STATUTO
DEL
COMITATO UNIVERSITARIO DI BIOETICA
DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PERUGIA
– 2004 –
PREMESSA
L’Università degli Studi di Perugia promuove il Comitato universitario di Bioetica, che si colloca nell’ambito delle proprie finalità istituzionali di ricerca, aventi come scopo preciso il costante e progressivo miglioramento della qualità della vita in un equilibrato rapporto tra persona umana, natura e ambiente.
Il Comitato accoglie e ricomprende tutte le esperienze scientifiche e culturali ritenute utili alla completezza della riflessione e alla ricchezza dei programmi, intorno a tematiche per loro natura aperte ad un confronto interdisciplinare.
II Comitato nasce con una ampiezza di interessi globalmente e unitariamente considerati, con l’intento di conciliare l’attenzione ai dati empirici e il rispetto dei valori etici fondamentali, in un’ottica interetnica ed interculturale potenzialmente ricca nell’epoca contemporanea.
In questa prospettiva il Comitato intende contribuire a tutelare, nel quadro dell’ordinamento giuridico italiano e comunitario e dei pertinenti codici deontologici, l’integrità e i diritti della persona umana e il bene comune.
Art. 1
È costituito il Comitato universitario di Bioetica come organo interdisciplinare il cui compito è quello di valutare questioni connesse alla ricerca scientifica con la finalità di perseguire gli obiettivi definiti in premessa.
Il Comitato deve offrire un supporto di competenza, obiettività ed esperienza per la tutela della vita e della salute, nonché del conseguimento della migliore qualità della vita nel rispetto della dignità della persona.
Il Comitato esprime pareri a titolo gratuito, propone iniziative culturali mirate all’attività formativa, ha come obiettivo la sensibilizzazione in campo etico e la formulazione di linee guida sulle problematiche emergenti in bioetica.
Art. 2
Il Comitato esprime pareri su richiesta di soggetti interni all’Ateneo e di soggetti esterni, pubblici e privati.
Il Comitato, su motivata richiesta, esprime pareri di eticità che non esimono il richiedente da responsabilità personali di ordine morale, deontologico e giuridico.
Il richiedente può essere invitato alla discussione in seno al Comitato ed è comunque libero di agire in difformità dal parere dello stesso, motivando eventualmente le ragioni del proprio dissenso.
Il parere, di cui al comma 1, deve essere espresso a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto.
Può essere espresso un parere di dissenso motivato.
Il Comitato può aggiungere al parere una raccomandazione.
Art. 3
Il Comitato, nelle sue procedure di valutazione, si atterrà alla normativa vigente e, pur conservando l’autonomia di giudizio etico dei componenti il Comitato, terrà presenti, fra l’altro, le disposizioni emanate da organismi nazionali ed internazionali, fra i quali:
i principi del codice deontologico degli Ordini dei medici;
i principi dei codici deontologici dell’Associazione medica internazionale (codice di Norimberga, 1948; codice di Helsinki, 1964, successivamente rivisto e completato Tokyo 1975; codice di Vienna, 1983; codice di Hong Kong, 1989);
i documenti prodotti dal Comitato Nazionale di Bioetica (C.N.B.) e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) su specifiche e nuove problematiche;
il documento “Metodi ed eutanasia per animali” della “Federation for Animal Welfare” e della “Associazione anglo italiana per la protezione animale”;
le dichiarazioni formulate dal Consiglio delle Organizzazioni Internazionali delle Scienze Mediche (CIOMS) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Art. 4
Il Comitato presta particolare attenzione alle tematiche di ordine biologico e medico quali, ad esempio:
biologia molecolare nei suoi vari campi di applicazione (ingegneria genetica, biologia, virologia, interventi sulla linea somatica, ibridi cellulari, etc.);
esperimenti utilizzanti animali;
utilizzazione di tessuti umani embrionali e fetoplacentari;
trapianti di organi quando rivestano carattere sperimentale;
tecniche di fecondazione artificiale;
ricerche di fisiologia e fisiopatologia, sia nel soggetto sano volontario che nel malato;
nuove tecniche diagnostiche invasive;
sperimentazione farmacologica.
Il Comitato:
a. esprime pareri sulle questioni che regolano l’effettuazione della sperimentazione in ambienti controllati, onde impedire la diffusione esterna di procarioti ed eucarioti con genoma modificato;
b. esprime pareri sulle questioni concernenti gli animali impiegati per la sperimentazione perché vengano utilizzati e sacrificati con procedure standardizzate in accordo con le norme vigenti e le raccomandazioni già in precedenza richiamate.
È esclusa ogni sperimentazione che si basi sul prolungamento artificiale della vita dell’embrione o del feto, che non sia finalizzata alla possibile sopravvivenza degli stessi.
L’utilizzazione di organi e tessuti per fini terapeutici sostitutivi soggiace alle stesse norme delle donazioni fra viventi. L’utilizzazione di tessuti per finalità sperimentali deve avvenire con il consenso informato e con la garanzia dell’anonimato.
Art. 5
La composizione del Comitato è interdisciplinare e rappresentativa delle aree scientifiche previste nello Statuto dell’Università. Del Comitato fanno parte:
il Rettore o un Suo delegato che lo presiede;
sei competenti designati dai docenti dell’area delle Scienze chimiche, biologiche e mediche (uno dal settore delle Scienze chimiche, due dal settore delle Scienze biologiche, tre dal settore delle Scienze mediche);
due competenti designati dai docenti dell’area delle Scienze della terra, agrarie e veterinarie;
un competente designato dai docenti dell’area delle Scienze matematiche e informatiche, fisiche, ingegneria civile ed architettura, industriale e dell’informazione;
due competenti designati dai docenti dell’area delle Scienze giuridiche, economiche, statistiche e politiche-sociali;
due competenti designati dai docenti dell’area delle Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
un rappresentante dell’Ordine dei Medici;
un rappresentante dell’Ordine dei Medici Veterinari;
un rappresentante del personale infermieristico;
un rappresentante delle organizzazioni di sostegno per i diritti del malato.
Il Rettore emana le opportune disposizioni per la designazione dei docenti delle aree scientifiche.
Art. 6
Possono essere convocati esperti esterni, a seconda delle tematiche, scelti dal Comitato, qualora se ne ravvisi la necessità.
Art. 7
Il Comitato si prefigge di operare in collaborazione con altri Comitati di bioetica, italiani e stranieri, anche non universitari. In particolare il Comitato si adopererà per attuare opportune forme di collaborazione con il Comitato Regionale di Bioetica, le cui competenze sono legislativamente definite, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.
Art. 8
Il Comitato è assistito da un segretario cui compete la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute.
Art. 9
I membri del Comitato vengono nominati dal Rettore. Rimangono in carica quattro anni, al termine dei quali possono essere confermati soltanto per un ulteriore quadriennio.