UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER
(emanato con D.R. N. 2135 del
10-10-2008)
ART. 1 – AMBITO REGOLAMENTARE
1.Il presente
Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i., - di seguito denominato “codice” -, si applica nei casi di redazione di
progetti di opere o di lavori pubblici a cura del personale interno
del’Università degli Studi di Perugia, afferente alla Ripartizione Tecnica, in
quanto direttamente impegnato nelle attività oggetto del presente Regolamento.
Esso si applica, altresì, al personale delle ulteriori strutture dell’Ateneo
eventualmente istituite con provvedimento del Direttore Amministrativo ai fini
dell’espletamento delle attività oggetto del presente Regolamento.
2.In linea di
massima, per opere e lavori pubblici si intendono, ai sensi e per gli effetti
del presente Regolamento, gli interventi eseguiti nell’interesse dell’Università
nel caso di opere e/o di impianti di nuova realizzazione, di loro demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzioni ordinarie e straordinarie,
oltre che le opere di urbanizzazione.
3.La definizione
delle attività di cui ai precedenti commi è effettuata nell’ambito del
programma triennale e dell’unito elenco annuale dei lavori di cui all’art. 128
del D.Lgs. 163/2006.
4.In caso di appalti
misti l’incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della
progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo
degli stessi.
5.L’incentivazione
di cui al presente articolo è attribuita, per ogni singolo intervento, con le
modalità e i criteri di seguito stabiliti, ogni volta che i soggetti
beneficiari svolgono una o più delle attività contemplate dalla norma sopra
citata.
6.L’attribuzione
dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne
ed all’incremento della produttività.
ART. 2
– CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le
somme di cui all’art. 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla
percentuale dell’importo posto a base di gara dell’opera o del lavoro come
indicato nei commi successivi.
2. Gli
incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione
di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti alle opere ed ai
lavori pubblici di cui al precedente art. 1, comma 2.
3. Gli
incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi
progetti sono posti a base di gara.
ART. 3 – COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL’INCENTIVO
1.Per i progetti di
cui all’art. 2 l’incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all’art.
92, comma 5, del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull’importo
posto a base di gara.
2.L’importo
dell’incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si
verifichino dei ribassi.
3.Le somme
occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono previste nell’ambito delle
somme a disposizione all’interno del quadro economico del relativo progetto.
ART. 4– NUCLEO PROFESSIONALE INTERNO
1.Per i lavori che
non comportino l’affidamento all’esterno, in tutto o in parte, delle relative
attività tecniche, è costituito, al fine di procedere all’elaborazione di
ciascun progetto, un nucleo formato da personale interno all’Università
interessato secondo i seguenti criteri:
·
presenza di capacità professionali ed operative specifiche
per l’attività da espletare;
·
disponibilità a rinunciare all’incarico nel caso di
affidamento di altri incarichi aventi natura di urgenza.
ART. 5 – COMPETENZE
DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRIGENTE
1.Gli incarichi di
cui al presente Regolamento sono affidati con provvedimento Dirigente della
Ripartizione Tecnica, garantendo un’opportuna rotazione, il quale potrà, con
proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l’incarico in ogni
momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo
provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché
alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l’attribuzione dell’incentivo
a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.
Il Dirigente della Ripartizione
Tecnica tiene informato il Direttore Amministrativo sull’andamento della
ripartizione degli incarichi incentivati, redigendo una relazione semestrale
formulata secondo i criteri di cui al successivo art. 12.
2.Il Dirigente della
Ripartizione Tecnica, in coerenza con il principio di rotazione di cui al
precedente comma 1, assicura un’equa ripartizione degli incarichi in funzione
dei carichi di lavoro del personale e delle singole capacità e competenze, in
modo da garantire che la partecipazione alla realizzazione degli interventi sia
quanto più diffusa fra i soggetti che operano nella struttura. Lo stesso
Dirigente, a mente di quanto disposto dal successivo art. 12, verifica il
rispetto e l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il
raggiungimento degli obiettivi fissati.
3.Al Dirigente della
Ripartizione Tecnica, compete quanto di seguito precisato:
a.
l’accertamento dell’esistenza, nel bilancio e nel
programma edilizio, del fondo per la remunerazione delle attività incentivate;
b.
la determinazione sentito il responsabile del
procedimento, per ogni singolo intervento, della composizione del nucleo
professionale interno, scelto tra il personale secondo specifica competenza e
professionalità;
c.
l’individuazione dell’aliquota complessiva da applicare,
secondo i parametri fissati ai successivi articoli 8 e 9 del presente
Regolamento.
4.Le aliquote di cui
alla seguente tabella A1, in casi particolari e motivati, potranno essere
modificate dal Consiglio di Amministrazione.
5.Le percentuali
indicate per le singole attività della Tabella A2 (variabili), saranno
stabilite dal Dirigente, su indicazioni del RUP, in funzione della complessità
dell’intervento, e quindi dell’opportunità di disporre una diversa modalità di
liquidazione. (a puro titolo di esempio, lavori che richiedono un controllo
particolare della progettazione affidata a professionisti esterni o incarichi
che prevedono frequenti spostamenti al di fuori del territorio di
Perugia).
6.I compensi saranno
erogati con provvedimento del Direttore Amministrativo, nel rispetto delle
successive tabelle A1, A2, A3, e A4, in funzione delle attività svolte dal
personale direttamente coinvolto nelle attività relative ad ogni singolo
intervento, riportate negli articoli 9 e
10 del presente Regolamento, previa presentazione da parte del Dirigente della
Ripartizione Tecnica della certificazione delle attività di cui al successivo
art. 12 comma 7.
ART. 6 – AFFIDAMENTO INCARICO E PENALI
1.L’atto di
conferimento dell’incarico dovrà stabilire termini e modalità per lo
svolgimento dell’incarico stesso.
2.Partecipano alla
ripartizione dell’incentivo:
-
il responsabile del procedimento;
-
il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti
titolari formali dell’incarico e in possesso dei requisiti di cui all’art. 90,
comma 4, e 253, comma 16 del codice, assumono la responsabilità professionale
del progetto firmando i relativi elaborati;
-
il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
-
gli incaricati dell’ufficio della direzione lavori;
-
il personale incaricato delle operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale
in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso
delle spese autorizzate e documentate;
-
i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto
o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati
elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati,
computi metrici, relazioni, e che, firmandoli, assumono la responsabilità
dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici,
contenuti tecnici, contenuti giuridici nell’ambito delle competenze del proprio
profilo professionale;
-
il personale amministrativo, nonché l’ulteriore personale
diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto,
partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale,
all’attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto,
del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro
contabilizzazione, previa asseverazione del Direttore Amministrativo, ovvero
del Dirigente della Ripartizione Tecnica ove delegato, ovvero dello stesso
responsabile del procedimento.
3.Il provvedimento
di conferimento dell’incarico, redatto secondo lo schema allegato al presente
Regolamento sub lett. A per costituirne parte integrante e sostanziale,
sottoscritto per conoscenza dagli incaricati, dovrà indicare:
a.
l’individuazione del responsabile del procedimento e la
specificazione dell’intervento da
realizzare;
b.
il costo presunto dell’intervento, così come indicato
dalla documentazione preliminare di fattibilità;
c.
i termini entro i quali devono essere eseguite le
prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli interventi di
progetto;
d.
l’elenco dei dipendenti facenti parte del nucleo, con
indicata la relativa qualifica funzionale,
la figura professionale, l’abilitazione ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs.
163/2006 ed il compito individualmente assegnato;
e.
le aliquote con l’individuazione della percentuali di
ripartizione dell’incentivo, qualora siano state modificate (art. 5 comma 5),
rispetto alle tabelle dell’art. 9 del presente Regolamento.
4.Qualora per
effetto di future modificazioni al quadro normativo nazionale di riferimento si
rendesse necessario apportare modificazioni allo schema di documento ufficiale
di incarico, allegato al presente regolamento interno, dette modificazioni
saranno oggetto di una documentata relazione del Dirigente della Ripartizione
Tecnica che dovrà essere inoltrata al Direttore Amministrativo per essere
sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5.L’atto di
conferimento dell’incarico, per ogni iniziativa, contiene l’espressa previsione
della riduzione del compenso nelle ipotesi di cui ai successivi commi 6 e 7 e
con le modalità ivi previste.
6.In caso di
ritardata consegna dei documenti degli elaborati, per cause ascrivibili al
nucleo professionale, è prevista una penale fissata, fino a 30 giorni, in
misura del 10% dei compensi spettanti, da 31 fino a 60 giorni, in misura pari
al 25% dei compensi spettanti, oltre 61 giorni e qualora il Dirigente della
Ripartizione Tecnica non disponga la
revoca dell’incarico, in misura pari al 50% dei compensi eventualmente
spettanti. Le aliquote del compenso, sono a consuntivo eventualmente modificate
ed adeguate dal Dirigente sentito il Responsabile del procedimento,
proporzionalmente alla complessità dell’incarico e sulla base dell’effettivo
apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dai componenti il nucleo
professionale interno.
7.Qualora durante
l’esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale
interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d’opera per le
ragioni indicate dall’art. 132, comma 1, lettera e), del codice, al
responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è
corrisposto l’incentivo; ove già corrisposto, il Direttore Amministrativo che
ha disposto il pagamento procede al recupero.
ART. 7 – TERMINI
PER LE PRESTAZIONI
1.I
termini per
2.I
termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai
progettisti del provvedimento di conferimento dell’incarico e comunque nei
termini previsti in detta comunicazione.
3.Il
responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e
dei soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni.
ART. 8 - IMPORTO
MASSIMO DELL’INCENTIVO
1.L’aliquota
percentuale massima da applicare per ciascun progetto è stabilita in relazione
alla rilevanza economica dell’opera (inteso come importo stimato dei lavori a
base d’asta), secondo la seguente tabella:
A1 = Rilevanza
economica dell’opera
|
Importo stimato
dell’opera |
Aliquota A1 |
|
Da € 0 a € 1.000.000 |
2,00% |
|
da € 1.000.000 a € 5.000.000 |
1,90% |
|
da € 5.000.000 a €
25.000.000 |
1,80% |
|
da € 25.000.000 a
€ 50.000.000 |
1,70% |
|
da € 50.000.000 e oltre |
1,60% |
ART. 9
–RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’
Le attività identificabili nella
realizzazione di un progetto e il peso percentuale ad esso associato rispetto
all’impegno globalmente richiesto sono determinate nella misura segnalata nella
tabella A2 che segue e con le precisazioni riportate in calce:
A2=
Importo incentivo in relazione alle attività:
|
Codice |
Attività principale |
% |
Codice |
Attività
elementare |
% |
|
1 |
Responsabile Unico del
Procedimento |
Da 5% a 10% |
|
|
|
|
2 |
Progettazione |
Da 15% a 65% |
2.1 |
Progetto preliminare |
20%-30% * |
|
2.2 |
Progetto definitivo |
40%-50% * |
|||
|
2.3 |
Progetto esecutivo |
40% |
|||
|
3 |
Direzione lavori |
Da 15% a 55 % |
3.1 |
Direzione lavori |
80% |
|
3.2 |
Coordinamento sicurezza |
20% |
|||
|
4 |
Collaudi |
Da 5% a 10% |
|
|
|
|
5 |
Attività Amministrative di
supporto al RUP |
Da 5% a 20% |
|
|
|
* La variabile relativa alle
attività elementari è in relazione a quale progetto sia posto a base di gara.
L’attività di progettazione è a sua
volta divisa nelle attività specialistiche come dalla seguente tabella A3:
A3=
Attività specialistiche di progettazione:
|
Specialità |
% |
Attività |
% |
|
Architettonico |
30% |
Progettista |
70% |
|
Disegnatori |
30% |
||
|
Strutturale |
20% |
Progettista |
70% |
|
Disegnatori |
30% |
||
|
Impianti meccanici |
28% |
Progettista |
70% |
|
Disegnatori |
30% |
||
|
Impianti elettrici |
22% |
Progettista |
70% |
|
Disegnatori |
30% |
ART. 10 – CALCOLO
DELL’IMPORTO DELL’INCENTIVO IN RELAZIONE ALLE FASI DI REALIZZAZIONE
L’incentivo è ripartito
semestralmente tra i partecipanti alla realizzazione, tenendo conto
dell’avanzamento del progetto e delle attività svolte secondo la tabella A4 che
segue:
A4=
Avanzamento dell’opera
|
Stato
avanzamento |
RUP
e collaboratori |
Progettazione |
Direzione
Lavori |
Collaudi |
|
Approvazione progetto |
20% |
60% |
|
|
|
Aggiudicazione appalto |
30% |
10% |
80% sulla percentuale di
avanzamento |
|
|
Completamento lavori |
40% |
20% |
|
|
|
Approvazione collaudi |
10% |
10% |
20% |
100% |
Nel caso in cui alcune prestazioni
tecniche, tra quelle riportate nelle tabelle, non siano svolte dai dipendenti
in quanto affidate a professionisti esterni, le corrispondenti quote
costituiscono economie.
ART. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE
L’Università
degli Studi di Perugia, a mente dell’art. 90 comma 5 del D.Lgs. 163/2006,
garantisce idonea copertura assicurativa per i rischi di natura professionale a
favore dei dipendenti affidatari degli incarichi di progettazione, il tutto nel
rispetto delle leggi di settore nonché dei contratti di lavoro del personale
dipendente.
Gli
altri componenti del nucleo di lavoro dovranno munirsi autonomamente di idonea
copertura assicurativa.
L’Università
degli Studi di Perugia garantisce, altresì, il patrocinio legale nei casi
previsti dai contratti di lavoro del personale dipendente di diverso ordine e
grado.
ART. 12 – VALUTAZIONE DEI RISULTATI, DETERMINAZIONE DELLE QUOTE
INDIVIDUALI DEGLI INCENTIVI, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE
1.Con scadenza
semestrale, al 30 aprile e al 30 ottobre, viene effettuata dal Dirigente della
Ripartizione Tecnica, con le modalità di cui al successivo comma 3, la valutazione
dei risultati conseguiti nel semestre precedente, in riferimento a ciascun
intervento per la determinazione degli incentivi individuali. I responsabili
del procedimento, espletate le verifiche, trasmettono al Dirigente una
relazione sull’avanzamento delle singole iniziative, attestando il
raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei contenuti dell’incarico e
l’effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dei
componenti il nucleo professionale interno. In particolare per quanto riguarda
le collaborazioni, verrà tenuto conto nel ripartire la relativa quota di
incentivo delle ore effettivamente effettuate dai collaboratori su ogni singolo
intervento.
2.Nell’eventualità
di casi dubbi o non contemplati dal presente regolamento, o in caso di
contestazione da parte degli interessati, si procederà alla nomina di un
collegio di 3 tecnici, esterni al gruppo di progettazione, che dovranno
decidere in merito e, ove fosse necessario mediante una votazione.
3.Nei termini di cui
al precedente comma 1, il Dirigente della Ripartizione Tecnica redige ed invia
al Direttore Amministrativo una relazione in ordine all’applicazione del
presente Regolamento, con il seguente contenuto minimo:
- l’indicazione
dei progetti affidati nell’anno precedente, con il relativo importo posto a
base di gara;
- l’importo
dell’incentivo liquidato nell’anno precedente, la ripartizione e la
denominazione dei destinatari;
- eventuali
vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell’anno precedente, per
cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.
4.La ripartizione
del fondo incentivante di cui al presente Regolamento è deliberata con
provvedimento motivato del Direttore Amministrativo, su proposta del Dirigente
della Ripartizione Tecnica.
5.Qualora gli atti
di pianificazione debbano essere approvati anche da altri Enti, i relativi
compensi saranno liquidati nella misura del 70% all’atto dell’approvazione da
parte dell’Amministrazione universitaria
e per il restante 30% all’atto dell’approvazione da parte di detti Enti.
6.Anche in caso di
mancata approvazione di una fase di progettazione di un intervento effettivamente conclusa, il Direttore
amministrativo, su proposta del Dirigente della Ripartizione Tecnica, o del
RUP, può con provvedimento motivato disporre l’attribuzione totale o parziale
della relativa quota di incentivazione.
7.Il Dirigente della
Ripartizione Tecnica è responsabile della certificazione delle attività per le
quali è possibile procedere al pagamento.
8.Qualora
le prestazioni rientranti nella sfera di applicazione del presente regolamento
siano di competenza anche di altri uffici dell’Amministrazione universitaria,
la ripartizione dovrà essere effettuata di concerto tra i responsabili di tutti
gli uffici competenti, tenuto conto del
contributo arrecato da ciascuna di esse.
9.Gli incentivi,
salva l’esistenza di ragioni oggettive che ne ritardino o impediscano
l’erogazione, verranno liquidati entro i mesi di giugno e dicembre
rispettivamente.
ART. 13 – RESOCONTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dei progetti e dei lavori portati a termine, insieme a
tutti i pagamenti effettuati a valere sul fondo incentivante, sarà dato puntuale resoconto al Consiglio di Amministrazione con
apposita relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica.
ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
Il
presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’emanazione ed
esplicherà la sua efficacia fino alla data del 31.12.2008, per quanto attiene
alle percentuali di incentivo da distribuire ai dipendenti.
Alla
data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente
regolamento emanato con D.R. n. 2711 del 4 dicembre 2007.