STATUTO

DEL

COMITATO UNIVERSITARIO DI BIOETICA

DELL’UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI PERUGIA












2004 –


PREMESSA


L’Università degli Studi di Perugia promuove il Comi­tato universitario di Bioetica, che si colloca nell’ambito delle proprie finalità istituzionali di ricerca, aventi come scopo preciso il costante e progressivo miglioramento della qualità della vita in un equilibrato rapporto tra persona umana, natura e ambiente.

Il Comitato accoglie e ricomprende tutte le esperien­ze scientifiche e culturali ritenute utili alla completezza della riflessione e alla ricchezza dei programmi, intorno a tematiche per loro natura aperte ad un confronto in­terdisciplinare.

II Comitato nasce con una ampiezza di interessi global­mente e unitariamente considerati, con l’intento di conci­liare l’attenzione ai dati empirici e il rispetto dei valori etici fondamentali, in un’ottica interetnica ed interculturale po­tenzialmente ricca nell’epoca contemporanea.

In questa prospettiva il Comitato intende contribuire a tutelare, nel quadro dell’ordinamento giuridico italiano e comunitario e dei pertinenti codici deontologici, l’in­tegrità e i diritti della persona umana e il bene comune.


Art. 1


È costituito il Comitato universitario di Bioetica come organo interdisciplinare il cui compito è quello di valu­tare questioni connesse alla ricerca scientifica con la finalità di perseguire gli obiettivi definiti in premessa.

Il Comitato deve offrire un supporto di competenza, obiettività ed esperienza per la tutela della vita e della salute, nonché del conseguimento della migliore qualità della vita nel rispetto della dignità della persona.

Il Comitato esprime pareri a titolo gratuito, propone iniziative culturali mirate all’attività formativa, ha come obiettivo la sensibilizzazione in campo etico e la formu­lazione di linee guida sulle problematiche emergenti in bioetica.


Art. 2


Il Comitato esprime pareri su richiesta di soggetti in­terni all’Ateneo e di soggetti esterni, pubblici e privati.

Il Comitato, su motivata richiesta, esprime pareri di eticità che non esimono il richiedente da responsabilità personali di ordine morale, deontologico e giuridico.

Il richiedente può essere invitato alla discussione in seno al Comitato ed è comunque libero di agire in dif­formità dal parere dello stesso, motivando eventualmen­te le ragioni del proprio dissenso.

Il parere, di cui al comma 1, deve essere espresso a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto.

Può essere espresso un parere di dissenso motivato.

Il Comitato può aggiungere al parere una raccoman­dazione.


Art. 3


Il Comitato, nelle sue procedure di valutazione, si atterrà alla normativa vigente e, pur conservando l’au­tonomia di giudizio etico dei componenti il Comitato, terrà presenti, fra l’altro, le disposizioni emanate da or­ganismi nazionali ed internazionali, fra i quali:


Art. 4


Il Comitato presta particolare attenzione alle temati­che di ordine biologico e medico quali, ad esempio:

  1. biologia molecolare nei suoi vari campi di appli­cazione (ingegneria genetica, biologia, virologia, inter­venti sulla linea somatica, ibridi cellulari, etc.);

  2. esperimenti utilizzanti animali;

  3. utilizzazione di tessuti umani embrionali e feto­placentari;

  4. trapianti di organi quando rivestano carattere spe­rimentale;

  5. tecniche di fecondazione artificiale;

  6. ricerche di fisiologia e fisiopatologia, sia nel sog­getto sano volontario che nel malato;

  7. nuove tecniche diagnostiche invasive;

  8. sperimentazione farmacologica.

Il Comitato:

a. esprime pareri sulle questioni che regolano l’effet­tuazione della sperimentazione in ambienti controllati, onde impedire la diffusione esterna di procarioti ed eu­carioti con genoma modificato;

b. esprime pareri sulle questioni concernenti gli ani­mali impiegati per la sperimentazione perché vengano utilizzati e sacrificati con procedure standardizzate in accordo con le norme vigenti e le raccomandazioni già in precedenza richiamate.

È esclusa ogni sperimentazione che si basi sul prolun­gamento artificiale della vita dell’embrione o del feto, che non sia finalizzata alla possibile sopravvivenza degli stessi.

L’utilizzazione di organi e tessuti per fini terapeutici sostitutivi soggiace alle stesse norme delle donazioni fra viventi. L’utilizzazione di tessuti per finalità sperimentali deve avvenire con il consenso informato e con la ga­ranzia dell’anonimato.


Art. 5


La composizione del Comitato è interdisciplinare e rappresentativa delle aree scientifiche previste nello Statuto dell’Università. Del Comitato fanno parte:

Il Rettore emana le opportune disposizioni per la designazione dei docenti delle aree scientifiche.

Art. 6


Possono essere convocati esperti esterni, a seconda delle tematiche, scelti dal Comitato, qualora se ne rav­visi la necessità.


Art. 7


Il Comitato si prefigge di operare in collaborazione con altri Comitati di bioetica, italiani e stranieri, anche non universitari. In particolare il Comitato si adopererà per attuare opportune forme di collaborazione con il Comitato Re­gionale di Bioetica, le cui competenze sono legislativa­mente definite, nel rispetto delle proprie finalità istitu­zionali.


Art. 8


Il Comitato è assistito da un segretario cui compete la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute.


Art. 9


I membri del Comitato vengono nominati dal Rettore. Rimangono in carica quattro anni, al termine dei quali possono essere confermati soltanto per un ulteriore quadriennio.