UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
REGOLAMENTO
PER GLI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL’ART.51- COMMA 6 – DELLA LEGGE 449/97 E AL
D.M. 11/2/1998
emanato
con D.R. 2201 del 30.10.2003,
modificato con D.R. n. 2866 del 16.11.2005
e con D.R. n. 3150 del 14.12.2005
INDICE
Art. 1 - Definizione e finalità
1.1. Definizione e
finalità
Art. 2 - Istituzione degli assegni
2.1. Finanziamento
2.2. Durata e Rinnovi
2.3. Importo
Art. 3 - Attivazione degli assegni
3.1. Domanda
3.2. Modulistica
Art. 4 - Requisiti
4.1. Requisiti dei
candidati
Art. 5 - Procedure di selezione
5.1. Emanazione e
pubblicità del bando
5.2. Presentazione della
domanda di partecipazione
5.3. Commissione
5.4. Procedure di
valutazione
Art. 6 - Rapporto tra assegnista e Università
6.1.Contratto
6.2.Tipologia
6.3. Divieto di cumulo
6.4. Attività didattica
6.5. Recesso
6.6. Risoluzione del
rapporto
Art. 1
- Definizione e finalità
L'Università
degli Studi di Perugia può conferire assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca, ai sensi del comma 6 dell’art. 51 della legge
27 dicembre 1997 n. 449 e del decreto del MURST 11 febbraio 1998, ai quali si
fa riferimento per quanto non esplicitamente prescritto dal presente
regolamento.
Gli
assegni sono finalizzati a consentire la
collaborazione di giovani qualificati a preordinate attività di ricerca o
specifici progetti di ricerca già finanziati, derivanti anche da convenzioni
con soggetti terzi, presso i dipartimenti, i centri e i poli
scientifico-didattici (nel seguito indicati come “Strutture”)
dell’Università di Perugia.
Gli
assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso
ai ruoli dell’Università.
Art. 2 - Istituzione degli assegni
2.1 Finanziamento
L’istituzione
degli assegni di cui al presente regolamento può essere finanziata secondo una
delle seguenti modalità:
1.
a carico totale o parziale dei fondi
dell’Università individuati in bilancio a tale scopo;
2. a totale carico di fondi diversi da quelli
del bilancio dell’Università, anche derivanti
da contratti con enti pubblici o privati, nonché a carico di programmi
di ricerca i cui oneri non gravino sul fondo di finanziamento ordinario
dell’Ateneo.
Nell’ambito
del presente regolamento, ogni anno il Senato Accademico stabilisce le modalità e i criteri per l’istituzione degli assegni di
ricerca nonché la distribuzione delle risorse relative al punto a). L’attività scientifica svolta dagli assegnisti viene valutata ai fini della ripartizione delle risorse tra le aree per l’anno successivo.
2.2 Durata e Rinnovi
L’assegno
di ricerca ha una durata minima annuale e può essere conferito per multipli di
un anno fino ad un limite massimo di quattro anni. L’assegno può essere
rinnovato allo stesso soggetto nel limite massimo complessivo di otto anni, comprensivi degli anni in cui il titolare
abbia eventualmente usufruito della borsa per il dottorato di ricerca.
2.3 Importo
L’importo
degli assegni è stabilito con delibera del Senato Accademico. L’importo,
comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, dovrà essere compreso
tra il limite minimo e massimo fissati con decreto del
MIUR.
Art. 3
- Attivazione degli assegni
3.1 Domanda
Nell’ambito
del piano annuale della ricerca hanno titolo a presentare le domande di attivazione di assegni, (2.1 lettera a) i Dipartimenti
dell'Ateneo secondo le modalità definite dal Senato Accademico.
Per
l’attivazione di assegni di cui al punto 2.1 lettera
b, nel corso dell’anno i Dipartimenti possono presentare richieste per
l’attivazione di assegni su parere conforme di idoneità da parte del Consiglio
di dipartimento.
3.2 Modulistica
Le
domande relative all’attivazione o al rinnovo di
assegni finanziati ai sensi del precedente punto 2.1 (lettera a) devono
contenere devono essere presentate su apposita modulistica definita annualmente
dai competenti uffici.
Art. 4
- Requisiti dei candidati
Possono
essere titolari di assegni dottori di ricerca o laureati (diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea
specialistica secondo il nuovo ordinamento) in possesso di curriculum
scientifico professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività di ricerca.
Possono
essere titolari di assegni di ricerca anche laureati
stranieri il cui diploma di laurea sia
dichiarato equipollente ai soli fini della selezione da parte della Commissione
giudicatrice. Analogamente nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all’estero, esso deve avere durata
almeno triennale e deve esserne dichiarata l’equipollenza ai soli fini della
selezione con le stesse modalità indicate per il diploma di laurea.
Ai sensi
dell’art. 51 comma 6 della L. 449/97, gli assegni di ricerca non possono essere
conferiti al personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori
Astronomici, astrofisico e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all’art.8 del D.P.C.M. 30/12/93 n.593 e successive modificazioni
ed integrazioni, l’ ENEA e l’ASI.
Il
titolare di assegno di ricerca in servizio presso
amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al precedente comma, può
essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata
dell’assegno di ricerca (art. 51 comma 6 Legge 449/97).
Art. 5
- Procedure di selezione
5.1 Emanazione e pubblicità del bando
Gli
avvisi di selezione per assegni di nuova istituzione, emanati
dall’Amministrazione, sono affissi all'Albo dell'Università, a quelli delle
Strutture interessate e inseriti in Internet nell'apposito
sito dell'Ateneo.
Dalla
data di affissione all’Albo dell’Università devono
essere concessi 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
In caso di comprovata urgenza connessa alle scadenze
dei progetti finanziati o in caso di reiterazione dei bandi, il suddetto
termine può essere ridotto a 15 giorni.
I bandi
devono indicare: il numero, la durata, l'importo annuo e i limiti di
rinnovabilità degli assegni da conferire, la Struttura dell'Ateneo e l'Area
scientifica nel cui ambito sarà svolta l'attività di
collaborazione e l'oggetto specifico della stessa.
5.2 Presentazione della domanda di partecipazione
Coloro
che intendono partecipare alla selezione debbono
presentare apposita domanda la quale
deve essere corredata di: curriculum scientifico-professionale
sottoscritto, eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo, ad avviso
del richiedente, ritenuto utile a comprovare la sua qualificazione in relazione
alla collaborazione proposta.
5.3 Commissione
La
Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su
proposta della Struttura richiedente gli assegni ed è composta di tre membri
scelti tra i docenti dell'Area disciplinare della ricerca, tra i quali il
responsabile del progetto con funzioni di Presidente.
Nel caso
in cui l'assegno sia riferito ad un programma di
ricerca interuniversitario, può far parte della Commissione giudicatrice un
componente partecipe del progetto, docente presso altra Università.
L'eventuale
integrazione della Commissione giudicatrice, resa necessaria dalla rinuncia di
membri, sarà disposta con provvedimento del Rettore.
5.4
Procedure
di valutazione
Saranno
valutati come titoli, purché attinenti alla ricerca oggetto di ciascun assegno: il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e
i corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, le
abilitazioni professionali conseguite con esami di stato, l’ammissione a corsi
di dottorato di ricerca (in sovrannumero) senza borsa, nonché
lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici
e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che
all'estero.
La
Commissione effettua la valutazione comparativa dei
candidati sulla base dell'esame dei titoli presentati dagli stessi e di un
colloquio, assegnando un punteggio fino a 50 punti ai titoli (di cui 30
riservati al titolo di dottore di ricerca; fino a 20 per diplomi,
specializzazioni e altri titoli) e fino a 50 punti al colloquio. Saranno
considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un
punteggio pari o superiore a 60/100.
Conclusi
i colloqui, la Commissione giudicatrice formula per ciascun candidato
un giudizio complessivo e compila una graduatoria di merito sulla base
della somma dei punteggi ottenuti, individuando colui o coloro che, in base
alla graduatoria finale e agli assegni a disposizione, sia o siano risultati
vincitori. La graduatoria ha validità di 6 mesi nel caso di assegno
della durata biennale. I verbali, sottoscritti da tutti i componenti
la Commissione, sono pubblici.
Decadono
dal diritto all'attribuzione dell'assegno i vincitori che non stipulino il relativo contratto entro i termini richiesti
dall'Amministrazione. In tal caso subentrano il candidato o i candidati
immediatamente successivi nella graduatoria.
Art. 6 - Rapporto tra assegnista e Università
6.1 Contratto
I
compiti dei titolari degli assegni di cui al presente
Regolamento sono definiti dal contratto di collaborazione stipulato tra il
vincitore dell'assegno e il Rettore.
La
durata del contratto individuale viene definita dal bando
di selezione ed è strettamente collegata alla durata del progetto.
Il
contratto non è immediatamente prorogabile se non nelle forme previste dal
presente Regolamento e nei limiti stabiliti dalla
legge.
6.2 Tipologia
Il
contratto individuale non costituisce un rapporto di lavoro dipendente e non dà
luogo a trattamento previdenziale e assistenziale,
fatta salva la applicazione delle norme stabilite dall'art. 2, commi 26 e
seguenti, della Legge n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
Gli importi sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi
le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge n. 476/1984 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il
trattamento economico dei titolari dell'assegno di cui
al presente Regolamento è fissato dal bando, sulla base del citato Decreto
Ministeriale, ed è assoggettato alla ritenuta previdenziale di cui alla citata
Legge 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto importo è
erogato in rate mensili posticipate.
Eventuali
spese di missione sono da imputarsi sui fondi del progetto di ricerca e
liquidate nella misura spettante al Ricercatore universitario.
L'assegnista
è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa
contro gli infortuni esibendone copia all'Amministrazione. L’Università
provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile.
6.3 Divieto di cumulo
Ai sensi
dell’art.51 comma 6 della legge 449/97 non è ammesso il cumulo dell’assegno di
ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni.
Il
titolare di assegni può frequentare i corsi di
dottorato anche in sovrannumero, e senza
diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.
I
compiti dei titolari degli assegni, determinati dal contratto individuale, sono
svolti sotto la direzione del responsabile del progetto, il quale verificherà
l'attività svolta.
L'attività
deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve le eventuali
interruzioni per servizio militare, gravidanza e malattia, fermo restando che
le predette sospensioni provocano il rinvio della scadenza
del contratto. Nel caso in cui tale rinvio superi i termini del progetto a cui si riferisce la collaborazione e impedisca il
raggiungimento degli impegni relativi, può essere disposta la conclusione
anticipata dell'assegno, su motivato parere del Consiglio della Struttura di
riferimento. Non costituisce interruzione del contratto e, conseguentemente non
va recuperato, un periodo complessivo di assenze
giustificate non superiore a 30 giorni per ciascun anno di contratto.
6.4 Attività
didattica
I
consigli di facoltà possono affidare responsabilità di moduli didattici ai
titolari di assegno di ricerca che siano già in possesso del titolo di
dottore di ricerca o abbiano svolto attività documentata di supporto alla
didattica nel corso di almeno tre anni accademici, nell’ambito della loro
attività, nei settori scientifico-disciplinari propri del progetto di
ricerca o affini, con l’assenso degli
interessati e dei relativi responsabili dei programmi di ricerca.
6.5 Recesso
Il
titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere
dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore ed alla Struttura di
riferimento con almeno 30 giorni di preavviso: in tal caso l’assegnista verrà
regolarmente liquidato fino al momento della cessazione; mentre in caso
contrario, sarà trattenuta dall'Amministrazione la quota relativa al mancato preavviso.
In caso
di recesso anticipato dal contratto da parte del titolare di assegno
di ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria, attivando un
contratto di durata pari al periodo non utilizzato, purché uguale o superiore
all’anno: per periodi residui inferiori all’anno, la somma non utilizzata
tornerà al bilancio d’Ateneo e a quello della Struttura rispettivamente per la
propria quota parte di competenza (in caso di cofinanziamento).
Nel caso non vi siano idonei in graduatoria, la struttura potrà richiedere
l’emanazione di un bando per un nuovo assegno sempre garantendo l’intera
copertura finanziaria secondo la durata prevista.
6.6 Risoluzione del rapporto
Costituisce
causa di risoluzione del rapporto l’inadempimento grave e rilevante ai sensi
delle disposizioni del codice civile da parte del
titolare dell’assegno, segnalato motivatamente dal responsabile della ricerca.