Brevetti
Riferimenti normativi per la tutela della proprietà intellettuale
- Patent Cooperation Treaty
- European Patent Convention
- Codice Civile, Libro V, Titolo IX
- Codice Proprietà Industriale
"La disciplina delle invenzioni dei dipendenti (e dei ricercatori universitari), ove si assegni al brevetto sulle invenzioni il compito di contribuire efficacemente al recupero della competitività delle imprese nazionali, assume una rilevanza particolare poiché sono gli sforzi soggettivi degli stessi dipendenti che si pongono all'origine della capacità delle imprese e delle loro strutture di realizzare significativi incrementi del patrimonio tecnologico nazionale" (Relazione Ministeriale al CPI)
Brevettare all'Università di Perugia
Protezione dell'invenzione
Che cos'è un brevetto e perché depositarlo? Il brevetto è uno strumento giuridico che riconosce all'autore di una invenzione il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto o un sistema sul territorio dello stato in cui viene richiesto. Il fine primario del deposito è quello di tutelare il proprio bagaglio di know-how e scoperte tecnologiche frutto di ricerche lunghe e costose. Ricorrere alla tutela del brevetto, d'altra parte, fa si che il contenuto di un'invenzione diventi di pubblico dominio, conferendo all'inventore il diritto di sfruttamento, in esclusiva, per un periodo determinato.
Per una Università, il sistema dei brevetti rappresenta inoltre un modo per:
- Valorizzare i risultati della ricerca
- Favorire e sviluppare l'interazione fra mondo della ricerca e industria.
Caratteristiche dell'invenzione
Depositare una domanda di brevetto non è una cosa semplice: prima di tutto è necessario capire a fondo l'invenzione- per questo occorre preparare una buona relazione tecnica- quindi valutare se è brevettabile ed in caso affermativo in quale modo sia conveniente proteggerla. Decidere se brevettare richiede:
- Ricerca di Anteriorità
- Soddisfacimento dei criteri di brevettabilità
Ricerca di anteriorità
E' una prassi che consente di definire meglio i contenuti del protetto ed evitare così conflitti con brevetti di terzi. Implica la gestione di data-base di livello nazionale ed internazionale; generalmente è commissionata a professionisti esperti.
Brevettabilità
Per depositare un brevetto non occorre disporre di un prototipo ma solo sapere come l'oggetto o il sistema deve essere realizzato, fornendo una descrizione in tale senso. Tuttavia, novità, attività inventiva , applicazione industriale e liceità costituiscono i requisiti fondamentali per la brevettabilità di un'idea, processo o prodotto. Non sono invece considerate invenzioni (e quindi non possono essere brevettate):
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
Peculiarità:
I brevetti hanno valore limitatamente allo o agli Stati in cui vengono ottenuti, hanno durata definita e non sono rinnovabili. Periodicamente si devono pagare tasse di mantenimento.
Il brevetto esplica i suoi effetti dal momento in cui il suo contenuto viene reso accessibile a tutti. La data di accessibilità è in relazione al tipo di brevetto e può essere anticipata o ritardata.
I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto e si estrinsecano - in senso generale - nel potere di impedire a terzi di produrre, commercializzare, vendere ed usare a fini economici, nel territorio dello stato, quanto protetto dal titolo di brevetto.
Procedure
Per ottenere un brevetto in uno o più paesi è possibile seguire:
- le procedure nazionali (stato per stato);
- la procedura definita nel 1978 dalla Convenzione del Brevetto Europeo (che permette con un'unica istruttoria, il deposito di un brevetto in più stati europei);
- la procedura definita dal Trattato per la Cooperazione in materia di brevetti (PCT - Patent Cooperation Treaty).
Titolarità del brevetto
Inventore
Ai sensi dell'art.24-bis del R.D. 1127/1939 ( T.U. in materia di brevetti) "quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore...l'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da comunicazione all'amministrazione".
Università
Se l'inventore decide, invece, di voler depositare la domanda di brevetto a nome dell'Università, egli è comunque riconosciuto come autore dell'invenzione ma il titolare del brevetto sarà l'Ateneo che assicurerà all'autore non meno del 50% degli eventuali proventi o dei canoni dovuti allo sfruttamento dell'invenzione. (art.65 Codice della Proprietà intellettuale)
La cessione della titolarità dell'invenzione all'Università, inoltre, offre determinati vantaggi:
- Copertura dei costi brevettuali
- Supporto e gestione del processo di brevettazione
- Interazione con le industrie
Brevettare con l'università
Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale dell'Università di Perugia:
Commissione:
Con delibera del Consiglio di amministrazione del 4 maggio 2006 approvata dal D.R. n 986 avente ad oggetto: "Nomina componenti della Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale", sono stati nominati i suddetti componenti della Commissione de quo :
- Rettore o suo delegato- Presidente
- Prof. Bruno BRUNONE
- Prof. Carlo RICCARDI
- Prof. Stefano CECCUCCI
Compiti: art.14 Regolamento per la gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale
Funzionamento: art.15 Regolamento per la gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale
Procedure:
Il ricercatore non interessato a brevettare a nome proprio può decidere di depositare il brevetto tramite l'università. In questo caso il deposito di brevetti ottenuti nell'ambito di attività di ricerca presso l'Università è effettuato dall'Ufficio I.L.O. – Industrial Liaison Office che:
- accoglie il ricercatore per qualsiasi informazione in materia
- acquisisce informazioni relative allo stato dell'arte del trovato
- valuta formalmente i requisiti di brevettabilità dell'invenzione
- stipula convenzioni con consulenti esterni esperti in tale materia
- disbriga le procedure d'Ateneo relative alla gestione della tutela brevettuale
Se si è scelto di proporre la tutela brevettuale a nome dell'Ateneo, bisogna sottoporre la proposta alla valutazione della Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale. A tal fine occorre presentare i seguenti documenti:
- Proposta di brevetto, redatta sul modello predisposto nell'allegato A del Regolamento per la gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale, in cui vanno fornite tutte le informazioni relative all'innovazione.
- La proposta sarà esaminata formalmente dall'Ufficio I.L.O. – Industrial Liaison Office, il quale convocherà la Commissione per l'esame o, qualora lo ritenga necessario, chiederà integrazioni della documentazione.
- Accordo di cessione dell'innovazione a favore dell'università, deve prevedere:
- il diritto dell'Università a tutelare a sue spese l'innovazione
- il diritto dell'Università ad intestarsi il trovato ed a sfruttarlo
- il riconoscimento al Ricercatore, quale corrispettivo della cessione, di una percentuale non inferiore al 50% dei proventi dello sfruttamento
- l'impegno del Ricercatore a fornire all'università il proprio supporto scientifico
Redatto l'accordo l'Ufficio si occuperà di istruire la pratica da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
Modulistica:
- Allegato A del Regolamento universitario dei diritti di Proprietà Intellettuale
- Allegati B1-B2 del Regolamento universitario dei diritti di Proprietà Intellettuale
- Comunicazione Deposito Brevetto





