REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA

AI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 240/2010

(EMANATO CON D.R. N. 151 DEL 8 FEBBRAIO 2012)

 

 

 

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori di ruolo di questa Università, ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 240/2010, nei limiti della previsione di bilancio annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Contabilità.

 

Art. 2

Criteri e modalità di attribuzione degli affidamenti

1. La struttura didattica responsabile, con il consenso del ricercatore interessato, affida corsi e moduli curriculari.

2. Rimane fermo l’inquadramento e il trattamento giuridico ed economico del ricercatore affidatario. Ai ricercatori affidatari è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui svolgono corsi e moduli curriculari; il titolo è conservato nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisca nell’anno successivo a quello in cui ha svolto i suddetti corsi e moduli.

 

Art. 3

Criteri per la determinazione della retribuzione aggiuntiva

1. Ai ricercatori di ruolo, ai quali sono affidati insegnamenti e moduli curriculari, è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva in misura compatibile con le disponibilità di bilancio dell’Ateneo e commisurata alle ore di didattica ufficiale svolte come di seguito descritto. Indicato con C l’importo base orario omnicomprensivo e  n  il numero totale delle ore di didattica ufficiale attribuita al ricercatore, la retribuzione aggiuntiva è calcolata secondo il seguente schema:

-  n × C , se n è compreso tra 1 e 60;

-  [60 + (n-60) / 2] × C, se n è compreso tra 61 e 100;

-   80 × C  se  n  è maggiore di 100.

L’importo orario C è determinato dal Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

 

2. Al ricercatore, che abbia prestato il proprio consenso per l'affidamento di corsi e moduli curriculari, può comunque essere corrisposta una retribuzione determinata in misura ridotta con riferimento a quella di cui al comma 1, ove lo stesso dichiari di voler fruire di fondi per sostenere le proprie attività di ricerca. In tal caso,  l'Ateneo provvederà a trasferire al Dipartimento di afferenza del medesimo  la quota dei risparmi ottenuti, destinata a fondi di ricerca assegnati al  diretto interessato.

 

3. La retribuzione aggiuntiva determinata al comma 1 può essere incrementata con fondi a carico delle strutture per le ore di insegnamento ufficiale svolte in provincia diversa da quella di servizio, eccedenti le prime 60 di didattica ufficiale o integrativa in qualunque sede svolte, nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e sulla programmazione didattica”.    

 

Art. 4

Quantificazione della retribuzione aggiuntiva

1. L’importo orario base C per la determinazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 3, comma 1 è annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, in due differenti importi, di cui uno ridotto nel caso in cui il ricercatore intenda fruire di fondi per sostenere le proprie attività di ricerca, sulla base del rapporto tra la voce di bilancio appositamente predisposta ed il monte ore totale equivalente ottenuto sommando il totale delle retribuzioni aggiuntive  ponendo C =1.

 

2. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva è subordinata alla compilazione del registro delle attività didattiche.

 

Art. 5

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento si applicano, per le parti non disciplinate e nei limiti di compatibilità, le disposizioni dettate dal regolamento di Ateneo in materia di incarichi di insegnamento.

2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ed ha valore per gli affidamenti attribuiti a partire dall’a.a. 2012/13.

 

Art. 6

Norme transitorie

1. Per l’a.a. 2011/2012, la retribuzione aggiuntiva del ricercatore di ruolo è determinata come segue. Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 e con riferimento al numero totale di ore di didattica ufficiale attribuite al ricercatore si determina l’importo attribuibile al ricercatore sulla base dell’apposito stanziamento sul Bilancio di Ateneo. La retribuzione aggiuntiva è pari all’importo più alto tra quello stabilito sopra e quello determinato dalle strutture in sede di programmazione didattica 2011/2012. Le somme non utilizzate costituiscono economie da destinarsi al fondo di Ateneo per le retribuzioni aggiuntive dell’a.a. 2012/2013.