UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
REGOLAMENTO QUADRO
DEI DIPARTIMENTI UNIVERSITARI
(emanato con D.R. n. 1534 del 9.10.1998, modificato con D.R. n. 2870 del 16/11/2005)
Art. 1
Disciplina dei Dipartimenti
1. L’organizzazione, il funzionamento e la gestione dei Dipartimenti sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Ogni Dipartimento adotta, deliberato a maggioranza assoluta dal proprio Consiglio, un Regolamento interno nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento-quadro. Spetta al Senato Accademico verificare la conformità dello stesso alle disposizioni generali. A tal fine il Senato può rinviare il Regolamento al Consiglio di Dipartimento con l’indicazione delle norme da modificare.
3. Il Consiglio di Dipartimento conforma gli Organi di questo e la loro attività alle norme inderogabili ed al presente Regolamento-quadro, come previsto dall’art.10 del Regolamento Generale di Ateneo.
Art.2
Regolamento interno
1. Il Regolamento interno:
a - reca la denominazione del Dipartimento e la sede di esso, quali risultano dall’atto costitutivo e dalle successive modifiche.
b - elenca i settori disciplinari nel cui ambito il Dipartimento svolge le proprie attività di ricerca;
c - può distinguere le Sezioni che siano comprese in esso, previste dall’art.33, comma 3° dello Statuto, definendone le competenze e l’organizzazione;
d - prevede i criteri per il coordinamento della ricerca e fissa le modalità per l’impiego delle relative risorse;
e - determina i criteri e le modalità per la collaborazione con le strutture didattiche.
2. Il Regolamento interno disciplina l’elezione del Direttore e della eventuale Giunta, nonché delle rappresentanze previste dall’art.37, comma 1, lettera b) dello Statuto, con votazione a scrutinio segreto.
3. Entro quindici giorni dalla delibera di approvazione, il Regolamento interno è inviato al Senato per gli adempimenti previsti dall’art.1, comma2. Il relativo Decreto Rettorale di emanazione viene affisso all’Albo del Dipartimento e ne viene diffusa la conoscenza con gli opportuni mezzi.
Art. 3
Consiglio del Dipartimento
1. Il Consiglio del Dipartimento è composto in conformità all’art.37, comma1 dello Statuto. Per le rappresentanze di cui al punto b) la misura massima prevista è rispettivamente del 15% e del 10% della componente di cui al punto a).
2. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni solari, e possono essere rieletti per una sola volta consecutiva.
Art. 3
bis
Norma transitoria
E' prorogato di un anno il mandato dei membri elettivi del Consiglio di Dipartimento ad eccezione dei membri eletti a decorrere dall'1-11-2004.
Art. 4
Direttore del Dipartimento
1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio e nominato dal Rettore a norma dell’art.38 dello Statuto; dura in carica quattro anni solari e può essere rieletto per una sola volta consecutiva.
Art. 5
Giunta del Dipartimento
1. Quando il Consiglio del Dipartimento risulti composto da un numero di membri superiore a diciotto, può essere eletta, con voto limitato ad un’unica preferenza nell’ambito della componente di appartenenza, una Giunta per gli effetti previsti dall’art.36, comma 2 dello Statuto. Essa consta di un numero di membri non inferiore a sei, oltre al Direttore, e deve rappresentare le diverse componenti presenti nel Consiglio.
Art. 6
Competenze del Consiglio e suo funzionamento
1. Spettano esclusivamente al Consiglio le delibere concernenti le materie ad esso riservate dalla legge, dall’art. 35 dello Statuto e dall’art. 8, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo, osservati i termini e le procedure sanciti dall’art. 80 del D.P.R. 4 marzo 1982, n. 371 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7
Segretario Amministrativo
1. Su proposta del Direttore Amministrativo, sentito il Direttore del Dipartimento, il Rettore nomina per ciascun Dipartimento un Segretario amministrativo cui spettano le funzioni e le prerogative determinate dallo Statuto e dalle normative vigenti.
Art. 8
(Personale
tecnico-amministrativo del Dipartimento)
1. Il personale delle aree funzionali tecnico-scientifiche in servizio presso il Dipartimento fa parte dell’organico dello stesso. Spetta al Consiglio del Dipartimento deliberare sulle opportune variazioni dell’organico, in conformità alla disciplina legale e regolamentare e promuovere la copertura dei posti vacanti, secondo le procedure vigenti.
2. Al Dipartimento è assegnato funzionalmente il restante personale necessario.
3. Spetta, altresì, al Consiglio di Dipartimento definire, attraverso criteri oggettivi, le modalità generali di utilizzo del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento stesso, favorendo la partecipazione professionale dei singoli. Delibera, inoltre, in ordine alle proposte dei Consigli di Corso di Studio per la utilizzazione del personale tecnico-amministrativo di cui all’art. 27, comma 3 dello Statuto.
Art. 9
Sezioni del Dipartimento
1. Sulle Sezioni previste dall’art. 2, comma1 di questo Regolamento e dalle norme richiamate, al fine della più efficace utilizzazione delle risorse, delibera il Consiglio, ricevuta la proposta del Direttore. Con la stessa delibera il Consiglio nomina il Coordinatore scientifico di ciascuna sezione ed assegna il personale e la necessaria attrezzatura di supporto.
2. Per l’esecuzione di speciali programmi di ricerca il Consiglio può istituire Sezioni a durata definita, con la delibera prevista dall’art. 85, comma 2 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dall’art. 35, comma 1, lettera a) dello Statuto e con la maggioranza richiesta dall’art. 6, comma 4 di questo Regolamento.
3. Le Sezioni costituiscono articolazioni funzionali del Dipartimento e non hanno rappresentatività esterna. Esse curano il coordinamento dell’attività di ricerca svolta entro gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
Art. 10
Procedura da seguire all’atto della
costituzione di un Dipartimento
1. Entro quindici giorni dalla data di ricezione del Decreto Rettorale di costituzione, il più anziano in ruolo tra i professori afferenti al Dipartimento, nella sua qualità di decano, indice l’elezione delle rappresentanze in Consiglio. Il numero dei rappresenti da eleggere per la prima costituzione del Consiglio è fissato nel Decreto Rettorale, osservata la proporzione fra le componenti.
Art. 11
Revisione generale dei Regolamenti interni
1. Entro quattro mesi dalla pubblicazione del Regolamento-quadro, i Dipartimenti già costituiti, conformano ad esso il proprio Regolamento interno. Ricevuta l’approvazione del Senato accademico, prevista dall’art.1, comma 2, il Direttore pubblica il Regolamento interno affiggendolo all’Albo del Dipartimento.
Art. 12
Integrazione della disciplina
1. Per quanto non sia disposto negli articoli precedenti, nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo, nel Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si osservano le norme e i principi che regolano la composizione ed il funzionamento degli Organi collegiali amministrativi.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore delle modifiche, i Dipartimenti procederanno all’adeguamento delle norme interne già adottate alle presenti disposizioni.