Università degli Studi di Perugia
REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO
(Emanato con D.R. n.135 del
20-1-2003 e modificato con D.R. n.1039 del 31-5-2006)
Articolo
1
Corsi
per master universitario
1. L’Università promuove secondo la normativa vigente corsi di
perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali il
Rettore rilascia i titoli di master
universitario di primo e secondo livello.
2. La denominazione Master
dell’Università degli Studi di Perugia si applica esclusivamente ai corsi organizzati secondo le
disposizioni che seguono, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 e del comma 4
dell’art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 come modificato e sostituito dal decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. I corsi di Master comprendono attività didattica frontale e di
laboratorio, qualora sia parte integrante del Master, per un numero di ore non inferiore a 280 e altre forme di studio guidato e
di didattica interattiva distribuite in
uno o più cicli nell’arco di un anno, accompagnate obbligatoriamente da uno
stage e dalla redazione di un progetto o di un elaborato. All’insieme delle
suddette attività, integrate con l’impegno da riservare allo studio e alla preparazione
individuale per un totale di almeno 1500 ore corrisponde l’acquisizione, da parte degli
iscritti, di almeno 60 crediti formativi universitari necessari a ottenere il titolo di Master.
Articolo
2
Istituzione,
attivazione, riedizione
1. Le proposte di istituzione e di
riedizione dei corsi per Master universitario sono avanzate, nei termini previsti annualmente dal Senato
Accademico, da una o più Facoltà, anche in forma consortile con altre
Università italiane o straniere e in convenzione con altri enti pubblici o
privati, italiani e stranieri, per rispondere alle esigenze culturali di
approfondimento dei laureati nelle varie discipline e all’accertata domanda
formativa del mercato del lavoro.
2.
Ciascuna proposta di istituzione deve indicare:
a.
la denominazione del
corso
b.
gli obiettivi formativi e le finalità del corso anche in
relazione al particolare settore
occupazionale al quale si riferiscono, nonché gli sbocchi professionali;
c.
il progetto di articolazione delle attività formative, i relativi contenuti e l’attribuzione dei rispettivi
crediti, il numero di ore didattiche d’aula;
d.
la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
e.
l’indicazione dei titoli di studio specifici per
l’ammissione al corso. Presupposto indispensabile per l’ammissione ai corsi per
Master di primo livello è il conseguimento almeno di una laurea o di altro titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo
in base alla normativa vigente; presupposto indispensabile per l’ammissione ai
corsi per Master di secondo livello è il conseguimento di una laurea
specialistica o magistrale o di una laurea del vecchio ordinamento o di altro
titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa
vigente.
f.
il numero massimo di iscritti, nonché eventualmente il numero
minimo senza il quale il corso non è attivabile;
g.
le modalità di ammissione;
h.
i criteri e le procedure per l’eventuale riconoscimento di
crediti oltre quelli richiesti per l’ammissione;
i.
l’elenco dei docenti a cui saranno affidate le attività
didattiche frontali e dei principali collaboratori con le relative competenze;
j.
gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a
vario titolo allo svolgimento del corso;
k.
per i corsi di master di area medica e sanitaria l’impegno
delle aziende e delle strutture sanitarie ad autorizzare lo svolgimento da
parte degli studenti di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali,
anche su pazienti, previste dal programma formativo;
l.
il piano finanziario, sia con riguardo alle tasse e ai
contributi richiesti agli iscritti e alle eventuali erogazioni di enti esterni,
sia con riferimento ai costi per la docenza e alle spese di funzionamento,
nonché le eventuali richieste per strumentazione e attrezzature;
m.
eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli.
n.
le modalità di valutazione dell’efficacia della didattica e
dell’utilità del titolo conseguito a fini professionali.
o.
l’eventuale proposta di affidamento di attività didattiche
frontali, di laboratorio, di tutorato e integrative a docenti di altre Facoltà,
di altri Atenei o ad esperti di
chiara fama.
p.
l’eventuale proposta di contratti per attività di
laboratorio, di tutorato o integrative con il personale tecnico amministrativo
delle università e con il personale esterno non dipendente dagli Atenei
3.
L’istituzione del corso di
master è disposta con decreto dal Rettore previa l’approvazione della proposta
da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
per gli aspetti di relativa competenza.
4.
Entro un anno dalla sua
istituzione il corso di master deve essere attivato con decreto del Rettore,
previo parere del Nucleo di Valutazione d’Ateneo.
5.
Il decreto di attivazione riporta, oltre quanto previsto nella proposta
approvata di istituzione
a.
i termini e le modalità di iscrizione
b.
i tempi e le modalità di svolgimento delle eventuali prove
di selezione per l’ammissione al corso
6. Allo scopo di assicurare la qualità delle
attività formative previste dal corso di Master le proposte di riedizione di un
Master sono accompagnate da una relazione del responsabile del corso di Master
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti con particolare attenzione alla
collocazione lavorativa di coloro che hanno conseguito
il titolo di Master. Sulla base della
relazione il Nucleo di Valutazione esprime un parere sulla qualità del corso e
lo sottopone al Senato Accademico che approva la riedizione ai sensi dell’art.
2, c. 3. Resta salva la possibilità del Senato
Accademico di richiedere alle Facoltà di apportare modifiche all’ordinamento
del Master o di disporre la soppressione del Master che non rispetti i
requisiti previsti o che non raggiunga per due volte consecutive l’eventuale
numero minimo di iscritti previsto per la sua
attivazione.
Articolo
3
Frequenza,
crediti formativi, conseguimento del master
1. La frequenza da parte degli iscritti delle varie attività di pertinenza del corso di Master è obbligatoria. Gli
ordinamenti dei Master possono stabilire un numero massimo di
assenze compatibili con l’obbligatorietà della frequenza.
2. L’iscrizione ad un corso di Master è
incompatibile con quella ad altro corso di studio universitario che rilasci un
titolo accademico.
3. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all’articolazione
delle varie attività è subordinato a verifiche periodiche di accertamento
delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti. Il conseguimento
dei crediti non implica necessariamente l’indicazione di un punteggio.
4. Il conseguimento del master universitario è subordinato al
superamento di una prova finale di accertamento delle
competenze acquisite, tenuto conto anche della partecipazione eventuale a
stages e/o della redazione di un progetto o di un elaborato, organicamente
inseriti nel programma formativo.
5. Il conseguimento del titolo di master non comporta
necessariamente indicazione di punteggio.
Articolo
4
Docenza,
collegio dei docenti del corso, organi dirigenti
1. Le attività didattiche frontali e di
laboratorio previste nell’ordinamento del Master sono svolte da docenti con competenze ed esperienze altamente qualificate
negli ambiti di insegnamento previsti dal corso. A docenti e ricercatori
universitari deve essere affidato almeno il 45% delle ore di didattica frontale
e di laboratorio. Le facoltà proponenti contribuiscono comunque
all’attività formativa con i loro docenti e ricercatori nella misura minima del
25%.
2. L’affidamento di attività didattiche
nei corsi di Master a docenti dell’Ateneo è subordinato al pieno impiego dei
docenti stessi nelle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea
specialistica o magistrale come risultante dalla programmazione didattica delle
Facoltà. Tali
affidamenti possono essere retribuiti se nel settore di appartenenza
del docente tutti gli insegnamenti attivati dalla Facoltà nella sede di Perugia
sono coperti con Docenti di ruolo o il Docente affidatario ha già raggiunto le
120 ore di didattica frontale. Tale regola vale anche per la partecipazione a
Master esterni.
3. I docenti e i ricercatori delle Facoltà proponenti titolari di incarichi didattici nel corso fanno necessariamente parte
del Collegio dei docenti del corso.
4. Su proposta del Collegio dei docenti
le Facoltà nominano fra i propri docenti un direttore di corso e due o più
collaboratori, che assieme al primo costituiscono il Consiglio direttivo del
corso.
5. Il Consiglio direttivo, sentito il Collegio dei docenti,
a.
definisce e armonizza i programmi didattici;
b.
propone l’affidamento di attività didattiche, di tutorato e
integrative a personale esterno alla/e Facoltà che lo attribuisce sulla base di
contratti;
c.
stabilisce l’affidamento allo/gli eventuali ente/i convenzionato/i di
attività formative a carattere professionalizzante senza onere per
l’Università;
d.
presiede all’eventuale selezione dei candidati all’iscrizione al
corso;
e.
presenta annualmente la relazione sull’attività svolta al Nucleo di
Valutazione di Ateneo, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 6 del
presente regolamento.
Articolo
5
Gestione
amministrativa dei corsi
1 La gestione amministrativa del corso per master è affidata all’Ateneo
o ai Dipartimenti o a Centri di spesa anche esterni indicati nella convenzione.
2. La gestione della carriera degli iscritti al corso è affidata
ai competenti uffici dell’Ateneo.
3. In caso di corso di Master organizzato in convenzione con
soggetti esterni le modalità di gestione sono
determinate nella convenzione e nel
regolamento del Master
Articolo
6
Copertura
finanziaria dei corsi per master e compensi
1. L’Ateneo e le Facoltà forniscono la
docenza e possono fornire anche strutture, attrezzature e supporto
amministrativo. Il corso per Master deve comunque
autofinanziarsi per le attrezzature supplementari, la docenza e per le altre
attività didattiche che siano ritenute necessarie.
2. Il finanziamento deve essere ottenuto
a.
attraverso i contributi degli iscritti;
b.
attraverso eventuali erogazioni a ciò finalizzate di enti e soggetti esterni.
3. Il Senato, su proposta delle Facoltà
interessate e sentito il Consiglio di Amministrazione, fissa con la delibera di
approvazione dell’istituzione e della
riedizione del Master, la quota della
contribuzione a carico degli iscritti che deve essere versata nel
bilancio dell’Ateneo tenuto conto
dell’entità di quanto fornito ai sensi del comma 1. La quota spettante
all’Ateneo non può comunque essere inferiore al 10% ed
una ulteriore quota, di almeno il 5%, deve essere assegnata alle Facoltà
interessate.
4. Qualora più Atenei concorrano al corso per master
un’apposita convenzione stabilisce la ripartizione della trattenuta.
5. Gli oneri relativi al pagamento dei
contratti per le attività didattiche, di tutorato e integrative prestate da
personale esterno gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso.
6. L’acquisto di attrezzature ritenute
necessarie al corso di Master, di cui l’Ateneo o le Facoltà non fossero dotati
o che non potessero comunque fornire, grava esclusivamente sui fondi di
pertinenza del corso.
7. Eventuali borse di studio e/o agevolazioni per studenti
meritevoli possono essere stanziate sui fondi di pertinenenza del corso.
8. Il direttore del corso è tenuto a presentare annualmente un
rendiconto finanziario ai consigli delle Facoltà interessate
9. Le attività didattiche affidate ai docenti delle Facoltà
interessate al di fuori del carico didattico sono
retribuite a carico del bilancio del Master. La retribuzione oraria non può
superare l’importo di 150 euro lordi.
10. Nel bilancio del Master è prevista anche l’eventuale retribuzione
degli incarichi direttivi e gestionali.
Articolo
7
Collaborazione
con enti esterni
1. Per la realizzazione dei corsi di Master l’Università può avvalersi della collaborazione di
soggetti pubblici e privati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra
detti soggetti e l’Ateneo.
2. I consigli di Facoltà nel proporre la
convenzione garantiscono che l’apporto del soggetto
esterno sia effettivamente qualificato e corrispondente alle esigenze formative
del corso di Master.
Articolo 8
Norme transitorie
1. Nel
caso di corsi di perfezionamento, comunque denominati,
attivati negli anni accademici precedenti a quello di prima attivazione dei
corsi per master regolati secondo il presente regolamento, ma aventi
caratteristiche sostanzialmente eguali a questi ultimi, è possibile, in deroga
all’art. 1, comma 2 di questo regolamento, riconoscere anche integralmente le
attività e i crediti acquisiti al fine di permettere il rilascio del titolo di
master. Questo rilascio viene effettuato su richiesta
dell’interessato e a seguito di pagamento di apposita tassa.