione tra le Facoltà effettuata dalla
Commissione Erasmus d’Ateneo.
Le mensilità non assegnate dalle Facoltà, verranno
nuovamente ripartite dalla Commissione Erasmus d’Ateneo, al fine di utilizzare
completamente i contributi per la mobilità studenti.
In caso di rinuncia da parte degli assegnatari di
borsa o di decadenza, si procederà d’ufficio allo scorrimento delle relative
graduatorie.
Art. 15 - Proroga
Lo studente Erasmus, all’estero per un periodo
inferiore a 12 mesi, può chiederne il prolungamento all’Ufficio Relazioni
Internazionali che verrà autorizzato previa accettazione dell'Università
ospitante e della Facoltà, per un periodo non superiore a 12 mesi e, comunque,
non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio
la mobilità.
In caso di insufficienza di fondi, la proroga può
essere accordata anche senza l’attribuzione della borsa di studio; in tale
ipotesi lo studente godrà solo dello status
di studente Erasmus.
Art. 16 - Attestazioni e
riconoscimento del periodo di studio
Al termine del periodo di studio, lo studente dovrà
richiedere all'Università straniera l’attestato di permanenza relativo al
periodo di soggiorno all’estero. Tale documento dovrà essere consegnato all’Ufficio
Relazioni Internazionali, immediatamente dopo il rientro, e comunque non oltre
10 giorni dalla data dello stesso, insieme al certificato delle attività svolte
(Transcript
of records) se è prassi della sede
ospitante consegnare detto documento agli studenti. L'Ufficio trasmetterà copia
della suddetta documentazione al Delegato Erasmus di Facoltà, che provvederà ad
istruire la pratica per
Art. 17 - Revoca interruzione erogazione
L’inosservanza dell'iter procedurale indicato nel presente regolamento e/o la mancata
presentazione degli attestati di cui al precedente art. 16 comporterà il
mancato riconoscimento del periodo di studio e dei relativi esami sostenuti,
nonché la restituzione dei contributi finanziari eventualmente già percepiti. L'erogazione
della borsa di studio è revocabile dall'Università per gravi motivi o per inadempienze
dello studente.
Il conseguimento del titolo di studio comporta la
decadenza dello status di studente
Erasmus ed interrompe la fruizione della relativa borsa.
Art. 18 - Corsi di lingua
straniera e italiana
L’Ateneo organizza lo svolgimento di corsi di
lingua per gli studenti Erasmus incoming e outgoing.
I corsi potranno essere finanziati dall’Ateneo.
Art. 19 - Studenti portatori di
handicap
L’Università degli Studi di Perugia garantisce l’assistenza
agli studenti Erasmus (incoming e outgoing) portatori di handicap.
L’Agenzia Nazionale LLP Erasmus prevede contributi
aggiuntivi per gli studenti disabili.
Art. 20 - Iscrizione degli
studenti Erasmus incoming
Lo studente Erasmus incoming presso l'Università degli Studi di Perugia ha
diritto ad usufruire di tutti i servizi dell’Ateneo, alle condizioni previste
per gli altri studenti.
Art. 21 - Esami degli studenti Erasmus
incoming
Gli esami di profitto sostenuti dagli studenti Erasmus
incoming
verranno registrati, a cura della Commissione esaminatrice, unitamente ai dati
dello studente, alle domande e al voto finale attribuito, in apposito verbale.
Il verbale dovrà essere inviato, dalla Commissione esaminatrice medesima,
all’Ufficio Relazioni Internazionali che provvederà a rilasciare l’attestato
riepilogativo delle attività svolte dallo studente Erasmus
incoming
presso l'Università degli Studi di Perugia (Transcript of Records).
TITOLO III ERASMUS A FINI DI TIROCINIO (Erasmus
Placement)
Art. 22 - Definizione
Il
Programma LLP Erasmus Placement consente agli studenti di svolgere
uno stage, attività di tirocinio formativo, presso imprese, centri di
formazione e di ricerca presenti in uno dei Paesi europei partecipanti al
Programma. Sono esclusi dalla mobilità per placement
gli Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari, le
Istituzioni comunitarie, le Rappresentanze diplomatiche nazionali del paese di
appartenenza dello studente e presenti nel paese ospitante quali Ambasciate o
Consolati.
Art. 23 - Destinatari della mobilità
Al programma possono partecipare gli
studenti dell’Università degli Studi di Perugia iscritti ad un corso di studi
per il conseguimento di un titolo accademico, inclusi corsi di Master
universitari, dottorato e scuole di specializzazione.
Le borse sono assegnate esclusivamente per attività
di tirocinio all’estero, a tempo pieno, riconosciute dal proprio Istituto di
appartenenza come parte integrante del programma di studi dello studente.
Art. 24
Modalità di partecipazione
Per quanto attiene:
·
l’attivazione degli scambi;
·
la selezione degli studenti;
·
il periodo di permanenza presso la sede ospitante;
·
l’approvazione dei documenti inerenti il contratto finanziario;
·
l’attività di tirocinio da svolgere presso la sede estera
devono essere seguite le stesse procedure stabilite
nei precedenti articoli che riguardano la mobilità Erasmus a fini di studio.
Tuttavia, queste procedure differiscono nei meri aspetti formali in quanto il Learning
Agreement è sostituito dal Training Agreement (Accordo di
formazione) e il Trascript of Records è sostituito dal Trascript of
Work. Possono candidarsi per un Placement Erasmus anche gli studenti che
abbiano già usufruito di un precedente periodo di mobilità Erasmus a fini di
studio.
Titolo IV – Mobilità del personale docente e tecnico amministrativo
Art. 25 - Definizione
Al fine di offrire al personale docente e tecnico
amministrativo occasioni di aggiornamento e crescita professionale, stimolare
l’Università al confronto a livello internazionale, consolidare i legami con
Istituzioni di Paesi diversi, promuovere lo scambio di competenze e di
esperienze, l’Università degli Studi di Perugia partecipa all’attività di Teaching Staff (docenza breve - STA) e Staff Training (Mobilità del personale Erasmus - STT) .
Art. 26 – Candidatura per attività di Teaching
Staff (docenza breve- STA)
Per le attività
di Teaching Staff,
l’Università degli Studi di Perugia emana annualmente un bando per
E’ prevista la possibilità di estendere la
partecipazione ad esperti di impresa stranieri di comprovata professionalità,
per svolgere attività didattica.
Coloro che intendano usufruire di un periodo di
docenza breve (STA), potranno presentare le proprie candidature motivate e
dettagliate entro i termini fissati all’Ufficio Relazioni Internazionali che le
invierà alla Commissione Erasmus d’Ateneo che le esaminerà ed esprimerà parere
sulle domande, provvedendo a stilare la graduatoria finale della selezione
sulla base dei criteri stabiliti annualmente dall’Agenzia Nazionale LLP
Erasmus.
Il Rettore autorizzerà con proprio provvedimento la
mobilità.
Ai fini della ammissibilità della mobilità è
obbligo impartire almeno 5 ore di docenza. E’ fortemente raccomandabile una
mobilità di almeno 5 giorni lavorativi, affinché il contributo accademico
offerto risulti efficace per l’Istituto ospitante.
La mobilità non può avere una durata superiore
a 6 settimane (42 giorni).
Art.
27 – Candidature per attività Staff Training (Mobilità
del personale Erasmus - STT) .
I fondi comunitari concessi a titolo del Programma
LLP/ERASMUS, destinati a borse di mobilità, possono essere assegnati al
personale docente e non docente partecipante ad un programma di mobilità
approvato nell'ambito della candidatura annuale alle Attività Decentrate,
presentata all’Agenzia Nazionale LLP Erasmus
dall'Università degli Studi di Perugia.
Coloro
che intendano usufruire del periodo di mobilità del personale (STT), potranno
presentare le proprie candidature motivate e dettagliate entro i termini
fissati all’Ufficio Relazioni Internazionali che le invierà alla Commissione
Erasmus d’Ateneo che le esaminerà ed esprimerà parere sulle domande, provvedendo a stilare la graduatoria finale della
selezione sulla base dei criteri stabiliti dall’Agenzia Nazionale LLP Erasmus.
Le borse supportano l’attività del suddetto
personale che si reca all'estero per svolgere un periodo
di formazione presso l'Istituto partner o presso un’impresa eleggibile di un Paese partecipante al
Programma.
Per
ciascun flusso di mobilità, l’Impresa ospitante deve rispondere alla
definizione di Impresa indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce
il Programma LLP.
Art. 28 - Adempimenti
Il personale in mobilità di cui ai precedenti artt.
26 e 27 si impegna, inoltre, a:
-
raccogliere tutto
il materiale tecnico/informativo utile a rendere qualitativamente migliore la
permanenza e l’attività complessiva;
-
incrementare il
numero della mobilità studentesca verso nuove aree disciplinari.
Al rientro in sede, il suddetto personale consegna
all’Ufficio Relazioni Internazionali un certificato dell’Ente ospitante
attestante i giorni ed il numero di ore dedicate all’attività didattica (STA) o
formativa (STT), una relazione sulla attività didattica (STA) o formativa (STT)
e, in entrambi i casi, i documenti giustificativi delle spese, come previsto
dalle norme comunitarie.
Art. 29 - Finanziamento
Il personale in mobilità di cui ai precedenti artt.
26 e 27 riceverà una borsa di mobilità sui fondi dell’Unione Europea, quale
contributo alle spese straordinarie, per sostenere le attività all’estero.
L’entità (intesa come tetto massimo) della borsa è fissata annualmente dall’
Agenzia Nazionale LLP.
Il Consiglio d’Amministrazione, secondo le
disponibilità di bilancio, può sostenere le attività STA e STT dell’Ateneo con
un contributo integrativo. Il contributo integrativo erogato dall’Ateneo non
potrà essere superiore a quello fissato dall’Agenzia Nazionale LLP Erasmus.
Al fine di incentivare la mobilità, nel caso in cui
il numero delle candidature superi quello delle borse disponibili, l’Ateneo
potrà erogare un contributo integrativo, il cui ammontare non superi quello pro capite stanziato dall’Agenzia Nazionale LLP Erasmus.
Art. 30 – Norma finale
Per quanto non previsto dal presente Regolamento,
si applica la normativa Europea e Nazionale in materia.