REGOLAMENTO PER
L’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA
AI RICERCATORI A TEMPO
INDETERMINATO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 240/2010
(EMANATO CON D.R. N.
151 DEL 8 FEBBRAIO 2012)
Art. 1
Ambito
di applicazione
1. Il presente
Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’attribuzione della
retribuzione aggiuntiva ai ricercatori di ruolo di questa Università, ai quali
sono affidati corsi e moduli curriculari, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della
legge n. 240/2010, nei limiti della previsione di bilancio annualmente
determinata dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del Regolamento di
Ateneo per l’Amministrazione e la Contabilità.
Art.
2
Criteri
e modalità di attribuzione degli affidamenti
1. La struttura
didattica responsabile, con il consenso del ricercatore interessato, affida
corsi e moduli curriculari.
2. Rimane fermo l’inquadramento e il trattamento giuridico ed
economico del ricercatore affidatario. Ai ricercatori affidatari è attribuito
il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui svolgono corsi e
moduli curriculari; il titolo è conservato nei periodi di congedo straordinario
per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisca nell’anno successivo a
quello in cui ha svolto i suddetti corsi e moduli.
Art.
3
Criteri
per la determinazione della retribuzione aggiuntiva
1. Ai ricercatori
di ruolo, ai quali sono affidati insegnamenti e moduli curriculari, è
riconosciuta una retribuzione aggiuntiva in misura compatibile con le
disponibilità di bilancio dell’Ateneo e commisurata alle ore di didattica ufficiale
svolte come di seguito descritto. Indicato con C l’importo base orario
omnicomprensivo e n il numero totale delle ore di didattica
ufficiale attribuita al ricercatore, la retribuzione aggiuntiva è calcolata secondo
il seguente schema:
- n × C , se n
è compreso tra 1 e 60;
- [60
+ (n-60)
/ 2] × C, se n è compreso tra 61 e 100;
- 80 × C se n è
maggiore di 100.
L’importo orario C
è determinato dal Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui al successivo
art. 4.
2. Al
ricercatore, che abbia prestato il proprio consenso per l'affidamento di corsi
e moduli curriculari, può comunque essere corrisposta una retribuzione
determinata in misura ridotta con riferimento a quella di cui al comma 1, ove
lo stesso dichiari di voler fruire di fondi per sostenere le proprie attività
di ricerca. In tal caso, l'Ateneo
provvederà a trasferire al Dipartimento di afferenza del medesimo la quota dei risparmi ottenuti, destinata a
fondi di ricerca assegnati al diretto
interessato.
3. La retribuzione
aggiuntiva determinata al comma 1 può essere incrementata con fondi a carico delle
strutture per le ore di insegnamento ufficiale svolte in provincia diversa da
quella di servizio, eccedenti le prime 60 di didattica ufficiale o integrativa
in qualunque sede svolte, nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento sull’impegno didattico dei professori
e ricercatori universitari, sulla verifica dell’effettivo svolgimento
dell’attività didattica e sulla programmazione didattica”.
Art.
4
Quantificazione
della retribuzione aggiuntiva
1. L’importo orario base C per la determinazione della
retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 3, comma 1 è annualmente determinato
dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato
Accademico, in due differenti importi, di cui uno ridotto nel caso in cui il ricercatore
intenda fruire di fondi per sostenere le proprie attività di ricerca,
sulla base del rapporto tra la voce di bilancio appositamente predisposta ed il
monte ore totale equivalente ottenuto sommando il totale delle retribuzioni
aggiuntive ponendo C =1.
2. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva è subordinata alla
compilazione del registro delle attività didattiche.
Art.
5
Disposizioni
finali ed entrata in vigore
1. Alle procedure
di affidamento di cui al presente Regolamento si applicano, per le parti non
disciplinate e nei limiti di compatibilità, le disposizioni dettate dal regolamento
di Ateneo in materia di incarichi di insegnamento.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione ed ha valore per gli affidamenti attribuiti a
partire dall’a.a. 2012/13.
Art. 6
Norme
transitorie
1. Per l’a.a. 2011/2012, la retribuzione aggiuntiva del ricercatore di
ruolo è determinata come segue. Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 e con
riferimento al numero totale di ore di didattica ufficiale attribuite al
ricercatore si determina l’importo attribuibile al ricercatore sulla base
dell’apposito stanziamento sul Bilancio di Ateneo. La retribuzione aggiuntiva è
pari all’importo più alto tra quello stabilito sopra e quello determinato dalle
strutture in sede di programmazione didattica 2011/2012. Le somme non
utilizzate costituiscono economie da destinarsi al fondo di Ateneo per le
retribuzioni aggiuntive dell’a.a. 2012/2013.