Regolamento
per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240
(emanato con D.R. 1693 del 07.10.2011
modificato con D.R. 1817 del 20.10.2011)
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento
disciplina le procedure finalizzate alla assunzione di
ricercatori a tempo determinato con contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, nonché le
modalità di svolgimento delle attività di ricerca, didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti oggetto del rapporto di lavoro dei
medesimi.
E’ possibile procedere
all’assunzione di ricercatori a tempo determinato nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 240/2010.
Art. 2
Tipologie contrattuali
I ricercatori a tempo
determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie
di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato:
a) contratti di durata
triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte,
effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del
Ministro;
b) contratti
triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei
contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno
tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri, ovvero, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 - comma 14 -
della legge 4.11.2005 n. 230.
I contratti di cui alle
precedenti lettere a) e b) possono essere richiesti,
sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche, dalle Strutture
competenti in materia di didattica e di ricerca, ai competenti organi
collegiali dell’Ateneo per la relativa autorizzazione.
I contratti di cui alla
precedente lettera a) possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo
definito e, per essi, l’eventuale istanza di proroga,
adeguatamente motivata, deve essere presentata dalle medesime Strutture che
hanno richiesto l’originario contratto agli organi collegiali competenti
dell’Ateneo almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto.
I contratti di cui alla
precedente lettera b) sono stipulati esclusivamente
con regime a tempo pieno.
La durata complessiva dei
rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/210
e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche
con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di
cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può
in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini
della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la
normativa vigente.
I contratti di cui al
presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso
ai ruoli.
L'espletamento di
contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale
nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
Art. 3
Trattamento economico
Il trattamento economico
spettante ai ricercatori assunti con contratto di cui all’art. 2, comma 1 lettera a), è pari al trattamento iniziale
spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
Per i titolari dei
contratti di cui all’art. 2, comma 1 lettera b), il
trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del
30 per cento.
Le risorse finanziarie
necessarie a garantire la copertura degli oneri dell’assunzione del ricercatore
a tempo determinato devono sussistere nel bilancio di Ateneo al momento
dell’autorizzazione, ovvero devono essere
adeguatamente garantite, anche sotto il profilo di eventuali incrementi
stipendiali, da parte delle Strutture richiedenti ovvero, in caso di terzi
soggetti finanziatori, mediante la stipula di convenzioni di durata almeno pari
a quella del contratto cui si riferisce nonché mediante produzione di idonea
garanzia fideiussoria.
Art. 4
Autorizzazione
Le richieste di
autorizzazione alla assunzione di ricercatori a tempo
determinato sono formulate annualmente
dalle Strutture competenti in materia di didattica e di ricerca ai fini
dell’adozione della Programmazione triennale
di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Nella richiesta di
autorizzazione vanno indicati:
- la tipologia di
contratto con cui si intende assumere il ricercatore a
tempo determinato, specificando il regime di tempo pieno o definito e
l’eventuale prorogabilità ove si tratti di contratto ai sensi dell’art. 2,
comma 1 lettera a);
- le attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti che il ricercatore dovrà svolgere;
- la sede di servizio;
- il trattamento
economico ed i fondi a valere sui quali saranno
coperti gli oneri lordi del contratto, in conformità con quanto previsto al
precedente art. 3;
- il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da individuare
esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinari; nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di
individuazione dei settori concorsuali, il bando potrà indicare il settore
scientifico-disciplinare ai sensi del D.M. 4.10.2000 e successive modifiche e
integrazioni;
- i requisiti di
ammissione alla procedura selettiva, in conformità con quanto dispone il successivo art. 6;
- il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, che non
deve essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di cui al
successivo articolo 5;
- l’eventuale lingua straniera
di cui è richiesta la conoscenza;
- l’eventuale numero
massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non
inferiore a 12 pubblicazioni.
Competente a decidere
sull’accoglibilità o meno della richiesta è il
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato Accademico, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 240/2010.
Art. 5
Procedura di selezione
Sulla base della delibera
con cui il Consiglio di Amministrazione autorizza l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’art. 4, il Magnifico
Rettore emana, con proprio decreto, il bando di indizione della procedura
selettiva, il quale viene pubblicato all’Albo online dell'Ateneo e viene
trasmesso, mediante posta certificata, al MIUR e all’Unione europea, ai fini
della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti Istituzionali.
Nel bando è specificato:
- il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da individuare
esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di individuazione dei
settori concorsuali, si rinvia a quanto precisato all’art. 4;
- le modalità
di trasmissione delle domande di partecipazione, prevedendo la possibilità di
trasmissione telematica delle stesse nonché, per quanto possibile, dei titoli e
delle pubblicazioni;
- l’eventuale numero
massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non
inferiore a 12 pubblicazioni;
- l’eventuale lingua
straniera di cui è richiesta la conoscenza;
- i requisiti di
ammissione, in conformità con quanto dispone il
seguente art. 6;
- informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale.
Art. 6
Requisiti
Possono partecipare alle
procedure selettive finalizzate alla stipula del
contratto di cui all’art. 2, comma 1
lettera a), del presente Regolamento i candidati in possesso dei
seguenti requisiti:
-
titolo
di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per
i settori interessati, diploma di specializzazione medica;
-
eventuale
esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, che si reputi
opportuno richiedere ai fini dell’ammissione alla selezione, comprovante il
possesso di solide competenze di base nel/i settore/i
scientifico-disciplinare/i indicato/i nel bando.
Possono partecipare alle
procedure selettive finalizzate alla stipula del
contratto di cui all’art. 2, comma 1 lettera b), del presente Regolamento i
candidati in possesso dei seguenti requisiti:
-
titolo
di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,
per i settori interessati, diploma di specializzazione medica;
-
eventuale
esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, che si reputi
opportuno richiedere ai fini dell’ammissione alla selezione, comprovante il
possesso di solide competenze di base nel/i settore/i
scientifico-disciplinare/i indicato/i nel bando;
-
aver
usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero aver usufruito, per
almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ovvero aver usufruito di borse post-dottorato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero aver usufruito di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero aver usufruito,
per almeno tre anni, dei contratti
stipulati ai sensi dell’art. 1 - comma 14 - della legge 4.11.2005 n.
230.
In via transitoria, fino
all’anno 2015, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 – comma 13 – della
legge 30.12.2010 n. 240, possono altresì partecipare alle procedure pubbliche
di selezione relative ai contratti di cui al presente
regolamento, anche i soggetti in possesso di sola laurea magistrale o equivalente,
unitamente ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
di attività di ricerca; le tipologie di laurea richieste ed i parametri di
idoneità del curriculum devono essere indicati nella richiesta di
autorizzazione.
Non possono partecipare
alle procedure selettive di cui al presente regolamento i soggetti già assunti
a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia
o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
Art. 7
Commissione selezionatrice
Il decreto di nomina
della Commissione è pubblicato all’Albo online dell’Ateneo.
Ai sensi della
Raccomandazione 11.3.2005 n. 2005/251 della Commissione delle Comunità europee,
nella costituzione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.
Alla Commissione è
demandata la valutazione dell’ammissibilità dei candidati, alla luce dei
requisiti di ammissione indicati nel bando.
I componenti
Art. 8
Selezione
La selezione assicura la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
La selezione prevede una
valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui
titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN;
nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano i parametri e
criteri di cui al D.M. 28 luglio 2009 prot. n. 89/2009 adottato in attuazione dell'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
La valutazione
preliminare è finalizzata alla ammissione alla
successiva discussione pubblica davanti alla commissione dei titoli e della produzione scientifica dei
candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20
per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I
candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o
inferiore a sei.
L’elenco dei candidati
ammessi alla discussione ed il calendario della
stessa sono pubblicati all’albo online dell’Ateneo almeno
dieci giorni prima della discussione.
A seguito della discussione,
Sono esclusi esami
scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata
conoscenza della eventuale lingua straniera indicata
nel bando; la eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione
dei titoli e delle pubblicazioni.
All’esito della
selezione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, viene
individuato l’idoneo.
Gli atti della
Commissione sono approvati con decreto rettorale, pubblicato all’Albo on- line dell’Ateneo. Il decreto di approvazione viene trasmesso alle Strutture richiedenti, ai fini della
chiamata di competenza.
Art. 9
Proposta di chiamata
I Consigli delle
Strutture che hanno richiesto la procedura selettiva, acquisito il decreto
rettorale di approvazione degli atti della procedura
con indicazione dell’idoneo, procedono entro sessanta giorni alla formulazione
della proposta di chiamata dell’idoneo.
La delibera di proposta
di chiamata è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di I e di II fascia afferenti
alla Struttura; in caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, la
conseguente delibera di non chiamata deve essere adeguatamente motivata in
ordine al venir meno delle esigenze sulla base delle quali era stata richiesta
l’emissione del bando.
La mancata adozione della
delibera di chiamata, entro il termine sopra indicato, ovvero
la mancanza di una adeguata motivazione nel caso di delibera di non chiamata,
comporta l’impossibilità per la struttura che ha richiesto il bando di avviare
una nuova procedura selettiva per il medesimo settore per il periodo di un
anno.
La delibera contenente la
proposta di chiamata è sottoposta alla approvazione
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 9 bis
Al
fine di favorire la ricerca scientifica, l’Università può procedere, senza
ricorso a previa selezione pubblica, a contrattualizzare,
mediante contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010
n.240, ricercatori proponenti di progetti di ricerca ammessi a finanziamento su
bandi nazionali o internazionali, qualora l’ammissione al finanziamento del
progetto sia stata concessa all’esito di una selezione pubblica nella quale sia
stato valutato in modo specifico anche il curriculum dei ricercatori stessi. Viene demandata al Magnifico Rettore, previa verifica della
sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ogni determinazione idonea a
dar corso alla suddetta contrattualizzazione in conformità con quanto disposto
di volta in volta nei Bandi nazionali o internazionali di riferimento.
Art. 10
Contratto di lavoro
L’assunzione del
ricercatore a tempo determinato di cui al presente regolamento avviene mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato che deve riportare:
-
la
tipologia contrattuale di cui all’art. 2, comma 1;
-
l’individuazione
delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, e delle relative modalità di svolgimento;
-
l’indicazione della data di inizio e del termine
finale del rapporto;
- la
sede di servizio;
- il regime di impegno;
- il trattamento retributivo annuo
lordo, in conformità con quanto previsto al precedente art. 3;
- l’indicazione delle modalità con cui il
ricercatore è tenuto, al termine del contratto, a depositare presso il
Dipartimento di appartenenza il risultato dell’attività scientifica e
didattica svolta;
- l’indicazione delle
cause di risoluzione del contratto e dei necessari
termini di preavviso;
- l’indicazione delle
cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c.
Il contratto è redatto in
forma scritta ed è sottoscritto dall’idoneo chiamato e dal Rettore.
Art. 11
Modalità di svolgimento delle attività
Il ricercatore a tempo
determinato è tenuto ad un impegno annuo complessivo
per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore
per il regime di tempo definito, nel rispetto delle indicazioni ministeriali
relative all’offerta formativa di ciascun anno accademico.
L’attività didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore
deve essere attestata su apposito registro online, da sottoporre
annualmente alla approvazione della
Struttura competente in materia didattica.
L’attività di ricerca
sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre,
annualmente, all’approvazione della Struttura di ricerca di
appartenenza.
La mancata approvazione
della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire
giusta causa di recesso dal contratto.
Non si applica ai
ricercatori a tempo determinato quanto dispone l’art. 6,
comma 4, della L. 240/2010.
Gli atti convenzionali in
essere tra Università, Regione e Aziende del servizio sanitario possono
prevedere che il ricercatore a tempo determinato svolga anche attività assistenziale.
Art. 12
Trattamento giuridico e incompatibilità
Il contratto previsto dal
presente regolamento non è cumulabile con l’assegno di ricerca, con la
frequenza ad un corso di dottorato di ricerca o ad una
scuola di specializzazione, ovvero con qualsiasi altro emolumento o borsa
erogata dall’Università degli Studi di Perugia.
Per ogni aspetto relativo al trattamento giuridico si applica, per quanto
compatibile, la normativa prevista per i ricercatori a tempo indeterminato,
secondo il regime di impegno ricoperto.
Art. 13
Assicurazioni
Per quanto riguarda i
rischi da infortuni opera la copertura assicurativa INAIL.
Art. 14
Cessazione del rapporto
Il rapporto di lavoro
cessa:
- alla scadenza del
contratto;
- per giusta causa ai
sensi dell’art. 2119 c.c.;
- per impossibilità
sopravvenuta.
Art. 15
Norma transitoria
Nelle more
dell’approvazione dello Statuto di Ateneo ai sensi della L. 240/2010, le
Strutture competenti a formulare la richiesta di attivazione dei contratti, nonché a formulare la proposta di chiamata sono i
Dipartimenti ed i Centri di Ricerca, sentite le Facoltà di riferimento per le
attività didattiche, mentre, in ordine alla verifica delle attività svolte dal
ricercatore, risultano rispettivamente competenti il Dipartimento, per le
attività di ricerca, e
Art. 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento è
emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato all’Albo online dell’Università
degli Studi di Perugia. Il Regolamento entra in vigore
il giorno successivo a quello di pubblicazione all’Albo.