Università degli Studi di Perugia

Inviti a formulare manifestazioni di interesse per titoli brevettuali dell'Università degli Studi di Perugia: procedure aperte e archivio

 

PORTAFOGLIO BREVETTI (aggiornato al 31/12/2022)

 

NEWS

ABOLIZIONE DEL "PROFESSOR'S PRIVILEGE" NELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Dal 23 agosto 2023 è in vigore la legge 24 luglio 2023, n. 102, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2023, che modifica il Codice della Proprietà Industriale.
La riforma, che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, introduce una serie di novità, tra cui, all’art. 3, l’abolizione del c.d. “Professor’s Privilege”, che comporta l’attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario all’ente di appartenenza e, solo in caso di mancato interesse od inerzia di quest’ultimo, all’inventore.

I princìpi e i criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche sono fissati in apposite Linee Guida predisposte dal Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca.

Successivamente all’emanazione delle suddette linee guida ministeriali, l’Università procederà ad adottare il nuovo Regolamento di Ateneo in materia di gestione dei diritti di Proprietà Industriale, di cui sarà data ampia comunicazione.

Medio tempore, tutta la comunità accademica è invitata a tener conto delle nuove previsioni normative che obbligano il personale universitario a dare comunicazione all’Ateneo dell’oggetto dell’invenzione conseguita - sia in ambito di ricerca libera, che vincolata - e impediscono all’inventore/autore di procedere alla tutela della medesima invenzione prima che l’Università si sia espressa nel merito.

Il testo degli artt. 65 e 65bis di cui alla Legge n. 102/2023, corredati della Nota introduttiva del Senato della Repubblica, è consultabile al seguente LINK.

Nella sezione "Modulistica da utilizzare per le invenzioni conseguite dal 23/08/2023", consultabile in fondo alla presente pagina, è possibile scaricare il nuovo Modello per la comunicazione delle invenzioni.

 

NUOVO BREVETTO EUROPEO

Il brevetto europeo con effetto unitario (“brevetto unitario”) sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 26 paesi UE aderenti all'iniziativa: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.
Il brevetto unitario non si sostituisce ma semplicemente si affianca alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (in Italia presso l’UIBM) e a livello europeo (presso l’EPO). Esso sarà operativo dopo l’entrata in vigore dell’Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e l’inizio della sua applicazione provvisoria.

Maggiori informazioni e documentazione sono disponibili nel sito di UIBM.

 

Calendario di massima delle riunioni della Commissione di Ateneo per la gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale

(PERIODO:settembre - dicembre 2023)

  • Giovedì 7 settembre 2023
  • Giovedì 5 ottobre 2023
  • Giovedì 9 novembre 2023
  • Giovedì 12 dicembre 2023

La documentazione da sottoporre a valutazione della Commissione dovrà pervenire all'Ufficio ILO, Terza Missione e Incubatore almeno 10 giorni prima della data prevista per la prima riunione utile.

 

L’invenzione brevettabile

Caratteristiche dell'invenzione

Depositare una domanda di brevetto non è una cosa semplice: prima di tutto è necessario capire a fondo l'invenzione - per questo occorre preparare una buona relazione tecnica - quindi valutare se è brevettabile ed in caso affermativo in quale modo sia conveniente proteggerla. Decidere se brevettare richiede:

  • Ricerca di Anteriorità
  • Soddisfacimento dei criteri di brevettabilità

Ricerca di anteriorità

E' una prassi che consente di definire meglio i contenuti dell’invenzione ed evitare così conflitti con brevetti di terzi. Implica la gestione di data-base di livello nazionale ed internazionale; generalmente è commissionata a professionisti esperti.

Brevettabilità

Per depositare un brevetto non occorre disporre di un prototipo, ma solo sapere come l'oggetto o il sistema deve essere realizzato, fornendo una descrizione in tale senso.
I requisiti fondamentali per la brevettabilità di un'idea, processo o prodotto sono:
• novità,
• attività inventiva,
• applicazione industriale
• liceità.

NB: Un’invenzione conserva il suo carattere di NOVITA’ quando, prima del suo deposito, non sia stata resa nota, ovvero divulgata, in alcuna forma (scritta o orale) e in nessun luogo (in Italia o all’estero), in modo da poter essere attuata, ovvero non deve essere entrata a far parte dello stato dell’arte (o della tecnica). Per stato dell’arte si intende tutto ciò che è reso disponibile al pubblico per iscritto, per descrizione orale, per uso precedente o in ogni altro modo prima della data di deposito della domanda ed è costituito, ad esempio, dalla documentazione scientifica, dagli articoli di giornali, dai workpaper interni, dai materiali presentati a fiere e convegni, dalle tesi, oltre che dalla documentazione brevettuale. A tal riguardo, gli inventori che intendano sottoporre un’invenzione alla valutazione della Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale devono sottoscrivere apposito Impegno di riservatezza 

Non sono invece considerate invenzioni e quindi non possono essere brevettate:
• le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
• i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
• le presentazioni di informazioni;
• le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Peculiarità dei brevetti

I brevetti hanno valore limitatamente allo o agli Stati in cui vengono ottenuti, hanno durata definita e non sono rinnovabili. Periodicamente si devono pagare tasse di mantenimento.

Il brevetto esplica i suoi effetti dal momento in cui il suo contenuto viene reso accessibile a tutti. La data di accessibilità è in relazione al tipo di brevetto e può essere anticipata o ritardata.

I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto e si estrinsecano - in senso generale - nel potere di impedire a terzi di produrre, commercializzare, vendere ed usare a fini economici, nel territorio dello stato, quanto protetto dal titolo di brevetto.

Brevettare all'università - disposizioni di legge in vigore dal 23/08/2023

Dal 23/08/2023 è in vigore la legge 24 luglio 2023, n. 102, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2023, che modifica il Codice della Proprietà Industriale.

In particolare, la riforma riscrive l'art. 65 del Codice, introducendo i seguenti elementi base per la gestione delle invenzioni nate in ambito universitario:

  • i diritti nascenti dall'invenzione conseguita nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto di lavoro o di impiego, anche se a tempo determinato, con un'Università, un ente pubblico di ricerca o un IRCCS, nonchè nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, spettano all'ente di appartenenza dell'inventore;
  • se l’invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione;
  • l’inventore deve comunicare l’oggetto dell’invenzione all'Università con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa;
  • l’inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, a meno che l'Università, entro 6 / 9 mesi dalla data della comunicazione, (i) non provveda a depositare la domanda di brevetto o (ii) dichiari l'assenza di interesse a procedere con la tutela.

Nelle more dell'emanazione del nuovo Regolamento di Ateneo, con il quale saranno recepite le suddette disposizioni di legge, a partire dal 23/08/2023 le invenzioni dovranno essere comunicate utilizzando il modello di comunicazione di invenzione approvato dalla Commissione di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, da inviare a ufficio.ilo@unipg.it.

Brevettare all'università - disposizioni di legge in vigore sino al 22/08/2023

Tipologia di ricerca e titolarità del brevetto

Ricerca “libera”

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, del Codice della Proprietà Industriale il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore nel caso in cui l’invenzione sia realizzata dal ricercatore nel corso della sua ordinaria ed istituzionale attività di ricerca (c.d. Ricerca “libera”).

Ricerca “vincolata”

Ai sensi dello stesso art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, l’ultimo comma stabilisce, tuttavia, che il principio di cui al comma 1 non si applica nell’ipotesi di attività di ricerca finanziate, in tutto o in parte, da soggetti terzi, pubblici o privati (c.d. Ricerca “vincolata”). In tali casi e in linea di principio, la titolarità spetta all’Università, anche se si rimanda al contratto tra le parti (Università e soggetto terzo) la definizione dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile.

Brevettare i risultati della ricerca “libera”

IPOTESI 1 – Tutela a cura dell’inventore

Se l’inventore decide di avvalersi del diritto riconosciutogli dall’art. 65.1 del Codice della Proprietà Industriale, può depositare autonomamente la domanda di brevetto, assumendosi i relativi oneri. In caso di più autori, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
L'inventore, una volta depositata la domanda di brevetto, ne dà comunicazione all'amministrazione, mediante l’apposito Modello, ed è tenuto a riconoscere all’Università di appartenenza il 30% degli eventuali proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione.
Se il ricercatore (o i suoi aventi causa) non attiva lo sfruttamento del proprio brevetto entro 5 anni dalla data di rilascio, l’Università cui il ricercatore afferiva al momento del conseguimento dell’invenzione acquista automaticamente il diritto di sfruttamento su di essa.

IPOTESI 2 – Cessione dei diritti di titolarità all’Università

Se l'inventore decide, invece, di voler depositare la domanda di brevetto a nome dell'Università, egli è comunque riconosciuto come autore dell'invenzione, ma il titolare del brevetto sarà l'Ateneo, che assicurerà all'autore non meno del 50% degli eventuali proventi o dei canoni connessi allo sfruttamento dell'invenzione.
La cessione della titolarità dell'invenzione all'Università offre determinati vantaggi:

  • Copertura dei costi brevettuali
  • Supporto e gestione del processo di brevettazione
  • Interazione con le industrie

A tal fine, occorre presentare formale Proposta di cessione, in cui vanno fornite tutte le informazioni relative all'invenzione. La Proposta sarà sottoposta alla Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale per l'esame.

In caso di parere favorevole della Commissione e di accettazione della Proposta di cessione da parte del Consiglio di Amministrazione, l’Ufficio ILO e Terza Missione curerà la sottoscrizione dell’Accordo di cessione dell'innovazione a favore dell'Università. L’Accordo prevede:

  • il diritto dell'Università a tutelare a sue spese l'innovazione
  • il diritto dell'Università ad intestarsi il trovato ed a sfruttarlo
  • il riconoscimento all’inventore, quale corrispettivo della cessione, di una percentuale non inferiore al 50% dei proventi dello sfruttamento
  • l'impegno dell’inventore a fornire all'Università il proprio supporto scientifico

Brevettare i risultati della ricerca “vincolata”

Il ricercatore che consegue l’invenzione nell’ambito di progetti di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti esterni (pubblici o privati) mediante contratti di ricerca, affidamenti di consulenze e convenzioni di ricerca per conto terzi, ne dà comunicazione, in via confidenziale, alla Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale.
Nella Comunicazione di invenzione vanno fornite tutte le informazioni relative all'invenzione. La Comunicazione sarà sottoposta alla Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale per l'esame.
In caso di parere favorevole della Commissione e di autorizzazione al deposito della domanda di brevetto da parte del Consiglio di Amministrazione, l’Ufficio ILO e Terza Missione curerà le fasi di tutela dell’invenzione.
In tal caso, a differenza delle ipotesi previste per le invenzioni sviluppate nell’ambito della ricerca “libera”, il ricercatore autore dell’invenzione non ha né il diritto a brevettare, né il diritto a ricevere almeno il 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto.

La Commissione per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale

Con D.R. n. 39 del 16/01/2020, avente ad oggetto "Nomina della Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale", su proposta del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2019, sono stati nominati i seguenti componenti della Commissione: 

  • Prof. Maurizio Oliviero o suo Delegato, Prof. Gabriele Cruciani (Presidente)
  • Prof. Giuseppe Caforio
  • Prof. Giovanni Luca
  • Prof. Marco Versiglioni
  • Dott.ssa Gina Olsen

Compiti: art.14 Regolamento per la gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale
Funzionamento: art.15 Regolamento per la gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale

Modulistica da utilizzare per le invenzioni comunicate dal 23/08/2023

Regolamento e Modulistica da utilizzare per le invenzioni comunicate sino al 22/08/2023

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