Regolamento di funzionamento del Senato accademico
Art. 1
Convocazione
1. Il Rettore convoca
il Senato ordinariamente ogni mese e straordinariamente quando occorra, quando
lo richieda, a maggioranza assoluta, una delle commissioni previste dall'art. 19
del Regolamento generale di Ateneo, o quando ne faccia richiesta un quinto dei
membri.
2. La convocazione
contiene l'elenco per punti degli argomenti da trattare e deve pervenire ai
componenti almeno quattro giorni lavorativi prima dell'adunanza. E' consegnata
ai membri del Senato nella sede da loro eletta, e viene affissa nell'albo del
Rettorato, delle Facoltà e dei Dipartimenti. In caso di straordinaria urgenza,
la convocazione o l'integrazione dell'ordine del giorno vengono trasmesse
almeno 24 ore prima per telegramma nel domicilio eletto a tal fine da ciascun
membro del Senato.
Le
convocazioni sono contestualmente inviate per posta elettronica ai membri del
Senato Accademico. L'ordine del giorno viene in pari tempo pubblicato sulle
pagine Internet del Senato Accademico.
3. L'ordine del giorno inviato ai componenti
del Senato è comprensivo di tutti gli argomenti in discussione nella relativa
seduta, ordinati per materia e per competenze.
All'inizio
della seduta successiva a quella allargata, Il Presidente espone con una
apposita relazione gli argomenti all'ordine del giorno delle altre sedute in
calendario. All'esposizione assistono tutte le componenti che non partecipano
alla discussione ed alla votazione a norma dell'art. 51 dello Statuto.
4. Nei quattro
giorni lavorativi che precedono la data della riunione la Segreteria del Senato
tiene a disposizione dei convocati la documentazione concernente i punti
all'ordine del giorno, corredata delle relazioni nonché dei visti richiesti
dalla disciplina vigente.
5. All'avviso di convocazione dovrà essere
allegato l'elenco dei provvedimenti d'urgenza emessi dal Rettore, da sottoporre
a ratifica del Senato.
6. Nei casi previsti dall'Art.
54 c. 3 dello Statuto alla convocazione del Senato e/o alla presidenza della
riunione, provvede il Pro-Rettore.
7. Il Rettore inserirà nell'ordine del giorno
eventuali punti su richiesta di una delle Com-missioni Permanenti o di almeno
tre membri del Senato Accademico.
Art. 2
Regolarità delle riunioni e delle delibere
1. Le sedute del Senato Accademico sono regolarmente costituite,
quando risulti presente il numero di membri sancito dall'art. 51, c. 6, dello
Statuto.
Compete al Presidente verificare all'inizio della riunione la presenza
dei membri del Senato nel numero legale, tenuto conto delle dichiarazioni
prescritte dall'art. 4 c. 1 di questo regolamento.
Il Presidente provvede alla verifica del numero legale nel corso
della seduta; tale verifica avviene anche su richiesta di un membro del Senato.
2. Il Senato
delibera a maggioranza assoluta dei presenti, quando non sia richiesta una
maggioranza qualificata.
Le votazioni
si svolgono di regola in forma palese. In caso di parità prevale il voto del
Presidente. Le votazioni relative a persone o a nomine, dopo discussione,
avvengono in forma segreta. In caso di parità la proposta si intende respinta.
E' ammessa la
votazione per appello nominale o a scrutinio segreto su disposizione del
Presidente o anche su richiesta di un membro. Per la votazione a scrutinio
segreto viene costituito, su proposta del Rettore, un seggio composto da un
Presidente e due scrutatori.
Art. 3
Prerogativa
dei membri del Senato
1. I membri del Senato accedono agli atti e
alle informazioni, che ritengano utili all'espletamento del loro mandato,
presso gli uffici dell'amministrazione universitaria, con i soli limiti sanciti
dalle leggi e dai regolamenti vigenti, fermo restando il vincolo del segreto
d'ufficio.
2. Per il rilascio dei documenti in copia e per il ricorso ai
dati contenuti in strumenti informatici e la loro elaborazione, nessun rimborso
dei costi è dovuto dai membri del Senato.
Art. 4
Obblighi e
dimissioni
1. I membri del Senato accademico sono tenuti a partecipare alle
sedute regolarmente convocate. Se impediti da giusta causa, sono tenuti a
comunicarla tempestivamente al Rettore in forma scritta.
I membri elettivi ed i membri designati non possono farsi
rappresentare. Nelle ipotesi previste dall'art. 24 c. 2 dello Statuto, i
presidi sono rappresentati dai vice presidi o, in carenza, dai decani.
2. Al Senato compete accettare le dimissioni,
presentate per iscritto da un membro designato o da un membro elettivo. Per la
valida delibera si richiede la maggioranza assoluta dei componenti del senato.
3. Il membro elettivo del Senato, che abbia
perso i requisiti di titolarità, viene sostituito dal primo dei non eletti
appartenenti alla medesima classe purché abbia conseguito il 25% dei voti; in
mancanza, da chi risulti eletto in un'elezione suppletiva nell'ambito della
medesima categoria. Per la sostituzione di un membro designato l'organo
competente procede alla nuova designazione. Il Rettore provvede a quanto
occorra per la sostituzione e ne dà notizia al Senato nella prima riunione
utile.
4. Le procedure di sostituzione non
interrompono i lavori del Senato, salvo ed osservato quanto è disposto
nell'art. 51 c. 6 dello Statuto.
Art. 5
Ordine dei
lavori
1. All'ora fissata nell'atto di convocazione
il Rettore verifica il numero dei presenti. Dà notizia degli impedimenti a lui
resi noti in conformità all'art. 4 c. 1. Dichiara aperti i lavori, se i
presenti risultino nel numero previsto dall'art.2 c.1 di questo regolamento.
2. Per l'approvazione del verbale della seduta
precedente si richiede la maggioranza dei pre-senti, che risultino aver
partecipato alla medesima riunione.
3. Sulla comunicazione di fatti, che il
Presidente ritenga utile o comunque opportuno portare a conoscenza del Senato,
sono ammesse richieste di chiarimento.
4. L'esame degli argomenti segue l'ordine del
giorno, quale risulta dall'atto di convocazione. Il Senato può deliberare, a
maggioranza assoluta dei suoi membri, la modifica dell'ordine, proposta dal
Presidente o da almeno cinque membri.
5. I membri del Senato prendono la parola secondo l'ordine di
prenotazione, non più di due volte sul medesimo punto. Sarà di norma ritenuta
congrua per ciascun intervento la durata massima di cinque minuti. Al solo fine
di replica, o per fatto personale, si ammetterà un terzo intervento.
Eventuali mozioni possono essere altresì presentate dai membri del
Senato e verranno poste dal Presidente in votazione.
6. Le questioni pregiudiziali debbono
precedere la discussione del merito. Spetta al Presidente dichiararle
ammissibili e proporre al Senato di deliberare in proposito.
7. Sull'ammissibilità delle mozioni d'ordine e
delle questioni di fatto personali si pronuncia immediatamente il Presidente.
8. Quesiti o richieste di chiarimento dinanzi
al Senato, quando non si verifichi l'ipotesi prevista nel comma 3 di questo
articolo, vengono presentati durante la trattazione delle varie ed eventuali.
Il Presidente potrà dare risposta seduta stante, nella seduta successiva, o
anche per scritto.
9. Compete al Presidente disporre su quanto
sia necessario al regolare svolgimento dei lavori del Senato.
Art. 6
Verbali del
Senato
1. Di ogni seduta
del Senato viene redatto il verbale in conformità e per gli effetti dell'art.
33 del Regolamento Generale di Ateneo. Il dispositivo di delibera deve riportare
chiaramente ed integralmente i contenuti della deli-bera stessa.
2. Il verbale di
ogni punto trattato deve contenere;
a - Il nome degli intervenuti nel dibattito;
b - Le eventuali proposte e/o
mozioni influenti nella determinazione dell'atto che debbono essere presentate
per scritto;
c - Le
eventuali dichiarazioni di voto.
d - L'esauriente
esposizione dei motivi in diritto e in fatto;
e - Il
disposto delle deliberazioni.
3. I singoli
membri del Senato possono chiedere che venga inserito a verbale il loro
intervento. Questo dovrà essere presentato in forma scritta al Segretario entro
il giorno successivo a quello dello svolgimento della seduta.
4. I verbali sono
inviati ai membri del Senato e vengono approvati di regola nella seduta successiva
a quella cui si riferiscono. Salva l'immediata efficacia di ogni delibera, la verbalizzazione del disposto si intende approvata seduta
stante. Il verbale sarà inserito in Internet con le dovute limitazioni di
accesso.
5. Il Funzionario che
espleta le funzioni di "Segretario verbalizzante" è designato dal
Rettore, sentito il Direttore amministrativo; nel provvedimento di nomina viene
individuato anche l'eventuale sostituto in caso di assenza o impedimento.
Art. 7
Segreteria
del Senato
1. Il Direttore
Amministrativo costituisce presso la Divisione Organi e relazioni la
"Segreteria del Senato", con il compito di:
a - curare i rapporti con i componenti del
Senato Accademico, anche allo scopo della loro informazione, con riferimento ai
provvedimenti adottati dagli altri organi dell'Ateneo, alle nuove disposizioni
normative ed ogni altra documentazione utile;
b - predisporre i fascicoli relativi agli
argomenti posti all'ordine del giorno del Senato, assicurandone la completezza,
c - conservare le pratiche generali e i
verbali del Senato e delle commissioni permanenti o straordinarie,
d - provvedere alle notificazioni ed alle
autenticazioni di cui all'art. 33 c. 5 del Regolamento generale di Ateneo.
1. Alle commissioni previste dall'art. 51 c. 5
dello Statuto il Senato demanda la trattazione delle materie che loro competono
secondo l'art. l9 c.2. del Regolamento generale di Ateneo, per gli effetti ivi
previsti.
2. Le commissioni permanenti sono composte da
componenti del Senato in numero di regola non superiore a otto. Si applicano ai
loro membri i disposti dell'art.4 del presente Regolamento. Ciascun membro del
Senato non può far parte di più di due commissioni.
3. Per la seduta d'insediamento le commissioni permanenti
sono convocate dal Rettore, affinché procedano all'elezione del presidente in
conformità all'art. 19 c. 4 del Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Presidente della Commissione convoca la
stessa con congruo preavviso e ne organizza i lavori.
Per gli effetti dell'art. 19 comma 4 del Regolamento Generale di
Ateneo, la convocazione è inviata a tutti i membri del Senato Accademico
La convocazione è contestualmente inviata per posta elettronica
insieme, ove possibile, a tutta la eventuale relativa documentazione.
5. Il Rettore trasmette ai presidenti delle
commissioni gli elementi necessari all'istruzione di ciascuna pratica,
indicando anche i funzionari che assisteranno ai lavori delle Commissioni, per
quanto di loro competenza, provvedendo alla necessaria verbalizzazione.
6. Per l'esame di singoli problemi le
commissioni possono richiedere la collaborazione di colleghi, membri del Senato
o membri del corpo accademico.
7. Conclusi l'esame collegiale della
documentazione e la discussione dei problemi inerenti, la commissione designa
il relatore. Questi redige un rapporto, che illustrerà al Senato il parere od i
pareri dei commissari. Se necessario, la commissione può designare un secondo
relatore. Le commissioni riferiscono al Senato di norma non oltre la
seconda seduta utile dalla data di ricezione degli elementi necessari
all'istruzione della pratica.
Art. 9
Rinvio
1. Per quanto non sia disposto negli articoli
precedenti, nello Statuto o nel Regolamento generale di Ateneo, si osservano le
norme e i principi che regolano la composizione ed il funzionamento degli
organi collegiali amministrativi.