Regolamento di funzionamento del Senato accademico

 

 

 

Art. 1

Convocazione

 

1.       Il Rettore convoca il Senato ordinariamente ogni mese e straordinariamente quando occorra, quando lo richieda, a maggioranza assoluta, una delle commissioni previste dall'art. 19 del Regolamento generale di Ateneo, o quando ne faccia richiesta un quinto dei membri.

 

2.       La convocazione contiene l'elenco per punti degli argomenti da trattare e deve pervenire ai componenti almeno quattro giorni lavorativi prima dell'adunanza. E' consegnata ai membri del Senato nella sede da loro eletta, e viene affissa nell'albo del Rettorato, delle Facoltà e dei Dipartimenti. In caso di straordinaria urgenza, la convocazione o l'integrazione dell'ordine del giorno vengono trasmesse almeno 24 ore prima per telegramma nel domicilio eletto a tal fine da ciascun membro del Senato.

    Le convocazioni sono contestualmente inviate per posta elettronica ai membri del Senato Accademico. L'ordine del giorno viene in pari tempo pubblicato sulle pagine Internet del Senato Accademico.

 

3.       L'ordine del giorno inviato ai componenti del Senato è comprensivo di tutti gli argomenti in discussione nella relativa seduta, ordinati per materia e per competenze.

          All'inizio della seduta successiva a quella allargata, Il Presidente espone con una apposita relazione gli argomenti all'ordine del giorno delle altre sedute in calendario. All'esposizione assistono tutte le componenti che non partecipano alla discussione ed alla votazione a norma dell'art. 51 dello Statuto.

 

4.       Nei quattro giorni lavorativi che precedono la data della riunione la Segreteria del Senato tiene a disposizione dei convocati la documentazione concernente i punti all'ordine del giorno, corredata delle relazioni nonché dei visti richiesti dalla disciplina vigente.

 

5.       All'avviso di convocazione dovrà essere allegato l'elenco dei provvedimenti d'urgenza emessi dal Rettore, da sottoporre a ratifica del Senato.

 

6.       Nei casi previsti dall'Art. 54 c. 3 dello Statuto alla convocazione del Senato e/o alla presidenza della riunione, provvede il Pro-Rettore.

 

7.       Il Rettore inserirà nell'ordine del giorno eventuali punti su richiesta di una delle Com-missioni Permanenti o di almeno tre membri del Senato Accademico.

 

 

Art. 2

Regolarità delle riunioni e delle delibere

 

1.       Le sedute del Senato Accademico sono regolarmente costituite, quando risulti presente il numero di membri sancito dall'art. 51, c. 6, dello Statuto.

Compete al Presidente verificare all'inizio della riunione la presenza dei membri del Senato nel numero legale, tenuto conto delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4 c. 1 di questo regolamento.

 Il Presidente provvede alla verifica del numero legale nel corso della seduta; tale verifica avviene anche su richiesta di un membro del Senato.

 

2.       Il Senato delibera a maggioranza assoluta dei presenti, quando non sia richiesta una maggioranza qualificata.

Le votazioni si svolgono di regola in forma palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni relative a persone o a nomine, dopo discussione, avvengono in forma segreta. In caso di parità la proposta si intende respinta.

E' ammessa la votazione per appello nominale o a scrutinio segreto su disposizione del Presidente o anche su richiesta di un membro. Per la votazione a scrutinio segreto viene costituito, su proposta del Rettore, un seggio composto da un Presidente e due scrutatori.

 

 

Art. 3

Prerogativa dei membri del Senato

 

1.       I membri del Senato accedono agli atti e alle informazioni, che ritengano utili all'espletamento del loro mandato, presso gli uffici dell'amministrazione universitaria, con i soli limiti sanciti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, fermo restando il vincolo del segreto d'ufficio.

 

2.       Per il rilascio dei documenti in copia e per il ricorso ai dati contenuti in strumenti informatici e la loro elaborazione, nessun rimborso dei costi è dovuto dai membri del Senato.

 

 

Art. 4

Obblighi e dimissioni

 

1.       I membri del Senato accademico sono tenuti a partecipare alle sedute regolarmente convocate. Se impediti da giusta causa, sono tenuti a comunicarla tempestivamente al Rettore in forma scritta.

I membri elettivi ed i membri designati non possono farsi rappresentare. Nelle ipotesi previste dall'art. 24 c. 2 dello Statuto, i presidi sono rappresentati dai vice presidi o, in carenza, dai decani.

 

2.       Al Senato compete accettare le dimissioni, pre­sentate per iscritto da un membro designato o da un membro elettivo. Per la valida delibera si richiede la maggioranza assoluta dei componenti del senato.

 

3.       Il membro elettivo del Senato, che abbia perso i requisiti di titolarità, viene sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima classe purché abbia conseguito il 25% dei voti; in mancanza, da chi risulti eletto in un'elezione suppletiva nell'ambito della medesima categoria. Per la sostituzione di un membro designato l'organo competente procede alla nuova designazione. Il Rettore provvede a quanto occorra per la sostituzione e ne dà notizia al Senato nella prima riunione utile.

 

4.       Le procedure di sostituzione non interrompono i lavori del Senato, salvo ed osservato quanto è disposto nell'art. 51 c. 6 dello Statuto.

 

 

Art. 5

Ordine dei lavori

 

1.       All'ora fissata nell'atto di convocazione il Rettore verifica il numero dei presenti. Dà notizia degli impedimenti a lui resi noti in con­formità all'art. 4 c. 1. Dichiara aperti i lavori, se i presenti risultino nel numero previ­sto dall'art.2 c.1 di questo regolamento.

 

2.       Per l'approvazione del verbale della seduta precedente si richiede la maggioranza dei pre-senti, che risultino aver partecipato alla medesima riunione.

 

3.       Sulla comunicazione di fatti, che il Presidente ritenga utile o comunque opportuno portare a conoscenza del Senato, sono ammesse richieste di chiarimento.

 

4.       L'esame degli argomenti segue l'ordine del giorno, quale risulta dall'atto di convocazione. Il Senato può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi membri, la modifica dell'ordine, proposta dal Presidente o da almeno cinque membri.

 

5.       I membri del Senato prendono la parola secondo l'ordine di prenotazione, non più di due volte sul medesimo punto. Sarà di norma ritenuta congrua per ciascun intervento la durata massima di cinque minuti. Al solo fine di replica, o per fatto personale, si ammetterà un terzo intervento.

Eventuali mozioni possono essere altresì presentate dai membri del Senato e verranno poste dal Presidente in votazione.

 

6.       Le questioni pregiudiziali debbono precedere la discussione del merito. Spetta al Presidente dichiararle ammissibili e proporre al Senato di deliberare in proposito.

 

7.       Sull'ammissibilità delle mozioni d'ordine e delle questioni di fatto personali si pronuncia immediatamente il Presidente.

 

8.       Quesiti o richieste di chiarimento dinanzi al Senato, quando non si verifichi l'ipotesi prevista nel comma 3 di questo articolo, vengono presentati durante la trattazione delle varie ed eventuali. Il Presidente potrà dare risposta seduta stante, nella seduta successiva, o anche per scritto.

 

9.       Compete al Presidente disporre su quanto sia necessario al regolare svolgimento dei lavori del Senato.

 

 

Art. 6

Verbali del Senato

 

1.       Di ogni seduta del Senato viene redatto il verbale in conformità e per gli effetti dell'art. 33 del Regolamento Generale di Ateneo. Il dispositivo di delibera deve riportare chiaramente ed integralmente i contenuti della deli-bera stessa.

 

2.       Il verbale di ogni punto trattato deve contenere;

   a - Il nome degli intervenuti nel dibattito;

b - Le eventuali proposte e/o mozioni influenti nella determinazione dell'atto che debbono essere presentate per scritto;

c - Le eventuali dichiarazioni di voto.

d - L'esauriente esposizione dei motivi in     diritto e in fatto;

e - Il disposto delle deliberazioni.

 

3.       I singoli membri del Senato possono chiedere che venga inserito a verbale il loro intervento. Questo dovrà essere presentato in forma scritta al Segretario entro il giorno successivo a quello dello svolgimento della seduta.

 

4.       I verbali sono inviati ai membri del Senato e vengono approvati di regola nella seduta successiva a quella cui si riferiscono. Salva l'immediata efficacia di ogni delibera, la verbalizzazione del disposto si intende approvata seduta stante. Il verbale sarà inserito in Internet con le dovute limitazioni di accesso.

 

5.       Il Funzionario che espleta le funzioni di "Segretario verbalizzante" è designato dal Rettore, sentito il Direttore amministrativo; nel provvedimento di nomina viene individuato anche l'eventuale sostituto in caso di assenza o impedimento.

 

Art. 7

Segreteria del Senato

 

1.       Il Direttore Amministrativo costituisce presso la Divisione Organi e relazioni la "Segreteria del Senato", con il compito di:

a - curare i rapporti con i componenti del Senato Accademico, anche allo scopo della loro informazione, con riferimento ai provvedimenti adottati dagli altri organi dell'Ateneo, alle nuove disposizioni normative ed ogni altra documentazione utile;

b - predisporre i fascicoli relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno del Senato, assicurandone la completezza,

c - conservare le pratiche generali e i verbali del Senato e delle commissioni permanenti o straordinarie,

d - provvedere alle notificazioni ed alle autenticazioni di cui all'art. 33 c. 5 del Regolamento generale di Ateneo.

 

 

Art. 8

Funzionamento delle commissioni permanenti

 

1.       Alle commissioni previste dall'art. 51 c. 5 dello Statuto il Senato demanda la trattazione delle materie che loro competono secondo l'art. l9 c.2. del Regolamento generale di Ateneo, per gli effetti ivi previsti.

 

2.       Le commissioni permanenti sono composte da componenti del Senato in numero di regola non superiore a otto. Si applicano ai loro membri i disposti dell'art.4 del presente Regolamento. Ciascun membro del Senato non può far parte di più di due commissioni.

 

3.        Per la seduta d'insediamento le commissioni permanenti sono convocate dal Rettore, affinché procedano all'elezione del presidente in con­formità all'art. 19 c. 4 del Regolamento generale di Ateneo.

 

4.       Il Presidente della Commissione convoca la stessa con congruo preavviso e ne organizza i lavori.

Per gli effetti dell'art. 19 comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo, la convocazione è inviata a tutti i membri del Senato Accademico

La convocazione è contestualmente inviata per posta elettronica insieme, ove possibile, a tutta la eventuale relativa documentazione.

 

5.       Il Rettore trasmette ai presidenti delle commissioni gli elementi necessari all'istruzione di ciascuna pratica, indicando anche i funzionari che assisteranno ai lavori delle Commissioni, per quanto di loro competenza, provvedendo alla necessaria verbalizzazione.

 

6.       Per l'esame di singoli problemi le commissioni possono richiedere la collaborazione di colleghi, membri del Senato o membri del corpo accademico.

 

7.       Conclusi l'esame collegiale della documentazione e la discussione dei problemi inerenti, la commissione designa il relatore. Questi redige un rapporto, che illustrerà al Senato il parere od i pareri dei commissari. Se necessario, la commissione può designare un secondo relatore. Le commissioni riferiscono al Senato di norma non oltre la seconda seduta utile dalla data di ricezione degli elementi necessari all'istruzione della pratica.

 

 

Art. 9

Rinvio

 

1.       Per quanto non sia disposto negli articoli precedenti, nello Statuto o nel Regolamento generale di Ateneo, si osservano le norme e i principi che regolano la composizione ed il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.