REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’INTEGRAZIONE ED IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEGLI STUDENTI DISABILI
Emanato con D.R. n. 2873 del 17-11-2005
ART. 1 – Principi generali.
- L’Università degli Studi di Perugia garantisce il
diritto all’educazione e all’istruzione universitaria della persona
disabile, al fine di assicurare l’effettivo esercizio del fondamentale
diritto allo studio e di favorire il pieno rispetto della dignità umana,
dei diritti di libertà e autonomia della persona e di promuoverne la piena
integrazione nella società, ai sensi di quanto dispone la Legge 5 febbraio
1992 n. 104, come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17.
- A tale scopo l’Università degli Studi di Perugia
individua e adotta le iniziative ed attiva i servizi funzionali a
garantire l’integrazione della persona disabile al suo interno, in
attuazione di quanto dispongono gli artt. 12, 13 e 16 della Legge 5
febbraio 1992 n. 104, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione.
- L’Università degli Studi di Perugia si impegna a
garantire ad ogni soggetto direttamente coinvolto nella erogazione dei
servizi a favore di studenti disabili, di cui al presente regolamento,
adeguati percorsi formativi.
- L’Università degli Studi di Perugia, in conformità
con quanto dispone l’art. 14 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, si impegna a
garantire allo studente disabile per la durata del corso di studio
interventi personalizzati in funzione delle problematiche connesse alla
tipologia, al grado di disabilità e ai bisogni formativi dello studente,
sulla base del merito acquisito.
ART. 2 – Il Delegato del Rettore per la disabilità.
- Il Rettore, ai sensi di quanto dispone l’art. 16,
comma 5-bis, della Legge 104/1992, nomina, con decreto, un docente quale
suo Delegato con l’incarico di espletare funzioni di coordinamento,
monitoraggio e supporto di tutte le iniziative volte a garantire
l’effettiva realizzazione del diritto allo studio degli studenti
universitari disabili.
- Il Delegato è incaricato di coordinare il personale
docente, il personale tecnico amministrativo, nonché ogni unità a
qualunque titolo coinvolta nell’erogazione dei servizi.
- Il Delegato è preposto a monitorare l’effettivo
raggiungimento dell’obiettivo di garanzia del diritto all’istruzione
universitaria e dell’integrazione all’interno dell’Università, ed a
valutare l’efficienza e l’efficacia dei servizi a tale scopo attivati
dall’Ateneo.
- Il Delegato adotta e supporta iniziative poste in
essere ai fini dell’integrazione dello studente disabile, promuovendo ogni
attività che risulti funzionale al perseguimento del suddetto fine, sia
interna all’Ateneo - mediante il costante confronto e raccordo con i
referenti di Facoltà, la Commissione per il diritto allo studio dei
disabili, le associazioni degli studenti, il personale non docente - sia
esterna - mediante il dialogo, il coordinamento e la promozione di intese
con le istituzioni locali, con gli enti e le realtà associative che si
occupano, a vario titolo, di disabilità.
- Il Delegato, con il supporto della Commissione per
il diritto allo studio degli studenti disabili, promuove una
programmazione annuale delle iniziative a favore dell’integrazione,
unitamente alla predisposizione del relativo budget di previsione, nel
rispetto delle risorse finanziarie assegnate per tali finalità dal MIUR e
disponibili.
- Il Delegato mantiene l’incarico fino a nuovo
provvedimento del Rettore, ovvero a sue dimissioni, e comunque non oltre
lo scadere del mandato del Rettore.
ART. 3 – Commissione per il diritto allo studio degli studenti
disabili.
- Presso l’Università degli Studi di Perugia viene
costituita la Commissione per il diritto allo studio degli studenti
disabili.
- La Commissione è composta da sei membri: tre membri
appartenenti al personale docente dell’Ateneo, il Direttore
Amministrativo, il Responsabile dello Sportello per gli studenti disabili
nonché un rappresentante degli studenti disabili.
- I membri della Commissione appartenenti al
personale docente vengono nominati dal Delegato del Rettore, previa
consultazione con i docenti referenti per gli studenti disabili presso le
Facoltà. La nomina del docente a membro della suddetta commissione ha la
durata di due anni accademici.
- La Commissione supporta il Delegato
nell’espletamento delle competenze ad esso attribuite ai sensi del
presente Regolamento.
- La Commissione nomina al suo interno un
coordinatore tra i membri appartenenti al personale docente. Il
coordinatore convoca la Commissione, ne coordina e dirige le attività,
relaziona in merito al Delegato.
- Il Delegato del Rettore partecipa alle sedute della
Commissione.
- Il Direttore amministrativo ed il Responsabile
dello Sportello per gli studenti disabili sono membri di diritto della
Commissione.
ART. 4 – Referenti di Facoltà.
- Presso ogni Facoltà dell’Ateneo viene individuato
un docente quale referente per le problematiche relative agli studenti
disabili iscritti.
- La nomina a referente di Facoltà viene fatta dal
Delegato del Rettore, con proprio atto, previa designazione del Preside.
- Per le sedi distaccate, nonché nelle ipotesi in cui
il Delegato del Rettore lo reputi opportuno in relazione all’entità delle
problematiche emerse, vengono nominati referenti di ausilio, il cui
coordinamento è rimesso al referente di Facoltà.
- Il referente di Facoltà:
a)
predispone, in accordo con lo studente disabile e con
l’ausilio dello Sportello per gli studenti disabili, un piano di studio
individuale;
b)
promuove le intese con i docenti di cui all’art. 16,
comma 5, L. 104/1992;
c)
svolge un ruolo di raccordo, consulenza, supporto ai
fini di perseguire la piena integrazione dello studente disabile presso la
Facoltà;
d)
propone al Delegato del Rettore, previo parere della
Commissione, l’accoglimento di richieste di sussidi specifici e di servizi di
tutorato specializzato riferite all’arco temporale minimo di un anno accademico
presentate dagli studenti disabili iscritti alla Facoltà;
e)
controlla la corretta erogazione dei servizi e dei
sussidi concessi.
- L’incarico di referente ha durata di due anni
accademici.
- I referenti di Facoltà presenziano alle sedute
della Commissione su richiesta del Delegato.
ART. 5 – Lo Sportello per gli studenti disabili.
- Presso l’Università degli Studi di Perugia viene
istituito lo “Sportello per gli studenti disabili”.
- Lo Sportello ha il compito istituzionale di
supportare lo studente disabile; a tale scopo:
a)
svolge attività di orientamento personalizzato
finalizzata alla presentazione dei corsi di studio attivi presso l’Ateneo;
b)
svolge attività di informazione in merito ai servizi
erogati e al Regolamento di Ateneo per l’integrazione e il diritto allo studio
degli studenti disabili;
c)
svolge attività di supporto all’espletamento degli
adempimenti amministrativi universitari;
d)
riceve le richieste di ausilio di ogni singolo utente
ed istruisce il relativo procedimento, nel rispetto delle competenze di cui al
presente regolamento e della normativa vigente;
e)
supporta, sotto il profilo amministrativo, il Delegato,
la Commissione ed i referenti di Facoltà;
f)
promuove, in accordo e su richiesta del Delegato del
Rettore, la sottoscrizione di convenzioni di cui all’art. 13, comma 1 lett. b),
della L. 104/1992;
g)
redige con cadenza annuale un rendiconto sulle attività
espletate e sui servizi erogati nell’arco dell’anno accademico, da sottoporre
al Delegato del Rettore e da comunicare alla Commissione;
h)
cura progetti di mobilità internazionale degli studenti
disabili;
i)
fornisce un servizio di orientamento all’inserimento
lavorativo degli studenti disabili laureati.
- Lo Sportello viene dotato di personale, in
relazione alle esigenze del servizio, tra cui viene individuato un
responsabile dal Direttore Amministrativo.
ART. 6 - Lo studente disabile.
1. Lo studente ha facoltà di riempire, all’atto di iscrizione, una
scheda informativa volta a comunicare allo Sportello per gli studenti disabili
le problematiche relative all’effettivo esercizio del suo diritto allo studio,
al fine di consentire all’Ateneo una adeguata programmazione degli interventi e
servizi a favore dell’integrazione, dell’autonomia e del diritto allo studio.
2. Lo studente, al fine di accedere ai servizi ed agli interventi di
supporto, prende contatto, anche tramite lo Sportello, con il referente della
propria Facoltà al fine di concordare un piano di studio individuale.
3. Lo studente, all’inizio dell’anno accademico, presenta allo
Sportello, con un’unica istanza, la richiesta dei servizi e dei supporti a
fruizione individuale con riferimento all’intero anno accademico, motivata in
relazione al piano di studio individuale previamente concordato con il
referente.
4. L’ istanza di cui al comma 3 deve essere presentata dallo studente
allo Sportello, il quale procede a trasmetterla al referente di Facoltà
competente e, su richiesta anche informale di quest’ultimo, alla Commissione ed
al Delegato.
5. Le istanze vengono accolte dal Delegato su proposta del referente
di Facoltà, previo parere della Commissione. Le determinazioni del Delegato
vengono eseguite dallo Sportello.
ART. 7 – Sussidi tecnici.
- Per sussidio tecnico si intende la predisposizione
da parte dell’Università di
attrezzature tecniche e di ogni altra forma di ausilio tecnico, a favore
degli studenti disabili, anche a fruizione individuale.
- I sussidi tecnici vengono forniti previa richiesta
motivata dello studente allo Sportello, ai sensi e nei termini di cui
all’art. 6 del presente Regolamento.
ART. 8 – Sussidi didattici.
- Per sussidio didattico si intende la
predisposizione dei supporti didattici e degli ausili didattici funzionali
a consentire l’effettivo esercizio del diritto allo studio.
- I sussidi didattici vengono forniti previa
richiesta motivata dello studente allo Sportello, ai sensi e nei termini
di cui all’art. 6 del presente Regolamento.
ART. 9 – Servizio di tutorato specializzato.
- Il servizio di tutorato specializzato è un servizio
di tutorato didattico personalizzato in funzione delle problematiche
connesse alla tipologia, al grado di disabilità e ai bisogni formativi
dello studente, finalizzato all’effettiva rimozione delle condizioni e
delle situazioni che non permettono allo studente di avere pari
opportunità di studio.
- Il servizio di tutorato specializzato viene fornito
a seguito di richiesta motivata dello studente allo Sportello, ai sensi e
nei termini di cui all’art. 6 del presente Regolamento, previa
predisposizione da parte del referente di Facoltà, in accordo con lo
studente, di un progetto di tutorato, con riferimento all’anno accademico.
- Il progetto di tutorato ha ad oggetto l’ausilio
didattico richiesto ai fini del regolare espletamento del piano di studio
dello studente, con riferimento all’anno accademico.
- L’incarico di tutorato specializzato può essere
conferito esclusivamente a persone in possesso di specifiche competenze in
merito al corso di laurea ed all’anno accademico oggetto del progetto di
tutorato, ed in possesso di competenze comunicative e relazionali.
L’incarico viene conferito previa verifica del possesso di tali requisiti,
anche a seguito di selezione.
- La persona a cui viene conferito l’incarico di
tutorato specializzato si impegna, con la sottoscrizione del contratto di
incarico, a dare esecuzione, con la massima diligenza, al progetto di
tutorato, che forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso, a
pena di risoluzione.
- Il referente controlla la corretta esecuzione del
progetto di tutorato da parte del tutor e dello studente.
- La persona a cui viene conferito un incarico di
tutorato non potrà ricevere altro incarico analogo né contemporaneamente
né prima che siano decorsi due mesi dallo scadere del termine ordinario
dell’incarico precedente. Nel caso di cessazione del precedente incarico
per risoluzione, ai fini del conferimento di un nuovo incarico dovrà
intercorrere un minimo lasso di tempo di quattro mesi e dovrà intervenire
il previo assenso del Delegato del Rettore.
ART. 10 – Servizio di accompagnamento.
- Il servizio di accompagnamento viene erogato allo
studente, che ne faccia richiesta ai sensi e nei termini di cui all’art. 6
del presente Regolamento, il quale necessita di un ausilio non
specialistico al fine di poter seguire i corsi, recarsi agli esami,
espletare le pratiche burocratiche e prendere parte alle attività della
Facoltà.
- Le forme opportune di erogazione del servizio, in
relazione alle specifiche esigenze, vengono individuate dal Delegato,
sentito il referente e la Commissione, anche facendo ricorso all’ausilio
di studenti meritevoli reclutati ai sensi dell’art. 13 ella L. 390/1991.
ART. 11 – Altri servizi.
- Il Delegato del Rettore, sentita la Commissione ed
i referenti di Facoltà, decide in merito all’attivazione di ulteriori
servizi di ausilio specializzati in relazione a peculiari e gravi
disabilità di studenti che chiedano specifici interventi, verificandone la
fattibilità, la competenza, la sostenibilità dei relativi costi, con il
supporto tecnico dello Sportello per gli studenti disabili.
ART. 12 – Disposizioni finali.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente
regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
- Il presente regolamento è approvato dagli organi
accademici ed inserito nelle raccolte normative e regolamentari
dell’Università.