Allegato
alla delibera S.A del 19/07/2011
REGOLAMENTO
DIDATTICO
D’ATENEO
Emanato con DR n. 358/S del 29/10/2001
PARTE I
Art. 1
Ambiti di applicazione
1. Il
presente Regolamento disciplina i corsi di studio nell'Università di Perugia in
conformità alla Legge 19 novembre 1990 n. 341, ai decreti del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n.
509 e 22 ottobre 2004 n. 270 ed ai successivi decreti ministeriali di
attuazione.
2. I
corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica, i corsi di laurea magistrale,
i corsi di specializzazione attivabili nell'Università di Perugia trovano
disciplina nella seconda parte di questo regolamento, con il loro ordinamento
didattico, la loro denominazione, l'indicazione delle classi di laurea in cui
sono compresi, il numero dei crediti formativi necessari per il conseguimento
dei titoli ed i requisiti di ammissione.
3. I
corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dagli appositi regolamenti. I
corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e
ricorrente e di aggiornamento professionale, comunque denominati, sono
disciplinati dall'art. 16 del presente regolamento.
4. Le norme relative alle procedure
amministrative delle carriere degli studenti dell’Università degli Studi di
Perugia sono emanate con apposito regolamento, in linea con le norme in vigore
e col presente regolamento didattico. (introdotto
con D.R. n. 960 del 11/05/2011)
TITOLO I
Strutture di coordinamento e strutture didattiche
Art. 2
Funzioni delle strutture
1. Sono strutture didattiche i corsi di
laurea, i corsi di laurea specialistica, i corsi di laurea magistrale, i corsi
interfacoltà, i corsi interclasse, le scuole di specializzazione, i corsi di
dottorato, i corsi di perfezionamento scientifico ed i corsi di alta formazione
permanente e ricorrente, comunque denominati, di primo e di secondo livello.
2. Le
Facoltà sono strutture di coordinamento dell'attività didattica ai sensi
dell'art. 21, comma 1, dello Statuto. Con la delibera annuale di programmazione
attribuiscono ai professori ed ai ricercatori i compiti didattici in ordine
agli insegnamenti ufficiali, alle attività integrative, alle attività di
orientamento e di tutorato. Esercitano ogni altra funzione loro attribuita dallo
Statuto e dalle altre norme vigenti nell'Università.
Art. 3
Classi delle lauree
1. I
corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica ed i corsi di laurea
magistrale, hanno sede nelle Facoltà.
2. I
regolamenti di Facoltà possono prevedere l'istituzione di Consigli Intercorso,
corrispondenti oppure più ampi e/o di diverso livello rispetto alle classi
stabilite nei decreti ministeriali, ma comunque caratterizzate da affinità
culturale. In tale ipotesi i Consigli Intercorso esercitano congiuntamente le
competenze dei Consigli di Corso di Studio che ne fanno parte e ne disciplinano
il funzionamento. (modifica emanata con DR n. 619 del 19.3.2003)
Art. 4
Istituzione ed attivazione delle strutture didattiche e loro disattivazione
1. L'istituzione
dei corsi di studio viene proposta dai Consigli di Facoltà interessati ed è
approvata dal Senato Accademico nel programma triennale di cui al D.M.
362/2007, sentito il Consiglio degli Studenti, previo parere favorevole del
Comitato Regionale Universitario e previa acquisizione della relazione tecnica
del Nucleo di Valutazione. I corsi di studio vengono istituiti secondo la
procedura sancita nella normativa vigente. Per i corsi di nuova istituzione, il
Senato Accademico effettua comunque la ripartizione delle risorse fra le
Facoltà tenendo conto dei criteri stabiliti dal M.U.R. per il finanziamento
degli Atenei (F.F.O.) (modifica emanata con DR n. 618 del 19.3.2003).
2. Con
la proposta le Facoltà presentano un progetto, in cui vengono definiti i
profili culturali e professionali, anche attraverso la consultazione degli Enti
locali, delle eventuali organizzazioni rappresentative, a livello locale, del
mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. Nel progetto sono
indicati: l'ordinamento didattico, le risorse necessarie e quelle disponibili,
gli spazi utilizzabili, gli eventuali finanziamenti extrauniversitari, nonché
ogni altro dato utile alla valutazione della proposta.
3. I
corsi di studio sono attivati entro cinque anni accademici dalla delibera di istituzione.
Il Senato Accademico approva l’attivazione dei corsi di studio nel rispetto dei
requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi
determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei
criteri della programmazione del sistema universitario, previa acquisizione
della relazione favorevole del Nucleo di valutazione e su proposta dei Consigli
delle Facoltà proponenti.
4. Nel
programma triennale di cui al D.M. 362/2007, al fine della piena utilizzazione
dei professori e dei ricercatori nelle strutture didattiche sancita dall’art.
12, comma 3, della Legge 19 novembre 1990 n. 341, il Senato Accademico, sentito
il Consiglio dei Studenti, determina le ipotesi in cui gli organi competenti
all’istituzione delle strutture didattiche, provvederanno alla loro estinzione,
considerato il numero degli studenti iscritti ai corsi impartiti da quelle
strutture nel precedente triennio, ed insieme la necessità di garantire la
formazione in ambiti disciplinari di speciale interesse. Ai sensi dell’art. 9,
comma 2, del D.M. n. 270/2004, viene comunque assicurata la possibilità per gli
studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo,
ferma restando la facoltà di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio
attivati; sentiti i Consigli di Facoltà, il Senato determina l’utilizzazione
del personale docente e ricercatore che svolge attività didattica in quelle
strutture.
5. All’atto
della istituzione di un corso di studio, come pure all’atto dell’estinzione
dello stesso, l’Università determina i crediti formativi già acquisiti che
saranno riconosciuti validi per la prosecuzione degli studi in altri corsi
attivati nella medesima università, od in altre università sulla base di
specifiche convenzioni. E’ fatta comunque salva l’osservanza della procedura
sancita nell’art. 25 di questo regolamento.
Art. 5
Corsi di studio a distanza
(disposizione inserita
con D. R. 1092 del 5.5.2005)
1. L’Università
degli Studi di Perugia può attivare corsi di studio a distanza, ai sensi di
quanto previsto dal D.M. 17 aprile
Art. 6
Regolamenti di Facoltà
1. I
regolamenti delle Facoltà sono approvati dai loro Consigli con la maggioranza
richiesta dall’art. 75 dello Statuto, sentite le strutture didattiche
interessate, ed emanati con Decreto Rettorale.
2. I
regolamenti, nel rispetto delle norme statutarie e secondo i criteri stabiliti
nel Regolamento didattico di Ateneo, disciplinano:
a) il funzionamento degli organi interni;
b) l’esercizio delle competenze in materia di istituzione ed
attivazione dei corsi di studio;
c) i criteri per la ripartizione ai fini didattici dei docenti e
delle risorse materiali e finanziarie tra i singoli corsi di studio;
d) i criteri per l'approvazione, ai sensi dell'art. 21 comma 2,
lettera c), dello Statuto, dei piani annuali di impiego nell'attività didattica
dei docenti, i quali sono di norma deliberati entro il 31 maggio dell'anno
accademico precedente;
e) l'esercizio di ogni altra funzione della Facoltà.
Art. 7
Crediti formativi universitari
Al credito formativo
universitario, di seguito denominato credito corrispondono 25 ore di impegno
complessivo per studente.
La quantità media di
impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno ad uno studente
impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente a
60 crediti.
La frazione di credito
da dedicare allo studio individuale in funzione della diversa tipologia
dell’attività formativa (lezione, esercitazione, laboratorio, seminario etc.) è
definita in modo uniforme per tutto l’ateneo o per “grandi aree culturali”.
Tale quota non può
comunque essere inferiore al 50% dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso
in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o
pratico (DLT art. 5, comma 2).
Tenendo presente la possibilità di diverse determinazioni di Facoltà, connesse
soprattutto
all’applicazione di specifiche normative nazionali o europee, si indicano come
elementi di
applicazione i seguenti valori:
Un Credito formativo corrisponde:
·
a 6-9 ore di lezione frontale;
·
a 12-15 ore di attività in laboratorio o esercitazione guidata;
·
a 18-20 ore di formazione professionalizzante (tirocini, attività
con guida diretta del docente su piccoli gruppi di studenti), oppure di studio
assistito (esercitazione autonoma degli studenti in aula/laboratorio, con
assistenza didattica).
Fa eccezione il Corso
di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria, che deve rispettare
le norme europee.
Art. 8
Ordinamenti delle Strutture Didattiche
1. L’ordinamento
didattico del corso di studio determina quanto compete, per la disciplina
vigente, al medesimo corso ed in particolare:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio,
indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei
curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun
ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b),
dell'articolo 10, comma 1, del D.M. n. 270/2004 ad uno o più settori
scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo di studio;
e) i risultati di apprendimento attesi tramite i descrittori
europei e le modalità con cui i risultati di apprendimento vengono conseguiti e
verificati.
2. Tali
determinazioni sono assunte dall’Università previa consultazione con le
organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle
professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni
formativi e degli sbocchi professionali.
3. Nel
rispetto della disciplina vigente gli ordinamenti didattici sono determinati
nella seconda parte del presente Regolamento. Gli ordinamenti didattici sono
deliberati dal Senato Accademico, su proposta delle Facoltà interessate.
Art. 9
Regolamenti delle strutture didattiche
1. I
regolamenti didattici dei corsi di studio debbono indicare con chiarezza:
a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle
conoscenze da acquisire e delle competenze e abilità da acquisire e indicando
ove possibile i profili professionali di riferimento;
b) l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei settori
scientifico-disciplinari di riferimento e l’eventuale articolazione in moduli;
c) i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali
propedeuticità;
d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza
e le modalità della verifica della preparazione;
e) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere
e i relativi CFU;
h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i
relativi CFU;
i) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei
tirocini e dei periodi di studio all’estero e i relativi CFU;
l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le
caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa
personale;
m) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di
presentazione dei piani di studio individuali;
n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
o) per l’iscrizione ad un Corso di laurea, sono altresì richiesti
il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. Gli
Ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e le
competenti strutture didattiche ne determinano la modalità di verifica, anche a
conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicato.
Se la verifica non è positiva, possono essere indicati specifici obblighi
formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi
formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei Corsi di Laurea ad
accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione
inferiore ad una prefissata votazione minima. Allo scopo di favorire
l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche
possono prevedere l’istituzione di attività formative integrative. Le attività
formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in
collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici
o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
Per essere ammessi ad un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso
della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di un
altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di
Corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato
dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l’Ordinamento
didattico del corso di studio, definisce specifici criteri di accesso che
prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della
personale preparazione dello studente. I requisiti curriculari possono essere
espressi in termini di numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori
comunque non inferiori a 60 CFU. Possono anche essere indicati corsi di laurea
o classi di laurea di primo livello che automaticamente verificano i requisiti
di accesso o che li verificano se il curriculum seguito dallo studente sia stato
del tipo metodologico. Poiché i requisiti curriculari devono essere verificati
prima dell’iscrizione, non è possibile iscrivere studenti ad una laurea
magistrale con debiti formativi. Possono essere previste prove per valutare
eventuali carenze nella preparazione dello studente;
p) le modalità per l’eventuale trasferimento da altri corsi di
studio;
q) l’indicazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 9, dei D.M.
sulle classi di laurea, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline
insegnate;
r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che
caratterizzano il profilo del corso di studio.
2. Altre
informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla
situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per
ciascun anno e alle previsioni sull’utenza sostenibile, alle relazioni del
Nucleo di valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna,
alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti,
ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili,
all’organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e
tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività,
devono essere garantite agli studenti, di norma attraverso le stesse modalità.
3. Il
regolamento didattico del corso di studio viene approvato dal Consiglio della
Facoltà, previo parere favorevole della Commissione paritetica per la didattica
di cui all'art. 30 dello Statuto; è emanato dal Rettore e pubblicato con
l'affissione all'albo dell'Università. In caso di parere negativo, la
deliberazione è assunta dal Senato Accademico (art. 12, comma 3, del D.M. n.
270/04).
4. Nelle
Facoltà che hanno un unico corso di studio, il regolamento di Facoltà
disciplina anche le materie relative al corso di studio elencate al comma 1.
5. Per
la prima applicazione delle norme di cui all’art. 1, comma 1, le strutture
didattiche provvedono agli adempimenti previsti dal comma 2 dell’art. 13 del
D.M. n. 509/99 e dal comma 5 dell’ art. 13 del D.M. n. 270/04.
6. I
regolamenti di corso di studio sono presentati in formato uniforme che prevede
una descrizione chiara e trasparente delle attività del corso di studio degli
eventuali curricula e delle regole per la definizione dei piani di studio
individuali degli studenti. Il formato prevede una descrizione del corso
secondo schemi europei, al fine di favorire il rilascio del diploma supplement.
Art. 10
Corsi di studio interfacoltà
1. I singoli corsi di studio possono essere
costituiti con il concorso di più Facoltà e su delibera del Senato Accademico.
2. A tal fine, le Facoltà concorrenti
presentano un progetto, come previsto nell'art. 4 di questo regolamento. I
Consigli delle Facoltà concorrenti approvano la proposta e disciplinano gli
aspetti organizzativi, di coordinamento e i criteri di ripartizione delle
risorse.
3. Al
primo ciclo di attivazione sovraintende un comitato, costituito in conformità
all’art. 28, comma 8 dello Statuto.
4. Gli
studenti che intendono seguire un corso di studio interfacoltà vengono
immatricolati o iscritti al corso di studio senza specificazione di una Facoltà
di appartenenza.
Art. 11
Corsi di studio Interclasse
1. Qualora
l'ordinamento didattico di un corso di laurea o laurea magistrale soddisfi i
requisiti di due classi differenti, l'Università può istituire il corso di
laurea o magistrale come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che
ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui
intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la
sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al
terzo anno per la laurea o al secondo anno per la laurea magistrale.
2. Le
ragioni che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due
classi devono risultare chiare e convincenti nelle declaratorie. Nell’iter che
porta alla istituzione dei corsi di laurea, è richiesto al CUN un parere nel
merito di ciascuna proposta, che analizzi anche le motivazioni addotte a
sostegno della richiesta. A tale fine dovrà essere illustrato il significato
culturale e l’esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto e
dovrà essere evidenziato, negli obiettivi formativi specifici, come
l’appartenenza ad entrambe le classi sia richiesta allo scopo di collocare il
corso in posizione bilanciata tra le classi stesse.
Art. 12
Commissione paritetica per la didattica
1. La
Commissione paritetica docenti-studenti per la didattica è istituita presso
ciascun Corso di studi in conformità all'art. 30 dello Statuto ed alle norme
statali.
2. La
Commissione:
a) formula, di norma entro il mese di marzo per l’anno accademico
successivo, al Consiglio di corso di studio proposte in materia di calendario
delle attività e di programmazione annuale dell'attività didattica;
b) sulla base dei criteri oggettivi per la valutazione del carico
di lavoro che il singolo insegnamento comporta per lo studente,
c) verifica l’integrazione fra i diversi insegnamenti del corso e
propone eventuali adeguamenti dei contenuti di singoli insegnamenti alle
esigenze e agli obiettivi complessivi del corso stesso;
d) esamina i risultati della elaborazione dei questionari sulla
valutazione della didattica effettuata dal Nucleo di valutazione, comunicati
dal Presidente di corso di studio;
e) redige, prima dell’inizio del nuovo anno accademico, sulla
scorta anche dei risultati di cui sopra, una relazione annuale sulle attività
didattiche svolte nel corso, evidenziandone le criticità e i risultati positivi
e formulando consigli e soluzioni; tale relazione viene trasmessa al Consiglio
di corso di studio e al Nucleo di Valutazione;
f) formula proposte al Consiglio di corso di studio in ordine a sistemi di
valutazione della qualità delle attività svolte, diversi dalla raccolta delle
opinioni degli studenti frequentanti;
g) sulla base di criteri di massima individuati dal Consiglio di corso di
studio, coordina e programma le attività di tutorato e i servizi di orientamento
offerti dal corso di studio
TITOLO II
Attività didattica
Art. 13
Programmazione e coordinamento della didattica
1. L’Ateneo,
le Facoltà, i Consigli di corso di studio, nel perseguire i fini propri
dell’Università, programmano e coordinano le attività didattiche al fine di:
a) garantire allo studente la qualità della didattica, una formazione
culturale aggiornata e una preparazione professionale consona alle esigenze
poste dalla società e dal mondo del lavoro;
b) favorire il conseguimento dei titoli di studio nei tempi
previsti dagli ordinamenti o da altre forme contrattuali, ove previste, secondo
le opzioni esercitate dagli studenti all’atto dell’iscrizione;
c) assicurare la sostenibilità, da parte dello studente, del
carico complessivo dell’attività
programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
d) rimuovere le particolari difficoltà incontrate dagli studenti
nella prima fase degli studi universitari;
e) favorire, accanto alla didattica destinata agli studenti
frequentanti, modalità didattiche idonee alla formazione dei lavoratori
studenti ed alla formazione permanente, compatibilmente con le risorse disponibili.
2. Al
fine di sostenere in forme opportune gli studenti già fuori corso e gli
studenti impossibilitati a fruire dei servizi didattici ordinari, i Consigli
dei corsi di studio possono organizzare attività didattiche,a loro riservate,
per gli effetti previsti dall'art. 14, commi 1-3, della Legge 2 dicembre 1991
n. 390. Tali corsi intensivi sono tenuti per affidamento dai professori di
ruolo, o dagli assistenti ordinari, o dai ricercatori, e costituiscono
adempimento dei doveri didattici sanciti dalle norme che definiscono il loro
stato giuridico.
Art. 14
Calendario delle lezioni
1. Il
periodo ordinario delle lezioni e dell’ attività didattica sono definiti dal
Senato Accademico su proposta delle singole Facoltà entro il 31 marzo di
ciascun anno accademico.
2. I
Consigli dei corsi di studio propongono alla Facoltà l’articolazione del
singolo anno di corso in più periodi didattici, sentita
3. Le
Facoltà stabiliscono l'orario delle lezioni su proposta dei Consigli delle
strutture didattiche secondo criteri volti a garantire la razionale
utilizzazione delle strutture e a favorire la frequenza, evitando la
sovrapposizione tra discipline appartenenti allo stesso anno o semestre o altra
articolazione dei corsi.
4. Gli
orari delle lezioni sono resi pubblici almeno un mese prima dell'inizio dei
corsi e non possono essere mutati senza giustificato motivo.
5. Le
lezioni sono pubbliche, ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio,
alle quali possono accedere solo gli studenti regolarmente iscritti.
Art. 15
Calendario delle valutazioni di profitto
1. Entro
un mese dall’inizio delle lezioni, il calendario delle valutazioni del profitto
dell’intero anno è reso pubblico dalla Facoltà su proposta dei Consigli delle
strutture didattiche.
2. Il
calendario delle valutazioni del profitto è stabilito in modo da evitare ogni
sovrapposizione con le lezioni o turbamento del normale svolgimento dei corsi.
Al medesimo principio deve conformarsi l’eventuale previsione di prove in
itinere o parziali o di idoneità.
3. Lo
svolgimento delle valutazioni del profitto si articola per un numero minimo
totale di sei appelli per disciplina opportunamente distanziati temporalmente;
gli appelli sono comunque distribuiti in almeno tre sessioni ordinarie.
4. Oltre
agli appelli di cui al precedente comma 3, possono essere previsti ulteriori
appelli riservati ai fuori corso e agli studenti lavoratori, che abbiano
partecipato ai corsi intensivi previsti nell’art. 12, comma 2, di questo
regolamento; tali appelli possono avere luogo anche durante i periodi delle
lezioni.
5. Ai
fini della carriera universitaria dello studente è computabile, come
valutazione del profitto sostenuta in corso, soltanto la valutazione del
profitto superata nelle tre sessioni ordinarie immediatamente successive al
termine della relativa attività didattica.
6. Per
i corsi il cui insegnamento si articola in moduli, o per i corsi di durata
inferiore al semestre, il calendario delle valutazioni del profitto e le
modalità di svolgimento delle prove sono disciplinati nel regolamento didattico
di ogni singolo corso di studi, nel rispetto dei principi stabiliti nel
presente articolo e della normativa vigente.
7. Il
calendario delle prove per il conseguimento del titolo accademico o di altra
eventuale prova finale è stabilito dal Preside di Facoltà sentiti i Presidenti
dei corsi di studio e si articola in almeno tre appelli annuali.
8. L’appello
può essere posticipato al massimo per sette giorni; per una ulteriore
posticipazione è necessaria l'autorizzazione scritta del Presidente del corso e
la comunicazione di questi al Preside della Facoltà. Della posticipazione deve
essere data adeguata informazione agli studenti.
Art. 16
Corsi di insegnamento
1. I
Consigli di corso di studio determinano la durata dei corsi in relazione al
numero dei crediti formativi universitari ad essi attribuiti.
2. Gli
insegnamenti possono articolarsi, ove previsto dal relativo ordinamento, in
moduli didattici, intesi come parti compiutamente organizzate di corsi di
insegnamento articolati o integrati, o di contenuto comune a diverse
discipline.
3. Le
modalità per il conferimento di titolarità temporanee per corsi di insegnamento
sono disciplinate dal Senato Accademico in conformità alla normativa vigente,
sentite le strutture didattiche e quelle di coordinamento, nella salvaguardia
delle prerogative che spettano al personale docente e ricercatore. Il Consiglio
del corso di studio, o concordemente i Consigli, nel caso che i moduli
afferiscano a corsi diversi, possono nominare il coordinatore.
4. Il
programma di ciascun corso, di norma riportante l’ordine degli argomenti e,
indicativamente, le ore dedicate alla trattazione di ogni singolo argomento, è
predisposto dal docente o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, in modo
coordinato dai rispettivi docenti. Il Consiglio competente può richiedere con
delibera motivata modificazioni al programma proposto sulla base esclusiva
delle finalità di cui all’art. 12, comma 1, e del necessario coordinamento del
contenuto dei corsi. Nel caso in cui il Consiglio non approvi il programma, la
questione viene portata all’esame delle Facoltà e, ove occorra, del Senato
Accademico.
Art.17
Corsi di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente,
di aggiornamento professionale
1. L’università
può istituire corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e
ricorrente e di aggiornamento professionale, comunque denominati, anche in
collaborazione con altri enti pubblici o privati o con altre università
italiane o straniere. Ai corsi di primo livello può iscriversi chi sia in possesso
di laurea, ai corsi di secondo livello chi sia in possesso di laurea
specialistica o laurea magistrale.
2. Per
essere ammessi alle prove conclusive di tali corsi, gli studenti debbono aver
acquisito almeno trenta crediti formativi, oltre quelli richiesti per il
conseguimento della laurea di primo o di secondo livello.
3. Per
l’istituzione, attivazione e riedizione dei corsi si osserva la procedura
prevista dalla rispettiva normativa vigente. (modifica emanata con D.R. n.
1080 del 4.6.2004)
Art. 18
Sdoppiamenti e disattivazioni
1. Gli
insegnamenti nei corsi di studio sono sdoppiati ogniqualvolta ricorrono le
condizioni previste dalle norme vigenti.
2. Il
Consiglio del corso di studio verifica l'equivalenza dei programmi e delle
prove di valutazione del profitto dei corsi sdoppiati e stabilisce i criteri
per la suddivisione degli studenti.
3. Deve
essere disattivato un insegnamento di corso di laurea o laurea specialistica o
magistrale, a qualunque titolo tenuto e con l’eccezione di quanto previsto
dall’art. 15 della Legge 341/90, la cui valutazione del profitto non sia stato
superato da almeno nove studenti negli ultimi tre anni di attivazione.
Art. 19
Mutuazioni
1. I
Consigli di Facoltà determinano i criteri in base ai quali è possibile mutuare
insegnamenti o moduli d'insegnamento tra diversi corsi di studio, anche di
Facoltà diverse.
2. Nel
contesto di convenzioni ad hoc stipulate tra i due (o più) Atenei interessati,
acquisiti i pareri vincolanti dei relativi Consigli di corso di studio e
Facoltà, è possibile mutuare un insegnamento da altra Università.
Art. 20
Convenzioni per lo svolgimento di attività formative
1. Mediante
accordi con istituzioni pubbliche specializzate, o con enti o con istituti
privati di riconosciuta esperienza, l'Università provvede ad organizzare e
valutare le attività didattiche e formative previste dalla normativa vigente.
Art. 21
Piani di studio
1. I
Consigli di corso di studio stabiliscono i curricula offerti agli studenti, nel
rispetto della configurazione dei corsi di studio previsti in questo
regolamento, e le modalità per la presentazione, ove necessario, dei piani di
studio individuali.
Art. 22
Iscrizione e frequenza ai corsi
1. Le
immatricolazioni e le iscrizioni ad anni successivi avvengono di norma tra il 1°
agosto e il 20 ottobre del precedente
anno accademico. (modifica emanata con
D.R. n. 719 del 18.7.2002; D.R. n. 936 del 14.5.2004 e D.R. n. 1632 del
30.09.2011)
2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi
di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico, salvo per i corsi che prevedono il rilascio del
titolo doppio/multiplo. (modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)
3. Ai sensi dell’art. 19, comma 6 - bis, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 è consentita la frequenza congiunta del corso di
specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di
frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di
due anni. (modifica
emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)
4. Lo
studente iscritto ad un corso di studio decade dalla qualità di studente
qualora non sostenga esami per otto anni consecutivi. Lo studente decade
altresì dalla qualità di studente qualora interrompa gli studi per un periodo
superiore a tre anni accademici consecutivi. Quanto precede non si applica a
coloro che devono sostenere unicamente la prova per il conseguimento del titolo
accademico (modifica introdotta con D.R.
n. 960 del 11.5.2010).
5. Allo
studente dichiarato decaduto o che abbia rinunciato agli studi - se lo richiede
– viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi Corso
di laurea o di laurea specialistica o magistrale. L’eventuale riconoscimento
dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dal competente
consiglio di corso previa verifica della loro non obsolescenza (introduzione modificata con D.R. n. 1853
del 28.9.2006).
6. L’ammissione
ai corsi di studio e agli anni successivi, la frequenza e la propedeuticità
delle valutazioni di profitto, sono regolati dai rispettivi regolamenti didattici
nel rispetto della normativa vigente. (modifica emanata con D.R. n. 1632 del
30.09.2011)
7. Chiunque
sia in possesso dei necessari requisiti di scolarità, non sia iscritto ad
alcuna Università italiana e intenda accedere ai servizi didattici dell’Ateneo
per ragioni culturali o di aggiornamento scientifico o professionale, può
chiedere l’iscrizione a specifici corsi singoli, attivati nell’ambito dei corsi
di studio, fino ad un massimo di trenta crediti formativi per anno accademico.
L’accoglimento delle domande è subordinato al parere vincolante del corso di
studio competente per ciascun insegnamento e deve essere comunque compatibile
con le risorse. Il Senato Accademico, su parere del Consiglio di
Amministrazione, nel determinare annualmente le tasse universitarie, fissa
l’importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a corsi
singoli. L’iscritto a corsi singoli non gode dell’elettorato attivo e passivo
nelle elezioni delle rappresentanze studentesche. Le valutazioni del profitto
eventualmente sostenute a seguito della frequenza a corsi singoli possono
essere certificate e possono essere utilizzate per il conseguimento di
successivi titoli di studio (modifica introdotta
con D.R.n.960 del 11.5.2010).
8. I Consigli di corso di studio, per i quali sia prevista
l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono annualmente stabilire nei
propri Regolamenti didattici termini di iscrizione con abbreviazione di corso
anticipati rispetto a quelli indicati nei commi precedenti. Le eventuali
variazioni dovranno essere pubblicate nel manifesto degli studi. (modifica emanata
con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)
Art. 23
Manifesto degli studi
1. Entro
il 30 giugno di ogni anno l’Ateneo pubblica il manifesto degli studi relativo
al nuovo anno accademico.
Art. 24
Programmazione delle iscrizioni
1. Nel
rispetto della normativa vigente il Senato Accademico entro il mese di giugno
di ogni anno, su proposta motivata delle Facoltà interessate, sentiti il
Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli studenti, può determinare un
numero massimo di immatricolazioni per uno o più corsi di studio.
2. I
Consigli dei corsi di studio possono provvedere, in conformità all’art. 8,
comma 1, lettera o) del presente regolamento, all'organizzazione di una prova
di selezione da svolgersi entro il mese di settembre. Le modalità della prova
sono rese pubbliche nel manifesto degli studi.
Art. 25
Passaggi e Trasferimenti
1. Lo studente
può chiedere il passaggio ad un altro corso di studio dell'Ateneo presentando
domanda al Rettore entro il 20 ottobre condizionatamente al pagamento delle
tasse e dei contributi, secondo criteri e modalità fissati dal Senato
Accademico. (modifica
emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)
2. Lo studente
può chiedere il trasferimento ad altra Università presentando domanda al
Rettore dal 1° luglio al 20 ottobre, condizionatamente al pagamento della tassa
di trasferimento nell’importo fissato dal Senato Accademico. (modifica emanata
con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)
3. Il Rettore può accogliere, per comprovati motivi, le
domande di trasferimento presentate dopo
la scadenza del 20 ottobre, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di
ogni anno, condizionatamente al rinnovo dell’iscrizione al nuovo anno
accademico. (modifica
emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)
4. I
trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati dal Rettore entro
il 31 dicembre di ogni anno, sentito il
Corso di Studio interessato. Qualora sussistano gravi motivi il Rettore può
accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre. Detti trasferimenti da
altro Ateneo sono subordinati al pagamento all’Università delle tasse e dei
contributi dovuti per l’intero anno accademico e, relativamente ai corsi a
numero programmato, alla disponibilità dei posti. (modifica emanata con D.R. n. 1632 del
30.09.2011)
5. I Consigli di corso di studio, per i quali sia prevista
l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono annualmente stabilire nei
propri Regolamenti didattici termini di richiesta di passaggio di corso, di
trasferimento da altre Università anticipati rispetto a quelli indicati nei
commi precedenti. Le eventuali variazioni dovranno essere pubblicate nel
manifesto degli studi. (modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)
Art.
26
Riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altre università od in altri corsi di studio dell’Università degli
Studi di Perugia e riconoscimento
degli studi compiuti all’estero.
1. I consigli
di corso di studio, sentite le commissioni paritetiche per la didattica,
riconoscono i crediti formativi acquisiti in altre università od in altro corso
di studio, valutandoli alla stregua del proprio ordine degli studi, secondo che
riguardino discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti
alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure
siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di
quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono
fatti risultare nella relazione informativa di supplemento al diploma. (modifica emanata
con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)
2. Esclusivamente
nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di
laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di
crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente
riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già
maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a
distanza, la quota minima del 50% e' riconosciuta solo se il corso di
provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art.
2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge
24 novembre 2006, n. 286.
3. Gli studenti
dell'Università di Perugia possono svolgere parte dei propri studi presso
università estere, anche sulla base di accordi stipulati con l'Ateneo, previa
delibera del rispettivo consiglio del corso di studio che accerti la congruità
della sede e dell'insegnamento proposto.
4. Il
riconoscimento degli studi effettuati all'estero e dei crediti conseguiti è
compiuto dal Consiglio del corso di studio in conformità alla normativa vigente
e può riguardare la frequenza, la valutazione del profitto, la preparazione di
tesi, l'effettuazione del tirocinio ove questo sia conforme all’ordinamento
nazionale. Le frequenze e le valutazioni del profitto sono riconosciute nella
denominazione corrispondente alle discipline contenute nel settore
scientifico-disciplinare del corso di studio.
5. Il Consiglio
del corso di studio definisce il numero dei corsi e delle valutazioni del
profitto che lo studente può sostenere all'estero e fissa le tabelle di
conversione dei voti o dei giudizi.
6. Il
riconoscimento delle frequenze ai corsi e delle valutazioni del profitto
sostenute all’estero dallo studente, ammesso a trascorrervi un periodo di
studio, è subordinato all’approvazione del piano di studio che le deve
ricomprendere.
7. Ove il
riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un
sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene
conto dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.
8. I consigli
di corso di studio possono riconoscere come crediti formativi le conoscenze e
abilità professionali certificate in conformità alla disciplina vigente in
materia, nonché le altre conoscenze e abilità conseguite in attività formative
postsecondarie, alla cui realizzazione l’università abbia concorso. A tal fine
i consigli seguono la procedura ed osservano i criteri determinati nel comma 1
di questo articolo.
Art. 27
Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario
1.
Ai sensi dell’art.
14 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 le conoscenze ed abilità professionali,
certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre
conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario
da riconoscere quali crediti formativi
non possono essere superiore a
dodici, complessivamente per i corsi di primo livello e di secondo livello
(laurea e laurea magistrale). Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente
sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme
di riconoscimento attribuite collettivamente.
(modifica
emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)
Art. 28
Commissioni per la valutazione del profitto, dell’idoneità,
e Commissioni delle prove per il conseguimento del titolo accademico
1. Le
prove di valutazioni del profitto e dell’idoneità sono svolte dinanzi a
Commissioni nominate dal Presidente del corso su delibera del Consiglio,
secondo le modalità stabilite nel rispettivo regolamento; le Commissioni per le
prove per il conseguimento del titolo accademico sono proposte dalla Facoltà e
nominate dal Rettore.
2. Le
Commissioni per le valutazioni del profitto sono composte dal professore
ufficiale della materia e da almeno un altro membro scelto fra professori
ufficiali di materia affine, ricercatori, cultori delle stesse discipline. Alle
medesime categorie appartengono i membri supplenti.
3. Per
il solo effetto della nomina a membri della Commissione per la valutazione del
profitto possono essere considerati cultori della disciplina i dottori di
ricerca e i laureati da almeno due anni, i quali possiedano un'adeguata
qualificazione attestata dal Presidente del Consiglio di corso. La nomina è
proposta al Presidente del Consiglio di corso dal titolare della disciplina e
presidente della Commissione.
4. Per
gravi e comprovati motivi il Presidente del corso può nominare, in via
temporanea, un sostituto del Presidente della Commissione, scelto di regola tra
i docenti di insegnamenti affini.
5. Le
Commissioni per le prove conclusive per il conseguimento dei titoli accademici
sono presiedute da un professore ufficiale. La loro composizione è determinata
nel regolamento della struttura didattica.
6. Qualora
lo studente abbia conseguito in una valutazione del profitto un voto
sufficiente ma ritenuto non soddisfacente, può, con apposita istanza al
Presidente del Consiglio di Corso di studio, chiedere di sostenerla nuovamente,
con la sostituzione in carriera del miglior voto. Tale diritto non può essere
esercitato più di tre volte nella carriera.
7. Qualora
l’ordinamento degli studi preveda prove di idoneità, le modalità di
accertamento sono previste nel regolamento didattico del corso degli studi.
Art. 29
Valutazione del profitto e crediti formativi universitari
1. Le
forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei
crediti agli studenti sono definite nel regolamento didattico del corso di
studio. Esse debbono essere ordinate in modo da accertare la maturità
intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla
quale vertono, senza limitarsi alle nozioni impartite dal docente nel corso cui
lo studente ha partecipato.
2. Le
valutazioni del profitto sono espresse in trentesimi; la votazione minima è
stabilita in 18/30; il conferimento della lode richiede il conseguimento della
votazione di 30/30 ed è deliberato dalla Commissione all'unanimità.
3. Al
termine della prova di profitto l’esito viene verbalizzato e sottoscritto in
calce dai commissari e dal candidato.
4. Le
valutazioni di profitto non concluse, o sostenute con esito ritenuto non
soddisfacente dal candidato, oppure con esito non positivo, non comportano
l'attribuzione di un voto, ma risultano dal verbale con l'annotazione "ha
rinunciato '' o “respinto”; quest’ultimo esito risulta nella carriera
universitaria dello studente.
5. Il
Presidente della Commissione deve rimettere il verbale alla competente
segreteria studenti entro il giorno successivo alla conclusione dell'appello.
6. Ogni
Facoltà stabilisce nel proprio regolamento il valore in crediti didattici di
ogni corso di insegnamento o modulo, su proposta del corso di studio
interessato. I crediti misurano l’impegno complessivamente richiesto allo studente
per conseguire gli obiettivi del corso o modulo e superare le relative
valutazioni di profitto.
7. A
ciascun insegnamento attivato vengono attribuiti un congruo numero di crediti
formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun
corso di laurea, laurea magistrale -fatti salvi quelli regolati da normative
dell’Unione Europea -non possono comunque essere previsti in totale più di 20
esami o valutazioni finali di profitto per la laurea anche favorendo prove di
esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, 12 esami o
valutazioni finali di profitto per la laurea magistrale e rispettivamente 30 o
36 esami o valutazioni finali di profitto per le lauree a ciclo unico con
durata di 5 o 6 anni. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o
moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del
profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di
ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d) e dell'art. 12, comma 2, lettera
d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
8. I
crediti relativi alla conoscenza di una lingua straniera diversa dall’italiana
sono acquisiti dagli studenti attraverso prove specifiche disciplinate dagli
ordinamenti didattici, oppure attraverso certificazioni rilasciate da strutture
competenti, riconosciute dall’università.
Art. 30
Prove finali per il conseguimento dei titoli accademici
1. I
corsi di laurea o di laurea specialistica o di laurea magistrale si concludono
con una prova finale di cui le strutture didattiche deliberano natura e
modalità, nell’ambito dei singoli percorsi didattici e in coerenza con il
livello e la durata di ciascun corso. Ove non diversamente stabilito dalla legislazione
vigente, le singole strutture possono anche decidere se richiedere un elaborato
finale o sostituirlo con altre prove idonee a dimostrare le capacità conseguite
dallo studente. In particolare le strutture deliberano, in sede di regolamento
didattico, criteri in merito alle seguenti materie:
a) uniformità delle precondizioni richieste agli studenti per la
prova finale. I docenti responsabili non possono porre alcun tipo di
precondizione non approvato dalle strutture;
b) contenimento degli eventuali costi sostenuti dai candidati per
tali prove;
c) possibilità di ammettere lavori prodotti collettivamente da più
studenti e modalità della loro preparazione e discussione;
d) autorizzazione alla elaborazione del lavoro finale presso altre
Università o strutture di ricerca italiane o estere;
e) disciplina della successiva utilizzazione dei risultati
ottenuti;
f) possibilità di sostenere la prova finale in lingua straniera.
2. La
preparazione della prova finale avviene con la supervisione di un docente che,
ove necessario per la laurea specialistica/magistrale, assume la funzione di
relatore. Il relatore può essere anche affiancato da un correlatore, durante
tutto il corso dell’elaborazione. Possono essere relatori o responsabili della
prova finale i professori e i ricercatori. Ogni elaborato finale deve riportare
il nome del docente responsabile o degli eventuali relatore e correlatore. Ai
fini della discussione della prova finale le strutture possono provvedere a
nominare, oltre al relatore ed eventuale correlatore, uno o più controrelatori
che non abbiano partecipato alla conduzione del lavoro. Correlatori e
controrelatori non devono essere necessariamente docenti dell’Università di
Perugia.
3. Il
Consiglio del corso di studio deve provvedere affinché le responsabilità delle
prove finali siano ripartite equamente fra i docenti, e ad ogni studente possa
essere preferibilmente assegnato l’argomento nella disciplina da lui indicata o
richiesta in via subordinata.
4. Al
termine della discussione
5. I
voti sono espressi in centodecimi per la prova finale. La prova per il
conseguimento del titolo accademico si intende superata con una votazione
minima di seidecimi.
Art. 31
Conferimento dei titoli accademici
1. I titoli
accademici vengono conferiti dal Rettore, visti gli atti della carriera
scolastica e sono rilasciati con la sottoscrizione del Rettore e del Direttore
Amministrativo e, per le Scuole di
Specializzazione con la sottoscrizione del Rettore, Direttore
Amministrativo e del Direttore della Scuola. (modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)
2. Convenzioni
con altre Università, italiane o straniere, possono disciplinare il
conferimento congiunto dei titoli accademici.
3. L’Università
rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio una relazione informativa che
riporta, secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei, le
principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo. (modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)
Art. 32
Servizi didattici integrativi
1. L'Università,
anche in collaborazione con altri Enti e soggetti pubblici e privati, provvede
allo svolgimento dei seguenti servizi:
a) orientamento universitario e professionale;
b) elaborazione e diffusione di informazioni sui percorsi di studio
universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti,
anche mediante 1'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
2. Le
Facoltà con proprie delibere, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio
di
Amministrazione, possono istituire ai sensi della normativa vigente:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attività culturali e formative per la
cittadinanza;
c) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale.
Art. 33
Servizio di ateneo per l'orientamento degli studenti
1. Uno
speciale servizio di ateneo coordina le attività di orientamento rivolte agli
studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore. Una
convenzione con le autorità scolastiche competenti prevede e disciplina la
collaborazione con quegli istituti nell'orientamento dei loro studenti.
2. Il
servizio di ateneo per l'orientamento coopera con gli enti locali e con le
associazioni professionali, anche grazie a speciali convenzioni, per agevolare
l'inserimento nelle attività lavorative degli studenti al termine dei corsi di
studio.
Art. 34
Tutorato
1. Ogni
corso di studio determina ogni anno le attività di tutorato e le rende note nel
manifesto degli studi; nomina un docente responsabile di esse, che le coordina
ed è membro di diritto della Commissione didattica. E’ compito del
responsabile, sentita
2. Il
funzionamento del servizio di tutorato è disciplinato, anche in modo
differenziato, nei
regolamenti delle strutture didattiche nel contesto della programmazione
didattica e per la
realizzazione delle finalità previste dalla normativa vigente. I professori e
ricercatori rendono noti i distinti orari di ricevimento e di tutorato.
3. Il servizio di tutorato può estrinsecarsi,
salvo ulteriori forme previste nei regolamenti delle strutture didattiche,
nelle seguenti forme:
a) tutorato personale, obbligatoriamente attivato, per facilitare
la soluzione di problemi legati alla condizione di studente e al metodo di
studio, in particolare per quanto riguarda gli studenti iscritti gli anni
successivi al secondo; fornisce assistenza nelle scelte relative agli
insegnamenti ed alla tesi i laurea o elaborato finale;
b) tutorato logistico-organizzativo e di servizio;
c) tutorato d’aula, in primo luogo per i corsi particolarmente
affollati;
d) tutorato multimediale e telematico, servizio rivolto ai non
frequentanti;
e) tutorato di sostegno per le materie del primo anno o
propedeutiche.
4. Il
tutorato logistico-organizzativo e di servizio è organizzato, sentita
5. Il
tutorato d’aula e il tutorato di sostegno sono svolti dal docente responsabile
del corso e, sotto la sua responsabilità, dai collaboratori istituzionali ed
eventualmente anche da collaboratori ufficiali, tenuto anche conto di quanto
disposto dall’art. 27, comma 3 dello Statuto. Ai fini del tutorato di sostegno,
nel caso di insegnamenti particolarmente frequentati, il docente può chiedere,
tramite il Consiglio del corso di studio, la collaborazione di docenti e
ricercatori degli anni successivi di corso o comunque meno impegnati dai
rispettivi insegnamenti.
6. Il
servizio di tutorato personale è parte integrante dei doveri didattici dei
professori e ricercatori. Le altre forme di tutorato sono obbligatorie nei modi
e nei limiti previsti nei regolamenti delle strutture didattiche.
7. Il
servizio di tutorato personale è attivato su richiesta del singolo studente o
in forme automatiche di assegnazione.
8. Il
servizio di cui al comma 5, qualora prestato da soggetti non di ruolo, può
essere retribuito secondo la normativa vigente ed esclusivamente con i fondi
assegnati al corso di studio. Con l’eccezione del tutorato
logistico-organizzativo, possono svolgere attività di tutorato solo soggetti in
possesso di un titolo di studio idoneo.
9. Ogni
studente, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, ha
-nei modi previsti dal regolamento della struttura didattica-diritto a vedersi
assegnato, anche per sorteggio, un tutore. Nei regolamenti dei corsi di studio
saranno previste norme transitorie per l’assegnazione di un tutore personale
agli studenti già iscritti.
TITOLO III
Diritti e doveri degli studenti
Art. 35
Iscrizione degli studenti
1. L’Università
riconosce il diritto allo studio, sancito nell'articolo 34, comma 1, della
Costituzione, con i soli limiti derivanti dalle leggi dello Stato poste a
salvaguardia di esso. A garanzia del diritto a raggiungere i gradi più alti
degli studi ed in conformità alle norme che definiscono l'autonomia delle
Università, la preparazione iniziale degli studenti che si iscrivono ai corsi
di laurea ed ai corsi di laurea specialistica/magistrale viene accertata con
riguardo agli studi precedenti ed alle caratteristiche del corso universitario.
2. Nella
seconda parte di questo regolamento vengono determinati per ciascun corso di
studi i diplomi di scuola secondaria superiore richiesti per l'iscrizione. I
regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità per
l'integrazione delle conoscenze attestate da diplomi diversi, in conformità
agli articoli 6, comma 1, ed 11, comma 7, lettera f), del D.M. n. 270/04.
3. Salvi
i requisiti di legge per l'iscrizione alle scuole di specializzazione, i
regolamenti delle altre strutture didattiche definiscono le conoscenze
necessarie per la proficua partecipazione ai corsi.
Art. 36
Titoli e requisiti richiesti per l'iscrizione ai corsi di studio
1. I
regolamenti didattici dei corsi di studio determinano i titoli di studio
necessari per l'iscrizione degli studenti ai diversi corsi di studio.
Determinano inoltre le modalità per l'accertamento di una preparazione adeguata
a ciascun corso di studio per gli studenti che presentino un diploma di scuola
secondaria superiore diverso da quelli richiesti.
2. I
requisiti di ammissione ai corsi di studio di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del
DM. n. 270/2004 sono definiti nei regolamenti didattici dei corsi di studio,
alla luce dei criteri dettati dal Senato Accademico.
Art. 37
Modalità di attuazione del diritto allo studio
1. L'Università
iscrive annualmente nel proprio bilancio di previsione una voce di spesa
destinata all'attribuzione di borse di studio e di sussidi a studenti
meritevoli in condizioni economiche disagiate. Il bando annuale di concorso
determina i requisiti di partecipazione ed i titoli rilevanti, considerate le
esigenze delle Facoltà. Mediante convenzioni con istituti di credito,
l'Università favorisce la concessione agli studenti dei prestiti d'onore.
2. L'Università
indice annualmente concorsi per l'utilizzazione a tempo parziale di studenti
meritevoli e -a parità di curriculum-in condizioni economiche più disagiate,
per lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività degli studenti.
3. L’Ateneo,
le Facoltà e le singole strutture didattiche per quanto di loro competenza
predispongono i mezzi idonei ad assicurare agli studenti disabili l'esercizio
del diritto allo studio.
4. Le
strutture didattiche organizzano speciali servizi di orientamento e, ove
possibile, corsi di recupero e preferibilmente corsi intensivi per gli studenti
a tempo determinato, per gli studenti lavoratori o per gli studenti fuori
corso, anche utilizzando gli strumenti per l'insegnamento a distanza.
5. Le
Facoltà e le strutture didattiche possono organizzare, anche in collaborazione
con ordini professionali ed Enti pubblici e privati, incontri, tirocini e ogni
altra iniziativa che agevoli l'inserimento dei diplomati e dei laureati nel
mondo del lavoro.
Art. 38
Diritti degli studenti
1. Gli
studenti hanno il diritto di essere informati sugli orari delle lezioni, sul
calendario delle valutazioni del profitto e sugli orari di ricevimento dei
docenti. Hanno il diritto di utilizzare pienamente le strutture ausiliarie
della didattica, quali laboratori e biblioteche, nei limiti delle
caratteristiche funzionali delle strutture stesse e della loro concreta
operatività.
2. Gli
studenti hanno il diritto di svolgere all'interno delle strutture universitarie
attività autogestite con finalità formative e culturali non sostitutive di
compiti istituzionali. A tal fine possono utilizzare i locali delle strutture
medesime, compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali,
secondo le modalità stabilite nei regolamenti dei corsi di studio e delle
Facoltà.
3. Per
la tutela dei propri diritti gli studenti possono presentare un esposto
sottoscritto al Preside, che, di concerto con il Presidente del corso di studi
interessato, assume i provvedimenti necessari; e nei casi più gravi, inoltra la
pratica al Rettore, che può investirne il Senato Accademico. Lo studente può
altresì adire direttamente l’Ufficio del Garante.
Art. 39
Doveri e sanzioni disciplinari
1. Gli
studenti partecipano alle attività dell'Università in modo conforme alla
normativa statale e a quella di Ateneo, nel pieno rispetto dei docenti, del
personale tecnico-amministrativo e degli altri studenti e senza recare danno al
materiale ed alle strutture.
2. La
funzione disciplinare nei confronti degli studenti è esercitata, a seconda dei
casi, dai Consigli dei corsi di studio, dai Consigli di Facoltà, dal Senato
Accademico e dal Rettore.
TITOLO IV
Norme comuni
Art. 40
Responsabili delle attività accademiche
1. Responsabile
del coordinamento fra i corsi di studio attivi in una Facoltà e dell'esecuzione
delle delibere del Consiglio di Facoltà è il preside; responsabile del corso di
studio è il presidente di questo; responsabile di un insegnamento è il titolare
di esso; responsabile degli esami di profitto per una disciplina e degli esami
di laurea sono i presidenti delle commissioni; responsabile per l'attuazione di
un programma di ricerca è il direttore di questo.
Art. 41
Valutazione delle attività didattiche
1. Alla
valutazione delle attività didattiche svolte provvede il Nucleo interno di
valutazione, costituito in osservanza della legge ed in conformità all'articolo
70 dello statuto.
TITOLO V
Norme finali
Art. 42
Attivazione dei singoli corsi di studio
1. In
sede di prima attuazione della riforma l’attivazione dei singoli corsi di
studio è subordinata ad un numero di iscritti ritenuto dal Senato Accademico
idoneo e coerente con le proposte delle singole Facoltà.
Art. 43
Modifiche del regolamento
1. Le
modifiche del Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico su
iniziativa del Rettore o di un membro del senato stesso, o su proposta delle
strutture didattiche e di coordinamento, secondo le modalità stabilite per la
sua approvazione.
Art. 44
Calendario adempimenti amministrativi
(disposizione inserita con il D.R. n. 960 del 11.5.2010)
1. Per
le scadenze previste nel presente
regolamento si rinvia ad apposito regolamento, in linea con le norme in vigore.
Art. 45
Elenco delle Facoltà
(disposizione inserita con D.R. n. 263
del 16.2.2004)
1. L’Università
degli Studi di Perugia comprende le Facoltà di Agraria, Economia, Farmacia,
Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Medicina
Veterinaria, Scienze della Formazione, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali,
Scienze Politiche.