REGOLAMENTO DELL’OSPEDALE VETERINARIO DIDATTICO

(Emanato con D.R. n.3254 del 28-12-2005)

 

 

Articolo 1

Costituzione dell’Ospedale Veterinario Didattico

Ai sensi degli art 18 e 65 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, viene costituito l’Ospedale Veterinario Didattico (di seguito denominato Ospedale), attribuendone la gestione al Dipartimento di Patologia, Diagnostica e Clinica Veterinaria (di seguito denominato Dipartimento), dotandolo altresì del presente Regolamento.

 

Articolo 2

Attribuzioni dell’Ospedale

L’attività ospedaliera è svolta presso i locali specificatamente individuati e messi a disposizione dai Dipartimenti che partecipano ai servizi erogati dall’Ospedale.

 

Articolo 3

Scopi dell’Ospedale

L’Ospedale ha come scopi quelli di seguito elencati:

1) erogare attività assistenziali, generiche e specialistiche su specie animali domestiche e non, finalizzate alle attività didattiche

2) consentire agli studenti di applicare nella pratica clinica le nozioni teoriche apprese nei corsi, sotto la guida di personale con funzione didattica

3) consentire l’aggiornamento scientifico e professionale sia per gli operatori interni, sia per i professionisti esterni (aggiornamento post-lauream) nell’ambito delle iniziative promosse dalla Facoltà e dai Dipartimenti.

4) collaborare all’attività di ricerca dei Dipartimenti.

 

 

Articolo 4

Organizzazione dell’Ospedale (Direzione Sanitaria, Amministrazione ed Unità Complesse)

La direzione dell’Ospedale è affidata al Direttore Sanitario.

Di norma il Direttore del Dipartimento assume la carica di Direttore Sanitario.

Il Direttore del Dipartimento, nel caso non sia disponibile a ricoprire la carica di Direttore Sanitario o non sia medico veterinario iscritto all’Ordine, nomina il Direttore Sanitario su designazione del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore Sanitario dura in carica fino a conclusione del mandato del Direttore del Dipartimento.

L’Ospedale è organizzato in 3 unità complesse:

1.unità complessa di Chirurgia e radiodiagnostica,

2. unità complessa di Medicina Interna,

3.unità complessa di Ostetricia e Ginecologia.

Il Direttore Sanitario nomina un responsabile per ogni Unità complessa su delibera degli afferenti all’Unità medesima.

Possono essere costituite unità operative specialistiche o interdisciplinari che devono essere approvate dal Comitato di Gestione.

L’Ospedale, al pari degli altri Centri di Ricerca e di Studio che non sono centri autonomi di spesa, non gode di autonomia amministrativa e gli importi introitati a qualsiasi titolo verranno contabilizzati su specifici capitoli di entrate ed uscite creati all’interno del bilancio del Dipartimento.

Viene istituito uno sportello unico (di seguito indicato come Accettazione), in cui vengono espletate le pratiche amministrative correlate ai servizi dell’Ospedale offerti all’utenza.

 

 

Articolo 5

Attribuzioni del Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario dirige la struttura ospedaliera cui è preposto ed è responsabile del coordinamento delle Unità complesse che assicurano le prestazioni sanitarie di competenza dell’Ospedale.

Opera sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di Gestione, con il quale concorre al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Presiede il Comitato di Gestione e lo convoca per discutere l’Ordine del Giorno da lui predisposto, ovvero i punti indicati dai richiedenti.

 

Articolo 6

Comitato di Gestione

Il Direttore Sanitario per l’esercizio delle funzioni di cui all’Art. 5, si avvale di un Comitato di Gestione costituito dal medesimo, dai Responsabili delle Unità complesse e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento che partecipa alle riunioni con voto consultivo, con il compito di verbalizzare le riunioni e dare attuazione alle decisioni inerenti la parte amministrativo-contabile.

Nel caso in cui il Direttore Sanitario non coincida con il Direttore del Dipartimento, quest’ultimo entra a far parte del Comitato di Gestione.

Le riunioni, presiedute dal Direttore Sanitario, sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati, e le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla metà più uno dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato viene convocato dal Direttore Sanitario ovvero su espressa richiesta avanzata al medesimo per iscritto, con l’indicazione degli argomenti da trattare, dalla metà dei suoi componenti.

 

Articolo 7

Comitato dei garanti

Viene istituito un Comitato dei Garanti per la verifica della rispondenza dell’Ospedale alla sua funzione didattica. Il Comitato è composto dal Preside della Facoltà (o da un suo delegato) che lo presiede, dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria (o da un suo delegato), dal/i Direttore/i del/i Dipartimento/i della Facoltà, dal Direttore Sanitario dell’Ospedale e da uno Studente designato dal Consiglio di Facoltà tra gli Studenti rappresentanti al Consiglio medesimo.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente. Il Comitato può essere riunito anche su richiesta di metà dei suoi membri con l’indicazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato redige una relazione (che tenga conto anche delle schede di valutazione degli studenti) che sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà.

 

Articolo 8

Accesso all’Ospedale

Può svolgere le prestazioni di competenza dell’Ospedale tutto il personale strutturato, inclusi dottorandi di ricerca, borsisti post-dottorato, collaboratori ad attività di ricerca (assegnisti), fruitori di contratti di collaborazione (contrattisti) e personale docente disciplinato a contratto.

Oltre al personale sopra citato possono offrire supporto studenti, tirocinanti, iscritti ai corsi di Master universitari, iscritti a Scuole di specializzazione o altre figure previa autorizzazione del Direttore Sanitario.

Può inoltre operare, per quanto di competenza, il personale tecnico amministrativo del Dipartimento.

Possono accedere all’Ospedale:

a. Studenti e Docenti della Facoltà non coinvolti nelle attività ospedaliere;

b. Conduttori degli animali limitatamente alle sale d’attesa e di visita;

c. Visitatori e Medici Veterinari in visita per scambi culturali, identificati ed accompagnati da un operatore, previa autorizzazione del Direttore Sanitario;

d. Medici Veterinari referenti per visite di consulto e/o specialistiche.

 

Articolo 9

Regole di comportamento generali

Il comportamento all’interno della struttura del personale chi vi opera e delle figure che vi possono accedere verrà disciplinato da apposito regolamento interno redatto dal Comitato di Gestione.

 

Articolo 10

Ricevimento, accettazione e dimissioni dei pazienti animali

1) Accettazione

a.       I proprietari/conduttori del paziente animale o i latori di campioni biologici, al momento dell’ingresso nell’Ospedale, devono recarsi in “Accettazione” per la registrazione;

b.      Dopo la registrazione, ad ogni cliente è consegnato un foglio di accettazione con il numero identificativo del caso. Il numero si riferisce ad un unico paziente ed è caratterizzato da codice a barra, provvisto di etichette portanti lo stesso numero. L’etichetta è destinata alla cartella clinica, al modulo di richiesta per gli esami collaterali, alla provetta o vetrino del paziente, ai radiogrammi , ai contenitori per gli esami di laboratorio, etc.

2)  Iter diagnostico-terapeutico

  1. Studenti e tirocinanti, sotto la supervisione del medico veterinario autorizzato, eseguiranno il segnalamento ed i rilievi anamnestici e semeiologici;
  2. Dopo l’accettazione, convalidata dal medico di turno, il paziente non riferito verrà indirizzato all’unità di competenza;
  3. Dopo l’accettazione, il paziente riferito viene inviato all’unità di competenza;
  4. Il proprietario o conduttore dell’animale dovrà firmare un modulo di consenso informato dopo aver preso visione delle procedure con lo specialista;
  5. Dopo la visita clinica effettuata presso l’unità di competenza al proprietario o conduttore verranno notificati gli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici, nonché un preventivo di spesa da considerarsi indicativo. Nel caso in cui nel successivo iter diagnostico si rendessero necessarie variazioni in eccesso dell’importo preventivato si dovrà chiedere il consenso al conduttore o proprietario dell’animale, salvo i casi di emergenza;
  6.  Studenti e tirocinanti, compatibilmente con l’organizzazione didattica, parteciperanno attivamente all’iter diagnostico-terapeutico del caso;
  7. Le indagini specialistiche necessarie al completamento dell’iter diagnostico saranno effettuate presso le strutture della Facoltà, qualora disponibili.

3) Dimissioni

a. Al momento della dimissione al proprietario è consegnato un foglio di dimissione firmato (in modo identificabile) da un Medico Veterinario. Il conduttore dell’animale è tenuto a provvedere al saldo delle prestazioni presso l’accettazione.

b. Copia dell’intera cartella clinica è rilasciata, previo pagamento, su richiesta del proprietario, dopo autorizzazione del Direttore sanitario. La documentazione relativa al caso verrà custodita presso gli Archivi del Dipartimento.

c. Nel rispetto delle norme deontologiche, quando il caso sia riferito da un Medico Veterinario libero professionista che ha chiesto il consulto, verrà allegata una lettera di accompagnamento qualora richiesta.

4) Decesso

La  necroscopia del paziente viene eseguita presso le strutture della Facoltà.

5) Informatizzazione

Le cartelle cliniche dei pazienti saranno trascritte in formato elettronico.

Alle cartelle cliniche, prive dei dati sensibili secondo la normativa vigente, possono accedere gli studenti ed il personale docente in servizio presso la Facoltà. L’accesso a tali dati da parte di soggetti esterni deve essere autorizzato dal Comitato di Gestione.

6) Orario di funzionamento

L’accettazione dei pazienti è effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00, mentre l’attività clinica prosegue senza limiti di orario nell’arco delle 24 ore.

La dimissione viene di norma effettuata negli orari di presenza del personale amministrativo.

Le visite riferite e su appuntamento potranno esser fissate nell’arco 24 ore secondo l’organizzazione delle Unità complesse, ma dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Accettazione.

 

Articolo 11

Ricoveri

Il ricovero degli animali è articolato in due tipologie: day-hospital e degenza.

 

Articolo 12

Norme generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento varranno le norme statutarie e regolamentari riguardanti i Dipartimenti universitari.