UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Cap. 1
NORME PER IL FUNZIONAMENTO
Art. 1
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta motivata tre dei suoi componenti.
Art. 2
La convocazione è disposta dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con comunicazione telegrafica, purché sia fatta pervenire ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.
Art. 3
La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dovrà essere depositata presso la Segreteria dei Consessi Accademici almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza ordinaria del Consiglio d'amministrazione, per ogni utile consultazione da parte dei consiglieri.
Tale termine non è prescritto nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio.
La documentazione dovrà contenere l'indicazione dell'Ufficio competente e la firma del funzionario responsabile del procedimento, con cui si attesta la conformità di essa a leggi e regolamenti.
Art. 4
All'avviso di convocazione dovrà essere allegato l'elenco dei decreti emessi dal Rettore per motivi di urgenza sulla cui ratifica il Consiglio si pronuncia dopo aver raccolto eventuali osservazioni su di essi.
Con periodicità di regola quadrimestrale dovranno essere comunicati ai Consiglieri i provvedimenti di spesa adottati dal Rettore e dal Direttore Amministrativo nell'ambito dei poteri loro delegati dal Consiglio ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ateneo.
Art. 5
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell'Art. 75 dello Statuto. Per determinare la maggioranza di cui al comma precedente, non si tiene conto dei Consiglieri che abbiano giustificato la loro assenza.
Art. 6
Le delibere del Consiglio sono adottate con votazione palese ad eccezione di quelle relative a nomine o a valutazioni su persone oppure a questioni personali riguardanti taluno dei Consiglieri, per le quali l'espressione del voto deve avvenire in modo segreto.
Per derogare alla segretezza del voto occorre l'unanimità dei Consiglieri presenti alla seduta.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Nelle votazioni segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che si tratti di decisioni per le quali la normativa vigente prevede una maggioranza diversa.
Art. 7
L'ordine di discussione degli argomenti è tassativamente quello stabilito nell'avviso di convocazione e potrà essere preventivamente modificato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
Gli argomenti in discussione sono, di norma, illustrati dal Presidente, il quale potrà affidare tale compito ad altro Consigliere.
Il Presidente ha facoltà di fare assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione i responsabili dei servizi cui fanno capo gli argomenti da trattare.
Art. 8
Il Presidente dirige il Consiglio di Amministrazione, ne accerta la regolare costituzione, regola la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Per lo svolgimento delle votazioni egli è assistito da due scrutatori, nominati all'inizio di ogni adunanza, su sua proposta, dal Consiglio di Amministrazione i quali constatano i risultati delle votazioni.
I Consiglieri che vogliono interloquire devono prenotarsi ed attendere che il Presidente li autorizzi a parlare. L'intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e deve essere mantenuto entro limiti di tempo ragionevoli.
I Consiglieri possono presentare nel corso della trattazione mozioni riguardanti l'argomento in discussione, che debbono essere proposte per la votazione finale sull'argomento stesso.
Oltre che al di fuori dei lavori del Consiglio, nell'o.d.g. Varie ed eventuali, i Consiglieri possono avanzare proposte, interrogazioni ed interpellanze, richieste di notizie e di informazioni cui il Presidente potrà dare risposte seduta stante o nella seduta successiva.
Nella stessa sede i Consiglieri possono richiedere l'iscrizione di singoli argomenti all'ordine del giorno delle successive adunanze del Consiglio.
Su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri, può essere proposto al Presidente l'inserimento di argomenti specifici all'ordine del giorno, purché la richiesta pervenga almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione.
Art. 9
Per tutti gli argomenti per le cui determinazioni è necessaria una valutazione tecnica il Presidente curerà la preventiva acquisizione dei prescritti pareri obbligatori di altri Consessi Accademici.
Tali pareri dovranno far parte della documentazione di cui all'art. 3.
Art. 10
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Amministrativo, cui spetta di curare la redazione, la formalizzazione e la raccolta dei verbali.
Il Direttore Amministrativo ha l'obbligo di controllare la legittimità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e di curare che le stesse siano portate tempestivamente a conoscenza degli uffici incaricati della loro esecuzione.
Il Direttore Amministrativo dovrà disporre che le copie dei verbali siano rimesse ai Consiglieri e a quanti , l'invio fosse dovuto per legge o per regolamento, entro la prima seduta utile di quelle in calendario. Nel caso venga richiesta una seduta straordinaria del Consiglio per determinati argomenti, sarà predisposta la verbalizzazione a stralcio se trattasi di argomenti deliberati nella seduta precedente.
Cap. 2
COMMISSIONI CONSULTIVE
Art. 11
Il Consiglio di Amministrazione al fine di un più approfondito e sollecito esame degli argomenti in discussione si articola in n. 4 Commissioni permanenti ordinarie, di natura consultiva e referente.
Art. 12
Il numero delle Commissioni ordinarie permanenti, i settori omogenei di loro competenza e la loro composizione, sono fissati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nella prima adunanza dopo la sua ricostituzione. Di regola le Commissioni sono quella per i problemi dello sviluppo dell'edilizia universitaria (I Commissione), quella per il funzionamento degli Istituti scientifici, della ricerca e della didattica (II Commissione) . Esse svolgono in riferimento a quanto sancito dal comma 2, lettera f), dell'Art. 52 dello Statuto, compiti di amministrazione e di gestione nell'ambito delle rispettive competenze. Ad esse si aggiungono la Commissione per l'analisi dei problemi relativi alla struttura della pianta organica e del personale tecnico e amministrativo, in particolare per le competenze di cui all'Art. 52, comma 2, lettere c) e d) dello Statuto ed all'Art. 63, comma 2 dello Statuto (III Commissione) e la Commissione per il bilancio (IV Commissione).
Art. 13
Le Commissioni ordinarie permanenti sono coordinate da un Consigliere scelto di norma dai membri della Commissione.
Le Commissioni ordinarie permanenti sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Coordinatore. Ogni Commissione ordinaria permanente è costituita da almeno un membro di tre delle cinque categorie di cui all 'Art. 53, comma 1, lettere b), c), d), e) e f) dello Statuto. Ogni membro del Consiglio può far parte di non più di due Commissioni.
Art. 14
Le Commissioni ordinarie permanenti sono convocate dal Coordinatore per esaminare preventivamente, di norma, gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione e comunque tutti quelli che hanno particolare rilievo nella gestione amministrativa dell'Ateneo.
Il Presidente fisserà un termine per la emissione del parere, trascorso il quale l'argomento potrà essere ugualmente sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione in sede di discussione può chiedere, su qualsiasi argomento per il quale emergessero esigenze di approfondimento, il pronunciamento della Commissione consiliare competente sulla materia.
Art. 15
Le Commissioni si riuniscono e sono convocate con le stesse modalità del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2. Della convocazione deve essere data notizia anche ai membri del Consiglio di Amministrazione che non fanno parte della Commissione convocata, i quali potranno intervenire alla riunione e prendere la parola.
Art. 16
Le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni sono svolte, di norma, dal responsabile del settore cui si riferisce l'argomento trattato.
Il verbale delle sedute deve essere trasmesso al Presidente, il quale provvederà a portarlo all'esame del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
I verbali verranno conservati dalla Segreteria dei Consessi Accademici.
Art. 17
Le Commissioni ordinarie permanenti al termine della discussione sull'argomento emetteranno il loro parere per iscritto. Qualora non si raggiungesse l'unanimità dei Consiglieri componenti la Commissione, i dissenzienti avranno la facoltà di far constare a verbale le ragioni del loro dissenso o di predisporre, contestualmente, una relazione di minoranza.
Art. 18
Il Consiglio di Amministrazione può anche procedere di volta in volta alla costituzione di Commissioni straordinarie ed eventualmente miste e/o congiunte, per il preventivo esame di specifici problemi, per accertamenti e verifiche e per eventuali inchieste.
La composizione e le competenze delle Commissioni straordinarie sono fissate con la stessa delibera di istituzione.
Cap. 3
SUPPORTI PER IL LAVORO DEI CONSIGLIERI
Art. 19
Al fine di facilitare e supportare l'opera dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la Segreteria dei Consessi Accademici provvederà a:
a) curare i rapporti con i componenti il Consiglio di Amministrazione, anche allo scopo della loro informazione e con particolare riferimento ai provvedimenti degli organi tecnici di cui all'art. 9;
b) predisporre i fascicoli relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;
c) conservare le pratiche generali e i verbali del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni ordinarie e straordinarie;
Ogni altro atto inerente gli argomenti discussi e deliberati viene conservato dall'Ufficio responsabile del procedimento.
Art. 20
I membri del Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione al Direttore Amministrativo, possono verificare presso gli uffici interessati, le modalità e lo stato di esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, possono ottenere tramite la Segreteria dei consessi accademici tutte le informazioni, non riservate ai sensi della normativa vigente, che sono utili al pieno e completo espletamento del loro mandato, relative sia alla gestione dell'Università, sia a quella delle istituzioni da essa dipendenti.
Nell'espletamento del suo mandato, ogni Consigliere è tenuto al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio.
Cap. 4
NORME CAUTELARI
Art. 21
Nessun Consigliere può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino direttamente.
Nessun Consigliere può prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino personalmente o che interessino suoi parenti ed affini entro il IV grado.
Art. 22
E' consentita, a seguito di eventuale richiesta di Consiglieri, la fotocopiatura dei documenti inerenti le pratiche da discutere nelle sedute del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il vincolo dei Consiglieri a mantenere la segretezza in merito a ciò di cui vengono a conoscenza. A tal fine la Segreteria Consessi Accademici potrà utilizzare la fotocopiatrice in sua dotazione, provvista di codice di accesso, annotando in apposito registro le fotocopie consegnate.