Corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche [LM-13] D. M. 270/2004
Attività formative
| Tirocinio |
Lo studente è tenuto a effettuare le attività formative di cui ai punti a), c), d) ed e) dell’art. 10, comma 5, del DM 270/2004, utilizzando anche le offerte formative del corso di studio di cui all’art. 7 del presente Regolamento.
Il Consiglio attribuisce i crediti relativi a queste ulteriori attività formative sulla base di opportuna documentazione (attestati di partecipazione e di idoneità, dichiarazioni ed attestati conseguiti dallo studente) e dei risultati di prove pratiche e/o colloqui e/o tesine. Nel rispetto dell’autonoma scelta dello studente ed in accordo con quanto stabilito dall’Art. 5, comma 7, del DM 270/2004, verranno prese in considerazione per l’assegnazione dei crediti, attività svolte e documentate anche in altre strutture pubbliche e private.
In accordo con le disposizioni contenute nella Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, art. 44, comma 2, lett. b e con l’art. 3, comma 5, del DM 270/2004, gli studenti sono tenuti a svolgere il tirocinio professionale presso una farmacia privata, comunale od ospedaliera per almeno sei mesi a tempo pieno. L’attribuzione dei 30 CFU riservati al tirocinio, verrà effettuata sulla base della documentazione (certificazione del titolare e/o direttore della farmacia, libretto – diario delle attività svolte dallo studente) prodotta nel quadro di convenzioni stilate tra la Facoltà di Farmacia, l’Ordine Provinciale dei Farmacisti e l’Azienda Sanitaria Locale competente. Sono inoltre possibili tirocini effettuati nell’ambito di accordi di mobilità degli studenti stipulati attraverso opportune convenzioni ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento del Tirocinio Professionale.
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| Prova finale | La prova finale consiste nella discussione di una tesi sperimentale, redatta in italiano o inglese, svolta dallo studente, di norma, in uno dei laboratori scientifici della Facoltà di Farmacia. Il Consiglio, in sede di programmazione didattica, delibera sulla modalità di presentazione delle domande di assegnazione di tesi sperimentale. Il Consiglio nell’approvare la domanda, conferisce al Relatore o ai Relatori la nomina di tutore/i dello studente, e nomina una Commissione di quattro docenti (Professori di ruolo e Ricercatori), con il compito di seguire lo svolgimento della tesi e di valutare l’elaborato. Lo studente terrà un seminario finale davanti alla Commissione, che esprimerà un giudizio di merito. La Commissione Ufficiale dell’esame di laurea, nominata con le procedure di cui all’art. 28 del Regolamento Didattico di Ateneo, è composta dal Presidente, di norma il Preside o il Presidente del Consiglio di corso di studio o da un Professore Ufficiale da loro delegato, e da dieci Professori Ufficiali e Ricercatori della Facoltà, e di solito comprende tutti i Relatori degli studenti presenti all’esame. Possono far parte della Commissione Ufficiale anche Professori di altre Facoltà o esperti. In accordo con l’art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, per l’attribuzione del voto di laurea la Commissione Ufficiale terrà conto dell’esposizione e della discussione della tesi, del giudizio di merito già conseguito, del curriculum dello studente e di altri elementi della carriera dello studente (durata del corso, ulteriori crediti acquisiti, attribuzione di lodi, periodi all’estero nell’ambito di programmi di mobilità CEE, pubblicazioni). La Commissione Ufficiale all'unanimità, qualora la votazione finale sia quella massima (110/110) può conferire la lode, e quando la prova abbia raggiunto risultati di eccellenza e di originalità, la dignità di stampa. Agli studenti che hanno superato la prova finale di cui all’art. 15, viene conferita dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia la Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe "LM-13 - Farmacia e Farmacia Industriale”). Ai sensi dell’art. 11, comma 8, del DM 270/2004 il diploma attestante il titolo è integrato da un certificato complementare che contiene i crediti acquisiti, l’elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni, l’acquisizione di conoscenze di lingua Inglese, gli eventuali soggiorni all’estero, il titolo della tesi sperimentale e la votazione finale. Tale certificato è redatto in lingua italiana ed in un’altra lingua della Comunità Europea. |
| Altre attività formative che consentono l'acquisizione di crediti | Lo studente è tenuto a effettuare le attività formative di cui ai punti a), c), d) ed e) dell’art. 10, comma 5, del DM 270/2004, utilizzando anche le offerte formative del corso di studio di cui all’art. 7 del presente Regolamento. Il Consiglio attribuisce i crediti relativi a queste ulteriori attività formative sulla base di opportuna documentazione (attestati di partecipazione e di idoneità, dichiarazioni ed attestati conseguiti dallo studente) e dei risultati di prove pratiche e/o colloqui e/o tesine. Nel rispetto dell’autonoma scelta dello studente ed in accordo con quanto stabilito dall’Art. 5, comma 7, del DM 270/2004, verranno prese in considerazione per l’assegnazione dei crediti, attività svolte e documentate anche in altre strutture pubbliche e private. |





