UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI
RICERCA
Legge 30/12/2010 n. 240
INDICE
TITOLO I – ISTITUZIONE ED
ATTIVAZIONE DEGLI ASSEGNI DI RICERCA
Art. 2 – Istituzione degli assegni
Art. 3 – Attivazione degli assegni
TITOLO II – CONFERIMENTO DEGLI
ASSEGNI DI RICERCA
Art. 4 – Requisiti dei candidati
Art. 6 – Procedura di selezione
Art. 7 – Rinnovo degli assegni di
ricerca
TITOLO III – GESTIONE CONTRATTUALE
Art. 8 – Rapporto tra
assegnista e università
Art. 11 – Tipologia di contratto
Art. 12 – Incompatibilità e divieto
di cumulo
Art. 14 – Risoluzione del rapporto
Art. 15 – Disciplina transitoria
1. Ai
sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n.
-
tipologia
a): assegni a valere sulle tematiche di interesse dell’Ateneo e su fondi del
Bilancio universitario;
-
tipologia
b): assegni a valere su specifici programmi di ricerca e su finanziamenti
propri delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio.
2. Per
quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento
alla normativa vigente.
1.
L’istituzione degli assegni di cui al presente regolamento può essere
finanziata con appositi stanziamenti previsti nel bilancio di Ateneo, nei
bilanci delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio e con finanziamenti provenienti da altri soggetti,
sia pubblici che privati.
2. Il
Senato Accademico determina annualmente le modalità e i criteri per la
utilizzazione delle risorse a valere sul bilancio d’Ateneo.
Tipologia a) Assegni a valere
sulle tematiche di interesse dell’Ateneo e su fondi del Bilancio universitario
1. I
Consigli delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio provvedono, entro i termini
stabiliti dal Senato Accademico, a determinare con apposita delibera, secondo
propri criteri, le tematiche di interesse, la durata e il relativo importo
degli assegni attivabili in tali tematiche. Le medesime strutture dovranno
altresì impegnarsi a rendere disponibile quanto necessario per lo svolgimento
dei relativi progetti.
2. Il
Senato Accademico approva annualmente le tematiche di interesse dell’Ateneo tra
quelle proposte dalle Strutture di ricerca, determinando,
altresì, la durata e l’importo di ciascun assegno.
3.
Entro la data stabilita dal Senato Accademico, l’Amministrazione provvede
all’emanazione di un unico bando di concorso nel quale sono riportate, oltre
alle informazioni di cui all’art. 5, per ciascuna Strutture di ricerca il
numero di assegni, le tematiche di interesse e la struttura nel cui ambito sarà
svolta l'attività di ricerca.
4. Con
Decreto del Rettore viene nominata una Commissione unica composta da un numero
di membri compreso tra 5 e 9 tra i docenti in servizio presso l’Ateneo e da un
Segretario nominato dal Direttore Amministrativo, che può avvalersi, senza
oneri aggiuntivi, di esperti revisori
di elevata qualificazione italiani
o stranieri esterni all’Ateneo e
che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna
delle tematiche di interesse afferenti alle singole Strutture di ricerca.
L'eventuale integrazione della Commissione giudicatrice, resa necessaria dalla
rinuncia di membri, sarà disposta con provvedimento del Rettore.
Tipologia b) Assegni a valere su
specifici programmi di ricerca e su finanziamenti propri delle Strutture di
ricerca con autonomia di bilancio.
5.
Hanno diritto a bandire assegni per specifici programmi di ricerca a valere su
finanziamenti propri le Strutture di ricerca con autonomia di bilancio, su
proposta dei docenti alle stesse afferenti.
6. Il
docente proponente sottopone all’approvazione del Consiglio della Struttura di
ricerca la proposta di attivazione, indicando il progetto, la durata, l’importo
e i fondi da utilizzare per finanziare l’assegno.
7.
L’attivazione dell’assegno è autorizzata con decreto del Direttore della
Struttura di ricerca.
8.
Tipologia a) Assegni a valere
sulle tematiche di interesse dell’Ateneo e su fondi del Bilancio universitario
1.
Possono essere titolari di assegni i soggetti in possesso di curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e di
dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i
settori interessati, di titolo di specializzazione di area medica.
2. Deve
essere riservata una quota pari al 5% di assegni di ricerca a studiosi italiani
o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente,
all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di
ricerca in Italia.
Tipologia b) Assegni a valere su
specifici programmi di ricerca e su finanziamenti propri delle Strutture di
ricerca con autonomia di bilancio.
3.
Possono essere titolari di assegni i soggetti in possesso di laurea
specialistica/magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico e di curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
4. Nei
bandi deve essere specificato se costituisce requisito obbligatorio per
l'ammissione il possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente
conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il possesso di titolo
di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione
scientifica; in assenza di tale disposizione, a parità di merito, i suddetti
titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli
assegni.
5. Può
essere riservata una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o
stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente,
all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di
ricerca in Italia.
1.
Oltre alle informazioni di cui all’articolo 3, i bandi di concorso devono
riportare:
-
la
durata, l'importo annuo e, esclusivamente per gli assegni Tipologia b), i limiti di rinnovabilità degli
assegni da conferire;
-
informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla
posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante agli assegnisti.
2. I
bandi di concorso sono affissi all'Albo dell'Università, a quelli delle
Strutture interessate e resi pubblici per via telematica sui siti dell'Ateneo,
del Ministero e dell'Unione europea.
3.
Dalla data di affissione all’Albo dell’Università devono essere concessi 30
giorni per la presentazione delle domande di partecipazione. In caso di
comprovata urgenza connessa alle scadenze dei progetti finanziati o in caso di
reiterazione dei bandi, il suddetto termine può essere ridotto a 15 giorni.
Tipologia a) Assegni a valere
sulle tematiche di interesse dell’Ateneo e su fondi del Bilancio universitario
1.
Coloro che intendono partecipare alla selezione debbono presentare su apposito
modello di domanda predisposto dall’Amministrazione:
-
curriculum
scientifico-professionale sottoscritto, eventuali pubblicazioni, attestati e
ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in
relazione allo svolgimento dell’attività di ricerca;
-
un
progetto di ricerca riferito ad una sola tematica di interesse tra quelle
previste, secondo le modalità individuate dal bando stesso, e redatto in lingua
italiana ed inglese. Ogni candidato potrà presentare un solo progetto.
2.
Saranno valutati come titoli, purché attinenti alla ricerca oggetto di ciascun
assegno, i corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o
all'estero, le abilitazioni professionali conseguite con esami di stato, nonché
lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici
e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che
all'estero.
3.
-
valutazione
del progetto di ricerca: fino a 40 punti,
-
valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni: fino a 30 punti,
-
colloquio
individuale finalizzato alla valutazione dei contenuti del progetto di ricerca
e delle relative competenze del candidato: fino a 30 punti.
Sono
ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito almeno 50 punti totali
nella valutazione del progetto di ricerca e dei titoli e delle pubblicazioni.
4. Sono
considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 60/100. La graduatoria ha validità di 6 mesi, nel caso di assegno
di durata superiore ad una annualità. Decadono dal diritto all'attribuzione
dell'assegno i vincitori che non stipulino il relativo contratto entro i
termini richiesti dall'Amministrazione. In tal caso subentrano il candidato o i
candidati immediatamente successivi nella graduatoria.
Tipologia b) Assegni a valere su
specifici programmi di ricerca e su finanziamenti propri delle Strutture di ricerca
con autonomia di bilancio
5.
Coloro che intendono partecipare alla selezione debbono presentare su apposito
modello di domanda predisposto dall’Amministrazione curriculum
scientifico-professionale sottoscritto, eventuali pubblicazioni, attestati e
ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in
relazione allo svolgimento dell’attività di ricerca.
6.
Saranno valutati come titoli, purché attinenti alla ricerca oggetto di ciascun
assegno, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione (se non
richiesti come requisiti obbligatori ai sensi dell’art. 4), i corsi di
perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, le
abilitazioni professionali conseguite con esami di stato, le idoneità
conseguite a corsi di dottorato di ricerca, nonché lo svolgimento di una
documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con
contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.
7.
-
valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni: fino a 50 punti;
-
colloquio
individuale finalizzato alla valutazione delle competenze del candidato: fino a
50 punti.
8. Sono
considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 60/100; a parità di merito il dottorato di ricerca costituisce
titolo preferenziale. La graduatoria ha validità di 6 mesi, nel caso di assegno
di durata superiore ad una annualità. Decadono dal diritto all'attribuzione
dell'assegno i vincitori che non stipulino il relativo contratto entro i
termini richiesti dall'Amministrazione. In tal caso subentrano il candidato o i
candidati immediatamente successivi nella graduatoria.
Tipologia a) Assegni a valere
sulle tematiche di interesse dell’Ateneo e su fondi del Bilancio universitario
1. Non
è previsto il rinnovo per gli assegni a valere sulla tipologia a).
Tipologia b) Assegni a valere su
specifici programmi di ricerca e su finanziamenti propri delle Strutture di
ricerca con autonomia di bilancio.
2. Il
Consiglio della Struttura di ricerca determina annualmente, nei limiti delle
risorse disponibili, oltre al numero degli assegni di nuova istituzione, anche
il numero degli assegni rinnovabili per ciascuna Struttura.
3. La
richiesta di rinnovo deve essere presentata al Direttore della Struttura di
ricerca dal Responsabile scientifico, unitamente alla relazione dell’attività
svolta dall’assegnista.
1. I
compiti dei titolari degli assegni di cui al presente Regolamento sono definiti
dal contratto di collaborazione stipulato con il vincitore dell'assegno.
2.
L’assegnista si impegna a svolgere le attività relative al progetto di ricerca.
3.
L’assegnista è tenuto a presentare al Consiglio della Struttura di ricerca una
relazione sulle attività svolte, previa approvazione del Responsabile della
ricerca, e a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un
apposito seminario o nelle forme definite dalla struttura stessa.
4. La
durata del contratto individuale viene definita dal bando di concorso.
6.
L’attività di ricerca deve essere sospesa per maternità. In tale ipotesi
trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicate nella gazzetta ufficiale
n. 247 del 23 ottobre 2007. Durante il periodo di astensione obbligatoria le
assegniste hanno diritto a percepire l’indennità di maternità erogata dall’Inps
di cui all’art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, integrata dall’Università
fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca, su fondi a
carico della Struttura Amministrativa sede della ricerca. Il periodo di
sospensione obbligatoria per maternità deve essere recuperato al termine della
naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
7.
L’attività di ricerca può essere sospesa per malattia grave o per gravi motivi
familiari e quindi recuperata al termine della naturale scadenza del contratto,
previo accordo con il docente di riferimento
e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
8. I
rinvii della scadenza contrattuale disposti per effetto delle sospensioni di
cui al precedente comma 7, non possono, in nessun caso, superare i termini del progetto cui la
collaborazione si riferisce, né pregiudicare il raggiungimento degli impegni
relativi.
10. Non
costituisce interruzione del contratto un periodo complessivo di assenze
giustificate non superiore a trenta giorni per ciascun anno di contratto.
11. Tutti
i provvedimenti di sospensione sono disposti dal Direttore della Struttura di
Ricerca.
1. Gli assegni
stipulati ai sensi della Legge 240/2010 possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e
sono rinnovabili con lo stesso soggetto fino ad una durata massima complessiva
di quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e' stato fruito in
coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della
durata legale del relativo corso.
2. La
durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei
contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con
atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui
al comma 1 dell’articolo 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non
può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della
durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa
per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
1. Nelle
more dell’applicazione del decreto di cui all’art. 22 comma 7 della legge 240/2010
l’importo minimo degli assegni è stabilito in € 19.367,00 al lordo degli oneri
a carico del percettore e al netto del carico Ente. Pertanto, il costo
complessivo minimo per ciascun assegno potrà variare, a legislazione vigente,
da un minimo di € 21.561,86 ad un massimo di € 22.816,84.
2.
Eventuali ulteriori oneri che dovessero derivare da successive prescrizioni
sono a carico dell’Ateneo (per gli assegni tipologia a) e delle Strutture di
ricerca proponenti o del soggetto finanziatore (per gli assegni tipologia b).
1. Il
contratto individuale non costituisce un rapporto di lavoro dipendente e non dà
luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.
2. Agli
assegni si applicano:
-
in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476;
-
in
materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
-
in
materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di
astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai
sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dalla
Struttura di ricerca fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di
ricerca;
-
in
materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
3.
L’Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità
civile verso terzi a favore dei titolari
degli assegni nell’ambito dell’espletamento della loro attività di ricerca.
4.
L’Università provvede altresì alla copertura assicurativa per infortuni degli
assegnisti, nell’ambito della propria “gestione per conto”, ai sensi di quanto chiarito dal comma 7 della
circolare INAIL 20/02/2001.
5. Il
trattamento economico dei titolari dell'assegno di cui al presente Regolamento
è fissato dal bando. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate.
6.
Eventuali spese di missione sono da imputarsi sui fondi della struttura in cui
viene svolta l’attività di ricerca e liquidate nella misura spettante al
Ricercatore universitario.
1. Non
possono partecipare alle procedure di selezione degli assegni di ricerca coloro
che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso
con un professore o ricercatore appartenente alla Struttura che richiede
l’attivazione dell’assegno ovvero con il Rettore, il Pro-Rettore e i Delegati
del Rettore, il Direttore Generale o un componente del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
2. Ai
sensi dell’art. 22 comma 3 della Legge 240/2010 non è ammesso il cumulo
dell’assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare
con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni.
3.
La titolarità dell'assegno non e'
compatibile con la partecipazione a corsi
di laurea, laurea
specialistica o magistrale,
dottorato di ricerca
con borsa o specializzazione medica, in
Italia o all'estero,
e comporta il collocamento in aspettativa
senza assegni per il dipendente
in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. Non
può essere titolare di assegni di ricerca il personale di
ruolo presso le università, le
istituzioni e gli enti pubblici di ricerca
e sperimentazione, l'Agenzia nazionale
per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA)
e l'Agenzia spaziale italiana
(ASI), nonché presso le istituzioni
il cui diploma
di perfezionamento scientifico e'
stato riconosciuto equipollente
al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
1. Il
titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a
darne comunicazione al Rettore ed alla Struttura di ricerca con almeno 30
giorni di preavviso: in tal caso l’assegnista verrà regolarmente liquidato fino
al momento della cessazione; mentre in caso contrario, sarà trattenuta
dall'Amministrazione la quota relativa al mancato preavviso.
1. Costituisce
causa di risoluzione del rapporto la grave e rilevante inadempienza, ai sensi
delle disposizioni del codice civile, da parte del titolare dell’assegno,
segnalato motivatamente dal Responsabile della ricerca.
Fino
all’anno 2015 la laurea specialistica/magistrale o la laurea magistrale a ciclo
unico o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la
partecipazione alle procedure di selezione di cui all’art. 4 – Tipologia a).