Documentazione
Documentazione
(Delibera del S.A. del 22/05/01)
Criteri per l'utilizzo del fondo di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca indicati nel seguente ordine di priorità
- Mobilità degli iscritti
Dottorandi iscritti in sede:
- per periodi di formazione presso altre Università e Istituti di ricerca italiani o stranieri resi necessari per l'utilizzo di particolari attrezzature o per avvalersi di particolari competenze scientifiche riferibili alla ricerca intrapresa;
- per partecipazione a convegni e/o Scuole nazionali o internazionali;
- per mobilità tra sedi consorziate, per periodi di addestramento o per la partecipazione a seminari specialistici fuori dalla sede in cui il dottorando svolge l'attività principale e/o di appartenenza al docente guida.
La previsione di periodi di formazione fuori sede deve risultare inserita nel programma di addestramento formulato all'atto della proposta istitutiva, oppure nella programmazione annuale, approvata dal Collegio dei docenti, dell'attività del singolo dottorando; in mancanza deve essere fornita l'attestazione da parte del Coordinatore sull'indispensabilità della richiesta in relazione alle tematiche prescelte e/o in considerazione di circostanze o esigenze di ricerca sopravvenute.
Dottorandi iscritti in questa o altra sede amministrativa:
- per viaggi necessari alla realizzazione di progetti di ricerca, a condizione che l'interessato sia inserito in ricerche strettamente connesse al programma del corso di dottorato e che, detta partecipazione, sia formalmente prevista con indicazione del nominativo nella scheda di richiesta del finanziamento, con approvazione del Collegio dei docenti e con la precisazione che l'attività sia prestata nell'ambito del programma di addestramento e nei limiti del rapporto di addestramento intercorrente.
Per lo spostamento conseguente deve essere applicata la procedura dell'art.16 - co.2 - del Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca, cioè il consenso del Coordinatore per periodi sino a sei mesi, e per periodi superiori, motivata deliberazione del Collegio docenti.
- Organizzazione di seminari di formazione scientifica con l'apporto di qualificati ricercatori esperti esterni, italiani e stranieri.
- Materiali di consumo necessari per la specifica attività di ricerca svolta dai dottorandi, funzionamento delle attrezzature scientifiche, spese connesse a peculiari modalità di ricerca (quali esercitazioni e sopralluoghi sul terreno per il dottorati geologici).
- Materiale inventariabile (didattico, bibliografico, documentario, ecc.) nei limiti di specifiche esigenze delle tematiche di ricerca prescelte;
Organizzazione amministrative del corso (spese di corrispondenza, telefoniche, cancelleria, ecc.)
Forme e limiti di erogazione del contributo finanziario. Copertura delle spese di mobilità degli iscritti.
Il supporto economico può essere disposto, su specifica ed analitica richiesta degli Organi competenti per le seguenti voci di spesa effettivamente sostenute e documentate:
- spese di viaggio;
- spese di alloggio;
- spese di iscrizione a convegni, corsi specialistici e spese eventualmente richieste dalle scuole e laboratori per l'accettazione del dottorando.
La copertura delle spese indicate non costituisce obbligo per l'Amministrazione, essendo vincolante il limite di bilancio, circa l'assegnazione finanziaria erogata in favore di ciascun dottorato ed assegnata alle unità amministrative interessate.
La liquidazione delle spese è effettuata al dottorando interessato, previa presentazione della documentazione relativa.
Possono essere erogate, con le modalità di prassi, anticipazioni delle spese di viaggio. L'onere finanziario per la copertura delle spese connesse alla mobilità dei dottorandi graverà sullo stanziamento disposto per il funzionamento dei singoli corsi come sopra specificato.
Il Senato approva altresì il seguente criterio circa le modalità di assegnazione del fondo alle strutture:
- le assegnazioni alle strutture interessate del fondo di funzionamento dei corsi di dottorato devono essere rendicontate a conclusione di ciascun esercizio finanziario, pena la non attribuzione della nuova assegnazione del finanziamento per il successivo anno. Precisa infine che i tempi e le modalità di tale rendicontazione verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione che procederà alla ripartizione del fondo tra le unità amministrative interessate.