REGOLAMENTO D’ATENEO IN MATERIA DI SCUOLE E DI CORSI DI
DOTTORATO.
(emanato con D.R. n.1275 del 18-6-2008)
Titolo I - Norme generali
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina
l’istituzione ed il funzionamento delle Scuole di dottorato di ricerca di
seguito denominate Scuole e dei corsi di dottorato di ricerca ad esse afferenti, di seguito denominati Corsi.
Art. 2 Finalità delle
Scuole e dei Corsi
1. Le Scuole hanno lo scopo di potenziare e raccordare sul
piano organizzativo i Corsi affini, anche al fine di favorire collaborazioni
con realtà esterne, nazionali ed internazionali.
2. I Corsi hanno la finalità di fornire agli iscritti,
mediante attività di formazione alla ricerca, che possono comprendere anche
limitate attività didattiche, competenze utili per esercitare, presso
università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca o
professionali di alta qualificazione.
Art. 3 Finanziamenti
1. Ogni anno il Senato Accademico approva il piano di attribuzione delle borse di studio, ivi comprese quelle
residue, alle Scuole.
Le borse di studio possono essere finanziate con:
a) fondi ministeriali;
b) fondi dell’ateneo e/o degli atenei consorziati, con i
quali siano stati stipulati appositi accordi;
c) fondi delle strutture proponenti e/o concorrenti;
d) fondi acquisiti anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici e/o privati. In questa ipotesi
il soggetto finanziatore può indicare il tema della ricerca da sviluppare, che,
valutato positivamente dal Collegio dei docenti interessato, dovrà essere
accettato dal dottorando fruitore della borsa.
2. Le risorse finanziarie,
comprese quelle necessarie per il funzionamento dei Corsi, sono assegnate alle
Scuole.
Art. 4 Valutazione
1. Ogni anno il Nucleo di valutazione redige, tramite apposite rilevazioni, una relazione sull’efficienza ed il
corretto funzionamento delle Scuole e dei Corsi, valutando la permanenza dei
requisiti d’idoneità e la rispondenza agli obiettivi formativi, nonché la
funzionalità rispetto al livello di formazione dei dottorandi ed alle loro
possibilità di sbocco professionale.
2. La relazione del Nucleo, accompagnata dalle
osservazioni del Senato Accademico, è inviata dal Rettore al competente
Ministero ai sensi della normativa vigente.
Titolo II - Istituzione, rinnovo ed organi dei Corsi
Art. 5 Istituzione dei
Corsi
1. I Corsi sono istituiti dall’Università, anche mediante
consorzi con altre Università o con convenzioni istitutive con soggetti
pubblici e privati.
2. Le proposte di istituzione dei
corsi, relative all’anno accademico successivo, devono essere presentate entro
il 31 dicembre di ogni anno dai Consigli di Dipartimento e/o dai Centri di
ricerca interessati. Le suddette proposte sono sottoposte al parere del Nucleo
di valutazione in ordine ai requisiti di idoneità
entro il 15 febbraio. Successivamente devono essere
approvate dalla Scuola interessata e dal Senato Accademico, che verificano la
coerenza del Corso con gli obiettivi formativi e la disponibilità delle risorse
umane, nonché dal Consiglio di Amministrazione per la verifica delle necessarie
risorse finanziarie.
3. I Corsi di dottorato sono
istituiti con decreto rettorale.
Art. 6 Rinnovo dei Corsi
1. Le proposte di rinnovo di corsi già istituiti, relative
all’anno accademico successivo, devono essere
presentate entro il 31 dicembre di ogni anno dai Consigli delle Scuole
interessate. Esse sono sottoposte al parere del Nucleo di valutazione di cui all’art.4 del presente
Regolamento entro il 15 febbraio.
3. Il Consiglio di Amministrazione
può in ogni caso sollevare rilievi, sui quali delibera il Senato Accademico.
4. I Corsi di dottorato sono rinnovati con decreto rettorale.
Art. 7 Adesione dell’Università di Perugia a Corsi con sede amministrativa
presso altro Ateneo
1. L’Università può partecipare, quale sede consorziata, a
Corsi istituiti da altri atenei.
2. La proposta di adesione è
formulata dalla Scuola interessata o dal Consiglio di dipartimento interessato.
Art. 8 Proposta
d’istituzione
1. Salvo quanto previsto dall’art. 33 del presente
Regolamento per i dottorati internazionali, la proposta d’istituzione deve
indicare:
a) la
denominazione del Corso, l’area o le aree scientifiche di riferimento, gli
obiettivi formativi, nonché le relative tematiche di
ricerca;
b) la durata del
corso, che non può comunque essere inferiore a tre
anni né superiore a quattro anni;
c) il numero
minimo di posti, che non può essere inferiore a tre ;
d) il numero
minimo di borse di studio, che non può essere inferiore alla metà del numero
dei dottorandi;
e) l’eventuale aumento di posti assegnati a seguito di
finanziamenti esterni;
f) eventuali forme di collaborazioni con Corsi affini, anche con
sede esterna;
g) eventuali
periodi di formazione in strutture esterne, nazionali o estere, che consenta
l’acquisizione di esperienze scientifiche o lavorative
particolarmente significative;
h) l’eventuale
monte ore massimo da dedicare, nel progetto formativo, ad attività didattiche,
che i dottorandi possono svolgere nell’Ateneo o in strutture esterne;
i) le strutture
utilizzabili;
l) l’eventuale
partecipazione di altre Università o di diversi
soggetti pubblici o privati, che deve essere regolata mediante convenzione,
nella quale si stabilisce l’impegno organizzativo e didattico a carico dei vari
soggetti ed eventuali modalità di ripartizione degli oneri finanziari;
m) la composizione del collegio dei docenti con l’indicazione del
coordinatore.
Art. 9 Requisiti
d’idoneità
1. Sono requisiti d’idoneità dei Corsi:
a) la presenza nel Collegio dei docenti di almeno dieci professori
e ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del Corso, con documentata
produzione scientifica nell’ultimo quinquennio in una delle dette aree;
b) la
disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di
specifiche strutture operative e scientifiche per il Corso e per l’attività di
studio e di ricerca dei dottorandi;
c) la presenza
di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del
Corso;
d) la
possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o
stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze
in un contesto di attività lavorative;
e) la previsione
di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività
di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti
privati;
f) l’attivazione
di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei
requisiti di cui al presente articolo, alla rispondenza del Corso agli
obiettivi formativi di cui alla normativa nazionale vigente, anche in relazione
agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.
Art. 10 Obiettivi
formativi e programmi
1. Ogni Corso stabilisce i propri obiettivi formativi ed i
programmi per realizzarli in base alle linee-guida fissate dalla Scuola di afferenza.
2. Nel caso di convenzioni con imprese private, il
programma di studi può essere concordato in ordine alla
concessione di agevolazioni di cui alla normativa vigente.
Art. 11 Organi dei Corsi
1. Gli
Organi dei Corsi sono stabiliti nel Regolamento della Scuola di
afferenza.
2. Sono Organi necessari del Corso:
a) il
Coordinatore
b) il Collegio
dei docenti.
Art. 12 Il coordinatore
1. Il Coordinatore è un professore di ruolo o fuori ruolo
che non sia coordinatore di altro Corso. Egli è eletto
dal collegio dei docenti e nominato dal Rettore.
I
regolamenti delle Scuole possono stabilire eventuali regole in
ordine alla durata del mandato o ad altre incompatibilità.
2. Salvo ulteriori disposizioni
dei regolamenti delle Scuole, il Coordinatore svolge in ogni caso le seguenti
attività:
a) coordina le
attività formative;
b) convoca e
presiede il collegio dei docenti;
c) autorizza, sulla base di un programma, i dottorandi a svolgere attività
didattiche e di ricerca fuori sede o all’estero per periodi non superiori a sei
mesi;
d) presenta
proposte in ordine all’acquisizione delle necessarie
risorse finanziarie agli organi competenti;
e) propone al collegio dei docenti l’esclusione di docenti
nei casi previsti dai regolamenti delle scuole.
Art. 13 Il collegio dei
docenti
1.Il Collegio dei docenti è composto
da almeno dieci professori e ricercatori del settore o dei settori scientifici
di riferimento. I regolamenti delle Scuole possono prevedere un numero minimo comunque superiore a dieci. Un docente può partecipare ad un
solo Collegio di dottorato dell’Ateneo di Perugia.
2. Al collegio dei docenti possono partecipare, con voto
consultivo, anche rappresentanti di soggetti pubblici o privati interessati al
Corso, ovvero studiosi di elevata qualificazione
scientifica.
3. Salvo ulteriori disposizioni
dei regolamenti delle Scuole e del presente Regolamento, il collegio dei
docenti svolge le seguenti attività:
a)
programma l’attività di formazione complessiva dei dottorandi nel rispetto
delle linee d’indirizzo deliberate dal consiglio della Scuola;
b) approva il
programma specifico di formazione dei dottorandi, comprensivo del progetto di
ricerca, e ne verifica lo stato di avanzamento ogni
anno, non oltre il 31 ottobre, su relazione del dottorando accompagnata dal
parere del tutore, al fine della prosecuzione del corso; sono fatte salve prove
ulteriori eventualmente stabilite dalle Scuole; il dottorando che non superi la
verifica annuale può essere ammesso alla prosecuzione del Corso con riserva, da
sciogliersi entro il trimestre successivo, ovvero può essere dichiarato escluso
dal corso;
d) autorizza la frequenza del corso ai dottorandi che
svolgono attività lavorativa, previo accertamento della compatibilità della
medesima con le attività del corso;
c) individua il numero dei posti in soprannumero, secondo
le indicazioni della Scuola;
d) esprime parere sulle equipollenze dei titoli accademici
conseguiti all’estero ai fini dell’ammissione al Corso;
e)
delibera in merito al riconoscimento di studi compiuti all’estero
preventivamente autorizzati ed alla permanenza all’estero dei dottorandi
per periodi superiori a sei mesi;
f) autorizza i
dottorandi laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso dell’abilitazione a
svolgere attività assistenziale, purché chiaramente
finalizzata agli obiettivi della ricerca oggetto del dottorato;
g) delibera sulla proposta di esclusione
dei docenti dal collegio secondo quanto previsto dai regolamenti delle scuole;
h) individua i docenti da inserire nella commissione per
l’accesso ai Corsi e per il conseguimento del titolo finale.
4. Salvo quanto previsto dalla precedente lett.g), il collegio delibera ogni altra modifica che
riguarda la sua composizione, la cui efficacia è subordinata all’approvazione
del Consiglio della Scuola.
Titolo III - Scuole di dottorato
Art. 14 Denominazione ed
autonomia
1. Ciascuna Scuola deve avere una denominazione congrua
alle sue finalità. Ciascun Corso può afferire ad una
sola Scuola, sulla base di principi di omogeneità
scientifica e didattica.
2. Le Scuole per la loro gestione
amministrativo-contabile si avvalgono delle strutture di uno dei
Dipartimenti interessati.
Art. 15 Istituzione
1. La proposta d’istituzione di una Scuola è avanzata dai
Consigli dei dipartimenti di afferenza
dei corsi di dottorato interessati, sentiti i relativi Collegi Docenti, ove già
esistenti.
2. Sulla proposta delibera il Senato Accademico, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione
e del Nucleo di valutazione per quanto di competenza.
Art. 16 Requisiti delle
Scuole
1. Ai fini dell’istituzione di una Scuola sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) denominazione
coerente con le finalità;
b) articolazione
in almeno tre Corsi istituiti o da istituire, ognuno dei quali deve rispondere
ai requisiti di cui all’art. 9 del presente Regolamento;
c) tematiche scientifiche sufficientemente ampie e riferite ai
settori scientifici rappresentati nella Scuola;
d) disponibilità
di adeguate risorse e strutture;
e) il regolamento della Scuola, nel quale s’individuino gli
organi, i criteri della programmazione scientifica e didattica, i criteri per
la valutazione all’accesso dei dottorandi.
Art. 17 Modifica e
disattivazione
1. Ogni modifica della Scuola è deliberata dal relativo
Consiglio ed approvata dal Senato Accademico.
2.
Art. 18 Organi della
Scuola
1. Il regolamento della Scuola individua i relativi
organi.
2. Sono organi necessari della Scuola:
a) il direttore
b) il consiglio.
Art. 19 Il direttore
1. Il direttore è un professore dell’Ateneo nominato dal
Rettore su delibera del consiglio della Scuola, eventualmente convocato dal
Decano dei Coordinatori. Egli dura in carica quattro anni e può
essere rieletto consecutivamente una sola volta.
2. Il direttore designa tra i professori del consiglio
della Scuola un vice-direttore, che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o d’impedimento.
3. Sono compiti del direttore:
a) rappresentare
b) convocare e
presiedere il consiglio della Scuola;
c) inviare agli
organi competenti le delibere del consiglio della Scuola;
d) dare
esecuzione alle delibere del consiglio della Scuola;
e) presentare annualmente al consiglio una relazione
sull’andamento della Scuola.
Art. 20 Il Consiglio
della Scuola
1. La composizione del consiglio è stabilita dal
regolamento della Scuola.
a) il direttore
della Scuola, che lo presiede;
b) i
coordinatori dei Corsi.
3. Il consiglio si riunisce almeno tre volte ogni anno.
Esso può essere convocato dal direttore o da un terzo dei suoi membri.
4. Salvo quanto ulteriormente disposto dal presente
Regolamento e dai regolamenti delle Scuole, in ogni caso sono compiti del
consiglio:
a) eleggere il
direttore;
b) individuare,
anche su base pluriennale, le linee d’indirizzo per le attività di formazione
della Scuola, anche con riferimento alle eventuali attività didattiche che
ciascun dottorando può essere chiamato a compiere, nonché
per la valutazione annuale dei dottorandi;
c) promuovere le
attività culturali comuni ai diversi Corsi;
d) organizzare stage e tirocini;
e) formulare le richieste annuali per le borse di studio;
f) deliberare sull’istituzione ed il rinnovo dei Corsi ai sensi
rispettivamente degli articoli 5 e 6 del presente Regolamento;
g) attribuire ai
vari Corsi le borse di studio;
h) approvare la relazione annuale sull’andamento della Scuola
presentata dal direttore;
i) definire, per quanto di competenza, le procedure d’accesso ai
corsi;
l) approvare
richieste di finanziamento al Consiglio di amministrazione
o a soggetti esterni.
Titolo IV - Funzionamento dei Corsi
Art. 21 Diritti e doveri
del dottorando
1. I diritti ed i doveri del dottorando sono stabiliti dai
regolamenti delle Scuole.
a) ad essere
seguito da un tutore;
b) alla verifica
annuale del suo progetto formativo e di ricerca;
c) alla sospensione della frequenza in caso di maternità o di grave
malattia. Se la sospensione dura più di trenta giorni è sospesa anche
l’erogazione della borsa, che verrà ripresa al termine
della sospensione.
a) di svolgere
il programma formativo stabilito;
b) di non compiere attività incompatibili
con la frequenza del Corso e comunque di rendere noto
lo svolgimento di ogni ulteriore attività compiuta che potrebbe essere
incompatibile con la frequenza del Corso;
c) di presentare
al collegio dei docenti, al termine di ogni anno, la
relazione sulle attività svolte e sullo stato di avanzamento della ricerca;
d) d’iscriversi,
se ammessi, all’anno successivo entro il 31 dicembre
di ogni anno;
e) di non iscriversi contemporaneamente a più Corsi o ad una Scuola
di specializzazione;
f) di
presentare, al termine del Corso, una tesi di ricerca che giunga ad esprimere
una valutazione personale sui temi trattati;
g) di versare i
contributi di cui all’art. 28 del presente Regolamento
4. Il dottorando è escluso:
a) in caso di
giudizio negativo del collegio dei docenti espresso a fine
anno o per gravi inadempienze nell’attività di formazione;
b) in caso di
svolgimento di attività incompatibili con la frequenza
del Corso, fra le quali rientrano le prestazioni di lavoro non autorizzate dal
collegio dei docenti;
c) per assenze
ingiustificate;
d) in caso di
mancato pagamento dei contributi annuali.
5. L’esclusione è deliberata dal collegio dei docenti e
disposta dal direttore della Scuola. L’interessato può appellarsi, entro
quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, al Senato Accademico che è
tenuto a deliberare nei successivi sessanta giorni anche eventualmente per
mezzo di una Commissione appositamente costituita.
6. L’esclusione comporta la revoca della borsa con
l’obbligo di restituzione dei ratei già percepiti relativi all’anno
per cui è stato emesso il provvedimento. In ogni caso il dottorando
inadempiente non sarà ammesso a sostenere l’esame finale per il conseguimento
del titolo.
Art. 22 Accesso ai Corsi
1. Possono accedere ai Corsi,
senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso di Laurea
di secondo livello (Laurea specialistica, Laurea magistrale, Laurea conseguita
secondo gli ordinamenti previgenti al DM 509/1999) o
di analogo titolo accademico conseguito all’estero preventivamente riconosciuto
equipollente dal Consiglio della Scuola interessata.
2. Il
bando per l’ammissione è emanato dal Rettore, che ne cura l’invio al MIUR per
la pubblicità tramite mezzi informatici e la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il bando per ciascun Corso deve contenere:
a) la denominazione del dottorato;
b) il numero
complessivo dei posti non inferiore a tre;
c) il numero e
l’ammontare delle borse di studio, nonché la modalità
della loro erogazione;
d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli
esoneri;
e) la durata del Corso;
f) i diritti ed
i doveri del dottorando;
g) le tematiche scientifiche coinvolte e le linee d’indirizzo
della Scuola;
h) le modalità
di svolgimento delle prove;
i) il termine
per la presentazione della domanda.
4. Possono essere ammessi in soprannumero, in misura non
superiore al totale dei posti, candidati idonei nella graduatoria generale di
merito che fruiscano di assegni di ricerca ai sensi
dell’art.51 della Legge 449/1997; possono essere
altresì ammessi altri soprannumerari secondo le indicazioni del Consiglio della
Scuola.
Art. 23 Prove di accesso
1. I Consigli delle Scuole regolamentano le modalità delle
prove d’accesso ai Corsi.
2. Se nulla è stabilito dalla Scuola
interessata l’accesso avviene in base ad un concorso per titoli ed esami. Nella
valutazione dei titoli sono da considerare: la tesi di laurea, le
pubblicazioni, le esperienze professionali o altri titoli, le lettere di
referenza di docenti italiani e stranieri. Gli esami consistono in una prova
scritta ed un colloquio, intesi ad accertare l’attitudine del candidato alla
ricerca scientifica nel settore o nei settori scientifici coinvolti nel Corso. La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza
di una o più lingue straniere.
Art. 24 Commissione
giudicatrice
1. La commissione per l’accesso ai Corsi è nominata dal
Rettore, sentito il collegio dei docenti interessato, che indica tre membri
effettivi e tre supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari di
ruolo appartenenti al settore o ai settori scientifici cui il Corso si
riferisce. Detta indicazione deve essere effettuata
entro trenta giorni successivi alla scadenza del bando.
2. La commissione può essere integrata da non più di due
esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca.
3. Nel caso di Corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale
la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto
negli accordi stessi.
4. Il regolamento della Scuola può stabilire ipotesi
d’incompatibilità a fare parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per
l’accesso ai corsi.
Art. 25 Lavori della
commissione
1. La commissione deve espletare
i suoi lavori entro sessanta giorni dalla notifica della nomina, comunicando il
calendario delle prove al Rettore almeno venticinque giorni prima del loro
inizio. In ogni caso tutte le valutazioni per
l’accesso ai Corsi devono essere concluse entro il 15 ottobre di ogni anno.
2. Gli
atti della valutazione sono pubblici. Ai candidati è consentito l’accesso nei
modi stabiliti dalla legge e dal regolamento di ateneo
in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso. Il Rettore
può rinviare l’accesso al momento della conclusione della valutazione.
3. La commissione indica anche gli idonei in soprannumero,
seguendo i criteri preventivamente definiti dal collegio dei docenti.
Art. 26 Svolgimento dei
Corsi
1. I Corsi iniziano con l’apertura dell’anno accademico.
2. Nel caso eccezionale che la valutazione per l’accesso
si sia conclusa oltre il 15 ottobre, l’inizio del
Corso può essere posticipato dal consiglio della Scuola comunque non oltre il
31 dicembre, su richiesta del collegio dei docenti interessato, da cui risulti
che il programma del Corso per il primo anno è realizzabile anche nell’arco dei
restanti mesi.
Art. 27 Borse di studio
1. L’importo delle borse non può essere inferiore a quanto
determinato dall’art. 1, 1° comma, lett. a) L. 3
agosto 1998 n. 315 e successive modificazioni. Esso è aumentato del 50 per
cento in caso di soggiorno all’estero.
2. Le borse sono assegnate dalla commissione giudicatrice
secondo l’ordine della graduatoria di merito. A parità di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa
vigente.
3. Il numero di borse deve essere non inferiore alla metà
dei dottorandi; in caso di numero dispari dei frequentanti, il numero delle
borse è arrotondato per eccesso.
4. Ove un vincitore borsista, rinunci in corso d’anno alla
borsa, questa verrà assegnata al primo vincitore non
borsista, per la parte residua. Nel caso di borsa finanziata in base ad un
accordo con soggetti pubblici e/o privati, in cui sia stato specificato un
progetto di ricerca, il dottorando subentrante dovrà accettare di proseguire la
ricerca finanziata. La rinuncia alla borsa s’intende definitiva, anche se il
dottorando continua a frequentare il Corso.
5. L’assegnazione di una borsa per la frequenza di un
Corso è di regola compatibile con altri redditi, nei limiti stabiliti dalla
legge.
6. Se è ammesso al Corso un pubblico dipendente, il suo
trattamento è quello previsto dalle leggi in materia.
7. La borsa è erogata per l’intera durata del Corso. Il
pagamento avviene al massimo ogni bimestre.
8. Ove una o più borse attribuite al Corso non siano
assegnate, esse, su richiesta del Consiglio della
Scuola, possono essere utilizzate per la stessa Scuola nel successivo ciclo.
L’eventuale importo residuo di una borsa, derivante da rinuncia od esclusione
di un dottorando, che non sia stata assegnata ad altro
dottorando non borsista, può essere utilizzato per aumentare i posti assegnati
alla medesima Scuola nel ciclo successivo, qualora sia possibile integrare il
residuo. In caso contrario l’importo residuo sarà comunque
riassegnato l’anno successivo alla stessa Scuola.
Art. 28 Contributi per
l’accesso
1. Con decreto del Rettore, previa delibera del Senato
Accademico e del Consiglio di amministrazione, vengono
stabiliti i contributi per l’accesso e la frequenza dei Corsi, nonché il numero
dei dottorandi esonerati dal pagamento dei contributi. I contributi sono
graduati secondo i criteri ed i parametri di cui alla normativa nazionale
dettante disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari.
2. I
dottorandi titolari di borse conferite su fondi ripartiti dai decreti del
Ministro di cui all’art. 4, 3° comma, L. 3 luglio 1998 n. 210 sono esonerati preventivamente dai
contributi per l’accesso e la frequenza dei Corsi, mentre sono tenuti al
pagamento della tassa regionale, bollo virtuale e indennità di spese.
Art. 29 Conseguimento
del titolo finale
1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore
e si consegue a seguito del superamento dell’esame finale, consistente nella
discussione pubblica della tesi da tenersi entro il 28 febbraio di ogni anno. L’esame può essere ripetuto una sola volta,
senza proroga della borsa di studio. La tesi può essere redatta anche in lingua
straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
2. I
candidati all’esame per il conseguimento del titolo devono presentare al
Rettore l’istanza, entro il 31 ottobre dell’ultimo
anno di corso, depositando la tesi e la relazione di ammissione del collegio
dei docenti. Per comprovati motivi che non consentano
la presentazione della tesi nei tempi previsti, il direttore della Scuola, su
proposta del collegio dei docenti, ammette il candidato agli esami previsti per
il ciclo successivo. A tal fine il candidato deve presentare domanda di proroga
per la presentazione della tesi entro il 31 ottobre dell’ultimo anno di Corso.
La proroga concessa comporta il pagamento del contributo determinato dal Senato
Accademico e non comporta oneri economici per l’Ateneo né la proroga
dell’erogazione della borsa. Detta proroga non può essere concessa più di una
volta.
Art. 30 Commissione
giudicatrice per l’esame finale
1.La commissione giudicatrice per
l’esame finale è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori
universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti ai
settori scientifici a cui si riferisce il Corso. Almeno due membri devono
appartenere ad Università, anche straniere, non partecipanti al Corso e non
devono essere componenti del collegio dei docenti. La
commissione può essere integrata da uno o più membri esperti appartenenti a
strutture di ricerca pubbliche e/o private, anche straniere, secondo quanto
stabilito nei Regolamenti delle Scuole.
2. Nel caso di Corsi istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita
secondo le modalità previste dagli accordi stessi.
3.
Art. 31 Lavori della
Commissione giudicatrice
1. La commissione deve comunicare al Rettore la data
fissata per la discussione delle tesi almeno trenta giorni prima. Essa deve concludere i suoi lavori entro novanta giorni dalla data del
decreto rettorale di nomina. Scaduto detto termine
senza la conclusione dei lavori, la commissione decade ed il Rettore nomina una
nuova commissione con esclusione dei componenti
decaduti.
2. L’Università assicura la pubblicità degli atti delle
procedure di valutazione.
3. Successivamente al rilascio
del titolo, l’Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
4. Gli accordi di cooperazione
interuniversitari internazionale possono prevedere specifiche procedure
per il conseguimento del titolo.
Art. 32 Dottorato
europeo
1. L’Università favorisce la stipula
di accordi con Università europee, aventi per oggetto la realizzazione di
programmi che consentano l’acquisizione di un titolo riconosciuto a livello
europeo.
a) la tesi
dottorale dovrà essere approvata da almeno due docenti appartenenti a due Istituzioni
d’istruzione superiore appartenenti a due Stati europei diversi dal Paese di origine del candidato;
b) almeno un
membro della commissione giudicatrice deve appartenere ad un Paese europeo
diverso dal Paese di origine del candidato;
c) almeno una
parte della discussione della tesi deve avvenire in una lingua europea diversa
da quella del Paese in cui viene presentato il
dottorando;
d) parte della
ricerca che fonda la tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di
almeno tre mesi in un Paese europeo diverso da quello del candidato.
Art. 33 Dottorati
internazionali
1. L’Università può partecipare a Corsi di dottorato
internazionali sulla base di una convenzione. Le
Università consorziate rilasciano il titolo congiunto di dottore di ricerca.
2. La proposta d’istituzione deve essere corredata della
relativa convenzione, la quale regola:
a) le modalità di accesso al Corso;
b) le modalità di valutazione finale (criteri di nomina della
commissione, di valutazione delle tesi, di indicazione della sede di
discussione, ecc.), assicurando in ogni caso la presenza nella commissione
giudicatrice dei rappresentanti di almeno due Università consorziate;
c) la disponibilità delle sedi consorziate ad ospitare gli iscritti
per il periodo di almeno un anno, garantendo i servizi forniti ai propri
dottorandi;
d) l’impegno delle Università consorziate a rilasciare il titolo
congiunto di dottore di ricerca.
3. Spetta al collegio dei docenti determinare per ciascuno
degli ammessi, le sedi universitarie presso cui
svolgere l’attività formativa.
4. Il dottorando discute la tesi nella lingua concordata
con il coordinatore.
Art. 34 Dottorati in co-tutela di tesi
1. Sono possibili accordi bilaterali con Università
straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi, consistente nell’elaborazione di tesi
sotto la direzione congiunta di un docente del nostro ateneo e di un docente di altra Università. Detti accordi hanno la duplice finalità
di facilitare la permanenza all’estero e di far conseguire un titolo di dottore
di ricerca riconosciuto in entrambe le Università, a seguito di un unico esame
finale.
2. Sulla base di tali accordi il
programma di co-tutela è definito in una convenzione,
nella quale si stabilisce:
a) che il dottorando, il quale abbia assolto agli oneri d’iscrizione presso l’Università di
appartenenza è considerato regolarmente iscritto presso entrambe le Università
parti dell’accordo;
b) l’ammontare
degli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando;
c) la
ripartizione dei periodi di soggiorno presso ciascuna Università;
d) i criteri di
composizione della commissione giudicatrice per l’esame finale, di cui faranno
parte in numero paritetico rappresentanti scientifici dei due Stati.
3. Il candidato può scegliere presso quale
delle due Università sostenere la discussione della tesi finale ed in quale
lingua.
4. Le convenzioni sono sottoscritte per il nostro ateneo
dal Rettore.