Regolamento
del Centro Servizi Bibliotecari
(emanato con D.R. n. 1534 del 20-7-2007)
ART. 1 – DEFINIZIONE
1. Il Centro dei
Servizi Bibliotecari – di seguito C.S.B. – è una struttura di supporto
all’attività didattica ed alla ricerca scientifica dell’Università, finalizzata ad assicurare l’efficiente utilizzo,
aggiornamento e conservazione del patrimonio bibliografico dell’Ateneo, lo
sviluppo ed il coordinamento dei servizi bibliotecari e documentari.
2. Il C.S.B. è centro
di servizi dell’Ateneo con autonomia di bilancio,
organizzativa, contrattuale e di spesa.
3. Ai fini della organizzazione ed erogazione dei servizi bibliotecari,
il C.S.B. si articola in Sezioni.
4. Tutte le
biblioteche, tutti i fondi librari e i punti di servizio bibliotecario dovunque
collocati fanno parte di una Sezione bibliotecaria.
ART. 2 – FINANZIAMENTI, PERSONALE,
STRUTTURE
1. Al C.S.B. sono assegnati annualmente, con delibera dei
competenti Organi Accademici, finanziamenti tratti dal bilancio universitario
in misura congrua al suo funzionamento. Nel bilancio del C.S.B. affluiscono
anche:
a) trasferimenti provenienti dal
MIUR, da Enti e soggetti pubblici e privati e da altri centri di spesa;
b) proventi derivanti da
attività istituzionali svolte dal C.S.B.;
c) finanziamenti straordinari
finalizzati.
2. Al C.S.B. viene
assegnato personale bibliotecario, amministrativo, tecnico ed informatico,
nonché locali e attrezzature, per i suoi fini istituzionali.
ART. 3 – ORGANI DEL
C.S.B.
1. Sono Organi del
C.S.B.:
a) il
Consiglio Bibliotecario;
b) il
Direttore.
ART. 4 – IL CONSIGLIO BIBLIOTECARIO
1. Il Consiglio
Bibliotecario è composto da:
- un professore,
come Presidente del Consiglio Bibliotecario, designato dal Rettore quale suo
delegato per i servizi bibliotecari;
- i Presidenti dei
comitati tecnico-scientifici delle Sezioni bibliotecarie;
- un Coordinatore di Sezione
bibliotecaria, eletto dai Coordinatori stessi;
- il Direttore;
- due studenti designati dal Consiglio
degli studenti;
- un rappresentante del personale
tecnico-amministrativo e bibliotecario, in servizio nelle Sezioni
bibliotecarie, eletto con le modalità previste dal
Regolamento generale di Ateneo, con voto segreto e limitato ad una preferenza;
- possono far parte del Consiglio, a
seguito di apposita e motivata delibera del Consiglio
stesso, rappresentanti di soggetti, pubblici o privati, a seguito di
convenzioni da essi sottoscritte con il C.S.B..
2. In caso di parità
nelle votazioni espresse dal Consiglio, prevale il voto del Presidente.
3. Le designazioni ed
elezioni dei membri del Consiglio del C.S.B. hanno una
durata di quattro anni e sono rinnovabili per una volta.
4. Le funzioni di
segretario verbalizzante vengono espletate da un
funzionario designato dal Presidente del Consiglio Bibliotecario.
5. Il Consiglio
Bibliotecario si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte
l’anno, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno
1/3 dei suoi componenti.
ART. 5 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO BIBIOLTECARIO
1. Il Consiglio
Bibliotecario esercita le funzioni di indirizzo, programmazione,
coordinamento e controllo del C.S.B..
2.In particolare:
a) stabilisce i criteri di
funzionamento e di organizzazione del C.S.B. e ne programma lo sviluppo, con
competenza generale su tutte le materie ad esso attinenti;
b) stabilisce i criteri di ripartizione
delle risorse finanziarie;
c) individua le necessità
delle risorse di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e presenta le
relative istanze al Direttore Amministrativo ai fini del funzionamento del
C.S.B.;
d) è l’organo di
gestione finanziaria e contabile del C.S.B.;
e) approva il bilancio
preventivo del C.S.B.;
f) approva il piano
esecutivo di gestione dei finanziamenti;
g) approva il conto
consuntivo;
h) stabilisce i criteri di
organizzazione e sviluppo dei servizi bibliotecari, vigilando sull’osservanza
degli stessi;
i) formula direttive per
l’utilizzo e la mobilità del personale del C.S.B.;
j) propone al Direttore
Amministrativo il conferimento di incarichi funzionali che richiedano
specifiche professionalità e competenze (Catalogo, Emeroteca virtuale, Servizi
on-line, ecc.);
k)propone al Direttore
Amministrativo la nomina dei Coordinatori
di Sezione;
l) può proporre al
Direttore Amministrativo la revoca dalla funzione di Direttore del Centro
e di Coordinatore di Sezione;
m) ha competenza in
materia di deliberazione a contrattare ai sensi e nei limiti previsti dal Regolamento per l’amministrazione, la
finanza e la contabilità di Ateneo;
n) formula proposte al
Senato Accademico in ordine alla costituzione, fusione, ristrutturazione di
Sezioni bibliotecarie, nel rispetto del principio di riferimento ad aree
disciplinari omogenee o aree territoriali di competenza, tenuto, altresì, conto
del bacino di utenza, della specificità delle esigenze didattiche e
scientifiche da supportare, della collocazione logistica, delle risorse
necessarie;
o) delibera, su proposta del
Delegato del Rettore, in merito alla definizione e consistenza del Fondo
Antico;
p) delibera in merito
all’instaurazione di rapporti interbibliotecari nazionali ed internazionali ed
alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, la cui
sottoscrizione è demandata al Presidente;
q) approva la relazione
consuntiva annuale, predisposta dal Direttore,
avente ad oggetto i risultati dell’attività e dei servizi erogati dal
C.S.B., nonché l’impiego delle relative risorse finanziarie e di personale, da
presentare al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione
dell’Ateneo entro il 31 gennaio del nuovo esercizio finanziario;
r) approva la relazione
annuale sull’attività del C.S.B., predisposta dal suo Presidente, da presentare
al Senato Accademico;
s)delibera
sull’utilizzazione dei locali assegnati al C.S.B. per i suoi fini
istituzionali;
t) delibera proposte di
manutenzione straordinaria delle strutture di sua competenza, da trasmettere
agli organi competenti, ed esprime parere preventivo in merito ai progetti
definitivi di intervento ai fini dell’efficiente erogazione dei servizi
bibliotecari.
ART. 6 – IL
DELEGATO DEL RETTORE PER I SERVIZI BIBLIOTECARI.
1. Il Delegato per i servizi
bibliotecari è nominato dal Rettore fra
i Professori e dura in carica 4 anni,
rinnovabili per una volta.
2. Il Delegato:
a.
presiede
e convoca il Consiglio Bibliotecario, di cui coordina i lavori;
b.
predispone la relazione
annuale sull’attività del C.S.B;
c.
soprintende alla gestione del
Fondo Antico dell’Ateneo.
ART. 7 – IL DIRETTORE DEL C.S.B.
1. Il Rettore, su
proposta del Direttore Amministrativo, sentiti il Senato Accademico ed il
Consiglio Bibliotecario, nomina il Direttore del C.S.B., scelto in base ad
elevate e comprovate competenze nel settore. La nomina è quadriennale e può
essere rinnovata con la medesima procedura.
2. Il Direttore è responsabile della
gestione amministrativa e contabile del C.S.B e svolge le funzioni di
segretario amministrativo dello stesso. In particolare:
a.soprintende al funzionamento
delle strutture bibliotecarie di Ateneo;
b.predispone la relazione
consuntiva annuale sull’attività ed i servizi bibliotecari erogati dal C.S.B.
e, previa approvazione del Consiglio Bibliotecario, la presenta al Consiglio di
Amministrazione ed al Nucleo di Valutazione;
c. ha competenza in
materia di deliberazione a contrattare ai sensi e nei limiti previsti dal Regolamento per l’amministrazione, la
finanza e la contabilità di Ateneo;
d.dà esecuzione alle
delibere del Consiglio Bibliotecario, è responsabile della loro corretta
attuazione e ne risponde al Consiglio;
e.supervisiona l’attività dei
Coordinatori delle Sezioni bibliotecarie;
f. dà attuazione al
piano esecutivo di gestione deliberato dal Consiglio bibliotecario;
g.ha la gestione della
dotazione organica e strumentale del C.S.B.;
h.propone al Direttore
Amministrativo l’istituzione di servizi o uffici amministrativi e tecnici
centralizzati per le esigenze del C.S.B.;
i. organizza e coordina i
servizi d’area o di settore;
j. autorizza le spese in
contanti da imputare al fondo economale del C.S.B. ai sensi e nei termini del
Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;
k. indice riunioni
periodiche con i Coordinatori bibliotecari per pianificare i servizi erogati.
ART. 8 – LE SEZIONI BIBLIOTECARIE.
1. Il C.S.B. si
articola in Sezioni bibliotecarie costituite dal Senato Accademico con
riferimento ad una o più aree scientifico-disciplinari di cui all’allegato A2)
dello Statuto di Ateneo ritenute omogenee e/o ad aree
territoriali di competenza.
2. La Sezione
fornisce i servizi bibliotecari alle strutture didattiche e scientifiche
dell’Ateneo, nonché – nei limiti della vigente
legislazione – a quanti esterni all’Università ne abbiano motivato interesse.
3. A capo di ogni Sezione è preposto il Coordinatore bibliotecario.
4. Ogni Sezione è
dotata di un Comitato tecnico-scientifico.
5. Con il presente
regolamento vengono istituite numero cinque Sezioni
bibliotecarie per aree scientifico-disciplinari ritenute omogenee e numero una
per area territoriale di competenza:
n. 1 – Sezione Umanistica;
n. 2 – Sezione di Scienze
Agro-Alimentari e Veterinarie;
n. 3 – Sezione Bio-Medica;
n. 4 – Sezione Scientifico
Tecnologica;
n. 5 – Sezione di Scienze Giuridiche
Economiche e Politiche;
n. 6 – Sezione del Polo Ternano.
ART. 9 – IL FONDO
ANTICO
1. Il Fondo antico
dell’Ateneo è costituito dai beni librari conservati presso la Sala del
Dottorato di Palazzo Murena.
2. Il Delegato per i
servizi bibliotecari soprintende alla gestione del Fondo Antico.
3. La gestione e la
custodia del Fondo Antico è demandata ad un Curatore,
nominato, tra il personale bibliotecario, dal Direttore Amministrativo, sentito
il Delegato del Rettore.
4. Curatore:
a)
ha la responsabilità e le competenze
relative alla gestione del Fondo Antico;
b)
ha la competenza di fornire al
Delegato del Rettore pareri e proposte, sotto il profilo tecnico-scientifico,
sulla gestione ed organizzazione del Fondo Antico;
c) è responsabile
patrimoniale dei beni del Fondo Antico.
ART. 10 – IL COORDINATORE BIBLIOTECARIO
1. Il Coordinatore
bibliotecario è nominato dal Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio
Bibliotecario, tra il personale bibliotecario. La nomina è quadriennale e può
essere rinnovata, previo parere favorevole del Consiglio Bibliotecario.
2. Il Coordinatore:
a. ha la responsabilità e le
competenze relative all’organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei
servizi, del personale e dei beni assegnato alla Sezione bibliotecaria nei
limiti e nel rispetto delle direttive ad esso impartite dal Direttore del C.S.B.;
b. svolge funzioni di supporto
amministrativo e tecnico al Comitato tecnico-scientifico;
c. ha la competenza di fornire al
Direttore del C.S.B. pareri e proposte sulla gestione e sulla organizzazione
dei servizi bibliotecari;
d. è responsabile patrimoniale dei beni della Sezione.
ART. 11 – IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DELLA
SEZIONE BIBLIOTECARIA
1. Il Comitato
tecnico-scientifico svolge funzioni di indirizzo e
controllo tecnico-scientifico della Sezione.
2. Il Comitato
tecnico-scientifico di Sezioni bibliotecarie istituite con riferimento ad aree
scientifico-disciplinari omogenee è composto da:
a.un numero di docenti
e/o ricercatori pari al numero dei Dipartimenti di riferimento della Sezione
Bibliotecaria, di cui all’art. 12, ciascuno dei quali designato dal Consiglio
di Dipartimento;
b.il Coordinatore
bibliotecario, che svolge funzioni di segretario verbalizzante;
c. un numero di
studenti pari al numero delle Facoltà di riferimento della Sezione
Bibliotecaria, di cui all’art. 12, ciascuno dei quali designato dai
rappresentanti degli studenti nel rispettivo Consiglio di Facoltà;
d.una
unità
di personale tecnico-amministrativo bibliotecario eletto tra il personale in
servizio presso la Sezione bibliotecaria.
3. Il Comitato
tecnico-scientifico delle Sezioni bibliotecarie istituite con riferimento ad
aree territoriali di competenza è composto da:
a.
un numero di docenti e/o ricercatori
pari al numero di Facoltà presenti nel territorio con strutture e attività
didattiche e scientifiche, ciascuno dei quali designato dal Consiglio di
Facoltà di ognuna di esse;
b.
il Coordinatore bibliotecario, che
svolge funzioni di segretario verbalizzante;
c.
due studenti designati dai
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Polo;
d.
una unità di personale
tecnico-amministrativo bibliotecario eletto tra il personale in servizio presso
la Sezione bibliotecaria.
4. Il Comitato
elegge, al suo interno, un Presidente tra i membri appartenenti al personale
docente e ricercatore.
5. In caso di parità
nelle votazioni espresse dal Comitato, prevale il voto del Presidente.
6. Le designazioni ed
elezioni dei membri del Comitato sono rinnovabili ogni quattro anni.
7. Al Comitato
compete:
a.
di fornire al Consiglio Bibliotecario
pareri e proposte sulla organizzazione della Sezione bibliotecaria;
b.
di deliberare il programma annuale
degli acquisti del materiale librario e documentale, salvo necessarie
variazioni in corso d’anno, nel rispetto e nei limiti delle risorse finanziarie
assegnate a tale scopo nel piano esecutivo di gestione deliberato dal Consiglio
Bibliotecario, e formulare le proposte di fornitura del relativo materiale al
Direttore.
ART. 12 – DIPARTIMENTI E FACOLTA’ DI RIFERIMENTO
DELLE SEZIONI BIBLIOTECARIE.
1. I Dipartimenti di riferimento di ciascuna delle cinque
Sezioni Bibliotecarie istituite sulla base di aree
scientifico-disciplinari omogenee, di cui all’art. 8, sono:
1) Sezione Umanistica:
- Dipartimento di filosofia, linguistica e letterature,
- Dipartimento di lingue e letterature antiche, moderne e
comparate,
- Dipartimento di uomo e
territorio,
- Dipartimento di scienze umane e della formazione;
2) Sezione di Scienze Agro-Alimentari e
Veterinarie:
- Dipartimento di biologia vegetale e biotecnologie
agroambientali e zootecniche,
- Dipartimento di scienze agrarie e ambientali,
- Dipartimento di scienze economico-estimative e degli
alimenti,
- Dipartimento di scienze biopatologiche ed igiene delle
produzioni animali e alimentari,
- Dipartimento di patologia, diagnostica e clinica
veterinaria;
3) Sezione Bio.Medica:
- Dipartimento di biologia cellulare e ambientale,
- Dipartimento di medicina sperimentale e scienze
biochimiche,
- Dipartimento di medicina clinica e sperimentale,
- Dipartimento di
medicina interna,
- Dipartimento di scienze chirurgiche, radiologiche e
odontostomatologiche,
- Dipartimento di specialità medico chirurgiche e sanità
pubblica;
4) Sezione Scientifico Tecnologica:
- Dipartimento di matematica e informatica,
- Dipartimento di fisica,
- Dipartimento di scienze della terra,
- Dipartimento di chimica,
- Dipartimento di chimica e tecnologia del farmaco,
- Dipartimento di ingegneria
civile ed ambientale,
- Dipartimento di ingegneria
industriale,
- Dipartimento di ingegneria
elettronica e dell’informazione;
5) Sezione di Scienze Giuridiche Economiche e Politiche:
- Dipartimento di diritto pubblico,
- Dipartimento di discipline giuridiche aziendali,
- Dipartimento di Studi Giuridici “A. Giuliani”,
- Dipartimento di economia,
finanza e statistica,
- Dipartimento di istituzioni e
società,
- Dipartimento di scienze storiche.
2. Ai fini delle designazioni dei rappresentanti degli
studenti nei comitati tecnico-scientifici di ciascuna delle cinque Sezioni
Bibliotecarie istituite con riferimento a aree
scientifico-disciplinari omogenee, di cui all’art. 8, le Facoltà di riferimento
sono:
1) Sezione Umanistica:
- Facoltà di Lettere e Filosofia,
- Facoltà di Scienze della Formazione;
2) Sezione di Scienze Agro-Alimentari e
Veterinarie:
- Facoltà di Agraria;
- Facoltà di Medicina Veterinaria;
3) Sezione Bio.Medica:
- Facoltà di Medicna e Chirurgia,
- Facoltà di Farmacia;
4) Sezione Scientifico Tecnologica:
- Facoltà di Scienze MM.FF.NN.,
- Facoltà di Ingegneria,
- Facoltà di Farmacia;
5) Sezione di Scienze Giuridiche Economiche e Politiche:
- Facoltà di Giurisprudenza,
- Facoltà di Scienze Politiche.
- Facoltà di Economia.
ART. 13 – NORME TRANSITORIE
1. Le Sezioni bibliotecarie ad oggi esistenti confluiscono
nelle nuove Sezioni come di seguito illustrato:
- Sezione di Studi Umanistici e Sezione di Scienze
Filosofiche e Psico-Pedagogiche confluiscono nella Sezione Umanistica;
- Sezione di Agraria “Mario
Marte” e Sezione di Medicina Veterinaria confluiscono nella Sezione di Scienze
Agro-Alimentari e Veterinaria;
- Sezione di Medicina e Chirurgia confluisce
nella Sezione Bio-Medica;
- Sezione di Scienze Matematiche, Fisiche e Geologiche, Sezione di Scienze Chimiche, Farmaceutiche e
Biologiche e Sezione di Ingegneria confluiscono nella Sezione Scientifico
Tecnologica;
- Sezione Giuridica Unificata, Sezione di Scienze
Economiche, Statistiche e Aziendali e Sezione di Studi Storici, Politici e
Sociali confluiscono nella Sezione di Scienze Giuridiche, Economiche e
Politiche;
- Sezione di Terni confluisce nella Sezione del Polo
Ternano.
2. Restano
confermati gli organi e gli incarichi vigenti al 31 dicembre 2005 fino alla attuazione del nuovo impianto organizzativo del C.S.B.
e, comunque, non oltre il 31 agosto
2008.