
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
REGOLAMENTO PER
L’AMMINISTRAZIONE,
E LA CONTABILITA’
Art. 2 - Controllo interno di gestione -
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELL’UNIVERSITÀ
Art. 3 - Bilancio Pluriennale di Ateneo -
Art. 4 - Esercizio Finanziario e Bilancio di
Previsione -
Art. 5 - Bilancio annuale di Previsione di Ateneo -
Art. 6 - Esercizio Provvisorio -
Art. 7 - Classificazione delle Entrate e delle
Spese -
Art. 8 - Partite di Giro e contabilità speciali -
Art. 9 - Contenuto del Bilancio -
Art. 10 - Quadro riassuntivo -
Art. 11 - Avanzo o Disavanzo di Amministrazione -
Art. 14 - Assestamento e variazioni al Bilancio -
Art. 15 - Accertamento delle Entrate -
Art. 16 - Riscossione delle Entrate -
Art. 17 - Reversali di incasso -
Art. 18 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate
-
Art. 19 - Fasi della spesa ed assunzione di impegni
-
Art. 20 - Prenotazioni di Impegno -
Art. 21 - Registrazione degli Impegni di Spesa -
Art. 22 - Liquidazione delle Spese -
Art. 23 - Ordinazione della Spesa -
Art. 24 - Documentazione dei Mandati di pagamento -
Art. 25 -
Modalità di estinzione dei Mandati di pagamento -
Art. 26 - Mandati di pagamento inestinti alla fine
dell’esercizio -
Art. 27 - Carte di Credito ed altri strumenti
di pagamento -
Art. 28 - Affidamento Servizio di Cassa -
Art. 29 - Gestione del fondo economale -
Art. 30 - Scritture finanziarie e patrimoniali -
Art. 31 - Sistema di scritture -
Art. 32 - Deliberazione del conto consuntivo -
Art. 33 - Rendiconto finanziario -
Art. 34 - Situazione patrimoniale -
Art. 35 - Situazione Amministrativa -
Art. 36 - Bilancio Consolidato -
Art. 38 - Riaccertamento dei residui -
Art. 40 -
Erogazione di spese su aperture di credito -
Art. 43 - Inventario dei beni immobili -
Art. 44 - Consegnatari dei beni immobili -
Art. 45 - Classificazione dei beni mobili -
Art. 46 - Inventario dei beni mobili -
Art. 47 - Consegnatari dei beni mobili -
Art. 48 - Carico e scarico dei beni mobili -
Art. 50 - Ricognizione di beni mobili -
Art. 51 - Materiali di consumo -
Art. 53 - Magazzini di scorta -
Art. 54 - Autonomia negoziale -
Art. 55 - Riserva di competenze -
Art. 58 – Deliberazione a contrattare -
Art. 59 – Scelta del contraente -
Art. 61 - Procedura Negoziata -
Art. 62 - Procedure per spese in economia -
Art. 63 - Normativa applicabile -
Art. 64 - Stipulazione di contratti -
Art. 65 - Collaudo delle forniture -
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DELLE STRUTTURE
UNIVERSITARIE
CENTRI SENZA AUTONOMIA DI BILANCIO
Art. 67 - Ambito di applicazione -
Art. 68 - Disponibilità di fondi -
Art. 69 - Spese delle Strutture di coordinamento e
didattiche -
Art. 70 – Responsabili delle Strutture -
Art. 71 – Consegnatario dei beni -
Art. 72 – Forniture cumulative -
Art. 73 - Residui passivi ed avanzi di gestione -
Art. 74 - Ordinazione delle spese -
Art. 75 - Registri contabili -
Art. 76 - Documenti di spesa -
CENTRI CON AUTONOMIA DI BILANCIO
Art. 77 - Ambito di applicazione -
Art. 78 – Organi di gestione -
Art. 82 - Segretario amministrativo -
Art. 83 - Esercizio finanziario e bilancio di
previsione -
Art. 86 - Riscossione delle entrate -
Art. 88 - Documentazione dei Mandati di Pagamento -
Art. 89 - Modalità di estinzione dei mandati di
pagamento -
Art. 92 - Scritture contabili -
Art. 93 - Consegnatario dei beni -
Art. 94 – Attività Negoziale -
CENTRI INTERDIPARTIMENTALI E COLLABORAZIONI
INTERUNIVERSITARIE
Art. 95 - Centri interdipartimentali e Centri di
servizi interdipartimentali -
Art. 96 – Centri e Consorzi Interuniversitari -
DISPOSIZIONI COMUNI FINALI E TRANSITORIE
Art. 97 - Donazioni - eredità – legati -
Art. 98 - Attività commerciale: convenzioni e
prestazioni conto terzi -
Art. 99 - Convenzioni interne -
Art. 100 - Partecipazione ad organismi associativi
di diritto privato -
Art. 101 - Consulenze e collaborazioni esterne -
Art. 102 – Spese di rappresentanza -
Art. 105 - Ricerca in cooperazione con terzi -
Art. 108 – Contratti con l’Unione Europea -
Art. 109 - Rapporti contrattuali in corso -
Art. 110 - Collegio dei revisori dei conti -
Prospetto riepilogativo della situazione
patrimoniale per l’Amministrazione centrale
1.
Il
presente Regolamento, adottato in attuazione dell’art. 7,
comma 7, della Legge 9 maggio 1989 n. 168, e in attuazione di quanto previsto
dallo Statuto vigente, disciplina la gestione amministrativa, finanziaria,
contabile, patrimoniale dell’Università degli Studi di Perugia. Determina, nel
rispetto dei principi generali della contabilità dello Stato e degli Enti
Pubblici, i criteri di gestione, le procedure amministrative e finanziarie, le
responsabilità degli Organi, le procedure contrattuali, le convenzioni,
l’attività commerciale, l’amministrazione del patrimonio ed
i controlli sui risultati della gestione amministrativo-contabile
dell’Università nel suo complesso, ivi compresi i singoli Centri di spesa
individuati dallo Statuto.
2.
Il
presente regolamento, in particolare, si informa ai
seguenti principi:
a) annualità, unità, universalità, integrità,
veridicità, specificazione dei bilanci;
b) equilibrio tra entrate e spese;
c) utilizzazione dei finanziamenti finalizzati nel
rispetto del vincolo di destinazione;
d) autonomia finanziaria e di
bilancio delle strutture a gestione autonoma;
e) individuazione delle competenze e delle
responsabilità;
f) pubblicità degli atti e trasparenza delle
procedure (L. 241/90);
g) controllo dell’efficacia e dell’efficienza
della gestione, anche attraverso l’introduzione e lo sviluppo di una
contabilità economica -patrimoniale e di una contabilità analitica.
Art. 2 - Controllo interno di
gestione -
1. All’interno dell’Università è
istituito il servizio di Controllo di Gestione con il compito di seguire
l’andamento economico, la funzionalità e
l’efficacia della gestione dell’Università
con l’obiettivo di verificare la rispondenza della medesima ai documenti di
programmazione e alle direttive definite dagli Organi di governo.
2. Detto servizio predispone
annualmente, ai fini di cui alla art. 32, i dati e le
analisi necessari ad illustrare le risultanze e le valutazioni sull’andamento
economico e la funzionalità della gestione dell’Ateneo e dei Centri di spesa,
anche in relazione a standard minimi di economicità, efficienza e qualità dei
servizi, elaborati dall’ufficio stesso.
3. Il Controllo della gestione si può
avvalere, nel corso dell’esercizio, di periodiche rilevazioni e rendicontazioni di carattere finanziario ed
economico-patrimoniale ove le stesse siano necessarie ad individuare eventuali
scostamenti qualitativi, temporali ed economici nell’attuazione dei progetti e
degli interventi, al fine di introdurre tempestivamente adeguati correttivi.
4. Il Controllo di Gestione
attraverso idonei indicatori di risultati, di qualità ed efficacia, di costo ed
efficienza, nonché attraverso la periodica rilevazione
degli scostamenti ed il conseguente eventuale aggiornamento dei dati
previsionali, genera un controllo sull’attendibilità delle previsioni, la
verifica delle capacità di realizzazione dei programmi e progetti assegnati,
nel rispetto dei tempi e in termini di economicità della gestione ed
ottimizzazione delle risorse impiegate.
5. La struttura operativa che svolge
la funzione di Controllo di Gestione è assegnata alle dirette dipendenze del
Direttore Amministrativo. Tale struttura fornisce le conclusioni del predetto
controllo agli organi di governo, ai fini della verifica dello stato di
attuazione degli obiettivi programmati, ed ai
dirigenti dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per
valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
6. Al fine di permettere la
realizzazione del controllo di gestione la contabilità dell’Università è
organizzata in forma integrata, finanziaria, economica, patrimoniale ed analitica per programmi, progetti, Centri di Responsabilità
(di seguito denominati CDR), Centri di Costo (di seguito denominati CDC) e di
Ricavo.
7. Il sistema di contabilità
economico-patrimoniale si avvale della redazione di un Piano di
Conti Economico patrimoniale di Ateneo suddiviso in quattro sezioni contenenti
sia valori economici (Costi e Ricavi) che valori numerari (Attività e
Passività) al fine della determinazione del reddito di esercizio.
8. Costituiscono i Centri di Responsabilità
dell’Ateneo l’Amministrazione Centrale, i Poli scientifico-didattici e i Centri
definiti dallo statuto come Strutture di Coordinamento, Strutture di Ricerca,
Centri di Servizio ed Aziende. I CDR sono di primo livello se aventi autonomia di bilancio, di secondo, o oltre, per
quelli non aventi autonomia di bilancio.
9. Sono definite
Attività o funzioni obiettivo le principali attività istituzionali e di
gestione dell’Ateneo quali l’Attività di Ricerca, Didattica, Assistenziale,
Commerciale e di Funzionamento delle strutture.
10. In corrispondenza di ogni centro di costo sono
valutati:
a) la quantità ed il
valore dei fattori produttivi impiegati;
b) la quantità e qualità
dei servizi, dei beni e delle prestazioni erogate;
c) il contributo dato
dalla attività del Centro al conseguimento degli obiettivi individuati dai
competenti Organi.
11. Le
informazioni dovranno essere organizzate in modo tale da consentire al
responsabile di intervenire sull’utilizzo delle risorse per migliorare i
risultati.
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
DELL’UNIVERSITÀ
Art. 3 - Bilancio Pluriennale di
Ateneo -
1. L’Università è tenuta alla
redazione di un Bilancio pluriennale di sola competenza, in conformità alle
linee programmatiche dettate del Senato Accademico, nel quale sono esposti i
programmi e le scelte da operare nel periodo considerato. Esso espone:
a) il quadro complessivo delle risorse
disponibili;
b) il quadro complessivo delle risorse
che si prevede di acquisire nel periodo considerato;
c) le priorità degli obiettivi da
raggiungere;
2. Il Bilancio pluriennale di Ateneo delinea il quadro complessivo delle risorse finanziarie che
si prevede di accertare e di impegnare nel periodo considerato, correlando
opportunamente i flussi di entrata e di spesa e consentendo una valutazione
degli obiettivi che si intende raggiungere.
3. Tale documento pluriennale è
predisposto, dopo l’individuazione delle linee programmatiche espresse dal
Senato Accademico, dal Rettore coadiuvato dalla Giunta di Ateneo e dal
Direttore Amministrativo ed è presentato al Consiglio di Amministrazione,
previo parere di conformità del Senato Accademico, per l’approvazione,
unitamente al Bilancio annuale di previsione di Ateneo. Esso si riferisce ad un periodo triennale e può essere aggiornato annualmente
in presenza di elementi sopravvenuti, non noti all’atto della sua formulazione,
che inducano a dover modificare o integrare gli obiettivi della programmazione.
Art. 4 - Esercizio Finanziario e
Bilancio di Previsione -
1. L'esercizio finanziario
dell'Università ha la durata di un anno e coincide con l'anno
solare.
2. L’attività finanziaria
dell’Università si svolge in base al bilancio annuale di previsione di Ateneo ed in base ai bilanci annuali di previsione dei Centri con
autonomia di bilancio.
3. La gestione finanziaria ed i relativi bilanci di previsione sono governati dai
principi della universalità, unicità, integralità, veridicità ed equilibrio
finanziario.
4. Il Bilancio annuale di previsione
di Ateneo è formulato in termini finanziari di competenza ed espone l’ammontare
delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di
impugnare.
5. Le previsioni devono essere formulate, quanto
alle entrate, in base a motivati criteri di certezza o
di ragionevole attendibilità; quanto alle spese, in relazione ai programmi
definiti ed alle capacità operative concretamente esistenti nel periodo
considerato.
6. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo
integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlate spese o entrate.
7. E’ vietata qualsiasi gestione di
fondi al di fuori dei bilanci.
8. La prima posta delle entrate o
delle uscite deve indicare il presunto avanzo o disavanzo di Amministrazione al
31 Dicembre dell’esercizio in corso, rilevato dalle risultanze
dell’apposita tabella dimostrativa.
Art. 5 - Bilancio annuale di
Previsione di Ateneo -
1. Il bilancio annuale di previsione
dell’Ateneo si compone dello stato di previsione delle
Entrate, dello stato di previsione delle Uscite e del quadro generale
riassuntivo.
2. L’unità elementare del bilancio è
il capitolo. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati e deve essere omogeneo e
chiaramente definito. Il capitolo può essere suddiviso in articolazioni per
specifiche esigenze di analisi finanziarie.
3. Le linee programmatiche della
gestione finanziaria devono essere formulate, di norma entro il 31 ottobre, dal
Senato Accademico, ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto.
4. Il progetto di bilancio di
previsione è predisposto, in base alle linee programmatiche di cui al comma
precedente, dal Direttore Amministrativo, coadiuvato dal responsabile della
Ripartizione Finanziaria, e presentato dal Rettore entro il 20 Novembre al
Senato Accademico per il parere di conformità alle linee programmatiche
dettate.
5. Entro il 20 Dicembre, il Rettore
sottopone al Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione che comunque deve
avvenire entro il 31 dicembre, il progetto di bilancio. Il Consiglio può non
conformarsi al parere del Senato Accademico con delibera motivata ed a maggioranza di 2/3 dei suoi membri. Al Bilancio è allegata
una relazione del Rettore che evidenzi, tra l’altro, gli obiettivi da
raggiungere mediante l’impiego degli stanziamenti di bilancio, l’adeguatezza
degli stanziamenti proposti rispetto alle previsioni
contenute nel documento programmatico pluriennale, i criteri seguiti nella
determinazione dei finanziamenti da attribuire ai Centri di spesa, le
variazioni proposte rispetto alle previsioni dell’esercizio in corso, la
consistenza del personale in servizio. Alla relazione rettorale è allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
6. I bilanci annuali di previsione
dei Centri con autonomia di bilancio, approvati dai
competenti organi deliberanti, sono allegati al bilancio annuale di previsione
di Ateneo.
Art. 6 - Esercizio Provvisorio -
1. In casi eccezionali, ove non si addivenisse all’approvazione del bilancio di previsione, il
Consiglio di Amministrazione può autorizzare, con delibera motivata, il ricorso
all’Esercizio provvisorio, che comunque non può protrarsi oltre il 30 aprile
dell’anno successivo, individuandone le relative modalità. Se per qualsiasi
circostanza tale autorizzazione non dovesse intervenire, provvederà il Rettore
con apposito decreto, da presentare per la ratifica
alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 7 - Classificazione delle
Entrate e delle Spese -
·
Titolo
I Entrate
proprie
·
Titolo
II Entrate da
trasferimenti
·
Titolo
III Altre
Entrate
·
Titolo
IV Partite di
giro e contabilità speciali
2. Le spese sono classificate e ripartite,
secondo la destinazione, nei seguenti Titoli:
·
Titolo
I Risorse
Umane
·
Titolo
II Risorse
per il funzionamento
·
Titolo
III Interventi
in favore degli studenti
·
Titolo IV Oneri
finanziari e tributari
·
Titolo
V Altre spese
correnti
·
Titolo
VI
Acquisizione e valorizzazione beni durevoli
·
Titolo VII
Estinzione mutui e prestiti
·
Titolo
VIII Spese per la ricerca
·
Titolo
IX Spese per
attività commerciale
·
Titolo
X Funzionamento
strutture universitarie
·
Titolo
XI Partite di
giro e contabilità speciali
Art. 8 - Partite di Giro e
contabilità speciali -
1.
Le
partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano
per conto di terzi e che, costituendo al tempo stesso un debito ed un credito
per l’Università, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio.
2.
Le
contabilità speciali sono riferite a quelle attività finanziarie che, per la
loro particolare origine e destinazione, devono essere separate dall’ordinaria
gestione.
Art. 9 - Contenuto del Bilancio -
1.
Il Bilancio
mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell’Esercizio in corso
definiti al momento della redazione del preventivo; le spese indicate devono
essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate
previste, in maniera che il bilancio risulti in
pareggio. Ai soli fini del conseguimento del pareggio si può tenere conto del
presunto avanzo di amministrazione.
2.
I contributi
del M.I.U.R., qualsiasi sia
la loro natura, non possono essere iscritti in misura superiore a quelli
complessivamente assegnati per l'anno in corso, salvo che non sia stato
comunicato prima dell'approvazione del bilancio di previsione, l'importo
stabilito per il nuovo anno.
Art. 10 - Quadro riassuntivo -
1. Il Bilancio di previsione,
compilato in termini di competenza, comprende un quadro riassuntivo nel quale
sono riepilogate, per titoli e categorie, le entrate e le spese.
Art. 11 - Avanzo o Disavanzo di
Amministrazione -
1. Nel Bilancio di previsione la
prima posta, sia dell’entrata che dell’uscita, è
costituita dall’indicazione rispettivamente dell’Avanzo o Disavanzo di
Amministrazione presunto al 31 Dicembre dell’esercizio precedente a quello cui
il preventivo si riferisce.
2. Al Bilancio è allegata una tabella
dimostrativa dell’Avanzo o Disavanzo di Amministrazione, redatta in conformità
dell’Allegato A ove sono indicati i singoli
stanziamenti di spesa correlati all’utilizzazione dell’avanzo di
amministrazione presunto. Su detti stanziamenti l’Università non può assumere
impegni se non è dimostrata l’effettiva esistenza dell’Avanzo di
Amministrazione in misura non inferiore agli stessi. Del disavanzo di
amministrazione presunto, deve tenersi conto nella formulazione delle
previsioni di esercizio, al fine del suo ripianamento, ed
il Consiglio di Amministrazione deve illustrare, nella deliberazione del
bilancio preventivo, i criteri per pervenire allo stesso. Il Consiglio di
Amministrazione, qualora si accerti, in sede consuntiva, un maggior avanzo o
disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, delibera i
provvedimenti necessari, in relazione allo
scostamento, anche su base pluriennale.
1.
Il
Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, può
deliberare, di regola in occasione dell'approvazione del Bilancio di
previsione, le contrattazioni di mutui e prestiti per spese di investimento ai
sensi della Legge 168 del 9/5/1989 e successive integrazioni e modificazioni.
In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può
superare il 15% dell'ammontare dei contributi dello
Stato per il funzionamento ivi comprese le spese per investimenti e per
l'edilizia universitaria.
2.
Qualora
le giacenze medie del fondo di cassa lo consentano, il Consiglio di
Amministrazione può deliberare investimenti ricorrendo ad anticipazione
extracontrattuale con il proprio Cassiere, purché prevista nella Convenzione
con quest'ultimo stipulata, autorizzando contemporaneamente i competenti uffici
finanziari a far gravare i necessari pagamenti sulla cassa corrente previa
adozione di un piano di ammortamento massimo settennale al fine di bilanciare
la relativa esposizione finanziaria
1.
Nel
Bilancio di Ateneo è iscritto, in apposito capitolo,
fra le “Altre spese correnti”, un fondo di riserva per le spese impreviste e
per le maggiori spese che potrebbero verificarsi durante l’esercizio, il cui
ammontare non può superare il 5% delle spese correnti complessive previste.
2.
Su
tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.
Art. 14 - Assestamento e
variazioni al Bilancio -
1.
Il
Consiglio di Amministrazione delibera l’assestamento di bilancio dopo
l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio precedente.
2.
Con
l'assestamento di bilancio si provvede:
a) all'aggiornamento dell'eventuale
avanzo o disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente;
b) all'adeguamento delle previsioni di
entrata e di spesa in relazione alla quantità dell'avanzo o del disavanzo di
amministrazione accertato rispetto a quello iscritto.
3. Le proposte di delibera
riguardanti le variazioni di bilancio, ivi comprese quelle per l’utilizzo del
fondo di riserva e per storni da un capitolo all’altro, sono formulate dal
Direttore Amministrativo coadiuvato dal responsabile della Ripartizione
Finanziaria e sono presentate dal Rettore con motivata relazione, previo parere
del Collegio dei revisori dei conti, al Consiglio di
Amministrazione per l’approvazione.
4. In caso di necessità ed
urgenza le variazioni di bilancio possono essere disposte dal Rettore, con
decreto motivato, che dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione
nella prima adunanza utile successiva per la ratifica. In tal caso il parere
del Collegio dei revisori dei conti potrà essere successivamente
acquisito.
5. Le variazioni per nuove e maggiori
spese possono essere proposte e deliberate soltanto se è assicurata la
necessaria copertura finanziaria.
6. Sono vietati gli storni tra i residui, tra residui e competenza e viceversa, e da capitoli di spesa
aventi vincolo di destinazione.
7. La copertura finanziaria per le spese può
essere effettuata con storni di fondi tra capitoli di
spesa o mediante riduzione di impegni di spesa non perfezionati.
8. Le variazioni di bilancio contestuali di
entrata e di spesa, correlate ad entrate finalizzate
in forza di legge, di atti contrattuali o convenzionali e di delibere del
Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, sono adottate con Decreto
del Rettore e trasmesse per conoscenza al Collegio dei revisori dei conti.
Art. 15 - Accertamento delle
Entrate -
1. Le entrate dell’Università sono
accertate quando, sulla base di idonea documentazione,
sia acquisita l’identità del debitore, nonché la ragione del credito o
dell’assegnazione finanziaria, e sono iscritte come competenza dell’esercizio
finanziario per l’ammontare del credito che viene a scadenza entro l’anno.
2. I documenti che comportano
accertamento di entrate sono trasmessi dai relativi e competenti uffici
finanziari per le annotazioni nelle apposite scritture
con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.
3. Le entrate accertate e non
riscosse entro il termine dell’esercizio costituiscono i residui attivi da
iscrivere tra le attività della situazione patrimoniale.
Art. 16 - Riscossione delle
Entrate -
1.
Le
entrate sono riscosse dall’Istituto o Azienda di credito che gestisce il
servizio di cassa dell’Università, mediante reversali di incasso
2.
Le
somme introitate mediante il servizio dei conti correnti postali devono
affluire mensilmente all’Istituto o Azienda di credito di cui al precedente
comma.
3.
Le
eventuali somme pervenute direttamente all’Università, dopo avere appurato la
ragione del credito ed il soggetto debitore, sono
annotate dagli agenti contabili in apposito registro e versate all’Istituto o
Azienda di credito che gestisce il servizio di cassa entro e non oltre il
quindicesimo giorno dal ricevimento, previa autorizzazione provvisoria di
incasso.
4.
Le
somme direttamente pervenute all’Istituto cassiere,
sono da questi versati al pertinente conto bancario e contestualmente
comunicate alla competente gestione universitaria.
Art. 17- Reversali di incasso -
1.
Le
reversali di incasso, numerate in ordine progressivo
per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore Amministrativo e dai
responsabili degli Uffici competenti o dalle persone dagli stessi delegate che
legittimamente li sostituiscono, anche mediante l’eventuale utilizzo della
procedura prevista per la firma digitale. Le reversali contengono le seguenti
indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) capitolo di bilancio;
c) codice informatico del capitolo;
d) nome cognome o denominazione del
debitore e relativo codice fiscale e/o partita Iva;
e) causale della riscossione;
f) importo in cifre e in lettere;
g) data di emissione.
2. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell’esercizio in corso sono tenute distinte da
quelle relative agli esercizi precedenti, da contraddistinguersi con
l’indicazione “residui”.
3. Le reversali sono cronologicamente registrate
nell’apposito giornale di cassa e nei partitari di
entrate prima dell’invio all’Istituto cassiere.
4. Le reversali di incasso
non riscosse entro la chiusura dell’esercizio vengono restituite dall’Istituto
cassiere all’Università per l’annullamento e la riemissione
in conto residui.
Art. 18 - Vigilanza sulla
riscossione delle entrate -
1.
Il
Direttore Amministrativo vigila affinché l’accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano con regolarità. A
tal fine i responsabili dei competenti uffici segnalano tempestivamente al
Direttore amministrativo l'insorgere delle eventuali inadempienze.
Art. 19 - Fasi della spesa ed assunzione
di impegni -
1.
La
gestione delle spese avviene attraverso le fasi dell’impegno, della
liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento.
2.
Costituiscono
impegno sugli stanziamenti dell’esercizio le somme dovute a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate nel corso dell’esercizio finanziario con creditori
determinati o determinabili in base alla legge, a
contratto, o ad altro titolo giuridicamente valido.
3.
Gli
impegni non possono in nessun caso superare l’ammontare degli stanziamenti dei
singoli capitoli di bilancio.
4.
Gli
impegni si riferiscono all’esercizio finanziario in corso, tranne quelli relativi a:
a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l’impegno può
estendersi a più anni; i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti
dei fondi assegnati per ogni esercizio;
b) spese per l’estinzione di mutui;
c) spese correnti per le quali sia
indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere
impegni a carico dell’esercizio successivo;
d) spese per il rinnovo di abbonamenti a
riviste per le quali è possibile assumere l’impegno a carico dell’esercizio
successivo per un ammontare non superiore agli impegni deliberati
nell’esercizio in corso;
e) spese per affitti ed altre spese
continuative e ricorrenti per le quali l’impegno può estendersi a più esercizi
quando l’Università ne riconosca la necessità o la convenienza e, comunque, per
un periodo non superiore a nove anni.
5. Nessun impegno può essere assunto a carico
dell’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre. La differenza che risulta tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di
spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.
6. Le quote di stanziamenti relativi
a spese in conto capitale nonché quelle aventi vincoli di destinazione,
non impegnate al termine dell’esercizio, sono riportate, in aggiunta ai
relativi stanziamenti dei corrispondenti capitoli, nel bilancio dell’esercizio
successivo. Dette quote sono evidenziate in calce alla situazione finanziaria e
a quella amministrativa e possono essere utilizzati, anche prima
dell’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del conto
consuntivo.
7. Le spese impegnate e non pagate entro il
termine dell’esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi
tra le passività della situazione patrimoniale.
Art. 20 - Prenotazioni di Impegno
-
1.
Gli
Uffici competenti dell’Amministrazione centrale devono comunicare agli Uffici
finanziari i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possano derivare
impegni di spesa, indicando l’ammontare presunto degli oneri finanziari, ed il capitolo di bilancio cui devono essere imputati.
Art. 21 - Registrazione degli
Impegni di Spesa -
1.
Tutti
gli atti comportanti oneri a carico del bilancio devono essere inoltrati,
unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, agli uffici Finanziari,
che provvedono alla registrazione degli impegni di
spesa, previa verifica della regolarità formale della documentazione, ivi
compresa quella inerente l’espletamento dell’eventuale gara, e della esatta
imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilità del
bilancio di previsione.
2.
Gli
atti non ammessi alla registrazione di impegno sono
restituiti, dagli Uffici finanziari, all’Ufficio di provenienza, con le
osservazioni del caso.
Art. 22 - Liquidazione delle Spese
-
1.
La
liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo
dovuto e nell’individuazione del soggetto creditore è effettuata
dall’Ufficio competente, previo accertamento dell’esistenza dell’impegno e
verifica della regolarità della fornitura dei beni, opere e servizi, nonché
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei
creditori.
Art. 23 - Ordinazione della Spesa
-
1.
Il
pagamento delle spese è ordinato mediante l’emissione di mandati di pagamento
numerati in ordine progressivo e tratti sull’Istituto di credito incaricato del
servizio di cassa.
2.
I
mandati di pagamento sono firmati dal Direttore Amministrativo e dai responsabili
degli Uffici competenti o dalle persone dagli stessi delegate
che legittimamente li sostituiscono, anche mediante l’eventuale utilizzo della
procedura prevista per la firma digitale. I mandati contengono le seguenti
indicazioni:
a. esercizio finanziario;
b. titolo, categoria e capitolo di
bilancio;
c. codice informatico del capitolo;
d. nome cognome o denominazione sociale
del creditore nonché codice fiscale e/o partita IVA;
e. causale del pagamento;
f. importo in cifre e in lettere;
g. modalità di estinzione del titolo;
h. data di emissione;
i.
istituto cassiere e luogo ove deve farsi il pagamento.
3. Possono essere emessi mandati di pagamento
collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso
titolo distintamente a favore di diversi creditori.
4. Ogni mandato di pagamento è riferito ad un solo capitolo di bilancio.
5. I mandati di pagamento che si riferiscono a
spese dell’esercizio in corso devono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da
contraddistinguersi con l’indicazione “residui”.
Art. 24- Documentazione dei
Mandati di pagamento -
1.
Ogni
mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi,
da documenti in originale comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, delle
forniture o dei servizi, dalle fatture, dai verbali di collaudo richiesti, dai
documenti relativi all’espletamento di eventuali gare, dai buoni di carico di
beni inventariabili, ovvero da bolletta di consegna per materiali da assumersi
in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti di impegno o
dall’annotazione dei relativi estremi, dalle note di liquidazione, e da ogni
altro documento che giustifichi la spesa.
Art. 25 - Modalità di estinzione dei Mandati di pagamento -
1.
I
Mandati di pagamento sono estinti mediante:
a)
quietanza diretta del creditore, persona fisica, o del legale
rappresentante della persona giuridica, raccolti in forma scritta dall’istituto
cassiere;
b)
accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore con
spese a suo carico e con espressa dichiarazione dell’avvenuto accreditamento
rilasciata dall’Istituto cassiere;
c)
accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore e con
spese a suo carico con consegna da parte dell’Istituto cassiere della ricevuta
dell’avvenuto versamento;
d)
commutazione in assegno circolare non trasferibile all’ordine del
creditore da spedire al suo indirizzo, con spese a suo carico e con annotazione
da parte dell’Istituto cassiere degli elementi identificativi dell’assegno e
della spedizione;
e)
altre forme riconosciute dall’ordinamento giuridico che diano
certezza dell’avvenuto, corretto pagamento.
Art. 26 - Mandati di pagamento
inestinti alla fine dell’esercizio -
1.
I
mandati di pagamento non pagati entro il termine dell’esercizio sono restituiti
dall’Istituto cassiere all’Università per il loro annullamento e per la remissione
in conto residui.
2.
I
mandati di pagamento individuali e quelli collettivi rimasti interamente o
parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre possono essere commutati in
assegni circolari non trasferibili all’ordine del creditore da spedire a cura dell’Istituto
cassiere all’indirizzo dei medesimi di norma con spese
a loro carico.
Art. 27 - Carte di Credito ed altri
strumenti di pagamento -
1.
I
pagamenti possono essere effettuati anche mediante
carte di credito e altri strumenti di pagamento nei casi e con le modalità
stabilite da un apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.
SERVIZIO DI CASSA
Art. 28 - Affidamento Servizio di
Cassa -
1.
Il
servizio di cassa è affidato, a seguito di procedura concorsuale
ed in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione,
ad un unico Istituto di Credito di cui all’art. 5 del Regio Decreto 12 marzo
1936, n. 375 e successive modificazione, il quale custodisce e amministra
altresì i titoli pubblici e privati di proprietà dell’Università, con
l’osservanza delle disposizioni normative che regolano la gestione dei flussi
finanziari dell’Università.
2.
La
convenzione di cui al comma precedente deve altresì prevedere le modalità per l’autonomo espletamento del servizio di cassa
dei Centri autonomi di Bilancio (Dipartimenti, Centri e Poli Scientifico -
didattici ed Azienda agraria) che sono titolari ciascuno di un unico conto
fruttifero aperto presso l’Istituto Cassiere, ed il pagamento degli stipendi al
personale universitario.
3.
L’Università
può avvalersi di conti correnti postali per l’espletamento di particolari
servizi. Unico traente è l’Istituto cassiere previa emissione di apposita reversale da parte dell’Università.
Art. 29 - Gestione del fondo economale -
1.
L’Economo
dell’Università è dotato, all’inizio di ciascun esercizio, di un fondo
determinato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all’approvazione
del Bilancio di previsione, e comunque di importo non
superiore a € 25.000,00 (euro venticinquemila). Detto fondo è reintegrabile
durante l’esercizio previa presentazione della relativa documentazione di
spesa.
2.
L’Economo
può provvedere con il fondo, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle
spese di piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali, delle spese
postali, delle spese per il funzionamento degli automezzi e di quelle per
l’acquisto di giornali, pubblicazioni periodiche e simili, nonché
di altre spese di cui il pagamento in contanti si renda necessario o urgente.
Sul fondo possono altresì gravare gli anticipi per le spese di missioni se, per
motivi di urgenza, non è possibile provvedervi con mandati tratti sull’Istituto
cassiere. Le suddette spese sono autorizzate dal Direttore Amministrativo
nell’ambito delle rispettive competenze.
3.
L’Economo,
per le spese che singolarmente non eccedono € 50,00 (euro cinquanta), può dar prova dell’avvenuto pagamento tramite scontrino fiscale
o documentazione equipollente. Non è consentito il frazionamento di una stessa
spesa.
4.
I
pagamenti imputati ai fondi ed i reintegri sono
annotati giornalmente dall’Economo su apposito registro preventivamente
numerato e vidimato dal Direttore Amministrativo.
5.
Alla
chiusura dell’esercizio l’Economo provvede alla restituzione dell’anticipazione
precedentemente corrisposta dal capitolo
“Anticipazione”, mediante versamento all’Istituto Cassiere.
Art. 30 - Scritture finanziarie e
patrimoniali -
1.
Le
scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di
rilevare, per ciascun capitolo, sia per la competenza sia per i residui, la
situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei
relativi stanziamenti, nonché la situazione delle
somme riscosse e pagate e quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2.
Le
scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del
patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel
corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura
dell'esercizio.
3.
Per
la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l'Università ed i Centri
con autonomia di bilancio possono avvalersi, in
relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei
dati, ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore
produttività dei servizi.
Art. 31 - Sistema di scritture -
1.
L'Università
tiene le seguenti scritture:
a) un partitario delle entrate,
contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le
somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) un partitario delle spese,
contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le
somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
c) un partitario dei residui
contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei
residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste
da riscuotere o da pagare;
d) un giornale cronologico sia per le
reversali che per i mandati emessi con indicazioni separate delle riscossioni e
dei pagamenti in conto competenza, delle riscossioni e dei pagamenti in conto
residui;
e) i registri degli inventari.
2. Le scritture
indicate alle lettere d) ed e) del primo comma del
presente articolo devono essere numerate e vidimate in ciascun foglio dal
Direttore Amministrativo. Per le scritture informatizzate i fogli sono numerati
e la vidimazione avviene per registri.
TITOLO VI
Art. 32 - Deliberazione del conto
consuntivo -
1. Il conto consuntivo si compone del
rendiconto finanziario, della situazione amministrativa e della situazione patrimoniale.
2. Il conto consuntivo, predisposto
dal Direttore Amministrativo e dal Responsabile della Ripartizione Finanziaria,
accompagnato dalla relazione illustrativa del Rettore e dal parere del Collegio
dei revisori dei conti, è presentato al Consiglio di amministrazione, per
essere definitivamente approvato entro il 31 del mese
di maggio.
3. La relazione del Rettore illustra
l'andamento della gestione finanziaria ed economica dell'Università ponendo in
evidenza:
a) gli obiettivi perseguiti nel corso
della gestione nell’ambito della
programmazione previsionale;
b) i risultati generali della gestione
del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati sulla consistenza
economica e patrimoniale;
c) le variazioni apportate alle
previsioni nel corso dell'esercizio e relative motivazioni;
d) le variazioni intervenute nella
consistenza delle poste dell'attivo e del passivo del conto patrimoniale, con
particolare riferimento all'ammontare dei residui attivi e passivi.
4. Il conto consuntivo, unitamente a quello dei
Centri di spesa con autonomia di bilancio, previsti dallo Statuto, viene trasmesso alla Corte dei Conti, non oltre 15 giorni
dall'approvazione, unitamente alla relazione del Rettore e del Collegio dei
revisori dei conti.
Art. 33 - Rendiconto finanziario -
1.
Il
rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per
l'entrata e per la spesa per titoli, per categorie e per capitoli,
distintamente per competenza e per residui, secondo lo schema previsto dalle
procedure gestionali informatizzate.
2.
Devono risultare per
la competenza:
a) le previsioni iniziali, le
variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
b) le somme accertate o impegnate;
c) le somme riscosse o pagate;
d) le somme rimaste da riscuotere o da
pagare.
3. Devono essere indicati per i residui:
a) l'ammontare all'inizio dell'anno
finanziario;
b) le variazioni in più o in meno per i
riaccertamenti;
c) le somme riscosse o pagate;
d) le somme rimaste da riscuotere o da
pagare.
Art. 34 - Situazione patrimoniale
-
1. La situazione patrimoniale,
redatta secondo lo schema tipo allegato al presente regolamento (Allegato C),
indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed alla chiusura dell'esercizio e pone in evidenza le
variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la
diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.
2. Sono vietate compensazioni tra
partite dell'attivo e del passivo e tra variazioni in aumento e diminuzione.
Art. 35 - Situazione
Amministrativa -
1.
Al
conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa, redatta secondo lo
schema tipo allegato al presente regolamento (Allegato E) ,
la quale indica:
a) la consistenza del fondo di cassa
all'inizio dell'esercizio, le riscossioni, i pagamenti complessivi dell'anno in
conto competenza e in conto residui e la consistenza della cassa alla chiusura
dell'esercizio;
b) il totale complessivo delle somme
rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi), in conto
competenza ed in conto residui, alla fine dell'esercizio;
c) l'avanzo lordo o il disavanzo di
amministrazione;
d) le quote indisponibili per economie
finalizzate;
e) avanzo netto o disavanzo finale di
amministrazione.
Art. 36 - Bilancio Consolidato -
1. L'Università redige un rendiconto
finanziario per categorie e una situazione patrimoniale consolidata,
comprendente le risultanze delle gestioni proprie e di
quelle dei Centri di spesa previsti dallo Statuto, secondo lo schema previsto
dalle procedure gestionali informatizzate.
2. I prospetti redatti conformemente
a quanto previsto al comma precedente ed in conformità
di quelli allegati al presente regolamento, nonché secondo quanto previsto dal
decreto interministeriale di cui all'art. 7 comma 6 della legge n. 168/89 e
successive integrazioni e modificazioni, depurati dei trasferimenti interni di
fondi tra le diverse gestioni, sono annessi al conto consuntivo.
1.
Qualora
il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio,
per la gestione delle somme residue, è istituito, con
delibera del Consiglio di Amministrazione, da assoggettare alla medesima
procedura prescritta per le variazioni di bilancio, un capitolo aggiunto.
Art. 38 - Riaccertamento dei residui -
1.
La
Ripartizione Finanziaria, compila ogni anno la situazione dei residui attivi e
passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quelli di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2.
La situazione di cui al comma 1 indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o
pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più
realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3.
La
variazione dei residui attivi e passivi è disposta con apposita
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei
revisori dei conti.
4.
I residui attivi possono essere ridotti o
eliminati soltanto dopo che sono stati compiuti tutti gli atti per ottenere la
riscossione; può essere disposta la rinuncia ai diritti di credito quando, per
ogni singola entrata, il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti esorbitante rispetto all'ammontare della medesima
entrata.
5.
La situazione di cui al comma 1 e la deliberazione di cui al comma 3 sono allegate al
conto consuntivo.
6.
Le
risultanze attive che dovessero conseguire dal riaccertamento dei residui possono essere applicate al
bilancio dell’esercizio in corso ancor prima della sua chiusura.
1.
Si intendono perenti, agli effetti amministrativi, i residui relativi
alle spese correnti non pagate entro il secondo esercizio successivo a quello
cui si riferiscono ed i residui relativi alle spese in conto capitale non
pagate entro il quinto esercizio successivo; per le spese in annualità, il
periodo di conservazione decorre dall’esercizio successivo a quello di
iscrizione in bilancio di ciascuna rata.
2.
I
residui passivi perenti possono essere reiscritti in
conto competenza ai pertinenti capitoli negli esercizi successivi, quando ne
sia richiesto il pagamento dal creditore i cui diritti non siano prescritti.
Art. 40 - Erogazione di spese su aperture di credito -
1.
Fatto
salvo quanto previsto dall'art. 4 della legge 29
gennaio 1986, n. 23, le somme assegnate da parte dello Stato o altri Enti
Pubblici all'Università mediante aperture di credito sono gestite e
rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale
dello Stato.
1. Il Consiglio di Amministrazione
può deliberare di concedere anticipazioni, che trovino copertura nel bilancio
dell'Università, a favore dei Centri di spesa con autonomia di bilancio
previsti dal vigente regolamento, quando esse siano necessitate da spese
correlate ad entrate già accertate ma non ancora
riscosse e qualora le relative giacenze di cassa non dovessero presentare la
necessaria copertura finanziaria.
2. I Centri di spesa beneficiari,
dovranno reintegrare il Bilancio dell’Ateneo dell’anticipazione ricevuta, entro
un mese, dalla riscossione delle entrate cui le anticipazioni si riferiscono.
In mancanza si procederà al recupero mediante automatica compensazione con le
somme da trasferire al Centro di spesa o alla struttura a titolo di contributo
di funzionamento.
3. Il Consiglio può, altresì,
concedere anticipazioni a strutture esterne, che non abbiano fini di lucro,
alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni che:
a) risultino rispondenti alle prescrizioni
normative, che richiedono la rappresentanza maggioritaria dell'Università
nell'organismo di gestione;
b) gestiscano la realizzazione di Progetti di
cui l'Università sia direttamente titolare ovvero contitolare;
c) richiedano anticipazioni per rate di stati
di avanzamento per le quali sia stato già emesso mandato di pagamento da parte
degli Organi competenti e, quindi, corrispondenti a fasi di avanzamento per le
quali sia stata superata positivamente la valutazione di congruità sia tecnica
che amministrativa.
1.
I
beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice Civile.
Essi sono descritti in separati Inventari in conformità alle norme contenute
negli articoli successivi.
Art. 43 - Inventario dei beni
immobili -
1. L'inventario dei beni immobili
deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione, l'ubicazione,
l'uso cui sono destinati e la struttura cui sono affidati;
b) il titolo di provenienza, le
risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
c) le servitù, i pesi e gli oneri da
cui sono gravati;
d) il valore iniziale e le eventuali
successive variazioni;
e) gli eventuali redditi.
Art. 44 - Consegnatari dei beni
immobili -
1.
I
beni immobili, dopo il formale atto di cessione se acquisiti in proprietà, in
uso perpetuo o in locazione, ovvero dopo il collaudo,
se acquisiti a seguito di appalto di costruzione, sono dati in consegna ad
agenti dell'Università, individuabili nelle persone di:
a) Economo, per i
beni immobili del Rettorato e degli Uffici amministrativi della sede centrale;
b) Presidi, per i beni immobili in
cui si effettua l’attività didattica dei corsi di
studio e delle scuole di specializzazione delle Facoltà, ivi compresi quelli in
cui sono ubicati gli uffici amministrativi delle presidenze;
c) Presidenti di Polo
Scientifico-Didattici per i beni immobili che ospitano le rispettive
articolazioni amministrative, didattiche e scientifiche;
d) Direttori di Dipartimento e dei
Centri di Spesa con autonomia di Bilancio per i beni immobili che ospitano le
rispettive strutture, ivi compresi i corsi di dottorato ed
i laboratori;
2. Gli agenti sono personalmente responsabili dei
beni loro affidati nonché per qualsiasi danno
derivante dalla loro azione od omissione secondo le norme della contabilità
generale dello Stato.
3. La consegna ha luogo in base
a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi
la riceve, con l'assistenza del Direttore Amministrativo o di un Funzionario da
lui delegato.
4. Con apposito
disciplinare, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono determinati i
criteri per l'assegnazione degli alloggi di servizio.
Art. 45 - Classificazione dei beni
mobili -
1.
I
beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
a) mobili, arredi, macchine di ufficio,
strumenti tecnici e attrezzature in genere;
b) materiale bibliografico;
c) collezioni scientifiche;
d) automezzi ed altri mezzi di trasporto;
e) titoli e valori pubblici e privati;
f) altri beni mobili.
2. I beni mobili di interesse
culturale di cui al Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490, devono
essere descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad
identificarli.
Art. 46 - Inventario dei beni
mobili -
1.
L'inventario
generale dei beni mobili e dei beni mobili registrati,
deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e la descrizione
secondo la natura e la specie;
b) la quantità e il numero;
c) il valore;
d) la sede in cui si trovano.
2. I beni mobili di cui alla lettera a) del
precedente articolo sono iscritti al prezzo di acquisto, ovvero
di stima o di mercato, se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.
3. I titoli pubblici e privati sono iscritti, con
separato inventario, al prezzo di acquisto, o, in mancanza, al valore di borsa
del giorno precedente a quello della formazione
dell'inventario. Essi sono descritti con l'indicazione della natura, del numero
di identificazione, della scadenza del valore nominale
e della rendita annuale.
4. Sono iscritti in separato inventario, con
autonoma numerazione, i libri, il materiale bibliografico anche se contenuti su
supporto informatico. I libri singoli e le collezioni dei libri
sono valutati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o
al valore di stima, se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni
periodiche sono iscritte sotto un solo numero di inventario
all'inizio di ogni annata.
Art. 47 - Consegnatari dei beni
mobili -
1. I beni mobili, esclusi gli oggetti
di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna all'Economo o ad un suo delegato se trattasi di beni mobili
dell’Amministrazione centrale. Se trattasi di beni mobili delle strutture decentrate essi sono presi in consegna dai soggetti
individuati al precedente articolo 44, fermo restando quanto previsto dai
successivi commi 2 e 3.
2. In caso di sostituzione degli agenti
responsabili, deve essere effettuato il passaggio
delle consegne tra l’agente subentrante e il cessante, previa materiale
ricognizione dei beni, con verbale sottoscritto dall'agente cessante e da
quello subentrante, nonché dal Direttore Amministrativo o dal funzionario da
lui delegato, che assiste alla consegna.
3. Gli inventari sono redatti in
duplice esemplare, di cui uno è conservato presso l'Amministrazione Centrale e
l'altro dall’agente responsabile. Le scritture patrimoniali,
sono redatte a cura dei rispettivi agenti consegnatari
4. I Consegnatari possono individuare
Agenti sub consegnatari ai quali fanno capo le responsabilità proprie del
consegnatario.
5. Essi sono responsabili, per
negligenza di vigilanza e d’uso, del materiale inventariato o meno, loro
affidato per compiti istituzionali. I medesimi hanno l’obbligo di adottare, con
ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente all’Agente
Consegnatario ogni perdita o deterioramento.
Art. 48 - Carico e scarico dei
beni mobili -
1.
I
beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di
carico emessi dall'ufficio competente e firmati dall'agente consegnatario.
2.
Non
sono iscritti negli inventari gli oggetti di facile consumo, vale a dire quelli
che, per loro intrinseca natura, si consumano ovvero si deteriorano
irreparabilmente con l'uso, nonché le parti di
ricambio o accessorie di altri oggetti inventariabili.
3.
Su
ciascun bene deve essere apposto il numero di inventario
ad esso assegnato, come riportato nel relativo registro inventario.
4.
La
cancellazione dei beni mobili dagli inventari per obsolescenza, deterioramento
irreversibile, cessione, permuta o per altri validi motivi, quando il valore
iniziale del singolo bene non supera € 3.000,00 (euro tremila) è disposta dal:
a) Direttore Amministrativo su
proposta motivata dell’Economo per l’Amministrazione centrale;
b) Direttore
Amministrativo su proposta motivata dei Responsabili dei Centri di spesa senza
autonomia di bilancio per i beni ivi inventariati;
c) Direttore dei
Centri con autonomia di bilancio previa motivata relazione per i beni ivi
inventariati.
5. Per i beni il cui valore iniziale singolo sia
superiore a € 3.000,00 (euro tremila) la cancellazione, su proposta motivata
del consegnatario, è disposta:
a) dal Consiglio di Amministrazione, per
l’Amministrazione centrale e per le strutture non dotate di autonomia;
b) dai rispettivi Consigli, per i Centri
di spesa dotati di autonomia.
6. I provvedimenti di discarico dovranno indicare
l'eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcimento del danno a carico dei responsabili, in caso di dolo o colpa grave. A tal fine
i Centri con autonomia di bilancio debbono dare
comunicazione al Direttore Amministrativo, al termine di ogni esercizio
finanziario, dei provvedimenti e delle motivazioni dei discarichi inventariali
disposti.
7. La procedura di discarico termina con
l’emissione del Buono di discarico da parte dell’agente
consegnatario. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si
provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali di ogni
singola struttura.
8. Le strutture decentrate provvedono
direttamente alla conservazione della documentazione ed
all’aggiornamento delle scritture patrimoniali, comunicando all’ufficio
Patrimonio, alla fine di ogni esercizio finanziario, le risultanze che saranno
allegate alla situazione patrimoniale generale dell’Università.
9. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni
esercizio finanziario.
1.
I
beni discaricati possono, da coloro che li avevano in consegna, essere ceduti
al loro valore di stima a favore di terzi mediante procedura negoziata. La
stima sarà effettuata da apposita Commissione,
nominata dal Direttore Amministrativo per l’Amministrazione centrale e per i
Centri non dotati di autonomia di bilancio e dai rispettivi Responsabili per i
Centri di spesa con autonomia di bilancio. La consegna dovrà risultare
da apposito documento e l’eventuale ricavato confluisce nei fondi delle singole
strutture o dell’Amministrazione Centrale.
2.
Nel
caso in cui le procedure di cui al comma precedente non siano state esperite
per assenza di valore commerciale o siano state
inutilmente esperite, ovvero non siano ragionevolmente esperibili, il bene può essere ceduto a titolo gratuito da coloro che lo avevano in consegna,
dietro presentazione di richiesta scritta, a favore della Croce Rossa Italiana, di altre strutture
universitarie, delle istituzioni scientifiche o culturali, delle istituzioni
scolastiche, di altri enti pubblici o privati che abbiano finalità sociali od
umanitarie, oppure avviato alla rottamazione o alla discarica con qualsiasi
modalità.
Art. 50 - Ricognizione di beni
mobili ed
immobili
1. Si provvede di norma almeno una
volta ogni dieci anni alla ricognizione dei beni mobili ed
immobili e al conseguente rinnovo degli inventari, sulla scorta della
effettuata ricognizione, nonché della rivalutazione dei beni stessi, operata
sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 51 - Materiali di consumo -
1. L'Economo e gli altri agenti
incaricati della relativa gestione tengono apposita
contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati,
schede, supporti meccanografici ed informatici e altri materiali di consumo.
2. Il carico del materiale di cui al
comma 1 avviene sulla base delle ordinazioni
dell'ufficio competente e dai documenti di consegna dei fornitori. Il
prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.
3. Non vanno inclusi nell’inventario
i materiali di consumo e gli oggetti fragili o deteriorabili, cioè quei
materiali ed oggetti che, per l’uso continuo, sono
destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente, nonché i beni di valore
non superiore a € 25,00 (euro venticinque).
1. Gli autoveicoli sono registrati al
Pubblico Registro Automobilistico esclusivamente a
nome dell'Università degli Studi di Perugia, e vengono inventariati
dall’Amministrazione centrale ovvero dai Centri di Spesa.
2. I consegnatari degli autoveicoli
ne controllano l'uso, accertando che:
a) la loro utilizzazione sia conforme
alle vigenti disposizioni di legge e di servizio;
b) il rifornimento dei carburanti ed i
percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli.
3. Il consegnatario provvede mensilmente alla
compilazione del prospetto, che riepiloga le spese per il consumo dei
carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole
riparazioni.
Art. 53 - Magazzini di scorta -
1. L'Università, ove ne ravvisi
l'utilità, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di
materiali costituenti scorta.
Art. 54 - Autonomia negoziale -
1. L'Università ha piena autonomia
negoziale e può stipulare contratti e convenzioni di ogni tipo per perseguire
le proprie finalità istituzionali. I Centri di Spesa hanno autonomia negoziale,
entro i limiti stabiliti in questo Titolo.
Art. 55 - Riserva di competenze -
1.
Rimangono
di competenza dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo, tranne
per quanto previsto nell’articolo 62, tutte le spese ed i contratti
relativi a:
2. Ai Poli Scientifico-didattici
è demandata la gestione dei contratti relativi alle
lettere f, g, h, i, del precedente comma. I bandi delle relative gare, al fine
di ottimizzare le procedure di scelta del contraente,
prima della loro pubblicazione, devono ricevere l’approvazione del Responsabile
amministrativo di ciascun Polo didattico-scientifico.
1. L’alienazione, la permuta o la
locazione di beni immobili e mobili di proprietà dell’Ateneo sono autorizzate
con delibera del C.d.A,
ovvero del Consiglio dei Centri di spesa con autonomia di bilancio ove trattasi
di beni mobili inventariati presso questi ultimi, in cui si evidenzino
l’oggetto, i motivi del contratto, l’interesse pubblico sotteso ed il criterio
di scelta del contraente.
2. Per detti contratti si procede
mediante procedura aperta; sono consentite le procedure ristrette e negoziate
nei casi di convenienza o di evidente utilità risultanti
dalle deliberazioni di cui al comma precedente, nei limiti consentiti dalla
normativa vigente, e secondo quanto specificato dal Regolamento dei Contratti.
1. L’Università procede alla
realizzazione di opere e lavori pubblici, all’acquisto di beni e servizi, alla
permuta, alle locazioni, comprese quelle finanziarie, mediante contratti
stipulati con l’aggiudicatario prescelto a seguito dell’espletamento delle
procedure di cui ai successivi articoli.
Art. 58 – Deliberazione a
contrattare -
1. La determinazione di addivenire alla stipula del contratto, compresa l’eventuale
approvazione del progetto, l’autorizzazione alla spesa necessaria,
l’individuazione del responsabile della procedura di affidamento e
eventualmente del direttore dell’esecuzione e la scelta della forma di
contrattazione di cui al successivo articolo, sono di competenza:
a) Relativamente
all’Amministrazione
Centrale, del Rettore e del Direttore Amministrativo, secondo le rispettive
competenze, fino a € 250.000,00 (euro duecentocinquanta) e del Consiglio di
Amministrazione per importi superiori;
b) Relativamente ai Poli Scientifico-didattici,
secondo le rispettive competenze, del Pro-rettore fino a € 100.000,00 (euro
centomila), del Responsabile della
struttura amministrativa fino ad euro 5.000,00 (euro cinquemila) e del
Consiglio di Polo per importi superiori.
c) Relativamente ai centri con autonomia di bilancio, dell’organo che
dirige gli stessi fino a € 20.000,00 (euro ventimila) e del Consiglio dei
centri medesimi per importi superiori;
d) Relativamente ai centri senza autonomia di
bilancio, dell’organo che presiede o dirige gli stessi fino a € 5.000,00 (euro
cinquemila), dei rispettivi Consigli fino a € 80.000,00 (euro ottantamila), mentre per importi superiori del Consiglio di
Amministrazione ovvero dei Consigli dei Poli Scientifico-didattici
per i Centri senza autonomia di bilancio costituiti presso i Poli stessi.
Art. 59 – Scelta del contraente -
1. Ove previsto da disposizioni di
legge, l’Amministrazione universitaria aderisce alle convenzioni stipulate da
organismi appositamente costituiti dallo Stato o dalla
Regione per l’approvvigionamento di beni e servizi.
2. Si prescinde dall’acquisto di beni e servizi
tramite gli organismi di cui al comma 1, per forniture
non contemplate nelle relative convenzioni, ovvero a seguito di provvedimenti
degli organi competenti ad autorizzare le spese in cui siano evidenziati i
motivi di convenienza ed economicità.
3. Ove non sussistano le condizioni
di cui al precedente comma 1, nonché nei casi di cui
al comma 2, la scelta del contraente avviene con una delle procedure seguenti:
a) procedura aperta;
b) procedura ristretta, o ristretta
semplificata in caso di lavori, cui possono presentare offerta solo i soggetti
ritenuti idonei tra coloro che abbiano richiesto di
essere invitati a seguito di pubblico avviso;
c) procedura negoziata, previa
pubblicazione di bando di gara, con la quale l’amministrazione contratta le condizioni con i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal bando che ne abbiano fatto richiesta;
d) procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando di gara, con la quale l’amministrazione contratta le
condizioni direttamente con un unico operatore ovvero, se possibile, con almeno
tre operatori;
e) dialogo competitivo, in caso di appalti
particolarmente complessi, con il quale l’amministrazione definisce in
contraddittorio con più operatori gli strumenti per la soddisfazione dei propri
bisogni, prima di procedere all’affidamento dell’appalto;
f) accordo quadro,
in caso di appalti caratterizzati da serialità e caratteristiche esecutive
standardizzate;
g) sistemi dinamici di acquisizione, in caso
di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati;
h) cottimo fiduciario per l’effettuazione di
spese in economia, secondo quanto previsto da apposito regolamento per i
lavori, le forniture ed i servizi in economia.
1.
I
contratti derivanti dall’aggiudicazione di appalti a seguito di procedure
aperte o ristrette sono rogati da un Funzionario dell’Amministrazione,
designato quale Ufficiale Rogante. I contratti sono repertoriati
in un unico registro custodito dall’Ufficiale Rogante medesimo, secondo le
norme prescritte dalla legge notarile. L’Ufficiale Rogante autentica le copie
degli atti dallo stesso ricevuti per ogni effetto di legge e rilascia copie a coloro che ne facciano richiesta.
Art. 61 - Procedura Negoziata -
1.
Il
ricorso alla procedura negoziata è ammesso nei limiti consentiti dalla
normativa vigente.
Art. 62 - Procedure per spese in
economia -
1.
L’affidamento
di lavori, forniture e servizi in economia è
disciplinato da apposito regolamento dei Contratti di Ateneo.
Art. 63 - Normativa applicabile -
1.
Per
quanto non espressamente previsto si rimanda alla
normativa comunitaria, nazionale e regionale disciplinante gli affidamenti di
contratti pubblici.
2.
Le
modifiche normative che dovessero intervenire saranno immediatamente
applicabili anche nelle more della modifica del Regolamento per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Art. 64 - Stipulazione di
contratti -
1.
La
stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60
giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
2.
Salvo
motivate ragioni di particolare urgenza, certificate dal Responsabile del
Procedimento, il contratto non può essere stipulato prima di 30
giorni dalla comunicazione ai controinteressati
dall’aggiudicazione definitiva.
3.
In
caso di mancata stipula del contratto nei termini
fissati, per fatto dell’aggiudicatario, lo stesso decade dall'aggiudicazione
con conseguente incameramento da parte della amministrazione appaltante del
deposito cauzionale provvisorio se dovuto, senza pregiudizio per eventuali
azioni di risarcimento. La mancata produzione dell'eventuale documentazione
occorrente per la stipula del contratto entro il
termine fissato dall'Amministrazione equivale a rifiuto ad accedere alla
stipulazione del contratto.
4.
L'Università
provvede a restituire tempestivamente alle imprese non
aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori da esse in precedenza
costituiti.
5.
I
contratti, ad eccezione degli atti di cottimo, sono stipulati in forma
pubblica, pubblica amministrativa, privata,
elettronica o mediante scambi di corrispondenza, dal Dirigente preposto e, per
i Centri di spesa, dall’Organo che presiede o dirige gli stessi.
6.
I
contratti debbono avere termini e durata certi. Per
quelli i cui oneri gravano sulla parte corrente del bilancio, la durata non può
superare i nove anni, salvo ragioni di necessità o convenienza.
7.
I
contratti, entro il termine massimo di cui sopra, sono rinnovabili, per non più
di due volte. Il rinnovo è ammesso qualora sia stato espressamente previsto
nella gara e nel contratto originario, sia prevista nel contratto una clausola
di revisione periodica del prezzo e l’importo presunto
derivante dal rinnovo sia stato valutato in sede di determinazione del valore
complessivo della procedura di scelta del contraente.
8.
Sono
nulli i contratti ai quali sia apposta una clausola di rinnovo tacito.
9.
Le
spese di copia, di stampa nonché di imposte di bollo e
di registro sono a carico del contraente salva diversa disposizione normativa.
Art. 65 - Collaudo delle forniture
-
1. Le forniture di beni o servizi
sono soggette rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione
e possono essere anche parziali ed in corso d’opera.
2. Il collaudo o la verifica della
regolare esecuzione sono eseguiti da competente personale dell’Università
ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da estranei qualificati per
specifica competenza. La nomina del collaudatore o dell’apposita
Commissione è fatta dall’organo competente ad autorizzare la spesa secondo
quanto previsto dal precedente art. 58. Non può essere nominato collaudatore o
far parte della Commissione colui che abbia ordinato
la spesa o diretto i lavori, salvo il caso di acquisto di attrezzature
scientifiche.
3. Il collaudo nonché
l’attestazione di regolare esecuzione, esperiti con esito positivo, si
intendono accettati dall’Amministrazione. Nel caso in cui il collaudo o
l’attestazione di regolare esecuzioni non siano esperiti
con esito positivo, gli stessi devono risultare da apposito atto o
provvedimento degli organi competenti ad autorizzare la spesa.
Art. 66 - Revisione prezzi -
1. La revisione
dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti e alle condizioni previste dalle
disposizioni vigenti per le amministrazioni pubbliche. Ai casi non contemplati
in tali disposizioni, si applica l'art. 1664 c.c. per la quota eccedente il
decimo del prezzo.
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE
CENTRI SENZA AUTONOMIA DI BILANCIO
Art. 67 - Ambito di applicazione -
1.
Le
strutture di Coordinamento (Presidenze di Facoltà), quelle Didattiche (Scuole
di Specializzazione, Corsi di Studio) e gli altri Centri senza autonomia di
Bilancio costituiti nell'Università degli studi di
Perugia sono soggetti alle norme di cui al presente Titolo e, per quanto non
ivi disciplinato, alle disposizioni di cui alle Parti I e III del presente
Regolamento.
Art. 68 - Disponibilità di fondi -
1.
Le
strutture di cui all’articolo 67 possono disporre dei
seguenti fondi:
a)
funzionamento;
b) assegnazione per l'acquisto di attrezzature
didattiche e librarie;
c) contributi di laboratorio;
d) contributi di enti e di privati versati per
convenzioni o a titolo di liberalità;
e) finanziamenti mediante contratti e convenzioni
con enti pubblici e privati;
f) eventuali proventi derivanti dall’attività
commerciale;
g) ogni altro fondo specificatamente
destinato per legge o per disposizione degli Organi accademici competenti
all'attività delle suddette strutture.
Art. 69 - Spese delle Strutture di
coordinamento e didattiche -
1.
Nessuna
spesa di funzionamento e di acquisto di beni durevoli di
ciascuna Struttura di coordinamento e didattica, può essere posta a carico di
disponibilità diverse da quelle di cui al precedente articolo.
2.
Le
spese per lo svolgimento di attività commerciale, a favore di terzi, sono poste
a carico degli specifici finanziamenti allo scopo destinati per contratto o
convenzione, entro i limiti dei finanziamenti stessi.
Art. 70 – Responsabili delle
Strutture -
1.
Ai
Presidi di Facoltà, ai Direttori delle Scuole di specializzazione e dei Centri ed ai Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio, in qualità
di responsabili delle strutture, è demandata la gestione amministrativa e
contabile delle stesse.
2.
Il
Responsabile della struttura provvede all'ordinazione di quanto occorre al
funzionamento e per tutte le necessità connesse alle attività svolte nella
struttura stessa, con le modalità indicate negli
articoli seguenti.
3.
Il Responsabile designa il docente incaricato
della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.
Art. 71 – Consegnatario dei beni -
1.
I
consegnatari delle strutture, così come individuati dal precedente art. 44, provvedono ad inviare all’Economo, entro il 31 gennaio,
la situazione patrimoniale relativa all’esercizio precedente, riguardante i
beni caricati e discaricati nel corso dell’anno, dalla quale emerga la
consistenza finale.
Art. 72 – Forniture cumulative -
1.
Nel
caso in cui il Consiglio di amministrazione deliberi
di procedere ad acquisti cumulativi di materiale di uso corrente, le Strutture
sono tenute a rifornirsi negli appositi magazzini ovvero presso i fornitori indicati
dall'Amministrazione, con le modalità da essa stabilite.
2.
Nei
casi di cui al comma 1, la spesa è imputata sui fondi
delle strutture interessate.
Art. 73 - Residui passivi ed avanzi di
gestione -
1.
Le
somme impegnate e non pagate al termine dell'esercizio, sulle disponibilità dei
fondi delle Strutture, sono riportate nella contabilità dell'esercizio
successivo, sugli stessi capitoli.
2.
Le
somme non impegnate al termine dell'esercizio sulle disponibilità dei fondi della struttura, costituiscono economie di gestione e
possono essere riassegnate alla struttura, su motivata richiesta,
nell'esercizio successivo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
fatta salva la disposizione di cui al comma successivo.
3.
Le
somme che alla chiusura dell’esercizio risultano a
destinazione vincolata o stanziate a fronte di specifici provvedimenti di spesa
sono riportate, in aggiunta ai relativi stanziamenti, nei corrispondenti
capitoli del bilancio dell’esercizio successivo, in variazione dei relativi
valori di previsione e possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal
comma 6 dell’art. 19.
Art. 74 - Ordinazione delle spese
-
1.
La
Struttura è Centro di spesa nei limiti dei fondi assegnati. Il Responsabile
della stessa ordina al competente Ufficio finanziario di pagare le spese nei
limiti di ciascun capitolo in cui sono articolati i fondi assegnati. La
sottoscrizione dei titoli di spesa da parte dei
funzionari dell'amministrazione centrale, per le spese di cui al presente
articolo è limitata a garantire la capienza dei titoli impegnati, e il rispetto
delle vigenti norme regolamentari in termini di procedure seguite. Resta ferma
la responsabilità dei singoli ordinatori della spesa in
ordine alla funzionalità e strumentalità della spesa per i fini
istituzionali perseguiti.
2.
Il Responsabile della struttura può disporre di un Fondo Economale
fino ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) reintegrabile previa presentazione
del rendiconto di spese già sostenute.
3.
Il Responsabile della struttura, per le
piccole spese in contanti che singolarmente non eccedano € 30,00 (trenta/00) e
globalmente € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, può dar
prova dell’avvenuto pagamento tramite scontrino fiscale o documentazione
equipollente. Non è consentito il
frazionamento di una stessa spesa.
4.
Le
spese di cui al precedente comma sono annotate in apposito
registro vidimato e numerato dal Responsabile della Struttura stessa all'inizio
dell'esercizio.
5.
Al termine dell'esercizio i fondi di cui al comma 3 e 4 sono versati al bilancio universitario.
Art. 75 - Registri contabili -
1.
Ogni
Struttura deve tenere apposito libro giornale
preventivamente numerato e vidimato dal Responsabile della stessa struttura,
nel quale devono essere annotate cronologicamente le disponibilità dei fondi e
degli ordini di pagamento.
2.
Ogni
Struttura adotta un piano finanziario e controlla l'andamento della spesa al
fine di evitare che il totale degli impegni superi l'ammontare dei fondi
assegnati.
Art. 76 - Documenti di spesa -
1.
Tutti
gli atti comportanti oneri a carico dei fondi assegnati alla Struttura sono
annotati dal Responsabile nel registro di cui al precedente articolo.
2.
Le fatture, le note, i conti e simili in
originale sono vistati dal Responsabile della
struttura ai fini dell'attestazione della regolarità della fornitura o del
servizio, della rispondenza all'ordinazione, della regolarità dell'esecuzione e
dell'osservanza delle norme previste nel presente regolamento.
3.
Ad ogni documento relativo a spese di acquisto di beni mobili
inventariabili, a norma dell'art. 48, deve essere allegato il buono di carico
dell'inventario, firmato dal Responsabile della Struttura.
CENTRI CON AUTONOMIA DI BILANCIO
Art. 77 - Ambito di applicazione -
1.
I
Dipartimenti ed i Centri con autonomia di bilancio,
ivi compresi i Poli scientifico-didattici costituiti nell'Università degli
studi di Perugia sono soggetti alle norme di cui al presente Titolo e, per
quanto non ivi disciplinato, alle disposizioni di cui alle Parti I e III del
presente Regolamento.
2.
E’
fatto salvo per i Poli scientifico-didattici quanto eventualmente previsto da
specifiche disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo o del
Regolamento di funzionamento di ciascun Polo.
3.
Le Strutture didattiche e scientifiche costituite nel Polo, ad eccezione dei Dipartimenti, sono
Centri di Spesa senza autonomia di Bilancio rispetto al Polo stesso.
4.
Le
funzioni di Direttore e di Segretario Amministrativo, di cui ai successivi
articoli del presente Titolo, nei Poli Scientifico-didattici
sono svolte rispettivamente dal Pro-Rettore e dal Responsabile della struttura amministrativa di ciascun Polo.
Art. 78 – Organi di gestione -
1.
Gli
organi di gestione sono:
a)
il Consiglio;
b)
il Direttore;
c)
la Giunta ove prevista.
Il Consiglio:
a)
stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a
disposizione della struttura;
b)
approva il regolamento interno di funzionamento da emanarsi con
Decreto Rettorale;
c)
approva entro il 15 giugno le richieste di finanziamento
predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, ove esistente, ed il piano
annuale delle ricerche da presentare al Senato Accademico;
d)
approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo che è
inviato, nei successivi cinque giorni, al Rettore per essere allegato al
Bilancio di Previsione;
e)
approva entro il 31 marzo il conto consuntivo che è inviato, nei
successivi dieci giorni, al Rettore per essere allegato al conto consuntivo
dell’Università.
f)
esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle
leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
1.
La
Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle funzioni previste dalle norme
di legge e dal presente regolamento.
1.
Il
Direttore, coadiuvato dalla Giunta, ove esistente:
a)
è responsabile della gestione amministrativa e contabile;
b)
provvede all’ordinazione delle spese e dispone il pagamento delle
fatture, nell’osservanza delle norme che regolano l’amministrazione e la
contabilità;
c)
è consegnatario dei beni mobili inventariati;
d)
è consegnatario responsabile dei beni immobili;
e)
coadiuvato dal Segretario amministrativo predispone entro il 15
novembre il Bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il Conto Consuntivo
corredati da una dettagliata relazione illustrativa;
f)
esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono riconosciute
dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il
Direttore può designare in caso di assenza o temporaneo impedimento il docente
incaricato di sostituirlo.
Art. 82 - Segretario
amministrativo -
1.
Il
Segretario amministrativo, ferme restando le funzioni
che gli sono riconosciute dalle vigenti norme legislative, regolamentari e
statutarie:
a)
collabora con il Direttore per le attività volte al migliore
funzionamento della struttura, ivi compresa l’organizzazione dei corsi, dei
convegni e dei seminari;
b)
partecipa alle seduta del Consiglio con funzioni di segretario
verbalizzante e con voto consultivo;
c)
partecipa alle sedute della Giunta con funzioni di segretario
verbalizzante con voto consultivo;
d)
cura la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e del
conto consuntivo nonché la situazione patrimoniale;
e)
effettua, nell’ambito della gestione amministrativo-contabile del
dipartimento i controlli procedurali e contabili delle entrate e delle spese
con riguardo alla regolarità formale e fiscale dei documenti contabili;
f)
provvede alla corretta tenuta dei registri contabili ed
inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo –
contabile;
g)
effettua in collaborazione con il servizio Controllo di Gestione
tutte le operazioni inerenti la registrazione in contabilità economica delle
operazioni di contabilità finanziaria e la redazione dei relativi reports;
h)
provvede, su autorizzazione del Direttore, alle spese in contanti
per mezzo del fondo economale;
i)
provvede alla corretta tenuta dei verbali delle adunanze del consiglio
e della giunta;
j)
è responsabile dell’organizzazione del lavoro del personale
amministrativo assegnato alla struttura.
Art. 83 - Esercizio finanziario e
bilancio di previsione -
1.
L'esercizio
finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno
solare. La gestione finanziaria è unica e si svolge in base ad un unico
bilancio; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro
complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste in maniera che il
bilancio risulti in pareggio.
2.
Il bilancio annuale di previsione è
formulato in termini finanziari di competenza ed espone l’ammontare delle
entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare; l'unità elementare del bilancio
è rappresentata dal capitolo.
3.
Le assegnazioni
ordinarie da parte dell'Università non possono essere iscritte nel bilancio di
previsione in misura superiore a quelle delle corrispondenti assegnazioni
fissate per l'anno in corso, salvo che non siano già stati comunicati gli
importi stabiliti per il nuovo anno.
4.
Il
bilancio di previsione, redatto secondo lo schema previsto dalle procedure gestionali informatizzate, viene trasmesso a cura del
Direttore, per essere allegato al bilancio dell'Università, entro i 5 giorni
successivi alla data di approvazione da parte del Consiglio.
5.
Le variazioni di bilancio, ivi comprese quelle
per l’utilizzo del fondo di riserva di cui al successivo art. 84 e per storni di fondi da un capitolo all’altro, sono
deliberate nei modi e con le procedure previste per la formazione del bilancio
e ad esse, in caso d’urgenza, può provvedere il Direttore, salvo ratifica del
Consiglio nella prima successiva adunanza.
6.
Costituiscono
entrate del bilancio i seguenti Titoli:
I.
Entrate
Proprie
II.
Entrate
da Trasferimenti
III.
Altre
Entrate
IV.
Partite
di giro e contabilità speciali
7.
Costituiscono
uscite del bilancio i seguenti Titoli:
I.
Risorse
Umane
II.
Risorse
per il Funzionamento
III.
Interventi
a favore studenti
IV.
Oneri
finanziari e tributari
V.
Altre
Spese correnti
VI.
Acquisto
e valorizzazione beni durevoli
VII.
Spese
per Ricerca
VIII.
Spese
per Attività commerciale
IX.
Partite
di giro e contabilità speciali
1.
Nelle
spese correnti del Bilancio di previsione, il fondo di riserva è iscritto in apposito capitolo per le spese impreviste. L'ammontare di
tale fondo non può superare il 5% delle spese correnti. Su tale capitolo non
possono essere emessi mandati di pagamento.
1.
Al
bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del Fondo presunto di cassa al
31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si
riferisce (All. B), redatta secondo lo schema
previsto dalle procedure gestionali informatizzate.
2.
L'avanzo
di cassa presunto è iscritto come prima posta dell'entrata del bilancio.
3.
Il
Consiglio, qualora accerti in sede consuntiva un maggior o minor avanzo di
Cassa rispetto a quello presunto, delibera i provvedimenti necessari in relazione allo scostamento riscontrato.
Art. 86 - Riscossione delle
entrate -
1.
Le
entrate sono riscosse mediante, reversali di incasso,
dall’Istituto di credito che gestisce il servizio di cassa.
2.
Le eventuali somme pervenute direttamente per
contanti sono annotate in apposito registro e versate
all’Istituto cassiere entro e non oltre quindici giorni dal loro incameramento,
previa emissione di reversale di incasso.
3.
Le
somme, direttamente pervenute all’Istituto cassiere, sono da questo versate al
pertinente conto bancario e contestualmente comunicate alla struttura.
4.
Le
reversali di incasso, numerate in ordine progressivo
per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore e dal Segretario
amministrativo o da coloro che legittimamente li sostituiscono.
5.
Le
reversali contengono le seguenti indicazioni:
a)
esercizio
finanziario;
b)
capitolo di bilancio;
c)
codice informatico del capitolo;
d)
nome cognome o denominazione del debitore e relativo codice
fiscale e/o partita iva;
e)
causale della riscossione;
f)
importo in cifre e in lettere;
g)
data di emissione.
6. La struttura
emette per gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario corrispondente
reversale d'incasso.
7. Le reversali sono
cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei partitari d'entrata
prima dell'invio all'Istituto cassiere.
8. Le reversali di incasso non riscosse entro la chiusura dell’esercizio
vengono restituite dall’Istituto cassiere alla struttura per il loro
annullamento.
1.
Il
pagamento delle spese è ordinato mediante emissione di mandati di pagamento,
numerati in ordine progressivo, tratti sull'apposito
conto corrente bancario.
2.
Relativamente ai Poli scientifico-didattici, le attività
amministrativo-contabili riguardanti l’ordinazione delle spese, le eventuali
procedure di gara, la stipula dei contratti ed i relativi pagamenti sono svolte
dalla struttura amministrativa di ciascun Polo. A tal fine gli uffici
competenti nonché i Centri di spesa senza autonomia di
bilancio costituiti nel Polo devono comunicare all’ufficio finanziario del Polo
i provvedimenti o le delibere autorizzativi di spese indicando l’ammontare
degli oneri finanziari e del capitolo di Bilancio. L’ufficio finanziario verifica l’esatta
imputazione al capitolo di pertinenza, la disponibilità finanziaria e provvede ad ordinare la spesa, previa verifica della
regolarità formale della documentazione, ivi compresa quella inerente l’espletamento
dell’eventuale gara.
3.
I
mandati di pagamento sono firmati dal Direttore e dal Segretario amministrativo
o da coloro che legittimamente li sostituiscono.
4.
I
mandati di pagamento devono essere imputati ad un solo
capitolo di bilancio e contengono le seguenti indicazioni:
a)
esercizio
finanziario;
b)
titolo, categoria e capitolo di bilancio;
c)
codice informatico del capitolo;
d)
nome cognome o denominazione sociale del creditore nonchè codice fiscale e/o partita IVA;
e)
causale del pagamento;
f)
importo in cifre e in lettere;
g)
modalità di estinzione del titolo;
h)
data di emissione;
i)
istituto cassiere e luogo ove deve farsi il pagamento.
5. Possono essere
emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti
da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.
6. E' vietata
l'emissione di mandati di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente
disponibili sul conto corrente bancario.
7. I mandati di
pagamento sono cronologicamente registrati nel giornale di cassa e nei
partitari di uscita prima dell'invio all'Istituto cassiere.
8. I mandati di
pagamento individuali e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente
inestinti alla data del 31 dicembre devono essere commutati d'ufficio, secondo modalità stabilite nella convenzione di cassa, in assegni
bancari o circolari non trasferibili all'ordine del creditore da spedire a cura
dell'Istituto cassiere all'indirizzo dei medesimi, con spese a carico del
bilancio della Struttura, salvo diverso accordo con l’istituto cassiere.
Art. 88 - Documentazione dei
Mandati di Pagamento -
1.
Si
applicano le disposizioni di cui all’art. 24 del
presente regolamento.
Art. 89 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento -
1. Si applicano le disposizioni di
cui all’art. 25 del presente regolamento
1.
Il
Conto consuntivo del Bilancio delle Strutture con autonomia di
bilancio si compone del rendiconto finanziario, della situazione finanziaria e
della situazione patrimoniale ed è predisposto dal Direttore, coadiuvato dal
Segretario Amministrativo, entro il 15 marzo.
2.
Il
rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione per le entrate e
per le spese, articolate secondo lo schema previsto dalle procedure gestionali informatizzate. Espone:
a)
le previsioni iniziali, le variazioni effettuate e le previsioni
definitive;
b)
le somme riscosse e pagate.
3. La situazione finanziaria, redatta in
conformità all’allegato F indica:
a)
la consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio;
b)
le riscossioni e i pagamenti;
c)
la consistenza della cassa alla chiusura dell’esercizio;
d)
le somme rimaste da riscuotere e da pagare
e)
le quote indisponibili per economie finalizzate
f)
avanzo
finanziario
4. La situazione patrimoniale redatta in
conformità dell’allegato D
indica:
a)
la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio
dell’esercizio;
b)
le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute nelle singole
poste attive e passive;
c)
la consistenza degli elementi attivi e passivi alla chiusura
dell’esercizio;
d)
il patrimonio netto risultante alla chiusura dell’esercizio.
5. Sono vietate
compensazioni tra partite dell’attivo o del passivo e tra variazioni in aumento
e in diminuzione.
6. Il Conto
consuntivo, accompagnato dalla relazione prevista dall’art. 81,
è sottoposto all’approvazione del Consiglio entro il 31 marzo.
7. Nella relazione
devono essere indicati i risultati generali della gestione del bilancio e le
variazioni apportate
nel corso dell’esercizio.
Art. 91 - Fondo economale -
1.
Il
Direttore, per le spese di cui all'art. 29 del
presente Regolamento, è dotato, all'inizio di ciascun esercizio, di un fondo di
importo non superiore a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento), reintegrabile
durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
L’importo del Fondo economale deve alla chiusura
dell’esercizio finanziario essere versato all’Istituto di Credito incaricato
del servizio di Cassa, con imputazione contabile all’apposito
capitolo delle Partite di giro.
2.
Il Segretario amministrativo provvede al
pagamento delle spese di cui al comma 1 su ordine del
Direttore.
3.
Ciascuna
struttura, per i fini di cui ai commi 1 e 2, deve
tenere apposito registro, nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti
fatti con ordini di pagamento sia le piccole spese.
4.
Il
Responsabile della struttura, per le piccole spese in contanti che
singolarmente non eccedano € 30,00 (euro trenta) e globalmente € 150,00 (euro
centocinquanta) mensili, può dar prova dell’avvenuto
pagamento tramite scontrino fiscale o documentazione equipollente. Non è
consentito il frazionamento di una stessa spesa.
Art. 92 - Scritture contabili -
La struttura tiene le
seguenti scritture:
a)
un partitario delle entrate contenente per ciascun capitolo di entrata
lo stanziamento iniziale, le variazioni successive e le somme riscosse;
b)
un partitario delle spese contenente per ciascun capitolo di spesa lo
stanziamento iniziale, le variazioni successive e le somme pagate;
c)
il giornale cronologico che espone le reversali e i mandati emessi;
d)
i registri degli inventari;
Art. 93 - Consegnatario dei beni -
1.
Il
Direttore è consegnatario dei beni mobili e degli eventuali autoveicoli
assegnati per le esigenze della struttura e risultanti nei registri di inventario da redigersi in conformità delle disposizioni
di cui all’art. 46.
2.
Il
Direttore, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, cura altresì la tenuta
delle scritture patrimoniali, provvedendo all’invio annuale della situazione
patrimoniale, comprensiva delle variazione (all. “D”),
all’amministrazione universitaria per l’inserimento nel consolidato
patrimoniale.
3.
Il
Direttore, a norma dell’art. 47, può individuare
eventuali agenti sub-consegnatari: di tale individuazione ne deve dare
comunicazione all’amministrazione centrale.
Art. 94 – Attività Negoziale -
1.
Ai
lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni
ed ai servizi in genere di competenza della struttura
si provvede, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, mediante contratti a
norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII della Parte I.
2.
Gli
organi della struttura, per lo svolgimento delle procedure dell’evidenza
pubblica possono richiedere di essere coadiuvati dai competenti Uffici
dell'Amministrazione centrale.
CENTRI INTERDIPARTIMENTALI E
COLLABORAZIONI INTERUNIVERSITARIE
Art. 95 - Centri
interdipartimentali e Centri di servizi interdipartimentali -
1.
Per
la gestione amministrativo-contabile dei centri interdipartimentali di cui
all'articolo 89 del decreto del Presidente della
Repubblica 11/7/1980, numero 382, e dei centri di servizi interdipartimentali
di cui all' art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/7/1980,
numero 382 si applicano le norme di cui al Titolo II parte II.
2.
Nell'atto
istitutivo di ciascun Centro dovranno essere indicati gli spazi assegnati, il
personale che ne fa parte ovvero il dipartimento al quale è affidata la
gestione, nonché le attribuzioni degli organi in
materia di gestione finanziaria e contabile.
Art. 96 – Centri e Consorzi
Interuniversitari -
1.
I
Centri e i Consorzi interuniversitari, previsti dall’art. 91
del D.P.R. n. 382/80, hanno personalità giuridica e possono essere finanziati
con fondi delle Università partecipanti. L’atto costitutivo ed
il relativo Statuto devono prevedere le modalità di gestione amministrativa e
contabile ed eventualmente indicare l'Università cui è affidata la gestione
medesima, le norme applicabili, nonché le attribuzioni degli organi in materia.
DISPOSIZIONI COMUNI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 97 - Donazioni - eredità –
legati -
1.
L’accettazione
di eredità con beneficio di inventario e di legati,
nonché la stipula di contratti di donazione o di comodato di beni a favore
dell’Università, sono autorizzati dal Consiglio di amministrazione.
2.
Qualora
trattasi di donazione di somme di denaro o di beni
mobili, nonché di comodato di beni mobili, i relativi contratti sono
autorizzati dai Consigli dei Centri di spesa interessati; di detti contratti
deve essere data comunicazione al Rettore.
Art. 98 - Attività commerciale:
convenzioni e prestazioni conto terzi -
1.
L’Università
in via sussidiaria rispetto alle proprie attività istituzionali e per scopi
complementari e/o strumentali alla ricerca e alla didattica, può svolgere
attività commerciale.
2.
Detta
attività si esplica mediante la stipula di convenzioni
e contratti con enti pubblici o imprese private, nonché mediante l’esecuzione
di prestazioni a pagamento a favore di terzi.
3.
I
relativi contratti rientrano nell’autonomia negoziale, previa autorizzazione
dei rispettivi Consigli,
dell’Amministrazione Centrale, dei Poli Scientifico-didattici
per attività proprie e dei Centri costituiti nei Poli medesimi, nonché degli
altri Centri di spesa non facenti parte dei suddetti Poli. Ai fini dell’esatto
adempimento dei contratti, può essere richiesta idonea garanzia.
4.
I
corrispettivi delle convenzioni e delle prestazioni devono essere pari al costo
preventivato.
5.
Non
sono ammesse convenzioni in perdita; eventuali economie rispetto ai costi
preventivati, saranno utilizzate per finalità istituzionali ed
assoggettate a tassazione di legge a carico della struttura che beneficia di
dette economie.
6.
Al
momento della stipula sono indicati nel contratto
l’oggetto, il corrispettivo, la durata ed il responsabile scientifico per
l’Università. Al contratto deve essere allegato altresì un piano finanziario
ove sono indicati i relativi costi, tra cui quello riguardante il lavoro del
personale dipendente dell’Ateneo, nonché le spese per
materiali, attrezzature, missioni ed eventuali prestazioni di terzi, le quali
ultime non potranno superare il 50 % dell’importo della stessa convenzione. Con
Delibera del Consiglio di Amministrazione viene
fissato il costo riferito alle varie qualifiche del personale dipendente
dell’Ateneo, da applicare alle prestazioni rese nell’ambito dell’attività
commerciale. Dette prestazioni devono essere svolte dal personale dipendente dell’Ateneo
al di fuori dell’attività lavorativa istituzionale.
7.
Una
percentuale pari all’ 8% dei proventi delle
prestazioni e/o delle convenzioni deve essere versato al bilancio dell’Ateneo,
mentre una percentuale compresa tra il 10% ed il 15% deve essere destinata alla
struttura interessata a copertura delle spese generali. Le percentuali dei
proventi delle prestazioni e/o delle convenzioni stipulate dai Poli sono così
determinate: 3% da versare al Bilancio dell’Ateneo, 5% al Bilancio del Polo e
tra il 10% e il 15% ai Centri eventualmente interessati, a copertura delle
spese generali.
8.
Rientrano
nelle disposizioni di cui al presente articolo le attività didattiche, relative a corsi di aggiornamento, formazione e di
qualificazione professionale da cui consegue il rilascio di specifici
attestati, che vengono attivati o gestiti nell’interesse prevalente di
consorzi, o altre istituzioni pubbliche o private che, con apposite
convenzioni, si impegnino a sostenerne i costi.
9.
I contratti relativi a prestazioni a carattere didattico, nel
prevalente interesse di terzi, sono approvati dagli organi dei Centri di Spesa
con autonomia di bilancio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione.
10. E’ fatta salva l’applicazione delle clausole
inserite in contratti stipulati con enti pubblici od
organismi comunitari che prevedano l’applicazione di normative specifiche.
11. Non rientrano nell’ambito di applicazione del
presente articolo i finanziamenti erogati alle strutture dell’Ateneo da Enti
pubblici e da privati, finalizzati al conseguimento di risultati in cui sia
dimostrato il prevalente interesse dell’Università.
Art. 99 - Convenzioni interne -
1.
Le
prestazioni rese per il raggiungimento di fini istituzionali da strutture
interne dell’Ateneo a favore dell’Amministrazione centrale o di altri centri di
spesa non costituiscono attività commerciale e sono rese all’interno
dell’ordinario orario di servizio.
2.
Ove
si tratti di prestazioni ripetitive, il Consiglio d’Amministrazione definisce
le condizioni tariffarie per le prestazioni rese alle altre strutture
dell’Università.
3.
Ove
si tratti di prestazioni non ripetitive, i reciproci rapporti saranno definiti
da una apposita convenzione interna, da approvarsi dai
consigli delle strutture interessate.
4.
La
determinazione dei corrispettivi non potrà comprendere costi già posti in via
diretta o indiretta a carico dell’Amministrazione centrale.
5.
Non
possono essere previste quote per i fondi comuni d’Ateneo e di struttura e
compensi per il personale.
6.
Il
versamento del corrispettivo avviene a seguito di nota emessa dal centro
prestatore del servizio.
Art. 100 - Partecipazione ad organismi
associativi di diritto privato -
1.
Per
lo svolgimento di attività strumentali o complementari ai fini istituzionali,
l’Università degli Studi di Perugia può partecipare alla costituzione di
organismi di diritto privato o acquisire partecipazioni in tali organismi,
sempre che sia garantita in base alla legge o a valido patto sociale la
responsabilità limitata dell’Ateneo.
2.
La
stipula dei contratti di cui al precedente comma spetta
al Rettore previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
3.
L’Università
è rappresentata nelle assemblee consortili o sociali dal Rettore o da suo
Delegato. Eventuali ulteriori rappresentanti sono
designati dal Consiglio di
Amministrazione.
4.
I
rappresentanti dell’Università esercitano i poteri ad
essi spettanti in conformità alle direttive impartite dagli organi dell’Ateneo.
5.
Il
Rettore e gli eventuali altri rappresentanti riferiscono al Consiglio di
Amministrazione e al Senato Accademico circa l’attività svolta almeno una volta
l’anno prima dell’approvazione del bilancio consortile o sociale e in ogni
altra occasione in cui gli organi suddetti ne facciano richiesta.
6.
Il
Consiglio di Amministrazione delibera l’istituzione o la partecipazione a
consorzi, fondazioni o società di capitali, purché l’atto costitutivo e lo
statuto dell’organismo prevedano:
a)
la presenza almeno paritaria dell’Ateneo negli organi deliberanti;
b)
clausole
di salvaguardia a favore dell’Università in occasione
di eventuali aumenti di capitale;
c)
limitazione, in caso di perdite, alla sola quota di partecipazione.
7. Il Consiglio di
Amministrazione può deliberare la partecipazione dell’Università in consorzi,
fondazioni, o società di capitali anche in mancanza di una presenza almeno
paritaria dell’Ateneo negli organi deliberanti a condizione che:
a)
non sia previsto alcun apporto al patrimonio dell’organismo societario o
questo sia solo simbolico;
b)
sia esclusa la partecipazione dell’Università ad eventuali perdite.
ART.
101 Consulenze e
collaborazioni esterne
1. L’amministrazione universitaria, nonché i Centri
di spesa, per esigenze cui non possono far fronte con personale dipendente,
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa, nel rispetto dei presupposti
sostanziali e procedurali richiesti dalla normativa vigente.
2. Le forme di collaborazione consentite sono le seguenti:
a)
prestazione professionale è quella resa
dai soggetti che svolgono attività abituali di lavoro autonomo e che pertanto, risultano in possesso di partita IVA. L’abitualità si
presume sempre nell’ipotesi di esercizio di attività per lo svolgimento delle quali è prescritta l’iscrizione all’albo
professionale;
b)
collaborazione coordinata e continuativa: è quella resa da soggetti che non sono in
possesso di partita IVA o che, pur essendone in possesso, non svolgono
abitualmente le richieste attività di lavoro autonomo e la cui prestazione
professionale, è caratterizzata dall’assenza di uno stretto vincolo di
subordinazione, pur in presenza di una continuità del rapporto e di
coordinamento del lavoro, e da una retribuzione periodica prestabilita;
c)
collaborazione occasionale: è quella resa da
soggetti che non svolgono attività abituali di lavoro autonomo, la cui
prestazione non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che,
al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una
unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non
ripetersi nel tempo e che di conseguenza non presuppongono una retribuzione
periodica prestabilita, bensì la previsione di un compenso a fine incarico.
3. L’autorizzazione al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo deve
essere disposta con provvedimento motivato da cui risulti che:
a)
l'oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b)
l'amministrazione deve avere
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c)
la prestazione deve essere di
natura temporanea e altamente qualificata;
d)
deve essere individuato il/i
titolo/i di studio e/o gli ulteriori requisiti richiesti per l’espletamento
dell’incarico, in conformità con quanto dispone la normativa vigente;
e)
devono essere preventivamente
determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
f)
il capitolo di bilancio su cui
grava la spesa.
4. Gli incarichi di cui al comma 1 sono autorizzati
dal Direttore Amministrativo per l’Amministrazione centrale, mentre, per i
Centri di spesa, dagli Organi competenti ad autorizzare la spesa. All’esito del
legittimo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente per
l’individuazione del prestatore, i contratti sono stipulati dal Direttore
Amministrativo per l’Amministrazione centrale e dal Preside, dal Direttore, dal
Presidente per i Centri di spesa.
5. I contratti di cui al precedente comma 2 – lettera b)
- non possono avere durata superiore a due anni ovvero durata superiore a
quella del progetto cui la prestazione si riferisce.
6. Le prestazioni relative ai contratti di cui al
precedente comma 2 – lettera c) - devono essere rese entro il termine massimo
di mesi sei, a meno che trattasi di completamento della originaria prestazione
da eseguirsi entro l’ulteriore termine
massimo di mesi tre.
Art. 102 – Spese di rappresentanza
-
1.
Allo
scopo di promuovere un adeguata immagine
dell’istituzione, coerente con il suo prestigio e di intrattenere pubbliche
relazioni nazionali ed internazionali, l’Ateneo può sostenere spese per:
a)
colazioni e consumazioni in occasione di incontri di lavoro con
personalità pubbliche ed autorità estranee all’Ente;
b)
consumazioni, colazioni o rinfreschi, pranzi, servizi fotografici, di
stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti vari in occasioni di
visite presso l’Università, le Facoltà, i Dipartimenti, i centri e le strutture
assimilate, di autorità e di membri di commissioni di studio italiane e/o
straniere;
c)
cerimonia
di inaugurazione dell’anno accademico, altre cerimonie
ufficiali dell’Ateneo, inaugurazione di complessi immobiliari e/o strumentali
di rilevante significato per l’attività didattica e scientifica
dell’Università;
d)
ospitalità, compresa la spesa di viaggi e con esclusione delle spese
di carattere personale, per illustri studiosi ed altre autorità e loro
collaboratori quando derivi da consuetudine o da reciproco trattamento
riservato ai membri dell’Ateneo;
e)
piccoli riconoscimenti (targhe, medaglie, libri, coppe, omaggi
floreali, oggetti simbolici ecc…) a personalità italiane o straniere o a membri
di delegazioni italiane o straniere in visita all’Università oppure in
occasione di visite all’estero compiute da rappresentanti o delegazioni
ufficiali dell’Università;
f)
interventi in occasione della morte di personalità estranee
all’Ateneo di componenti di organi collegiali o di dipendenti dell’Ateneo.
2. Possono disporre
le spese di cui al comma 1 il Rettore, il Direttore
Amministrativo, i Presidenti di Polo, i Presidi di Facoltà, i Direttori di
Dipartimento e dei Centri con autonomia
di bilancio.
1.
L’Amministrazione
centrale ed i Centri di spesa possono provvedere alla
stampa e/o pubblicazione di libri, periodici ed altre pubblicazioni concernenti
ricerche e lavori originali svolti nell’ambito della propria attività istituzionale,
con oneri a carico dei rispettivi fondi e previa delibera del Consiglio della
struttura interessata.
2.
Nel
contratto di edizione deve sempre essere indicato:
a)
Il
prezzo di vendita del volume;
b)
La
percentuale sul prezzo di copertina spettante all’Università sulle copie
vendute, che costituisce attività commerciale.
3. Tutte le
pubblicazioni inerenti a tali contratti debbono
indicare sul frontespizio dell’opera, oltre al nome dell’autore, la
denominazione dell’Università e quella del Centro di spesa interessati. Tre
copie della pubblicazione sono inventariate presso il Centro Servizi
Bibliotecari, mentre due copie sono inventariate presso il Centro di spesa
interessato.
1.
L’attribuzione
del diritto di conseguire la registrazione del
copyright e del brevetto per invenzioni realizzate a seguito di attività di
ricerca scientifica istituzionale o a favore di terzi mediante l’uso di risorse
finanziarie e/o strutture dell’Ateneo, è regolata dalla legislazione vigente.
2.
Con
apposito regolamento saranno adottati i criteri per la
ripartizione dei proventi o canoni derivanti dall’invenzione; nelle more
dell’adozione di detto regolamento all’Università spetta il 30% dei medesimi.
Art. 105 - Ricerca in cooperazione
con terzi -
1.
L’Università
per perseguire i propri fini istituzionali e per ricerche scientifiche di
proprio interesse prioritario, può stipulare con terzi accordi di ricerca in
cooperazione.
2.
Di
conseguenza le condizioni del contratto di ricerca e quelle del contributo per
la ricerca in cooperazione devono riconoscere all’Università la piena libertà
di pubblicare od utilizzare i risultati della ricerca,
quanto meno nei limiti del contributo fornito dalle proprie strutture.
3.
Gli
accordi sono deliberati dai consigli dei Centri di spesa con autonomia di
bilancio, interessati o dal Senato Accademico quando siano di
interesse generale dell’Ateneo, previa delibera del Consiglio di
Amministrazione quando comportino variazioni al bilancio.
4.
I
fondi provenienti da accordi e contributi sono assimilati ai fondi di ricerca
per l’attività istituzionale e assoggettati alla
relativa disciplina.
1.
Tutti
gli importi indicati nel presente regolamento si intendono
al netto delle imposte; eventuali modifiche dei limiti di importo previsiti nel presente Regolamento possono essere
modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne fissa la
relativa decorrenza.
1.
Con
apposito Regolamento viene disciplinato il trattamento
di Missione.
Art. 108 – Contratti con l’Unione
Europea -
1.
La
disciplina dei contratti stipulati con le istituzioni dell’Unione Europea,
aventi per oggetto attività di ricerca, di formazione e altre attività inerenti
l’attuazione di tutti i programmi comunitari, è
demandata ad apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 109 - Rapporti contrattuali
in corso -
1.
I
rapporti contrattuali già costituti e le gare in corso di svolgimento sono regolate dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei
contratti o della indizione delle gare.
Art. 110 Collegio dei revisori dei conti -
1.
Il
Collegio dei revisori dei conti verifica il regolare andamento della gestione
finanziaria, contabile e patrimoniale dell’Ateneo; a tal fine:
a)
esamina il Bilancio di previsione di Ateneo e i relativi
allegati, redigendo apposita relazione;
b)
verifica i Conti consuntivi dell’Ateneo e delle strutture con
autonomia di Bilancio redigendo apposita relazione.
c)
esamina le variazioni al Bilancio di Ateneo redigendo apposite
relazioni;
d)
sottopone al Rettore, al Direttore Amministrativo e agli Organi dei
Centri con autonomia di bilancio oggetto dell’attività del Collegio, gli
eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
e)
accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture
contabili; effettua verifiche di cassa;
f)
fornisce su richiesta del Rettore, del Consiglio di
Amministrazione o del Direttore Amministrativo pareri e consulenze.
2. I controlli ed i riscontri sono eseguiti presso gli uffici
dell’Amministrazione centrale dell’Università e gli uffici delle altre
Strutture dotate di autonomia di bilancio.
3. I membri del
Collegio possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione. Il
Collegio si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi ed
in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno in
relazione alle esigenze delle attività da svolgere. Le riunioni del Collegio
devono essere verbalizzate. Copia dei verbali è trasmessa al Rettore, al
Direttore Amministrativo e agli Organi della gestione autonoma oggetto
dell’attività del Collegio.
4. Per l’esercizio
delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti
gli atti amministrativo-contabili dell’Università attinenti ai compiti precedentemente elencati.
Seguono:
ALLEGATI
Prospetto per la determinazione
dell’avanzo/disavanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 20.. relativo al
bilancio dell’Amministrazione centrale

Prospetto per la determinazione del fondo/deficit
presunto di cassa per Dipartimenti e Centri con autonomia di bilancio




Prospetto riepilogativo della
situazione patrimoniale per l’Amministrazione centrale


ALLEGATO D
Prospetto riepilogativo della
situazione patrimoniale per Dipartimenti
e Centri con autonomia di bilancio


Prospetto riepilogativo per la determinazione
dell’avanzo di cassa per Dipartimenti e Centri con autonomia di bilancio


