REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’INTEGRAZIONE ED IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI

Emanato con D.R. n. 2873 del 17-11-2005

 

 

ART. 1 – Principi generali.

 

  1. L’Università degli Studi di Perugia garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione universitaria della persona disabile, al fine di assicurare l’effettivo esercizio del fondamentale diritto allo studio e di favorire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia della persona e di promuoverne la piena integrazione nella società, ai sensi di quanto dispone la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17.
  2. A tale scopo l’Università degli Studi di Perugia individua e adotta le iniziative ed attiva i servizi funzionali a garantire l’integrazione della persona disabile al suo interno, in attuazione di quanto dispongono gli artt. 12, 13 e 16 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione.
  3. L’Università degli Studi di Perugia si impegna a garantire ad ogni soggetto direttamente coinvolto nella erogazione dei servizi a favore di studenti disabili, di cui al presente regolamento, adeguati percorsi formativi.
  4. L’Università degli Studi di Perugia, in conformità con quanto dispone l’art. 14 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, si impegna a garantire allo studente disabile per la durata del corso di studio interventi personalizzati in funzione delle problematiche connesse alla tipologia, al grado di disabilità e ai bisogni formativi dello studente, sulla base del merito acquisito.

 

 

ART. 2 – Il Delegato del Rettore per la disabilità.

 

  1. Il Rettore, ai sensi di quanto dispone l’art. 16, comma 5-bis, della Legge 104/1992, nomina, con decreto, un docente quale suo Delegato con l’incarico di espletare funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative volte a garantire l’effettiva realizzazione del diritto allo studio degli studenti universitari disabili.
  2. Il Delegato è incaricato di coordinare il personale docente, il personale tecnico amministrativo, nonché ogni unità a qualunque titolo coinvolta nell’erogazione dei servizi.
  3. Il Delegato è preposto a monitorare l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo di garanzia del diritto all’istruzione universitaria e dell’integrazione all’interno dell’Università, ed a valutare l’efficienza e l’efficacia dei servizi a tale scopo attivati dall’Ateneo.
  4. Il Delegato adotta e supporta iniziative poste in essere ai fini dell’integrazione dello studente disabile, promuovendo ogni attività che risulti funzionale al perseguimento del suddetto fine, sia interna all’Ateneo - mediante il costante confronto e raccordo con i referenti di Facoltà, la Commissione per il diritto allo studio dei disabili, le associazioni degli studenti, il personale non docente - sia esterna - mediante il dialogo, il coordinamento e la promozione di intese con le istituzioni locali, con gli enti e le realtà associative che si occupano, a vario titolo, di disabilità.
  5. Il Delegato, con il supporto della Commissione per il diritto allo studio degli studenti disabili, promuove una programmazione annuale delle iniziative a favore dell’integrazione, unitamente alla predisposizione del relativo budget di previsione, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate per tali finalità dal MIUR e disponibili.
  6. Il Delegato mantiene l’incarico fino a nuovo provvedimento del Rettore, ovvero a sue dimissioni, e comunque non oltre lo scadere del mandato del Rettore.

 

ART. 3 – Commissione per il diritto allo studio degli studenti disabili.

 

  1. Presso l’Università degli Studi di Perugia viene costituita la Commissione per il diritto allo studio degli studenti disabili.
  2. La Commissione è composta da sei membri: tre membri appartenenti al personale docente dell’Ateneo, il Direttore Amministrativo, il Responsabile dello Sportello per gli studenti disabili nonché un rappresentante degli studenti disabili.
  3. I membri della Commissione appartenenti al personale docente vengono nominati dal Delegato del Rettore, previa consultazione con i docenti referenti per gli studenti disabili presso le Facoltà. La nomina del docente a membro della suddetta commissione ha la durata di due anni accademici.
  4. La Commissione supporta il Delegato nell’espletamento delle competenze ad esso attribuite ai sensi del presente Regolamento.
  5. La Commissione nomina al suo interno un coordinatore tra i membri appartenenti al personale docente. Il coordinatore convoca la Commissione, ne coordina e dirige le attività, relaziona in merito al Delegato.
  6. Il Delegato del Rettore partecipa alle sedute della Commissione.
  7. Il Direttore amministrativo ed il Responsabile dello Sportello per gli studenti disabili sono membri di diritto della Commissione.

 

 

ART. 4 – Referenti di Facoltà.

 

  1. Presso ogni Facoltà dell’Ateneo viene individuato un docente quale referente per le problematiche relative agli studenti disabili iscritti.
  2. La nomina a referente di Facoltà viene fatta dal Delegato del Rettore, con proprio atto, previa designazione del Preside.
  3. Per le sedi distaccate, nonché nelle ipotesi in cui il Delegato del Rettore lo reputi opportuno in relazione all’entità delle problematiche emerse, vengono nominati referenti di ausilio, il cui coordinamento è rimesso al referente di Facoltà.
  4. Il referente di Facoltà:

a)      predispone, in accordo con lo studente disabile e con l’ausilio dello Sportello per gli studenti disabili, un piano di studio individuale;

b)      promuove le intese con i docenti di cui all’art. 16, comma 5, L. 104/1992;

c)      svolge un ruolo di raccordo, consulenza, supporto ai fini di perseguire la piena integrazione dello studente disabile presso la Facoltà;

d)      propone al Delegato del Rettore, previo parere della Commissione, l’accoglimento di richieste di sussidi specifici e di servizi di tutorato specializzato riferite all’arco temporale minimo di un anno accademico presentate dagli studenti disabili iscritti alla Facoltà;

e)      controlla la corretta erogazione dei servizi e dei sussidi concessi.

  1. L’incarico di referente ha durata di due anni accademici.
  2. I referenti di Facoltà presenziano alle sedute della Commissione su richiesta del Delegato.

 

 

ART. 5 – Lo Sportello per gli studenti disabili.

 

  1. Presso l’Università degli Studi di Perugia viene istituito lo “Sportello per gli studenti disabili”.
  2. Lo Sportello ha il compito istituzionale di supportare lo studente disabile; a tale scopo:

a)      svolge attività di orientamento personalizzato finalizzata alla presentazione dei corsi di studio attivi presso l’Ateneo;

b)      svolge attività di informazione in merito ai servizi erogati e al Regolamento di Ateneo per l’integrazione e il diritto allo studio degli studenti disabili;

c)      svolge attività di supporto all’espletamento degli adempimenti amministrativi universitari;

d)      riceve le richieste di ausilio di ogni singolo utente ed istruisce il relativo procedimento, nel rispetto delle competenze di cui al presente regolamento e della normativa vigente;

e)      supporta, sotto il profilo amministrativo, il Delegato, la Commissione ed i referenti di Facoltà;

f)        promuove, in accordo e su richiesta del Delegato del Rettore, la sottoscrizione di convenzioni di cui all’art. 13, comma 1 lett. b), della L. 104/1992;

g)      redige con cadenza annuale un rendiconto sulle attività espletate e sui servizi erogati nell’arco dell’anno accademico, da sottoporre al Delegato del Rettore e da comunicare alla Commissione;

h)      cura progetti di mobilità internazionale degli studenti disabili;

i)        fornisce un servizio di orientamento all’inserimento lavorativo degli studenti disabili laureati.

  1. Lo Sportello viene dotato di personale, in relazione alle esigenze del servizio, tra cui viene individuato un responsabile dal Direttore Amministrativo.

 

 

ART. 6 - Lo studente disabile.

 

1. Lo studente ha facoltà di riempire, all’atto di iscrizione, una scheda informativa volta a comunicare allo Sportello per gli studenti disabili le problematiche relative all’effettivo esercizio del suo diritto allo studio, al fine di consentire all’Ateneo una adeguata programmazione degli interventi e servizi a favore dell’integrazione, dell’autonomia e  del diritto allo studio.

2. Lo studente, al fine di accedere ai servizi ed agli interventi di supporto, prende contatto, anche tramite lo Sportello, con il referente della propria Facoltà al fine di concordare un piano di studio  individuale.

3. Lo studente, all’inizio dell’anno accademico, presenta allo Sportello, con un’unica istanza, la richiesta dei servizi e dei supporti a fruizione individuale con riferimento all’intero anno accademico, motivata in relazione al piano di studio individuale previamente concordato con il referente.

4. L’ istanza di cui al comma 3 deve essere presentata dallo studente allo Sportello, il quale procede a trasmetterla al referente di Facoltà competente e, su richiesta anche informale di quest’ultimo, alla Commissione ed al Delegato.

5. Le istanze vengono accolte dal Delegato su proposta del referente di Facoltà, previo parere della Commissione. Le determinazioni del Delegato vengono eseguite dallo Sportello.

 

 

ART. 7 – Sussidi tecnici.

 

  1. Per sussidio tecnico si intende la predisposizione da parte dell’Università  di attrezzature tecniche e di ogni altra forma di ausilio tecnico, a favore degli studenti disabili, anche a fruizione individuale.
  2. I sussidi tecnici vengono forniti previa richiesta motivata dello studente allo Sportello, ai sensi e nei termini di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

ART. 8 – Sussidi didattici.

 

  1. Per sussidio didattico si intende la predisposizione dei supporti didattici e degli ausili didattici funzionali a consentire l’effettivo esercizio del diritto allo studio.
  2. I sussidi didattici vengono forniti previa richiesta motivata dello studente allo Sportello, ai sensi e nei termini di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

 

 

ART. 9 – Servizio di tutorato specializzato.

 

  1. Il servizio di tutorato specializzato è un servizio di tutorato didattico personalizzato in funzione delle problematiche connesse alla tipologia, al grado di disabilità e ai bisogni formativi dello studente, finalizzato all’effettiva rimozione delle condizioni e delle situazioni che non permettono allo studente di avere pari opportunità di studio.
  2. Il servizio di tutorato specializzato viene fornito a seguito di richiesta motivata dello studente allo Sportello, ai sensi e nei termini di cui all’art. 6 del presente Regolamento, previa predisposizione da parte del referente di Facoltà, in accordo con lo studente, di un progetto di tutorato, con riferimento all’anno accademico.
  3. Il progetto di tutorato ha ad oggetto l’ausilio didattico richiesto ai fini del regolare espletamento del piano di studio dello studente, con riferimento all’anno accademico.
  4. L’incarico di tutorato specializzato può essere conferito esclusivamente a persone in possesso di specifiche competenze in merito al corso di laurea ed all’anno accademico oggetto del progetto di tutorato, ed in possesso di competenze comunicative e relazionali. L’incarico viene conferito previa verifica del possesso di tali requisiti, anche a seguito di selezione.
  5. La persona a cui viene conferito l’incarico di tutorato specializzato si impegna, con la sottoscrizione del contratto di incarico, a dare esecuzione, con la massima diligenza, al progetto di tutorato, che forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso, a pena di risoluzione.
  6. Il referente controlla la corretta esecuzione del progetto di tutorato da parte del tutor e dello studente.
  7. La persona a cui viene conferito un incarico di tutorato non potrà ricevere altro incarico analogo né contemporaneamente né prima che siano decorsi due mesi dallo scadere del termine ordinario dell’incarico precedente. Nel caso di cessazione del precedente incarico per risoluzione, ai fini del conferimento di un nuovo incarico dovrà intercorrere un minimo lasso di tempo di quattro mesi e dovrà intervenire il previo assenso del Delegato del Rettore.

 

 

ART. 10 – Servizio di accompagnamento.

 

  1. Il servizio di accompagnamento viene erogato allo studente, che ne faccia richiesta ai sensi e nei termini di cui all’art. 6 del presente Regolamento, il quale necessita di un ausilio non specialistico al fine di poter seguire i corsi, recarsi agli esami, espletare le pratiche burocratiche e prendere parte alle attività della Facoltà.
  2. Le forme opportune di erogazione del servizio, in relazione alle specifiche esigenze, vengono individuate dal Delegato, sentito il referente e la Commissione, anche facendo ricorso all’ausilio di studenti meritevoli reclutati ai sensi dell’art. 13 ella L. 390/1991.

 

 

 

 

ART. 11 – Altri servizi.

 

  1. Il Delegato del Rettore, sentita la Commissione ed i referenti di Facoltà, decide in merito all’attivazione di ulteriori servizi di ausilio specializzati in relazione a peculiari e gravi disabilità di studenti che chiedano specifici interventi, verificandone la fattibilità, la competenza, la sostenibilità dei relativi costi, con il supporto tecnico dello Sportello per gli studenti disabili.

 

 

ART. 12 – Disposizioni finali.

 

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
  2. Il presente regolamento è approvato dagli organi accademici ed inserito nelle raccolte normative e regolamentari dell’Università.