Anno Accademico 2019/20 - Regolamento 2018

Corso di laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)

Attività Formative

Tirocinio
Nel corso dei tre anni di studio, tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica frequentano 6 periodi di tirocinio (2 per ogni anno di corso) presso Strutture Sanitarie pubbliche e private convenzionate della Regione Umbria, per un totale di 60 CFU corrispondenti a 1800 ore.
Lo studente, durante tutto il periodo di tirocinio, è affiancato da tutor clinici infermieri con comprovata esperienza professionale; questo permette allo studente, alla fine dei tre anni, di acquisire le basi tecniche specifiche per intraprendere l'attività professionale nei diversi settori delle scienze infermieristiche.
Al termine di ogni periodo di Tirocinio lo studente viene valutato dal tutor tramite una cheda di valutazione che analizza le competenze relazionali e professionali acquisite.
Ogni tutor compila un questionario nel quale esprime un giudizio sull'organizzazione e sui contatti intrattenuti con i referenti Universitari del Tirocinio e sull'efficacia del percorso in relazione agli obiettivi didattici da conseguire con lo studente.
Prova finale
Caratteristiche della prova finale
A sensi dell'art. 7 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, la prova finale, con valore di esame di Stato abilitante ex art.6 decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, si compone di:
a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
b) redazione di un elaborato di tesi e sua dissertazione.
La prova è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale.
Modalità di svolgimento della prova finale
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, la prova finale, con valore di esame di Stato abilitante, ex art.6 decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni è abilitante all'esercizio della professione infermieristica e si articola in due parti:
- una prova pratica, sostenuta di fronte alla Commissione di Laurea (la prova consiste nell'esposizione e nella dimostrazione pratica di un piano di assistenza infermieristica durante la quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale)
- preparazione ed esposizione di una tesi di laurea.
La tesi può essere di tipo compilativo o sperimentale, viene realizzata con la supervisione di un docente relatore e viene discussa pubblicamente con il contraddittorio di un docente contro-relatore.
Per la prova finale sono previste due sessioni definite a livello nazionale con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute.
Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio ed ai laboratori professionalizzanti.
Alla preparazione della tesi sono assegnati 5 CFU.
Per la redazione dell'elaborato di natura teorico applicativa (tesi) lo studente avrà la supervisione di un docente del CLI, detto Relatore, ed eventuali correlatori.
Il punteggio finale di Laurea è espresso in centodieci (110/110). Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale è di 66/110. La lode può venire attribuita, con parere unanime della Commissione, ai Laureandi che conseguono un punteggio finale maggiore o uguale a 110.
La prova è sostenuta davanti ad una commissione nominata dal Rettore, composta di norma da un numero di membri variabile da 7 a 11 (di cui non meno di 2 e non più di 3 designati dal Collegio degli Infermieri della Provincia in cui ha sede il Corso) individuata da apposito decreto del Ministro dell'Università, di concerto con il Ministero della Salute i quali possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo. La prova finale può essere ripetuta una sola volta
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