I dati personali dovessero essere “conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”( art. 5, paragrafo 1 lett. e GDPR). Nel caso di utilizzo per ricerca scientifica, i tempi possono essere prolungati a patto che:
- siano adottate misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone interessate;
- siano rispettate le previsioni dell’art. 89 GDPR e del Titolo VII del Codice privacy.
Per la determinazione della “data retention”, ossia del periodo massimo di conservazione dei dati personali ai fini della ricerca, occorre tener conto anche delle criticità conseguenti al dover garantire, per tutta la durata di tale periodo, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di tali dati personali, fermo restando che dovrebbero essere anonimizzati appena ciò sia possibile nel contesto della ricerca.