Piattaforma sicura per segnalare illeciti e irregolarità
Tutela del whistleblower
L’applicazione informatica “Whistleblower” consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. “custode dell’identità”).
- Ruolo del RPTC nella gestione delle segnalazioni
La legge 30 novembre 2017, n. 179, contenente “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, come sottolineato dall’ANAC nello Schema di Linee guida in materia di tutela del whistleblower, attribuisce al RPCT un ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazioni in quanto oltre ad essere il destinatario delle stesse, deve porre in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi di quanto ricevuto, come previsto dall’art. 54 bis, comma 6 del d.lgs.n. 165/2001.
È importante precisare che al RPTC non spetta accertare eventuali responsabilità individuali né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione, oggetto di segnalazione.
Al RPTC spetta l’attività istruttoria volta a valutare la sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel comma 1 dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, al fine di accordare al segnalante la tutela ivi prevista. Appena ricevuta la segnalazione, pertanto, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, il RPTC può chiedere al whistleblower di integrare la segnalazione stessa.
A questo punto, valutata l’ammissibilità della segnalazione, il RPTC avvia l’istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate.
Come precisato dall’ANAC, l’onere istruttorio assegnato al RPTC consiste in una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione (verifica e analisi) e non di un accertamento dell’effettivo accadimento dei fatti.
- Svolgimento dell’istruttoria
- Il RPTC, in caso di ricevimento di una segnalazione mediante la piattaforma dedicata, può avviare un dialogo con il whistleblower chiedendo chiarimenti, documenti e ulteriori informazioni; può inoltre acquisire atti e documenti dagli altri uffici dell’Amministrazione nonché avvalersi della collaborazione degli stessi.
- Il RPTC, qualora necessario, può coinvolgere terze persone tramite audizioni o altre richieste avendo sempre cura di tutelare la riservatezza del segnalante e del segnalato.
- A seguito dell’attività svolta, qualora il RPTC ravvisi elementi di manifesta infondatezza, dispone l’archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione.
- Qualora il RPTC ravvisi, invece, il fumus di fondatezza della segnalazione, si rivolgerà immediatamente al Rettore e al Direttore generale, e se necessario anche alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti, trasmettendo una relazione con le risultanze delle sue attività istruttorie, allegando la documentazione ritenuta necessaria, avendo cura, anche in questo caso, di tutelare l’anonimato del segnalante. Dal momento della trasmissione della relazione i riceventi diventano titolari del trattamento dei dati.
- Termini
Entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione il RPTC svolge l’esame preliminare cui può conseguire l’archiviazione o l’avvio dell’istruttoria.
Entro 30 giorni dal suo avvio l’istruttoria viene conclusa, salvo la richiesta motivata, da inviare al Rettore, di estensione il suddetto termine.
- Trattamento delle segnalazioni anonime
Di norma il RPTC non prende in considerazione le segnalazioni anonime.
Nel caso, pervengano segnalazioni anonime per il tramite della piattaforma dedicata al whistleblower, qualora le stesse contengano elementi che le rendano circostanziate e/o relative a fatti di particolare rilevanza e gravità, il RPTC potrà richiedere tramite lo stesso canale al segnalante ulteriori elementi per consentire un maggiore approfondimento. In ogni caso il RPTC potrà decidere se trasmettere la segnalazione al Rettore e al Direttore generale e/o alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti. (v. Delibera ANAC RPTC)
Nel caso di segnalazione pervenute tramite posta ordinaria, qualora contenenti elementi fortemente circostanziati il RPTC trasmetterà la segnalazione al Rettore e al Direttore generale e/o alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti.