REGOLAMENTO INTERNO PER IL RILASCIO
DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI
INCARICHI NON COMPRESI NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO AL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE
Art. 1 ‑ Finalità
Il presente regolamento detta i criteri e le procedure
per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi
retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, al personale
tecnico-amministrativo e dirigente, in attuazione delle norme di cui all'art.53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, fatte salve le ipotesi previste
da specifiche disposizioni.
Art. 2 ‑ Attività rese a titolo gratuito
Al personale
tecnico-amministrativo e dirigente dell'Università degli Studi di Perugia è
consentito svolgere, al di fuori dell’orario di lavoro, attività rese a titolo
gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio‑assistenziale
senza scopo di lucro nonché presso altre associazioni
senza scopo di lucro, che perseguano finalità culturali, sportive, religiose,
politiche. Vengono considerate a titolo gratuito le
predette attività anche in presenza di eventuali rimborsi spese.
Art. 3 ‑ Attività consentite senza autorizzazione
Ai sensi comma 6 dell'art.53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 sono esclusi dal regime di autorizzazione di cui al presente regolamento gli
incarichi per i quali è previsto un compenso derivante:
1.
dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
2.
dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali;
3.
dalla partecipazione a convegni e seminari;
4.
da incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese
documentate;
5.
da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in
posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
6.
da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso
le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
Art. 4 – Attività didattica
Al
personale tecnico-amministrativo è consentito svolgere, nei limiti previsti
dalla normativa vigente, attività didattica ufficiale previa autorizzazione. Le procedure per l’autorizzazione sono quelle
di cui ai successivi artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento.
Art. 5 ‑ Attività consentite previa autorizzazione
Il dipendente può essere
autorizzato, ai sensi dell'art.53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
all'esercizio di incarichi, non compresi nei compiti e
doveri d'ufficio, che provengono da pubbliche amministrazioni ovvero da società
o persone fisiche.
L'autorizzazione è concessa dal
Direttore Amministrativo, previo parere favorevole del responsabile della
Struttura, ove il dipendente presta servizio, attestante la compatibilità
dell'attività con il regolare svolgimento del servizio cui il dipendente è
preposto e l'assenza di conflitto di interessi con le
finalità dell'Ateneo e della Struttura, purché l’attività stessa:
- non si configuri come
esercizio di attività professionale;
- non si configuri quale cumulo di impieghi;
- sia svolta al di fuori
dell'orario di lavoro;
- richieda un impegno saltuario ed
occasionale. Pertanto l'attività non potrà avere, di norma, durata superiore ad
un anno o, comunque, comportare un impegno
eccessivamente gravoso, prolungato o ripetuto nel tempo tale da far venir meno
il requisito dell'occasionalità; autorizzazioni per più incarichi contemporanei
potranno essere rilasciate previa attenta valutazione.
Art. 6 ‑ Procedura per l'autorizzazione
La richiesta di
autorizzazione indirizzata al Direttore Amministrativo dovrà essere
inoltrata dal dipendente interessato oppure dai soggetti pubblici o privati che
intendono conferire l'incarico; l'attività non potrà essere iniziata senza il
rilascio della prescritta autorizzazione.
La richiesta dovrà recare il
nome del dipendente al quale viene proposto
l'incarico, l'oggetto dell'incarico, il periodo previsto per il suo
svolgimento, l'importo del compenso o i
criteri per la sua determinazione ed ogni altro elemento utile alla
valutazione per il rilascio dell'autorizzazione.
Il dipendente dovrà, altresì,
produrre dichiarazione di impegno:
- ad espletare
l'incarico senza arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio della struttura
di appartenenza;
- a comunicare tempestivamente ogni
variazione della durata, delle modalità e dei
contenuti della prestazione che si dovessero verificare: in mancanza di detta
comunicazione, la responsabilità dell’eventuale inoltro dei dati inesatti
ricade esclusivamente sul dipendente.
Art. 7 ‑ Incarichi conferiti direttamente dall'Università degli
Studi di Perugia
Nel rispetto dei principi di
trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed ai sensi
del comma 5 dell'art.53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
l'Università degli Studi di Perugia potrà operare il conferimento diretto di incarichi al proprio personale tecnico-amministrativo e
dirigente sulla base dei seguenti criteri:
- professionalità specifica del
dipendente;
- mancanza di incompatibilità;
- economicità.
La procedura per l'autorizzazione è quella indicata dai precedenti artt. 5 e 6.
Art. 8 ‑ Termini per il rilascio
dell'autorizzazione
L'Amministrazione si pronuncerà
entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda,
Qualora il dipendente si trovi in posizione di comando
presso l’Università di Perugia, l'autorizzazione è subordinata all'intesa con
l'Amministrazione di appartenenza, che dovrà
pronunciarsi entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Si prescinde
dall'intesa se l'Amministrazione di appartenenza del
dipendente non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di
intesa da parte dell'Amministrazione universitaria, che dovrà comunque
pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta di autorizzazione.
Decorso il termine per
provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni
pubbliche, si intende accordata, in ogni altro caso,
si intende definitivamente negata.
Art. 9 ‑ Sanzioni
In caso di svolgimento di una delle attività previste
dall'art. 4 senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, ferma
restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte dovrà essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del
bilancio dell'Amministrazione Universitaria per essere destinato ad incremento
del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Qualora il conferimento degli
incarichi di cui all'art.4 senza la preventiva autorizzazione provenga da altra Pubblica Amministrazione, il relativo
provvedimento di conferimento dell'incarico è nullo di diritto e costituisce
infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento. In
tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su
fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente è trasferito all'Amministrazione
Universitaria ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
Art. 10 ‑ Servizio Ispettivo
L'Amministrazione potrà procedere all'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti anche
attraverso verifiche a campione sui dipendenti, che potranno essere effettuate da un apposito Servizio Ispettivo. Tale incarico
non potrà essere ricoperto da rappresentanti sindacali a qualsiasi titolo
eletti o designati.
Art. 11 ‑
Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa
non superiore al 50% di quella a tempo pieno
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa
non superiore al 50% di quella a tempo pieno. In questo caso è consentito
svolgere anche altra attività lavorativa, subordinata (purché non intercorra
con altra pubblica amministrazione) o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività non comporti un conflitto di interessi
con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente. Il dipendente con
rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% è tenuto a comunicare
all'Amministrazione, con 15 giorni di anticipo,
l'inizio o la variazione dell'eventuale attività lavorativa autonoma o
subordinata; se nei 15 giorni successivi alla comunicazione l'Amministrazione
non sollevi eccezioni circa il conflitto di interessi con la specifica attività
di servizio del dipendente, questi è autorizzato ad intraprendere l'attività
indicata nella propria domanda. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale non superiore al 50%, iscritto ad albi professionali e che esercita
l'attività professionale non possono essere conferiti
incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti
non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una
pubblica amministrazione.
Art. 12 ‑ Personale equiparato a quello del
Servizio Sanitario Nazionale
Le disposizioni del presente
regolamento non si applicano al personale universitario operante nelle
Strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, al personale convenzionato
equiparato ai seguenti profili professionali del personale del Servizio
Sanitario Nazionale:
medico, medico‑chirurgo, odontoiatra, veterinario, farmacista, biologo,
chimico, fisico e psicologo (in quanto svolgenti funzioni psico‑terapeutiche).
A tale personale si applica la
normativa relativa all'attività libero professionale,
intramuraria o extramuraria, e all'incompatibilità prevista per il personale
delle Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 13 ‑ Entrata in vigore
Il presente regolamento interno entra in vigore il
giorno successivo a quello del decreto rettorale di emanazione,
con adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Università.