I requisiti di accesso ai corsi offerti dall'Università di Perugia sono:
Al fine di essere totalmente o parzialmente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie, gli studenti devono indicare nella loro domanda di iscrizione l'indicatore dello stato economico equivalente (ISEE) o l'indicatore dello stato economico equivalente per l'università (ISEEU), al fine di ottenere un'adeguata riduzione in conformità alla propria fascia reddituale. E' altresì possibile fare domanda per una borsa di studio A.Di.S.U.
Al fine dell'ammissione di cittadini extra – comunitari residenti all'estero ad un corso di laurea, essi devono superare una prova di lingua italiana, salvo specifiche eccezioni previste da specifiche normative del M.I.U.R..
I cittadini italiani con titoli conseguiti all'estero frequentano l'Università alle stesse condizioni dei cittadini italiani con titoli nazionali, salva la certificazione dei titoli sopra menzionati.
In conformità alla legge 21 luglio 2002, n. 148, le Università possono riconoscere un titolo accademico conseguito all'estero ai fini del rilascio di titoli accademici italiani nell'ambito della loro autonomia ed in conformità delle rispettive norme, ad eccezione dei relativi accordi bilaterali.
Il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero da parte dell'Università avviene puramente per finalità "accademiche", mentre il riconoscimento dei titoli per fini professionali segue una procedura diversa ed è valutato dalle relative Amministrazioni conformemente all'oggetto.
Al fine di ottenere il riconoscimento di periodi di studio e di titoli accademici, svolti e conseguiti presso Università o Istituti Internazionali di Formazione Universitaria, è necessario presentare un'apposita domanda.
La procedura preliminare di riconoscimento si conclude con una risoluzione del Senato Accademico, adottata su espresso parere del Consiglio dei corsi di laurea, previa valutazione degli studi e degli esami svolti all'estero. Il decreto del Rettore riconosce l'idoneità del titolo accademico ottenuto all'estero nell'ottica del conseguimento del titolo italiano.
Tutti i documenti devono essere in italiano o ufficialmente tradotti in italiano. Al fine di ottenere i predetti documenti tradotti, le parti interessate possono altresì rivolgersi al Tribunale locale od avvalersi di traduttori locali (in quest'ultimo caso, la traduzione deve essere certificata dalla relativa Delegazione Italiana), ufficiali e giurati, o di Delegazioni diplomatiche e consolari operanti nel paese in cui il documento è stato rilasciato.