REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA 7 AGOSTO 1990, N. 241
E SUCC. MOD.,
RELATIVO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
DI COMPETENZA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
PERUGIA
(Emanato con D.R. n. 1371 del 2 agosto 2011)
Art. 1 - Finalità e destinatari
Il presente Regolamento disciplina i procedimenti
amministrativi di competenza degli Organi e degli Uffici dell’Università degli
Studi di Perugia, conseguenti ad istanza di parte o
promossi d’ufficio, giusta la disposizione dell’art. 2 co
1, L. 241 del 7 agosto 1990.
Sono escluse le attività di macro organizzazione e
quelle di natura non autoritativa.
I procedimenti di cui al precedente comma 1 dai quali derivi l’obbligo di provvedere devono
concludersi con un provvedimento motivato, sia esso positivo o negativo, nel termine stabilito per ciascun
procedimento nella tabella allegata che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente regolamento.
I procedimenti non riportati nella suddetta tabella
devono concludersi nel termine per essi previsto da specifiche fonti normative
o regolamentari o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.
Art. 2 – Avvio del procedimento.
Per i procedimenti attivati a istanza di parte il
termine decorre dalla data di ricevimento dell’istanza.
Per i procedimenti d’ufficio, il termine decorre
alla data dell’atto propulsivo o da quando si sia determinato l’obbligo a
procedere.
Art. 3 - Unità organizzativa
responsabile del procedimento
Per “unità organizzativa” responsabile del
procedimento si intende l’articolazione funzionale dell’Amministrazione
Centrale competente per materia allo svolgimento del procedimento.
Art. 4 - Responsabile del
Procedimento
Il responsabile del procedimento è il responsabile
dell’unità organizzativa di cui al precedente art. 3. Tale soggetto può
assegnare ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il
singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento
finale.
Il responsabile del procedimento:
-
valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
-
accerta d’ufficio i fatti, dispone il compimento degli
atti necessari e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali;
-
propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze di servizi previste dalla legge;
-
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti;
-
adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente all’adozione.
L’organo competente all’adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può
discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta da quest’ultimo se non
indicandone la motivazione nel provvedimento finale che dovrà comunque essere
adottato nel rispetto dei termini previsti.
Art. 5 – Comunicazione di avvio
del procedimento
Per i procedimenti avviati d’ufficio, nonché per i
procedimenti ad istanza di parte dal cui provvedimento finale possano derivare
effetti pregiudizievoli nei confronti dei soggetti interessati, il responsabile
del procedimento, salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità, dà comunicazione personale dell’inizio del
procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
è destinato a produrre effetti, nonché ai soggetti la cui partecipazione al
procedimento sia prevista dalla legge o regolamento nonché ai soggetti ai quali
possa derivare un pregiudizio, purché individuati o facilmente individuabili.
Nella comunicazione devono essere indicati:
a) l’unità organizzativa responsabile e il responsabile
del procedimento;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) la data entro la quale si conclude il procedimento e
i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
d) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di
presentazione della relativa istanza;
e) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta
irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’istante
tempestivamente - e, in ogni caso, entro 15 giorni dalla presentazione - indicando
le irregolarità o i dati mancanti. In questi casi, il termine decorre dal
ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
Agli interessati dovrà essere data comunicazione
della sospensione dei termini nei casi previsti dalla legge.
La comunicazione di cui al primo comma potrà essere
sostituita da forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta dall’Università,
qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa.
Art. 6 – Partecipazione al
procedimento
Possono intervenire nel procedimento tutti coloro
che, portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati possono subire un pregiudizio dal
provvedimento amministrativo.
I soggetti che abbiano ricevuto la comunicazione di
cui all’art. 5 nonché coloro che siano intervenuti
possono prendere visione degli atti del procedimento, salvi i casi nei quali
tale possibilità sia esclusa o limitata da disposizioni di legge o regolamento,
e possono presentare memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto
del procedimento.
Art. 7 – Sospensione dei termini
del procedimento
Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedano per
l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi
o enti appositi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso, fino
all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo comunque non
superiore a 90 giorni.
Il termine per la conclusione del procedimento può
essere altresì sospeso, al di fuori delle ipotesi di necessaria acquisizione di
valutazioni tecniche a termini di legge, per una sola
volta e comunque per un periodo massimo di 30 giorni, per l’acquisizione di
informazioni e certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati
in documenti già in possesso dell’Università o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni.
Il responsabile del procedimento trasmette agli
interessati una motivata comunicazione della sospensione del procedimento,
indicando i termini per la presentazione della documentazione eventualmente
richiesta.
Qualora l’Università abbia necessità di richiedere
dei pareri obbligatori ad organi consultivi delle pubbliche amministrazioni e
questi non forniscano risposta entro il termine di 20 giorni dal ricevimento
della richiesta, è facoltà del responsabile di procedere indipendentemente
dall’espressione del parere, salvo casi specifici previsti dalla legge.
Art.
8 – Conclusione del procedimento
Il
procedimento amministrativo si intende concluso:
-
con
l’adozione del provvedimento;
-
al momento del formarsi del silenzio assenso, per i
procedimenti per i quali non sia espressamente escluso.
Il
termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data di adozione
del relativo provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimento recettizio,
alla data in cui viene ricevuta la relativa comunicazione.
Il
procedimento amministrativo è comunque chiuso dal responsabile con un
provvedimento quando:
-
è stato
interrotto e l’interessato non ha prodotto nei termini stabiliti la
documentazione integrativa essenziale richiesta;
-
è stato
oggetto di rinuncia espressa da parte dell’interessato.
Art. 9 – Abrogazioni
Il
presente regolamento abroga il “Regolamento di attuazione della L. 7 agosto
1990, n. 241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza
dell’Università”, emanato con D.R. 23 luglio 1997 e pubblicato sulla G.U. del
26 settembre 1997, n. 195.
Art. 10 – Norma transitoria
Le disposizioni del presente regolamento si
applicano ai procedimenti amministrativi indicati nelle tabelle allegate,
iniziati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 11 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entro in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sull’Albo pretorio di Ateneo.
TABELLA DI
DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI
PROCEDIMENTI
|
AREA LEGALE |
|||
|
procedimento |
Termini
in giorni |
decorrenza |
uor |
|
Assegnazione fondi per iniziative ed attività culturali e sociali a forme di aggregazione studentesca in esito a procedure concorsuali |
180 |
dalla scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al bando |
UFFICIO AFFARI
GENERALI (il provvedimento finale è una delibera del CDA) |
|
Selezione delle collaborazioni a tempo parziale ai sensi
della L. 390/1991 (cd 150 ore) |
90 |
dalla scadenza del termine per
presentare le domande previste nel relativo bando |
UFFICIO AFFARI
GENERALI (il provvedimento finale è un Decreto Dirigenziale) |
|
RIPARTIZIONE DIDATTICA |
|||
|
procedimento |
Termini
in giorni |
decorrenza |
uor |
|
Immatricolazioni
studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero (corsi di laurea o laurea magistrale; scuole di specializzazione
mediche e non mediche; master; corsi di alta formazione; corsi di formazione
permanente; corsi singoli) |
45 |
dall'istanza dell'interessato, accompagnata del pagamento della I
rata delle tasse e da tutta la documentazione richiesta. |
Area
Carriere Studenti (Uffici Carriere Studenti) |
|
Riconoscimento
carriera pregressa (da trasferimento, rinuncia,
decadenza) |
105 |
dall'istanza dell'interessato. |
Ufficio
Carriere Studenti |
|
Riconoscimento
titoli accademici conseguiti all'estero (corsi di laurea, laurea magistrale; scuole di specializzazione
mediche e non mediche; master) |
105 |
Dall'istanza dell'interessato. |
Ufficio
Carriere Studenti |
|
Trasferimento
presso altro corso di studio e/o altro Ateneo (corsi di laurea, laurea magistrale; scuole di specializzazione,
medica e non medica) |
45 |
Dall'istanza dell'interessato |
Ufficio
Carriere Studenti |
|
Ammissione
alla prova finale (corsi di studio) |
45 |
Dalla scadenza del termine per
la presentazione della domanda per ciascuna sessione. |
Ufficio
Carriere Studenti |
|
Ammissione
Esami di Stato |
90 |
Dalla scadenza dei termini per
la presentazione dell'istanza di ammissione. |
Ufficio
Esami di Stato |
|
Ammissione
ai Corsi di Dottorato di Ricerca |
75 |
Dalla comunicazione dei
risultati da parte della commissione d'esame. |
Ufficio
Dottorato di Ricerca |
|
Rilascio
Pergamene Dottore di Ricerca |
45 |
Dall'acquisizione del verbale |
Ufficio
Dottorato di Ricerca |
|
Stipulazione
contratto di formazione con specializzandi medici |
90 |
Dall'inizio dell'attività didattica |
Sottoscrizione
delle parti |
|
Rilascio
diplomi di laurea, laurea magistrale, specializzazione medica e non medica, master |
180 |
Dal termine della relativa
sessione di laurea di cui al Regolamento Didattico di Ateneo |
Ufficio
Carriere Studenti |
|
Rilascio
certificati Scuole di specializzazione non medica |
45 |
Dall'istanza dell'interessato |
Ufficio
Carriere Studenti |
|
Rilascio
certificati Scuole di specializzazione mediche |
45 |
Dall'istanza dell'interessato |
Ufficio
Carriere Studenti |
|
Rilascio
certificato sostitutivo del diploma di abilitazione e specializzazione medica |
45 |
Dal termine della relativa
sessione di laurea di cui al Regolamento Didattico di Ateneo |
Ufficio
Carriere Studenti |
|
RIPARTIZIONE
DEL PERSONALE |
|||
|
procedimento |
Termini
in giorni |
decorrenza |
uor |
|
Richieste commissione
medica di verifica idoneità servizio e inabilità
C.C.N.L. 16/10/2008, art. 35, L.n. 335/95,
L. n. 300/70 e D.P.R. n. 461/2001 |
180 |
dalla ricezione istanza
dell’interessato |
Ufficio Rilevazione presenze |
|
Congedo
per motivi di servizio all'estero del coniuge
C.C.N.L. 16/10/2008, art. 33 |
60
|
dalla ricezione istanza
dell’interessato |
Ufficio Rilevazione presenze |
|
Aspettativa per cooperaz.
Paesi in via di sviluppo Legge n. 49/87 |
60 |
dalla ricezione istanza
dell’interessato |
Ufficio Rilevazione presenze |
|
Aspettativa per tutela
dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche C.C.N.L.
16/10/2008, art. 40 |
60 |
dalla ricezione istanza
dell’interessato |
Ufficio Rilevazione presenze |
|
Concessione congedo per cure invalidi civili Legge n.
118/71 |
120 |
dalla ricezione istanza
dell’interessato |
Ufficio Rilevazione presenze |
|
Provvedimento di
comando/distacco |
90 |
dalla ricezione istanza
dell’interessato |
Ufficio Gestione Rapporto di Lavoro |
|
Rilascio
certificati di servizio con indicazione di avvenuto versamento dei contributi
e Ente previdenziale a cui sono stati versati |
60 |
dalla ricezione istanza
dell’interessato |
Ufficio Gestione Rapporto di Lavoro |
|
Rilascio stato
matricolare su richiesta del dipendente o a seguito di trasferimento |
90 |
dalla ricezione istanza
dell’interessato o dalla data di
trasferimento |
Ufficio Gestione Rapporto di Lavoro |
|
Pratiche
creditizie Inpdap |
45 |
dalla ricezione istanza
dell’interessato |
Ufficio Gestione Rapporto di Lavoro |
|
Rilascio documentazione per cessioni e
deleghe ad istituto finanziario |
90 |
dalla ricezione istanza
dell’interessato |
Ufficio Gestione Rapporto di Lavoro |
|
Istanze per la ricostruzione di carriera e
applicazione norme particolari |
90 |
dalla ricezione istanza
dell’interessato |
Ufficio Gestione Rapporto di Lavoro |
|
Applicazione sentenze con pluralità di
destinatari |
90 Ulteriori 10 giorni |
dalla data di notifica del provvedimento per il dipendente capofila del
ricorso per ogni ulteriore dipendente |
Ufficio
Gestione Rapporto di Lavoro Ufficio Gestione Rapporto di Lavoro |
|
Mobilità interna
di professori ordinari e associati confermati e ricercatori confermati cambio
sede |
45
|
dalla delibera del Senato
Accademico |
Ufficio Programmazione e Carriere del Personale Docente |
|
Collocamento in congedo per
motivi di studio Professori I e II fascia e ricercatori |
60 |
dalla delibera della Facoltà |
Ufficio Programmazione e Carriere del Personale Docente |
|
Autorizzazione ad esclusiva attività di ricerca professori di I e II fascia |
60 |
dalla delibera della Facoltà |
Ufficio Programmazione e Carriere del Personale Docente |
|
Aspettativa per situazioni
di incompatibilità |
60
|
dalla comunicazione del
conferimento dell’incarico da parte dell’Ente conferente |
Ufficio Programmazione e Carriere del Personale Docente |
|
Ricostruzione di carriera
professori ordinari associati confermati e ricercatori confermati |
90 |
dalla ricezione della domanda
regolarizzata o completata ai sensi
dell’art. 5, co 2 di cui al presente
Regolamento |
Ufficio Programmazione e Carriere del Personale Docente |
|
Riconoscimento del servizio
militare ai fini inquadramento
economico |
90 |
dalla ricezione della domanda
regolarizzata o completata ai sensi
dell’art. 5, co 2 di cui al presente
Regolamento |
Ufficio Programmazione e Carriere del Personale Docente |
|
Collocamento a
disposizione del Ministero degli Affari esteri personale docente |
90
|
dalla comunicazione ministeriale |
Ufficio Programmazione e Carriere del Personale Docente |
|
Rilascio certificati di
servizio |
60
|
dall’istanza per i docenti cessati |
Ufficio Programmazione e Carriere del Personale Docente |
|
Autorizzazione a dirigere
istituti e laboratori extra universitari di ricerca |
90
|
dalla ricezione parere del CUN |
Ufficio Programmazione e Carriere del Personale Docente |
|
Dispensa dal
servizio per infermità |
180 |
dalla ricezione della domanda
regolarizzata o completata ai sensi
dell’art. 5, co 2 di cui al presente
Regolamento |
Ufficio Programmazione e Carriere del Personale Docente |
|
Permessi retribuiti per
studio -
Applicazione art |
60 |
dalla scadenza delle domande |
Ufficio Gestione Risorse Umane |
|
Mobilità esterna volontaria
– Art 30 D.Lgs. n.165/01 |
90 |
dalla ricezione dell’istanza |
Ufficio Gestione Risorse Umane |
|
Mobilità interna –
Applicazione art |
90 |
dalla ricezione dell’istanza |
Ufficio Gestione Risorse Umane |
|
Provvidenze al personale art |
45 |
dalle determinazioni della
Commissione consiliare appositamente costituita |
Ufficio Gestione Risorse Umane |
|
Applicazioni sentenze |
90 |
dalla notifica della sentenza |
Ufficio Gestione Risorse Umane |
|
Emissione PA04 per
valutazione servizi pre-ruolo ai fini pensionistici. |
45 |
dalla data di ricezione della
documentazione necessaria |
Ufficio Pensioni |
|
Emissione PA04 per
riscatti corso
legale studi universitari ai fini pensionistici |
45 |
dalla data di ricezione della
documentazione necessaria |
Ufficio Pensioni |
|
Emissione PA04 per
valutazione servizi pre-ruolo riscatti universitari
ai fini pensionistici. Ricongiunzione |
45 |
dalla data di ricezione della
documentazione necessaria |
Ufficio Pensioni |
|
Emissione PA04 per
ricongiunzione periodi assicurativi con contribuzione I.N.P.S. lav.
Autonomi e dipendenti. |
45 |
dalla data di ricezione della
documentazione necessaria |
Ufficio Pensioni |
|
Emissione PA04 per
ricongiunzione periodi assicurativi con contribuzione Casse degli ordini
professionali |
45 |
dalla data di ricezione della
documentazione necessaria |
Ufficio Pensioni |
|
Emissione modello
PR 1 per riscatti ai fini della buonuscita |
60 |
dalla data di ricezione della
documentazione necessaria |
Ufficio Pensioni |
|
Emissione PA04 per
conferimento pensione per limiti di età |
60 |
dal 61° giorno prima della
cessazione |
Ufficio Pensioni |
|
Emissione PA04 per
conferimento pensione per limiti di servizio |
60 |
dal 61° giorno prima della
cessazione |
Ufficio Pensioni |
|
Emissione mod. PL2 per
riliquidazione TFS numero di unità fino
a 30 |
75 |
dalla data di ricezione della
documentazione necessaria |
Ufficio Pensioni |
|
Emissione mod. PL2 per
riliquidazione TFS numero di unità fino a 60 |
105 |
dalla data di ricezione della
documentazione necessaria |
Ufficio Pensioni |
|
Emissione mod. PL2 per
riliquidazione TFS numero di unità oltre 60 |
180 |
dalla data di ricezione della
documentazione necessaria |
Ufficio Pensioni |
|
Emissione Mod. TFR1 per
liquidazione trattamento di fine rapporto |
90 |
dalla data di presentazione
delle dimissioni |
Ufficio Pensioni |
|
Emissione Mod .TFR 2 per riliquidazione trattamento di fine
rapporto |
75 |
dalla data di ricezione della
documentazione necessaria |
Ufficio Pensioni |
|
Emissione PA04 per
ricongiunzione |
180 |
dalla data della cessazione |
Ufficio Pensioni |
|
Trasmissione fascicolo
pensionistico e previdenziale ad altre amministrazioni |
180 |
dalla data della cessazione |
Ufficio Pensioni |