REGOLAMENTO PER
E PROFESSORI
ASSOCIATI IDONEI AI SENSI DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, n. 210.
(Emanato con D.R. n.1940 del
6-10-2006)
ART. 1
1. Il presente
Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9
maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di chiamata presso
l'Università degli Studi di Perugia di Professori ordinari e Professori
associati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite
dalla medesima Università o da altra Università ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210.
ART. 2
1. Nel caso in cui la
procedura di valutazione comparativa sia stata attivata dalla medesima
Università secondo le norme vigenti fino all'entrata in vigore del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164, una volta conclusi i lavori della
Commissione, accertata la regolarità degli atti nelle forme previste dalla
legge, gli atti stessi vengono trasmessi dal Rettore alla Facoltà che ha
richiesto il bando, salvo che, riscontrate irregolarità, il Rettore debba inviare, con
provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine.
2. La delibera
assunta è resa pubblica per via telematica.
3.
La nomina del docente chiamato è disposta dal Rettore
con proprio decreto.
ART. 3
1. Qualora decida di
non procedere alla chiamata,
ART. 4
1. Qualora lasci
decorrere il periodo di 60 giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarità formale degli atti senza deliberare ai sensi del precedente art. 2,
ART. 5
1. Le Facoltà,
qualora risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate e
nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della
legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, possono proporre per la chiamata e la nomina in ruolo,
con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al
voto, candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparative
relative a Professori associati e Professori ordinari bandite da altre sedi
universitarie, i quali non siano stati nominati in ruolo nelle sedi suddette o in
altre sedi.
2. La norma si
applica anche nel caso di idonei in procedure bandite dalla medesima Università
in data anteriore al 15 maggio 2005, per
le quali sia già stato nominato in ruolo uno degli idonei, a condizione che
l'ulteriore chiamata rispetti parimenti le condizioni di cui al comma 1, sia
motivata da ulteriori esigenze didattiche e scientifiche e avvenga quando siano
trascorsi almeno 60 giorni dall'accertamento della regolarità degli atti.
3. E' condizione per
la chiamata che l'idoneità sia stata conseguita entro i termini di
validità previsti dalla normativa in
vigore.
4. La deliberazione
assunta è resa pubblica per via telematica.
5. A seguito di delibera motivata assunta dalla Facoltà
interessata, la nomina è disposta dal Rettore, previo accertamento delle
risorse finanziarie necessarie per la copertura del nuovo posto di ruolo
ovvero, quando si tratti di docenti in servizio presso l’Ateneo, per
l’inquadramento nella fascia superiore.
ART. 6
1. Il Rettore
comunica tempestivamente al Ministero l’avvenuto espletamento delle procedure
di cui al presente Regolamento e i nominativi dei docenti interessati.
ART. 7
1. Per la
chiamata dell’idoneo in procedure di
valutazione comparativa bandite dall’Università, i cui atti siano stati
approvati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 164/2006, il termine di 60
gg. decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
ART. 8
Il
presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello
della sua emanazione da parte del Rettore.