REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
"CENTRO APPENNINICO DEL
TERMINILLO C. JUCCI"
(C.A.T.)
Emanato con D.R. N. 1545 20-12-2001
Il presente Regolamento
disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del Centro
Appenninico del Terminillo "C.Jucci" (C.A.T.) – Centro di Servizio
che ha sede legale presso l'Università degli Studi di Perugia, di cui è
emanazione, e svolge la propria attività in Rieti nei locali e nell'azienda
della stessa Università (Stazione di Base), nel fabbricato concesso in uso,
gratuito e perpetuo, all'Ateneo di Perugia in località Campofiorito sul Monte
Terminillo (Stazione superiore) e in altri campi sperimentali a disposizione di
detto Centro.
Art.1
(Utenti)
Sono utenti del Centro
-
Facoltà
di Agraria
-
Facoltà
di Farmacia
-
Facoltà
di scienze MM.FF.NN.
-
Gli
studenti iscritti alle sopra elencate Facoltà ed ai Corsi di Studio
Interfacoltà.
-
Altre
Facoltà o Dipartimenti o Centri dell'Università degli Studi di Perugia possono
richiedere di utilizzare i servizi del Centro.
Art.2
Finalità del Centro
1)
Il
Centro Appenninico del Terminillo si propone quale sede di aggregazione di
iniziative d'Ateneo, volte all'acquisizione e alla gestione di conoscenze,
ricerche o applicazioni pratiche di studi di particolare complessità e rilievo,
tali da rivestire un interesse ampio e multidisciplinare ed altrimenti non
accessibili alle singole strutture di ricerca dell'Ateneo.
2)
Il
C.A.T ha la finalità di fornire prestazioni alle strutture universitarie per lo
svolgimento di ricerca nel campo della biologia, ecologia e agronomia, delle
coltivazioni erbacee, della meteorologia e di altri settori legati
all'agricoltura a mezzo dei campi sperimentali, della strumentazione e delle professionalità
di cui dispone.
3)
Il C.A.T. fornisce prestazioni per soddisfare
analoghe esigenze da parte di Istituzioni o Enti extra universitari ed aziende
che ne facciano richiesta anche nella forma di prestazioni occasionali.
4)
Il
C.A.T. promuove e favorisce la cultura in collaborazione con le strutture
didattiche e scientifiche dell’Ateneo, nell’ambito delle tematiche di suo
interesse, mediante corsi, seminari e convegni rivolti ad utenti sia interni
che esterni.
5)
Il
C.A.T. persegue una politica di gestione e di sviluppo che gli consenta di
usufruire degli ultimi ritrovati della tecnica quanto a strumentazione
disponibile e modalità operative, per trasferire all'utenza la possibilità di
mantenere una elevata qualità della ricerca.
6)
Il
C.A.T. si propone la realizzazione di collaborazioni scientifiche presso la
Foresteria del Terminillo, fabbricato della Stazione Superiore messo a
disposizione per programmi didattici di cooperazione interuniversitaria ed
extrauniversitaria a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale
quindi, supporto logistico all’organizzazione di convegni ,incontri e corsi
residenziali.
Per le norme che regolano
l’utilizzazione della Foresteria si rimanda all’allegato.
7)
Il
C.A.T. persegue la realizzazione e la
gestione di una banca dati meteorologici raccolti nelle quattro stazioni meteo
di cui il Centro è dotato, messi a disposizione sia della ricerca agronomica
sia di enti pubblici o privati che ne facciano richiesta per le più diverse
necessità.
8)
Il
C.A.T. ha fra i suoi fini principali quello del supporto all'attività didattica
pratico - applicativa: addestramento di studenti, studiosi e tecnici nei campi
della ricerca - tesi di laurea, visite tecniche ad uso di docenti, ricercatori,
studenti tecnici ed operatori agricoli.
9) La politica di sviluppo del Centro persegue infine la possibilità di mettere a disposizione i propri strumenti, beni e terreni per una utilizzazione che ricalchi le sue stesse finalità sia per le strutture di Ateneo che per l’utenza esterna mediante la stipula di contratti e convenzioni compatibili con le direttive istituzionali secondo le modalità definite dagli organi accademici competenti.
STRUTTURA OPERATIVA E
FUNZIONALE
Art. 3
Organizzazione
L’Organico del C.A.T. è
determinato dagli Organi Accademici competenti e sottoposto alle variazioni
previste dalla disciplina vigente, in conformità al fabbisogno.
Art.4
1. la dotazione prevista dell’art.42 comma 4 dello
Statuto;
2. i contributi ministeriali previsti dalla Legge
n. 359 dell’ 11/6/1954 e dalla Legge n. 181 del 4/3/1958 e successive
modificazioni;
3. i contributi assegnati dagli utenti;
4. i proventi dei servizi prestati;
5. i proventi derivanti da convenzioni e
contratti;
6. il reddito dell’attività agraria dei campi
sperimentali.
TITOLO
III
ORGANI DI GESTIONE
Art.5
Organi del Centro
1. Sono organi di gestione del Centro
a)
Il
Consiglio
b)
Il
Direttore
c) Il Segretario
Amministrativo
2. I membri del Consiglio e il Direttore permangono in carica tre anni
e sono rieleggibili.
Art.6
Il Consiglio
1-
Il
Consiglio a norma dell’art. 12 del Regolamento generale dell’Ateneo, è composto
da
-
Il
Direttore del C.A.T., che lo presiede;
-
n.2
membri nominati da ciascuna Facoltà utente (Art.1);
-
n.1
membro nominato dal Consiglio di Amministrazione,
-
n.1
rappresentante del personale in servizio presso il C.A.T.
2-. Il Segretario Amministrativo partecipa con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.
3-. Il Consiglio è l’organo di gestione del C.A.T., svolge funzioni di coordinamento e organizzazione delle attività e detta criteri generali per il funzionamento e l’organizzazione del Centro. In particolare:
a)
Detta
i criteri generali sulle esigenze di funzionamento del C.A. T. e sui rapporti
di servizio con le strutture didattiche, scientifiche e dei servizi
universitari, in conformità alle delibere degli organi competenti di Ateneo;
b)
Approva
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nei termini fissati dalle norme
vigenti, nonché le eventuali variazioni di bilancio;
c)
Detta
criteri per l’utilizzazione dei fondi assegnati al C.A.T. per la sua attività;
d)
Definisce le modalità di utilizzo dei servizi e delle
strutture del C.A.T. da parte degli utenti;
e)
Approva
le tariffe da applicare per l’utilizzazione dei servizi, da parte degli utenti
esterni.
f)
Adempie
a tutti gli altri obblighi, che il regolamento per l’amministrazione, la
finanza e la contabilità demandano al consiglio di dipartimento nell’ambito
delle competenze amministrativo-contabili e di gestione.
g)
Adotta
il regolamento interno del C.A.T..
4-
Il
Consiglio si riunisce ordinariamente
due volte l’anno, per gli adempimenti di cui al punto “b” del precedente
comma. Straordinariamente ogni volta che il Direttore lo reputi necessario, o
su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi componenti.
5-
La
convocazione del Consiglio, con relativo O.d.g., è fatta dal direttore per
iscritto e notificata a tutti i componenti con almeno cinque giorni di
preavviso, salvo casi di motivata urgenza.
6-
Tutti
gli atti e i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono
messi a disposizione dei componenti del consiglio almeno cinque giorni prima
della riunione, presso la Segreteria Amministrativa del C.A.T.
7-
Le
sedute del Consiglio sono valide se vi partecipa la maggioranza dei suoi
componenti a norma dell’art. 75 dello Statuto dell’Università.
8-
Possono
essere apportate integrazioni all’ordine del giorno qualora ricorrano
circostanze di necessità con il consenso di tutti i presenti.
9-
Alle
riunioni possono essere invitate persone non facenti parte del Consiglio o
esterne al C.A.T. per la discussione di specifici argomenti o a titolo di
consulenza su determinate materie. Le delibere sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Direttore. Le
delibere sono rese note mediante affissione all’albo entro quindici giorni; i
verbali sono approvati nella seduta successiva del Consiglio e sono resi
disponibili presso la struttura amministrativa del C.A.T. e l’apposito Ufficio
universitario.
Art.7
Il Direttore
1.
Il
Direttore a norma dell’art. 12 del Regolamento generale dell’Ateneo, comma 4, è
nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico e il Consiglio del C.A.T.
tra i professori di ruolo con competenze nell’area di interesse del C.A.T., che
prestino servizio nelle Facoltà utenti; rappresenta il C.A.T. e presiede il
Consiglio:
a)
E’
responsabile dell’esecuzione delle decisioni adottate dagli organi collegiali;
b)
Vigila
sull’osservanza, nell’ambito del C.A.T., delle leggi, dello statuto e dei
regolamenti;
c)
Cura
i rapporti con gli organi accademici, nell’ambito delle proprie competenze;
d)
Vigila
sul funzionamento delle strutture del C.A.T. adottando gli opportuni
interventi;
e)
Designa
l’incaricato della sua sostituzione, ivi compresa la delega alla firma in caso
di assenza o impedimento temporaneo.
TITOLO IV
NORME FINALI E DI RINVIO
1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento sono effettuate con le stesse modalità seguite per l’emanazione.
2.
Per
quanto non previsto dal presente regolamento si osserva il regolamento generale
dell’Università.
Norma transitoria
In prima applicazione del presente regolamento, entro 90 giorni
dall’entrata in vigore dello stesso, gli Organi devono essere ricostituiti. I
medesimi durano in carica fino al 31/12/2004.