Regolamento del Centro Servizi Bibliotecari

(emanato con D.R. n. 1534 del 20-7-2007)

 

 

ART. 1DEFINIZIONE

 

1.      Il Centro dei Servizi Bibliotecari – di seguito C.S.B. – è una struttura di supporto all’attività didattica ed alla ricerca scientifica dell’Università, finalizzata ad assicurare l’efficiente utilizzo, aggiornamento e conservazione del patrimonio bibliografico dell’Ateneo, lo sviluppo ed il coordinamento dei servizi bibliotecari e documentari.

2.      Il C.S.B. è centro di servizi dell’Ateneo con autonomia di bilancio, organizzativa, contrattuale e di spesa.

3.      Ai fini della organizzazione ed erogazione dei servizi bibliotecari, il C.S.B. si articola in Sezioni.

4.      Tutte le biblioteche, tutti i fondi librari e i punti di servizio bibliotecario dovunque collocati fanno parte di una Sezione bibliotecaria.

 

 

ART. 2 – FINANZIAMENTI, PERSONALE, STRUTTURE

 

1. Al C.S.B. sono assegnati annualmente, con delibera dei competenti Organi Accademici, finanziamenti tratti dal bilancio universitario in misura congrua al suo funzionamento. Nel bilancio del C.S.B. affluiscono anche:

a)      trasferimenti provenienti dal MIUR, da Enti e soggetti pubblici e privati e da altri centri di spesa;

b)      proventi derivanti da attività istituzionali svolte dal C.S.B.;

c)       finanziamenti straordinari finalizzati.

2. Al C.S.B. viene assegnato personale bibliotecario, amministrativo, tecnico ed informatico, nonché locali e attrezzature, per i suoi fini istituzionali.

 

 

ART. 3 – ORGANI DEL C.S.B.

 

1. Sono Organi del C.S.B.:

a) il Consiglio Bibliotecario;

b) il Direttore.

 

 

ART. 4 – IL CONSIGLIO BIBLIOTECARIO

 

1.   Il Consiglio Bibliotecario è composto da:

- un professore, come Presidente del Consiglio Bibliotecario, designato dal Rettore quale suo delegato per i servizi bibliotecari;

- i Presidenti dei comitati tecnico-scientifici delle Sezioni bibliotecarie;

- un Coordinatore di Sezione bibliotecaria, eletto dai Coordinatori stessi;

- il Direttore;

- due studenti designati dal Consiglio degli studenti;

- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, in servizio nelle Sezioni bibliotecarie, eletto con le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo, con voto segreto e limitato ad una preferenza;

- possono far parte del Consiglio, a seguito di apposita e motivata delibera del Consiglio stesso, rappresentanti di soggetti, pubblici o privati, a seguito di convenzioni da essi sottoscritte con il C.S.B..

2.   In caso di parità nelle votazioni espresse dal Consiglio, prevale il voto del Presidente.

3.   Le designazioni ed elezioni dei membri del Consiglio del C.S.B. hanno una durata di quattro anni e sono rinnovabili per una volta.

4.   Le funzioni di segretario verbalizzante vengono espletate da un funzionario designato dal Presidente del Consiglio Bibliotecario.

5.   Il Consiglio Bibliotecario si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l’anno, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno 1/3 dei suoi componenti.

 

 

ART. 5 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO BIBIOLTECARIO

 

1.      Il Consiglio Bibliotecario esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo del C.S.B..

2.In particolare:

a)      stabilisce i criteri di funzionamento e di organizzazione del C.S.B. e ne programma lo sviluppo, con competenza generale su tutte le materie ad esso attinenti;

b)      stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;

c) individua le necessità delle risorse di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e presenta le relative istanze al Direttore Amministrativo ai fini del funzionamento del C.S.B.;

d)      è l’organo di gestione finanziaria e contabile del C.S.B.;

e)      approva il bilancio preventivo del C.S.B.;

f)  approva il piano esecutivo di gestione dei finanziamenti;

g)      approva il conto consuntivo;

h)      stabilisce i criteri di organizzazione e sviluppo dei servizi bibliotecari, vigilando sull’osservanza degli stessi;

i)  formula direttive per l’utilizzo e la mobilità del personale del C.S.B.;

j)  propone al Direttore Amministrativo il conferimento di incarichi funzionali che richiedano specifiche professionalità e competenze (Catalogo, Emeroteca virtuale, Servizi on-line, ecc.);

k)propone al Direttore Amministrativo la nomina dei Coordinatori  di Sezione;

l)  può proporre al Direttore Amministrativo la revoca dalla funzione di Direttore del Centro e  di Coordinatore di Sezione;

m)     ha competenza in materia di deliberazione a contrattare ai sensi e nei limiti previsti dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;

n)      formula proposte al Senato Accademico in ordine alla costituzione, fusione, ristrutturazione di Sezioni bibliotecarie, nel rispetto del principio di riferimento ad aree disciplinari omogenee o aree territoriali di competenza, tenuto, altresì, conto del bacino di utenza, della specificità delle esigenze didattiche e scientifiche da supportare, della collocazione logistica, delle risorse necessarie;

o)      delibera, su proposta del Delegato del Rettore, in merito alla definizione e consistenza del Fondo Antico;

p)      delibera in merito all’instaurazione di rapporti interbibliotecari nazionali ed internazionali ed alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, la cui sottoscrizione è demandata al Presidente;

q)      approva la relazione consuntiva annuale, predisposta dal Direttore,  avente ad oggetto i risultati dell’attività e dei servizi erogati dal C.S.B., nonché l’impiego delle relative risorse finanziarie e di personale, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo entro il 31 gennaio del nuovo esercizio finanziario;

r) approva la relazione annuale sull’attività del C.S.B., predisposta dal suo Presidente, da presentare al Senato Accademico;

s)delibera sull’utilizzazione dei locali assegnati al C.S.B. per i suoi fini istituzionali;

t) delibera proposte di manutenzione straordinaria delle strutture di sua competenza, da trasmettere agli organi competenti, ed esprime parere preventivo in merito ai progetti definitivi di intervento ai fini dell’efficiente erogazione dei servizi bibliotecari.

 

 

ART. 6 – IL DELEGATO DEL RETTORE PER I SERVIZI BIBLIOTECARI.

 

1. Il Delegato per i servizi bibliotecari  è nominato dal Rettore fra i Professori  e dura in carica 4 anni, rinnovabili per una volta.

2. Il Delegato:

a.                                  presiede e convoca il Consiglio Bibliotecario, di cui coordina i lavori;

b.                                 predispone la relazione annuale sull’attività del C.S.B;

c.                                  soprintende alla gestione del Fondo Antico dell’Ateneo.

 

 

ART. 7 – IL DIRETTORE DEL C.S.B.

 

1. Il Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio Bibliotecario, nomina il Direttore del C.S.B., scelto in base ad elevate e comprovate competenze nel settore. La nomina è quadriennale e può essere rinnovata con la medesima procedura.

2. Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa e contabile del C.S.B e svolge le funzioni di segretario amministrativo dello stesso. In particolare:

a.soprintende al funzionamento delle strutture bibliotecarie di Ateneo;

b.predispone la relazione consuntiva annuale sull’attività ed i servizi bibliotecari erogati dal C.S.B. e, previa approvazione del Consiglio Bibliotecario, la presenta al Consiglio di Amministrazione ed al Nucleo di Valutazione;

c. ha competenza in materia di deliberazione a contrattare ai sensi e nei limiti previsti dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;

d. esecuzione alle delibere del Consiglio Bibliotecario, è responsabile della loro corretta attuazione e ne risponde al Consiglio;

e.supervisiona l’attività dei Coordinatori delle Sezioni bibliotecarie;

f.  attuazione al piano esecutivo di gestione deliberato dal Consiglio bibliotecario;

g.ha la gestione della dotazione organica e strumentale del C.S.B.;

h.propone al Direttore Amministrativo l’istituzione di servizi o uffici amministrativi e tecnici centralizzati per le esigenze del C.S.B.;

i.   organizza e coordina i servizi d’area o di settore;

j.  autorizza le spese in contanti da imputare al fondo economale del C.S.B. ai sensi e nei termini del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;

k. indice riunioni periodiche con i Coordinatori bibliotecari per pianificare i servizi erogati.

 

 

ART. 8 – LE SEZIONI BIBLIOTECARIE.

 

1.  Il C.S.B. si articola in Sezioni bibliotecarie costituite dal Senato Accademico con riferimento ad una o più aree scientifico-disciplinari di cui all’allegato A2) dello Statuto di Ateneo ritenute omogenee e/o ad aree territoriali di competenza.

2.  La Sezione fornisce i servizi bibliotecari alle strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo, nonché – nei limiti della vigente legislazione – a quanti esterni all’Università ne abbiano motivato interesse.

3.  A capo di ogni Sezione è preposto il Coordinatore bibliotecario.

4.  Ogni Sezione è dotata di un Comitato tecnico-scientifico.

5.  Con il presente regolamento vengono istituite numero cinque Sezioni bibliotecarie per aree scientifico-disciplinari ritenute omogenee e numero una per area territoriale di competenza:

n. 1 – Sezione Umanistica;

n. 2 – Sezione di Scienze Agro-Alimentari e Veterinarie;

n. 3 – Sezione Bio-Medica;

n. 4 – Sezione Scientifico Tecnologica;

n. 5 – Sezione di Scienze Giuridiche Economiche e Politiche;

n. 6 – Sezione del Polo Ternano.

 

 

ART. 9 – IL FONDO ANTICO

 

1.   Il Fondo antico dell’Ateneo è costituito dai beni librari conservati presso la Sala del Dottorato di Palazzo Murena.

2.   Il Delegato per i servizi bibliotecari soprintende alla gestione del Fondo Antico.

3.   La gestione e la custodia del Fondo Antico è demandata ad un Curatore, nominato, tra il personale bibliotecario, dal Direttore Amministrativo, sentito il Delegato del Rettore.

4.   Curatore:

a)              ha la responsabilità e le competenze relative alla gestione del Fondo Antico;

b)              ha la competenza di fornire al Delegato del Rettore pareri e proposte, sotto il profilo tecnico-scientifico, sulla gestione ed organizzazione del Fondo Antico;

c) è responsabile patrimoniale dei beni del Fondo Antico.

 

 

ART. 10 – IL COORDINATORE BIBLIOTECARIO

 

1.  Il Coordinatore bibliotecario è nominato dal Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio Bibliotecario, tra il personale bibliotecario. La nomina è quadriennale e può essere rinnovata, previo parere favorevole del Consiglio Bibliotecario.

2.  Il Coordinatore:

a. ha la responsabilità e le competenze relative all’organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei servizi, del personale e dei beni assegnato alla Sezione bibliotecaria nei limiti e nel rispetto delle direttive ad esso impartite dal Direttore del C.S.B.;

b. svolge funzioni di supporto amministrativo e tecnico al Comitato tecnico-scientifico;

c. ha la competenza di fornire al Direttore del C.S.B. pareri e proposte sulla gestione e sulla organizzazione dei servizi bibliotecari;

d.  è responsabile patrimoniale dei beni della Sezione.

 

 

ART. 11 – IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DELLA SEZIONE BIBLIOTECARIA

 

1.   Il Comitato tecnico-scientifico svolge funzioni di indirizzo e controllo tecnico-scientifico della Sezione.

2.   Il Comitato tecnico-scientifico di Sezioni bibliotecarie istituite con riferimento ad aree scientifico-disciplinari omogenee è composto da:

a.un numero di docenti e/o ricercatori pari al numero dei Dipartimenti di riferimento della Sezione Bibliotecaria, di cui all’art. 12, ciascuno dei quali designato dal Consiglio di Dipartimento;

b.il Coordinatore bibliotecario, che svolge funzioni di segretario verbalizzante;

c. un numero di studenti pari al numero delle Facoltà di riferimento della Sezione Bibliotecaria, di cui all’art. 12, ciascuno dei quali designato dai rappresentanti degli studenti nel rispettivo Consiglio di Facoltà;

d.una unità di personale tecnico-amministrativo bibliotecario eletto tra il personale in servizio presso la Sezione bibliotecaria.

3.   Il Comitato tecnico-scientifico delle Sezioni bibliotecarie istituite con riferimento ad aree territoriali di competenza è composto da:

a.                                 un numero di docenti e/o ricercatori pari al numero di Facoltà presenti nel territorio con strutture e attività didattiche e scientifiche, ciascuno dei quali designato dal Consiglio di Facoltà di ognuna di esse;

b.                                 il Coordinatore bibliotecario, che svolge funzioni di segretario verbalizzante;

c.                                  due studenti designati dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Polo;

d.                                 una unità di personale tecnico-amministrativo bibliotecario eletto tra il personale in servizio presso la Sezione bibliotecaria.

4.   Il Comitato elegge, al suo interno, un Presidente tra i membri appartenenti al personale docente e ricercatore.

5.   In caso di parità nelle votazioni espresse dal Comitato, prevale il voto del Presidente.

6.   Le designazioni ed elezioni dei membri del Comitato sono rinnovabili ogni quattro anni.

7.   Al Comitato compete:

a.                                 di fornire al Consiglio Bibliotecario pareri e proposte sulla organizzazione della Sezione bibliotecaria;

b.                                 di deliberare il programma annuale degli acquisti del materiale librario e documentale, salvo necessarie variazioni in corso d’anno, nel rispetto e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a tale scopo nel piano esecutivo di gestione deliberato dal Consiglio Bibliotecario, e formulare le proposte di fornitura del relativo materiale al Direttore.

 

 

ART. 12 – DIPARTIMENTI E FACOLTA’ DI RIFERIMENTO DELLE SEZIONI BIBLIOTECARIE.

 

1. I Dipartimenti di riferimento di ciascuna delle cinque Sezioni Bibliotecarie istituite sulla base di aree scientifico-disciplinari omogenee, di cui all’art. 8, sono:

1) Sezione Umanistica:

- Dipartimento di filosofia, linguistica e letterature,

- Dipartimento di lingue e letterature antiche, moderne e comparate,

- Dipartimento di uomo e territorio,

- Dipartimento di scienze umane e della formazione;

2) Sezione di Scienze Agro-Alimentari e Veterinarie:

- Dipartimento di biologia vegetale e biotecnologie agroambientali e zootecniche,

- Dipartimento di scienze agrarie e ambientali,

- Dipartimento di scienze economico-estimative e degli alimenti,

- Dipartimento di scienze biopatologiche ed igiene delle produzioni animali e alimentari,

- Dipartimento di patologia, diagnostica e clinica veterinaria;

3) Sezione Bio.Medica:

- Dipartimento di biologia cellulare e ambientale,

- Dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche,

- Dipartimento di medicina clinica e sperimentale,

-  Dipartimento di medicina interna,

- Dipartimento di scienze chirurgiche, radiologiche e odontostomatologiche,

- Dipartimento di specialità medico chirurgiche e sanità pubblica;

4) Sezione Scientifico Tecnologica:

- Dipartimento di matematica e informatica,

- Dipartimento di fisica,

- Dipartimento di scienze della terra,

- Dipartimento di chimica,

- Dipartimento di chimica e tecnologia del farmaco,

- Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale,

- Dipartimento di ingegneria industriale,

- Dipartimento di ingegneria elettronica e dell’informazione;

5) Sezione di Scienze Giuridiche Economiche e Politiche:

- Dipartimento di diritto pubblico,

- Dipartimento di discipline giuridiche aziendali,

- Dipartimento di Studi Giuridici “A. Giuliani”,

- Dipartimento di economia, finanza e statistica,

- Dipartimento di istituzioni e società,

- Dipartimento di scienze storiche.

2. Ai fini delle designazioni dei rappresentanti degli studenti nei comitati tecnico-scientifici di ciascuna delle cinque Sezioni Bibliotecarie istituite con riferimento a aree scientifico-disciplinari omogenee, di cui all’art. 8, le Facoltà di riferimento sono:

1) Sezione Umanistica:

- Facoltà di Lettere e Filosofia,

- Facoltà di Scienze della Formazione;

2) Sezione di Scienze Agro-Alimentari e Veterinarie:

- Facoltà di Agraria;

- Facoltà di Medicina Veterinaria;

3) Sezione Bio.Medica:

- Facoltà di Medicna e Chirurgia,

- Facoltà di Farmacia;

4) Sezione Scientifico Tecnologica:

- Facoltà di Scienze MM.FF.NN.,

- Facoltà di Ingegneria,

- Facoltà di Farmacia;

5) Sezione di Scienze Giuridiche Economiche e Politiche:

- Facoltà di Giurisprudenza,

- Facoltà di Scienze Politiche.

- Facoltà di Economia.

 

 

 

ART. 13 – NORME TRANSITORIE

 

1. Le Sezioni bibliotecarie ad oggi esistenti confluiscono nelle nuove Sezioni come di seguito illustrato:

- Sezione di Studi Umanistici e Sezione di Scienze Filosofiche e Psico-Pedagogiche confluiscono nella Sezione Umanistica;

- Sezione di Agraria “Mario Marte” e Sezione di Medicina Veterinaria confluiscono nella Sezione di Scienze Agro-Alimentari e Veterinaria;

- Sezione di Medicina e Chirurgia confluisce nella Sezione Bio-Medica;

- Sezione di Scienze Matematiche, Fisiche e Geologiche, Sezione di Scienze Chimiche, Farmaceutiche e Biologiche e Sezione di Ingegneria confluiscono nella Sezione Scientifico Tecnologica;

- Sezione Giuridica Unificata, Sezione di Scienze Economiche, Statistiche e Aziendali e Sezione di Studi Storici, Politici e Sociali confluiscono nella Sezione di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche;

- Sezione di Terni confluisce nella Sezione del Polo Ternano.

2.   Restano confermati gli organi e gli incarichi vigenti al 31 dicembre 2005 fino alla attuazione del nuovo impianto organizzativo del C.S.B. e, comunque, non oltre il 31 agosto 2008.