UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI
PERUGIA
REGOLAMENTO
PER IL DISCARICO
DEI
BENI MOBILI
(emanato con D.R. n. 1221 del 5.10.2000)
ART. 1
Ambito di
applicazione
1. Il presente regolamento, emanato a norma
dell’art. 41, comma 5, del regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità, disciplina le modalità da seguire per il discarico dei beni mobili
di cui al comma uno dell’art. 40, dello stesso Regolamento, dai registri
inventariali dell’Università degli Studi di Perugia.
2. Gli utenti sono responsabili, per negligenza
di vigilanza e d’uso, del materiale inventariato o meno, loro affidato per
compiti istituzionali, sia per quanto riguarda la custodia, sia per quanto
riguarda la conservazione ed il corretto uso. Essi hanno l’obbligo di adottare,
con ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché
quello di segnalare tempestivamente all’Agente Consegnatario ogni perdita o
deterioramento.
ART. 2
Procedure
1. Il discarico dei beni mobili, dagli
inventari, è proposto dall’Agente consegnatario per:
- fuori uso,
- perdita,
- cessione,
- obsolescenza,
- o nel caso in cui la riparazione, ancorché
possibile, non sia economicamente conveniente rispetto al valore residuale del
bene, oppure quando il bene risulti del tutto superato tecnologicamente e di
nessun valore scientifico e per altri motivi da documentare;
2. Il discarico è autorizzato:
a) dal consegnatario per beni il cui valore
iniziale singolo non sia superiore a L. 3.000.000;
b) dal Consiglio di Amministrazione, per
l’Amministrazione centrale e per le strutture non dotate di autonomia
amministrativa (art.65 Statuto comma 1, lett. a)) e dagli Organi di gestione,
per i Centri di spesa dotati di autonomia amministrativa (art.65 Statuto comma 1, lett. b) e c)), per i beni il cui valore iniziale è
superiore a L. 3.000.000.
3. Le proposte degli Agenti consegnatari devono
essere adeguatamente motivate e preventivamente valutate da apposita
commissione tecnica, di seguito chiamata “commissione”, composta dall’Agente
Consegnatario e da almeno altri due membri nominati dal Consiglio di
Amministrazione, che opera per le
strutture di cui ai punti a); per le strutture di cui al punto b), il consiglio di gestione provvede alla
nomina della “commissione”.
4. Nel caso di furto la procedura di discarico
deve essere corredata dalla necessaria denuncia all’Autorità di Pubblica
Sicurezza, il discarico diventa esecutivo soltanto quando viene “Chiusa
l’Istruttoria”.
5. La permuta di beni mobili comporta le
connesse operazioni di discarico.
6. La procedura di discarico termina con
l’emissione del Buono di Discarico da parte dell’Agente consegnatario.
ART.
3
Cessione dei beni
1. I beni discaricati, sono messi a
disposizione, dal consegnatario: di altre strutture universitarie, della Croce
Rossa Italiana, delle istituzioni scientifiche o culturali, delle istituzioni
scolastiche, di altri enti pubblici o privati che abbiano finalità sociali od
umanitarie o di altri enti previsti dal regolamento della contabilità di Stato;
oppure potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso, anche con le procedure
della trattativa privata. La consegna dovrà risultare da apposito documento.
L’eventuale ricavato confluisce nel bilancio delle singole strutture.
2. Nel caso in cui le procedure di cui al
precedente comma 1, siano state inutilmente esperite, ovvero non siano ragionevolmente percorribili, il bene può essere avviato alla rottamazione o alla
discarica con qualsiasi modalità, a cura della struttura. La consegna dovrà
risultare da apposito documento. Se i beni sono privi di valore commerciale, essi possono essere direttamente avviati
alla rottamazione o alla discarica, a cura della struttura che ha proposto il
discarico. La dichiarazione di assenza di valore commerciale è effettuata dalla
“commissione”.
ART.
4
Situazione Patrimoniale
1. Sulla scorta degli atti e i documenti di
carico e discarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture
patrimoniali di ogni singola struttura.
2. Le strutture dotate di autonomia
amministrativa provvedono direttamente alla conservazione della documentazione
ed all’aggiornamento delle scritture patrimoniali, comunicando all’ufficio
Patrimonio, alla fine di ogni esercizio finanziario, le risultanze in modo da
essere allegate alla situazione patrimoniale generale dell’Università.
3. Le strutture non dotate di autonomia amministrativa
inviano copia della documentazione all’ufficio Patrimonio, che provvede alla
tenuta dei necessari registri.
ART.
5
Ricognizione dei beni
mobili
1. Di norma ogni (9) anni si provvede
alla ricognizione dei beni mobili non soggetti a vincolo, a cura di ogni
singola struttura, effettuata da un’apposita commissione nominata dall’organo
di gestione della struttura e composta dall’Agente consegnatario e da almeno
altri due membri.
2. Dell’avvenuta ricognizione dovrà risultare da
formale processo verbale, dal quale dovrà emergere:
a) Beni esistenti e in uso;
b) Beni mancanti (eventuali);
c) Beni non più utilizzati o utilizzabili
(eventuali).
3. Il processo verbale dovrà concludersi con un
riepilogo che evidenzi il raccordo con le scritture patrimoniali esistenti ed
essere sottoposto all’approvazione dell’organo di gestione. Una copia del
verbale dovrà essere tenuta agli atti della struttura, mentre una copia deve
essere inviata all’amministrazione centrale per le necessarie verifiche.
4. Qualora dalla ricognizione risultassero
discordanze tra quanto verificato e le scritture patrimoniali (attribuzione di
numeri doppi, erronea scritturazione o classificazione ecc.), si dovrà
procedere ad una rettifica delle scritture stesse con provvedimento dell’organo
di gestione.
5. In caso di mancanza di beni per i quali non
esiste regolare autorizzazione al discarico, l’organo di gestione della
struttura, appurata la natura della deficienza, dovrà darne comunicazione all’Amministrazione
centrale, per l’accertamento di eventuali responsabilità dei consegnatari e dei
conseguenti provvedimenti. La delibera dovrà indicare anche l’obbligo di
reintegro o di risarcimento del danno. Il reintegro può essere fatto anche con
altri beni, di superiore valore commerciale che, a giudizio della commissione,
siano di pari utilità o valore scientifico.
6. Per i beni di cui al punto c) del precedente
comma 2, la commissione formulerà proposta all’organo di gestione della
struttura per il loro discarico.
ART.
6
Aggiornamento dei valori
1. Ultimate le operazioni di ricognizione dei
beni e delle eventuali sistemazioni contabili, la stessa commissione che è
stata costituita per la ricognizione, dovrà procedere ad effettuare le operazioni
di “aggiornamento dei valori” soltanto dei beni in uso, che andranno a formare
la nuova situazione patrimoniale. L’operazione di aggiornamento dei valori
comprenderà le valutazioni inerenti al deperimento dei beni, con il “criterio
dei coefficienti”, che si ritiene essere il più adeguato ai fini di una
uniforme ed omogenea attribuzione dei valori. A tal uopo le commissioni
dovranno fare riferimento alle tabelle allegate (Tabella 1 – Tabella 2).
2. Qualora la commissione ritenesse non adeguato
il criterio di cui al precedente comma, potrà ricorrere, motivandolo
adeguatamente, al “criterio della stima prudenziale”, tenendo conto dei prezzi
di mercato e dello stato di conservazione dei beni.
3. Al fine di un organico trattamento per l’aggiornamento
dei valori, le proprietà mobiliari potranno essere raggruppate, in via
esemplificativa, come segue:
a)
Beni cui sarà applicato il criterio dei
coefficienti:
- mobili, arredi e macchine per ufficio;
- strumenti tecnici, attrezzature in genere,
oggetti d’uso, utensili, ecc.;
- attrezzature informatiche ecc..
b)
Beni cui sarà applicato
il criterio della valutazione in base a stima:
- Arredi antichi, drapperie, tappeti e altri
beni similari;
- beni di pregio od aventi caratteristiche
artistiche ed oggetti d’arte, Nei casi di particolare pregio la commissione
dovrà avvalersi dell’opera dell’Amministrazione dei Beni Culturali;
- automezzi ed altri mezzi di trasporto;
- oggetti d’uso particolare.
c)
Casi particolari:
- libri e pubblicazioni, vanno valutati al
prezzo di copertina, anche se pervenuti in dono, ove necessario si potrà far
stimare l’opera da esperti;
- i metalli preziosi devono essere conteggiati
sulla base del valore di mercato;
- computers e apparecchiature di sistemi
informativi, secondo le specifiche disposizioni normative.
d)
Altri beni:
- i beni che non rientrano comunque nei punti
precedenti andranno valutati, secondo la loro specie, con gli stessi criteri
dinanzi enunciati.
- I beni i cui valori di acquisto siano
inferiori singolarmente a al L. 100.000, con esclusione dei libri, non dovranno
essere riportati in inventario, ma iscritti nel registro dei beni di facile
consumo e di modesta entità.
4. Quando il valore del bene, è considerato completamente ammortizzato (5 anni materiale
informatico e 15 anni mobili e attrezzature), esso può considerarsi
inutilizzabile e pertanto è motivo sufficiente perché l’Agente consegnatario lo
sottoponga all’esame della “commissione”, per l’avvio delle procedure
di discarico.
5. Al termine delle operazione di aggiornamento
dei valori si dovrà procedere al conseguente aggiornamento dei relativi libri
inventariali.
ART.7
Beni non soggetti ad
inventario
1. Non vanno inclusi nell’inventario le materie
di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali ed oggetti che, per l’uso
continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente, nonché i
beni di modesto valore.
2. Non vanno quindi inventariati, a titolo
indicativo, i seguenti oggetti:
- interruttori, prese, portalampada, lampadine
ecc.;
- buste, zerbini, cestini, cuscini, purché non
siano di pregio;
- estintori e loro cariche di scorta;
- oggetti di cancelleria;
- oggetti di vetro, terracotta, porcellana,
fatta eccezione per gli oggetti di pregio e di valore artistico;
- timbri, cuscinetti ecc.;
- tendine per finestre;
- libri e pubblicazioni costituenti la
dotazione dell’ufficio, (acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali
strumenti di lavoro);
- stampati, registri, nastri, prodotti
cartotecnici, materiale informatico
(dischetti, C.D. ecc.), legname, colle, acidi, reagenti utilizzati in
laboratorio,
- materiale tecnico, scientifico e didattico
destinato all’insegnamento e quindi all’usura;
- cassette audiovisive, utensili ed attrezzi da
laboratorio;
- programmi applicativi (software) a
prescindere dal costo, in considerazione dell’uso e della rapida obsolescenza e
della loro particolare natura che non consente l’acquisizione della proprietà
ma soltanto il “diritto d’uso”;
- beni il cui valore di acquisto singolo è
inferiore a L. 100.000.
3. Qualora siano costituiti magazzini per la
scorta di Materiale di consumo, dovrà provvedersi alla tenuta di idonea
contabilità, quantità e specie.
4. Per il materiale di usuale scorta e di
modesto valore, atto a garantire la continuità del funzionamento dei servizi
non si applica la disposizione di cui al comma precedente. Tuttavia il
depositario deve segnalare al Direttore della Struttura ogni eventuale anomalo
aumento dei consumi.
5. I materiali destinati all’attività dei
laboratori scientifici, quali ad esempio, componentistiche di base, solventi,
reagenti, materie prime ecc., destinati ad essere utilizzati, distrutti,
nell’assemblaggio e nelle sperimentazioni non sono soggetti a contabilità. I
preposti ai laboratori sono responsabili del corretto uso del materiale e ne
rispondono personalmente.
ART.8
Registro dei beni di
facile consumo e di modesto valore
1. Nel registro dei “beni di facile consumo”, di
cui al comma 4 dell’art. 42 del regolamento per l’amministrazione la finanza e
la contabilità, tenuto presso ogni singola struttura a cura dell’Agente
consegnatario, devono essere iscritti i beni
di cui al precedente articolo 7, con il sistema del carico e scarico.
Nel registri deve anche essere indicato l’eventuale affidamento del bene al
depositario.
2. Per il discarico del materiale iscritto nel
registro dei beni di facile consumo, provvede motivatamente l’Agente
consegnatario.
ART.
9
Norme Transitorie
1. Entro tre anni dall’entrata in vigore del
presente regolamento, ogni singola struttura dovrà procedere alla completa
applicazione di quanto in esso previsto, in particolare si dovrà provvedere a:
- effettuare la ricognizione dei beni mobili;
- aggiornare le scritture patrimoniali;
- iscrivere nel registro del materiale di
facile consumo il relativo materiale;
- proporre l’eventuale discarico del materiale
che a norma del presente regolamento risulta nelle condizioni di essere
discaricato
- aggiornare i valori patrimoniali.
2. Gli adempimenti di cui al comma precedente
dovranno essere promossi dai Responsabili delle singole a strutture, anche in
qualità di Agenti Consegnatari.
3 Il passaggio del materiale dai libri inventariabili al registro
dei “beni di facile consumo” è proposto, motivatamente, dall’Agente
Consegnatario, e deliberato dall’organo di gestione della struttura, se dotata
di autonomia amministrativa e contabile e dal Consiglio di Amministrazione per
la sede centrale e le altre strutture.
ART.
10
Norme di Rinvio
1. Per quanto non regolamentato dagli articoli
precedenti si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale che regolano la materia.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA
Tabb. 1
Art. 6
CRITERI
PER L’AGGIORNAMENTO DEI VALORI D’INVENTARIO DEI BENI MOBILI E DELLE
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
Valore da attribuire ad un bene
acquistato al prezzo di L. 1.000
|
Decorrenza
dalla data di acquisto (Anni
solari) |
Aliquota
delle diminuzione di valore |
Detraz.annuale sul
valore alla fine dell’ anno precedente |
Valore
residuo (Arrotondato) |
Coefficiente
residuo di aggiornamento |
|
1 |
25% |
250 |
750 |
0,750 |
|
2 |
25% |
187 |
563 |
0,563 |
|
3 |
25% |
141 |
422 |
0,422 |
|
4 |
25% |
105 |
317 |
0,317 |
|
5 |
25% |
79 |
238 |
0,238 |
|
6 |
25% |
59 |
179 |
0,179 |
|
7 |
25% |
45 |
134 |
0,134 |
|
8 |
25% |
33 |
101 |
0,101 |
|
9 |
25% |
25 |
76 |
0,076 |
|
10 |
25% |
19 |
57 |
0,057 |
|
11 |
25% |
14 |
43 |
0,043 |
|
12 |
25% |
11 |
32 |
0,032 |
|
13 |
25% |
8 |
24 |
0,024 |
|
14 |
25% |
6 |
18 |
0,018 |
|
15 |
25% |
4 |
14 |
0,014* |
* Dopo il 15° anno il bene si considera
ammortizzato e viene inventariato per il valore costante determinato al 15°
anno arrotondando comunque a £. 1.000 superiori.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA
Tabb. 2 –
Art. 6
CRITERI
PER L’AGGIORNAMENTO DEI VALORI
D’INVENTARIO DEI BENI INFORMATICI
Valore da attribuire a un bene acquistato
al prezzo di L. 1.000
|
Decorrenza della data di
acquisto (Anni solari) |
Aliquota costante di
diminuzione sul valore iniziale |
Valore Iniziale |
Valore Residuo |
|
1 |
20% |
1.000 |
O,80 |
|
2 |
40% |
1.000 |
0,60 |
|
3 |
60% |
1.000 |
0,40 |
|
4 |
80% |
1.000 |
0,20 |
|
5 |
100% |
1.000 |
0,01**** |
**** Dopo il quinto anno il
bene si considera ammortizzato e viene inventariato per gli importi sotto
indicati, senza ulteriori diminuzioni.
Prezzo di acquisto inferiore
a £. 1.000.000 £. 1.000
Prezzo di acquisto superiore
a £. 1.000.000 £. 10.000